Sentenza 19 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2019, n. 51188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51188 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: DO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 4/7/2018 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito l'Avv. Andrea Biasia nell'interesse della parte civile D'AG NO, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia con sentenza in data 4 luglio 2018, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 22 febbraio 2017, assolveva DO DA dall'imputazione di cui all'art. 641 cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, deducendo con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione t della sentenza impugnata, per aver escluso, con argomenti manifestamente illogici, la preordinazione dell'inadempimento da parte dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate. Il P.G. ricorrente, nel prospettare il vizio motivazionale che aveva condotto all'erronea valutazione del requisito della preordinazione dell'inadempimento, ha messo in evidenza in primo luogo l'atteggiamento dell'imputato che aveva taciuto alla controparte contrattuale il proprio stato di insolvenza nel corso della conclusione del contratto di fornitura e nella fase dell'esecuzione contrattuale;
inoltre, ha segnalato che le prove acquisite nell'istruttoria dibattimentale avevano dimostrato la preesistenza delle condizioni di insolvenza dell'impresa gestita dall'imputato, sin dall'anno 2010; ha dedotto l'irrilevanza - nell'escludere tali elementi - delle circostanze attinenti sia all'erogazione di finanziamenti da parte della sorella dell'imputato a favore dell'impresa nel corso dell'anno 2011 (elemento che, al contrario, rafforzava la prova del perdurante stato di difficoltà economica) sia all'accordo raggiunto con la parte civile nell'accettare pagamenti in acconto (avendo, invece, taciuto l'imputato l'intervenuto fallimento nel gennaio dell'anno 2013); infine, quanto alla preordinazione dell'inadempimento, la sentenza aveva ignorato i dati obiettivi del trasferimento all'estero di una parte considerevole del compendio aziendale sin dall'anno 2011, e dell'avvio da parte della sorella dell'imputato di un'attività commerciale avente il medesimo oggetto sociale nel periodo di maggior difficoltà economica;
analogamente, quella che la Corte d'appello aveva valutato come condotta volta a mantenere in vita l'impresa doveva, invece, essere considerato come il tentativo di evitare, senza successo, il definitivo fallimento dell'impresa. La ricostruzione fornita con il ricorso in parte è smentita dalle risultanze dell'istruttoria, come per l'aspetto delle difficoltà economiche della società dell'imputato, che aveva richiesto e ottenuto di provvedere al pagamento delle forniture eseguite mediante bonifici, versando degli acconti da imputare alle fatture già emesse e non pagate (pag. 3 della sentenza del Tribunale), indice , evidente(una situazione di ridotta liquidità aziendale;
in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata ha rappresentato in modo logicamente coerente l'esistenza di una serie di indici che contrastano la dimostrazione della preordinazione dell'inadempimento. La premessa da cui muovere è quella dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale in tema d'insolvenza fraudolenta, «la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula n del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, non può essere desunta - esclusivamente dal mero inadempimento -che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo» (Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570). La sentenza della Corte d'appello ha messo in evidenza il continuo confronto tra le parti, persino in ordine alla strategia aziendale del debitore, che - al contrario di quanto afferma il PG ricorrente - aveva messo al corrente il proprio creditore dell'iniziativa diretta a trasferire parte del complesso aziendale all'estero, proprio per affrontare le difficoltà del mercato e del contesto economico in cui operava (circostanza confermata dalla sentenza di primo grado: v. pag.1 della sentenza del Tribunale e il verbale dibattimentale allegato al ricorso del P.G.). Inoltre, la valutazione complessiva della vicenda contrattuale, dei rapporti tra le parti e delle iniziative del debitore (che aveva ceduto commesse a lui richieste da altre imprese in favore della parte civile: v. il verbale dibattimentale allegato al ricorso del P.G.), con l'intervento finanziario di familiari per fronteggiare le difficoltà finanziarie in cui versava l'impresa, attestano un continuo impegno da parte dell'imputato nel ricercare soluzioni dirette ad evitare l'interruzione dell'attività aziendale, segno questo che si pone in evidente conflitto logico con la preordinazione dell'inadempimento, sin dal momento della stipula del contratto da cui erano sorte le obbligazioni poi rimaste inadempiute.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 7/11/2019 Il Consiglien estensore La Presi