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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3845/2021 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(deceduta in Cecina il 2 febbraio 2019) e quale erede di deceduta il giorno 11 Persona_2 febbraio 2023, con il patrocinio dell'avv. MARENGO MARIO e dell'avv. ROVETTI ANTONIO;
(C.F.: ), in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
(deceduta in Cecina il 2 febbraio 2019) e quale erede di deceduta il giorno
[...] Persona_2
11 febbraio 2023, con il patrocinio dell'avv. MARENGO MARIO e dell'avv. ROVETTI ANTONIO;
(C.F.: , in proprio e quale erede di Parte_3 C.F._3 Persona_1
(deceduta in Cecina il 2 febbraio 2019), con il patrocinio dell'avv. MARENGO MARIO e dell'avv.
ROVETTI ANTONIO;
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TALINI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAVALLETTI CARLO e dell'avv. Irene Vannozzi
CONVENUTI
(P.Iva Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 5 febbraio 2025:
pagina 1 di 14 per gli attori e questi Parte_3 Parte_1 Parte_2
ultimi due in proprio ed in qualità di eredi della Sig.ra deceduta in data 11.02.2023, Persona_2 già erede della defunta Sig.ra deceduta in Cecina in data 02.02.2019: “affinchè Persona_1
l'Onorevole Tribunale di Livorno, ogni contraria deduzione, eccezione produzione ed istanza anche istruttoria reietta, voglia: a) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della conducente del veicolo Opel BO tg. ET929NH, condotto dalla Signora da Campiglia Marittima, e di CP_4
proprietà dell' nella causazione del sinistro stradale occorso il Parte_4
03.10.2018, alle ore 09.50 circa, in Piombino, località Strada Comunale n. 15 Fiorentina – Gagno, che ha tamponato il mezzo di proprietà e condotto dall'attore , tipo Renault TU tg. Parte_3
FK416HX, determinando il decesso dalla trasportata Signora , e per tutti i conseguenti Persona_1
danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori, in proprio e quali eredi della vittima;
b) Per l'effetto, condannare la compagnia convenuta Persona_1 Controparte_5
, in persona del proprio legale rappresentante p.t., che copre il mezzo di proprietà
[...]
del vettore per la R.C.A., in virtù dell'applicabilità del codice delle assicurazioni art. 141, nonché la società in persona del proprio legale rappresentante p.t., quale Parte_4
responsabile civile, in solido tra loro ovvero ognuno per il proprio, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 1.312.291,00 nelle diverse voci precisate in narrativa, pro quota di €
328.072,75 per ciascun attore, oltre al danno patrimoniale pari ad € 48.674,09 ed oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro se dovuti, fatta salva la migliore quantificazione del giudicante in corso di giudizio anche ex art. 1226 c.c.; c) Condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di lite”; Contr per la convenuta “- in via preliminare, insiste nell'eccezione Controparte_2
formulata a verbale del 15.11.2023 di estinzione del presente giudizio stante la mancata riassunzione nei termini di legge giusto principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11487 del 29 aprile 2024; - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. nonché il difetto di legittimazione attiva degli Persona_3 attori e per l'effetto rigettare la domanda, per tutte le ragioni espresse in atti;
- qualora il Giudice ravvisi un difetto di integrazione del contraddittorio attinente a ipotesi di litisconsorzio necessario, voglia assumere i provvedimenti necessari alla sanatoria ex art. 102 cpc e seguenti;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori per le ragioni espresse in atti, in quanto infondate in fatto e in diritto, ivi compresa quella di accertamento della responsabilità esclusiva della sig.ra CP_4
ovvero, in denegata ipotesi, ridurre al minimo la responsabilità che risulterà accertata nel presente pagina 2 di 14 giudizio anche in ordine all'importo risarcibile;
- in denegata ipotesi di cui al punto c), condannare Cont a manlevare di tutte le somme che la stessa Controparte_3 Controparte_2
sarà tenuta a corrispondere agli attori;
- con vittoria di spese e compensi”. In via istruttoria e in via preliminare si insiste nelle prove richieste e non ammesse previa revoca delle ordinanze del 24.04.2024
e del 15.12.2022”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, Controparte_7
disattesa ogni contraria istanza, per le causali in narrativa espresse: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori non essendo provata la loro qualità di eredi della defunta
In via principale: rigettare la domanda proposta dagli attori in proprio e nella loro qualità Persona_1
di eredi della defunta nei confronti della in quanto Persona_1 Controparte_7
la non è passivamente legittimata sotto il profilo sostanziale a Controparte_7
resistere alla domanda dai medesimi attori proposta a mezzo del presente giudizio;
in via subordinata rigettare la domanda proposta dagli attori in qualità di eredi della defunta in quanto non Persona_1
provata ed in ogni caso in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dagli attori limitare l'entità del risarcimento agli stessi dovuto in ragione dell'apporto causale nel determinismo dell'evento dedotto in giudizio della condotta posta in essere da quale conducente del veicolo Opel BO CP_4
targato ET929NH; con vittoria o, quantomeno, compensazione di spese ed onorari di giudizio nell'ipotesi ulteriormente subordinata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 29 novembre 2021, Parte_1 Parte_3
e in proprio e quali eredi di citavano Parte_2 Persona_2 Persona_1
dinanzi al Tribunale di Livorno la società la Controparte_8 [...]
e domandavano la condanna dei convenuti al Controparte_9
risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 48.674,09 e non patrimoniale nella misura di euro 1.312.291,00, danni patiti a seguito del sinistro della strada del 3 ottobre 2018 in Piombino quando l'auto tg. ET929NH condotta da di proprietà della , urtava CP_4 Parte_4
il veicolo tg. FK416HX condotto da e provocava il decesso della trasportata Parte_3
Persona_1
pagina 3 di 14 Cont II. Con comparsa depositata in data 1 febbraio 2022 si costituiva in giudizio Controparte_2 la quale chiedeva lo spostamento dell'udienza per chiamare in causa la
[...]
, propria compagnia di assicurazione, per essere garantita dalla domanda degli Controparte_3
attori, eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_3
conducente e proprietario del veicolo ove viaggiava la trasportata e ne merito si Persona_1 opponeva all'accoglimento della domanda risarcitoria.
III. Con comparsa depositata in data 18 febbraio 2022, si costituiva la Controparte_7
e chiedeva il rigetto della domanda degli attori.
[...]
IV. Con decreto in data 15 marzo 2022 il Giudice posticipava l'udienza per consentire la chiamata in Cont causa della ad opera della convenuta e Controparte_3 Controparte_2
conseguentemente, con atto notificato in data 29 marzo 2022, la convenuta citava in giudizio la compagnia di assicurazione, che veniva dichiarata contumace da questo Giudice all'udienza del 15 novembre 2023.
V. Con atto depositato in data 8 novembre 2023, dichiarava di rinunciare alla Parte_5
domanda di refusione delle spese legali ex art. 1917 c.c. nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni
S.p.A.
VI. All'udienza del 15 novembre 2023, i procuratori di parte attrice dichiaravano ai sensi dell'art. 300 cpc che l'attrice era deceduta in data 11 febbraio 2023 e il Giudice dichiarava Persona_2
l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cpc.
VII. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2024 Parte_1 Parte_3
in proprio e quali eredi di riassumevano il processo Parte_2 Persona_1
interrotto.
Con comparsa depositata in data 28 marzo 2024 si costituivano e Parte_1
quali eredi di deceduta in data 11 febbraio 2023, già Parte_2 Persona_2
erede di per la prosecuzione del processo. Persona_1
Cont Con comparsa depositata in data 5 aprile 2024 si costituiva la nel processo Controparte_2
riassunto.
Con comparsa depositata in data 22 marzo 2024 si costituiva la Controparte_7
nel processo riassunto.
[...]
VIII. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14 Va premesso che la convenuta ha eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di conducente e proprietario del veicolo sul quale viaggiava la (ma anche attore) ai Parte_3 Per_1
sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 141 comma 3 Codice Ass., ma tale eccezione, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, è manifestamente infondata in quanto Parte_3
come attore, ha preso parte al giudizio e quindi il contraddittorio nei suoi confronti si è integrato.
Deve, comunque, essere chiarito che il danneggiato, trasportato (nel caso di specie i familiari di
, ha azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il Persona_1
danneggiato era a bordo al momento del sinistro ( e in tale Controparte_7
Cont giudizio è litisconsorte necessario il responsabile del danno ( , proprietaria del Controparte_2
veicolo tg. ET929NH.
Sul punto, si veda quanto stabilito da Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 28 settembre 2018, n. 23480 secondo cui “L'art. 144 cod. ass. trova il suo precedente nell'art. 23 della I. 24.12.1969, n. 990, a mente del quale, nel giudizio promosso contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della medesima legge, deve essere chiamato anche il responsabile del danno;
costituisce orientamento già in altre occasioni espresso da questa Corte che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, la chiamata in causa del proprietario del veicolo assicurato come litisconsorte necessario deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando tale deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (Cass. 9 marzo 2011, n. 5538; Cass. 25 settembre
1998, n. 9592). La norma ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall'art. 144 cod ass., quella di cui all'art. 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto, quella disposta dall'art. 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato”.
Resta da evidenziare che la difesa della , quale compagnia di assicurazione Controparte_7
del veicolo ove era trasportata la ha eccepito che non può essere chiamata a Persona_1 rispondere del danno non patrimoniale patito dai congiunti per la morte del trasportato in quanto l'art. 141 D. Lgs. n.209/2005 riconoscerebbe solo il diritto di domandare il risarcimento del danno patito direttamente dal trasportato e non dai suoi familiari.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022: “In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure pagina 5 di 14 proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro”.
L'eccezione è fondata e la domanda proposta dagli attori “iure proprio” nei confronti della
[...]
viene respinta. Controparte_7
L'eccezione di estinzione del processo sollevata dalla convenuta sul presupposto che la difesa degli attori aveva dato atto della morte dell'attrice in data 29 maggio 2023 con il deposito Persona_2
del certificato di morte ed aveva depositato il ricorso in riassunzione in data 21 gennaio 2024 è infondata in quanto, come già motivato all'udienza del 15 novembre 2023, l'interruzione del processo si verifica solo a seguito della dichiarazione espressa del procuratore della parte ai sensi dell'art. 300 cpc e nel processo la dichiarazione è stata fatta all'udienza del 15 novembre 2023.
Il processo è stato, quindi, tempestivamente riassunto.
Fatte queste premesse, la dinamica del sinistro della strada è pacifica in giudizio.
Cont Il giorno 03.10.2018, alla guida del veicolo Opel BO tg. ET929NH di proprietà della CP_2
si trovava a percorrere a bassa velocità la strada comunale n. 15 Fiorentina a CP_2 CP_4
Piombino direzione Follonica, quando urtava la Renault TU di proprietà e condotta da
[...]
sulla quale era trasportata perché non riusciva ad arrestare il tempo il veicolo. A Per_3 Persona_1 seguito dell'urto, la Renault AP andava a collidere con lo spigolo di una terza auto – Peugeot
Partner tg. EP908EN – ferma finanzi a lui.
Cont La responsabilità del sinistro è, quindi, della ai sensi dell'art. 2054 III comma Controparte_2
cc. come proprietaria del veicolo che ha urtato il veicolo condotto da con a bordo Persona_3
Persona_1
Cont Della morte di debbono rispondere civilmente le convenute Persona_1 Controparte_2
e la Controparte_7
La conducente del veicolo è stata giudicata con il rito del patteggiamento CP_4 conclusosi con la sentenza ai sensi dell'art. 444 cpp del Tribunale di Livorno n.302/2021 del 3 giugno
2021, che ha applicato all'imputata la pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per due anni.
Nell'ambito del procedimento penale è stata svolta una consulenza tecnica medico legale sulle cause della morte di e il consulente ha depositato la relazione del 27 novembre 2019, Persona_1
prodotta in questo giudizio dagli attori.
pagina 6 di 14 La consulenza è utilizzabile ai fini del giudizio in questo processo e le sue conclusioni, per le argomentazioni di sostegno, che questo Giudice condivide, essendo motivate in modo esaustivo, logiche ed esenti da vizi logici e formali evidenti, portando ad affermare che la morte di Per_1
è stata causata dal trauma conseguente a sinistro della strada.
[...]
A pagina 34 della relazione di consulenza della dott.ssa si legge che “la sequenza causale Persona_4
che ha portato la sig.ra al decesso ha avuto inizio con il trauma patito nel sinistro del Per_1
3/10/2018. Le molteplici comorbidità da cui la donna era affetta la rendevano un soggetto particolarmente fragile, pertanto, anche un trauma verosimilmente di modesta entità, è stato sufficiente per portare all'insorgenza di una emorragia sottodurale acuta;
lesione dotata di per sé di un elevatissimo tasso di mortalità”.
In base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la preesistenza di malattie nella persona del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed è irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità e della liquidazione del danno.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28327 del 29/09/2022: “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se "coesistente", è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale di invalidità pari alla differenza tra quella effettivamente riscontrata dal c.t.u., per il quale le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una preesistente frattura biossea, e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti)”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 28986 del 11/11/2019: “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto pagina 7 di 14 dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi
"concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni”.
Le comorbilità da cui era affetta la costituiscono delle concause naturali della morte Persona_1 perché se l'incidente stradale non fosse accaduto la morte della anche se soggetto Persona_1
particolarmente fragile, non sarebbe avvenuta nei modi in cui si è verificata.
Con l'atto di citazione, e poi gli eredi e Persona_2 Pt_1 Parte_2
hanno domandato il risarcimento del danno patrimoniale sofferto in conseguenza del sinistro di cui trattasi, ammontante ad € 48.674,09 e relativo agli esborsi sostenuti dalla per l'assistenza Persona_2 ricevuta da una struttura R.S.A. “G. Di Vittorio” (docc. 18 – 21 di parte attrice), essendo venuta a mancare la compianta figlia che la assisteva presso nella propria abitazione, fino a che Persona_1
rimaneva in vita.
Il danno è documentalmente dimostrato e deve essere riconosciuto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20932 del 16/10/2015: “In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, pur non prevedibile secondo le regole statistiche della causalità, costituito dai maggiori contributi assicurativi
CP_1 successivamente richiesti dall' in conseguenza del numero e dell'entità degli infortuni sul lavoro verificatasi nella sua impresa o a carico di essa)”.
pagina 8 di 14 La somma di euro 48.674,09 viene maggiorato della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT all'attualità di euro 57.727,47 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
21.036,70 ad oggi fino a complessivamente euro 78.764,17.
La somma di euro 78.764,17 dovrà essere corrisposta dai convenuti agli eredi per rappresentazione, ovvero i nipoti e nella misura di metà ciascuno Parte_1 Parte_2
per rappresentazione ai sensi degli artt. 467 e 566 cc.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da: marito di anni 74 al momento del decesso del coniuge del 2 Parte_3 Persona_1 febbraio 2019 all'età di 73 anni (cfr. estratto per riassunto dell'atto di nascita prodotto da parte attrice), madre di anni 98 e familiare convivente al momento del decesso di Persona_2 Persona_1
(cfr. stato di famiglia prodotto da parte attrice), figlio di anni 48 al momento del decesso della madre (cfr. Parte_1 Persona_1 estratto dell'atto di nascita prodotto da parte attrice), figlia di anni 38 al momento del decesso della madre Parte_2 Persona_1
(cfr. estratto dell'atto di nascita prodotto da parte attrice), per la scomparsa del parente occorre procedere alla liquidazione equitativa, facendo applicazione delle tabelle in uso al Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, con valori monetari aggiornati al 1 gennaio
2024, il Giudice stima equo liquidare a: marito euro 191.639,00 (euro 3.911,00 x 49 - 12 punti per età della vittima x 12 Parte_3
punti per età del marito x 16 punti per convivenza con il marito x 9 per i 3 superstiti) figlio euro 199.461,00 (euro 3.911,00 x 49 - 12 punti per età della vittima x Parte_1
20 punti per età del figlio x 10 punti per la relazione affettiva con la madre x 9 per i 3 superstiti) figlia euro 199.461,00 (euro 3.911,00 x 49 - 12 punti per età della vittima Parte_2
x 20 punti per età del figlio x 10 punti per la relazione affettiva con la madre x 9 per i 3 superstiti) madre euro 160.351,00 (euro 3.911,00 x 41 – 12 punti per età della vittima x 4 punti Persona_2
per età della madre x 16 punti per la convivenza x 9 punti per i 3 superstiti).
La somma destinata a di euro 160.351,00 deve essere divisa tra gli eredi - nipoti Persona_2
e in parti uguali tra loro per rappresentazione ai sensi degli artt. 467 e 566 Pt_1 Parte_2
cc.
Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno terminale patito da per il danno alla Persona_1
salute patito per la malattia originata dal sinistro stradale dal giorno del sinistro della strada del 3
pagina 9 di 14 ottobre 2018 alla morte del 2 febbraio 2019 per giorni 122 e il danno viene equitativamente liquidato nella misura di euro 81.000,00 (pari ad euro 30.000,00 per i primi tre giorni e la somma di euro
51.000,00 per i successivi giorni fino alla morte).
(Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo)”; Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale, e, quindi, la sua conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", senza accertare se la vittima si trovasse in una condizione di "lucidità agonica", nonostante fosse emerso che il lasso temporale tra lesione e morte, tutt'altro che "brevissimo", ammontasse ad alcune ore)”.
La somma destinata a di euro 81.000,00 deve essere divisa tra gli eredi nella misura di Persona_1 un terzo ciascuno ai sensi dell'art. 581 cc con la conseguenza che: al marito eve essere riconosciuta la somma di euro 218.639,00 (euro 27.000,00 Parte_3
più euro 191.639,00);
pagina 10 di 14 al figlio deve essere riconosciuta la somma di euro 306.636,50 (euro Parte_1
27.000,00 più euro 199.461,00 più euro 80.175,50); alla figlia deve essere riconosciuta la somma di euro 306.636,50 (euro Parte_2
27.000,00 più euro 199.461,00 più euro 80.175,50).
L'importo di euro 218.639,00, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, dovuto a iene devalutato fino alla data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino ad Parte_3
euro 184.349,92 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 34.289,09 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
79.675,10 ad oggi fino a complessivamente euro 298.314,11.
L'importo di euro 306.636,50, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, dovuto a iene devalutato fino alla data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino ad Parte_1
euro 258.546,80 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 48.089,70 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
111.742,62 ad oggi fino a complessivamente euro 418.379,12.
L'importo di euro 306.636,50, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, dovuto a iene devalutato fino alla data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino Parte_2
ad euro 258.546,80 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 48.089,70 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
111.742,62 ad oggi fino a complessivamente euro 418.379,12.
In conclusione, quindi, il Tribunale:
Contr
1. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_3
298.314,11, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
2. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
457.693,20 (euro 39.382,08 più euro 418.379,12), oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
3. condanna pagare a a somma di euro Controparte_2 Parte_2
457.693,20 (euro 39.382,08 più euro 418.379,12), oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
pagina 11 di 14 La condanna della è per un importo minore, che comprende Controparte_7
solamente il risarcimento del danno iure proprio patito dalla trasportata per le ragioni Persona_1
sopra dette, composto dal danno biologico terminare di euro 81.000,00.
L'importo di euro 81.000,00 (dovuto a titolo di danno biologico terminale alla trasportata Per_1
, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, viene devalutato fino alla
[...]
data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino ad euro 68.296,80 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 12.703,20 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro 29.517,51 ad oggi fino a complessivamente euro
110.517,51.
In conclusione, il Tribunale:
1. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_3
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_1
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna a pagare a a somma di euro Controparte_7 Parte_2
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
Per questa parte del debito la condanna è solidale tra i convenuti. Cont La vettura di proprietà di parte convenuta risulta provato essere assicurata Controparte_2
con la terza chiamata contumace con polizza n. 1/39091/30/149862377 Controparte_3
Cont e pertanto deve essere tenuta indenne da quanto chiamata a pagare agli attori Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'art. 1917 I comma cc.
A.A. ha rinunciato alla domanda di refusione delle spese legali ex art. 1917 c.c. nei CP_2
confronti di Controparte_11
e soccombenti, vengono condannate
[...] Controparte_2 Controparte_7
ciascuna ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_3
e spese che vengono liquidate come da Parte_1 Parte_2
dispositivo.
Il rigetto parziale della domanda degli attori nei confronti di comporta la Controparte_7
compensazione delle spese di lite per la metà, tenuto conto della complessità delle controversia e della sostanziale soccombenza della compagnia di assicurazione nel merito della domanda.
pagina 12 di 14 Cont Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Unipol Sai Controparte_2
Assicurazioni S.p.A., che è rimasta contumace e non ha resistito alla domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
Contr e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
contro nonché contro la terza chiamata Unipol Sai Controparte_7
Assicurazioni S.p.A., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. respinge la domanda proposta da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
nei confronti di di risarcimento del danno non
[...] Controparte_7
patrimoniale patito direttamente dagli attori per la scomparsa di Persona_1
Contr
2. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_3
298.314,11, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
3. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
457.693,20, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
4. condanna pagare a a somma di euro Controparte_2 Parte_2
457.693,20, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
5. condanna ai sensi dell'art. 1917 I comma cc Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. a tenere indenne la i quanto quest'ultima deve pagare agli attori in virtù dei precedenti punti Controparte_2
2, 3 e 4 del dispositivo della sentenza;
6. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_3
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo, in Con solido con Controparte_2
7. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_1
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo, in Con solido con Controparte_2
8. condanna a pagare a a somma di euro Controparte_7 Parte_2
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo, in Con solido con Controparte_2
Cont
9. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_2 [...]
e in solido tra loro, la somma di Pt_3 Parte_1 Parte_2
pagina 13 di 14 euro 518,00 per spese anticipate ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
10. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_7
e in solido tra loro, la Parte_3 Parte_1 Parte_2
somma di euro 518,00 per spese anticipate ed euro 8.217,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Cont 11. compensa le spese processuali di lite tra e Unipol Sai Assicurazioni Controparte_2
S.p.A..
Livorno, 6 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3845/2021 promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(deceduta in Cecina il 2 febbraio 2019) e quale erede di deceduta il giorno 11 Persona_2 febbraio 2023, con il patrocinio dell'avv. MARENGO MARIO e dell'avv. ROVETTI ANTONIO;
(C.F.: ), in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
(deceduta in Cecina il 2 febbraio 2019) e quale erede di deceduta il giorno
[...] Persona_2
11 febbraio 2023, con il patrocinio dell'avv. MARENGO MARIO e dell'avv. ROVETTI ANTONIO;
(C.F.: , in proprio e quale erede di Parte_3 C.F._3 Persona_1
(deceduta in Cecina il 2 febbraio 2019), con il patrocinio dell'avv. MARENGO MARIO e dell'avv.
ROVETTI ANTONIO;
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TALINI Controparte_1 P.IVA_1
MARCO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
CAVALLETTI CARLO e dell'avv. Irene Vannozzi
CONVENUTI
(P.Iva Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA - CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 5 febbraio 2025:
pagina 1 di 14 per gli attori e questi Parte_3 Parte_1 Parte_2
ultimi due in proprio ed in qualità di eredi della Sig.ra deceduta in data 11.02.2023, Persona_2 già erede della defunta Sig.ra deceduta in Cecina in data 02.02.2019: “affinchè Persona_1
l'Onorevole Tribunale di Livorno, ogni contraria deduzione, eccezione produzione ed istanza anche istruttoria reietta, voglia: a) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della conducente del veicolo Opel BO tg. ET929NH, condotto dalla Signora da Campiglia Marittima, e di CP_4
proprietà dell' nella causazione del sinistro stradale occorso il Parte_4
03.10.2018, alle ore 09.50 circa, in Piombino, località Strada Comunale n. 15 Fiorentina – Gagno, che ha tamponato il mezzo di proprietà e condotto dall'attore , tipo Renault TU tg. Parte_3
FK416HX, determinando il decesso dalla trasportata Signora , e per tutti i conseguenti Persona_1
danni biologici, patrimoniali e non patrimoniali sofferti dagli attori, in proprio e quali eredi della vittima;
b) Per l'effetto, condannare la compagnia convenuta Persona_1 Controparte_5
, in persona del proprio legale rappresentante p.t., che copre il mezzo di proprietà
[...]
del vettore per la R.C.A., in virtù dell'applicabilità del codice delle assicurazioni art. 141, nonché la società in persona del proprio legale rappresentante p.t., quale Parte_4
responsabile civile, in solido tra loro ovvero ognuno per il proprio, al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 1.312.291,00 nelle diverse voci precisate in narrativa, pro quota di €
328.072,75 per ciascun attore, oltre al danno patrimoniale pari ad € 48.674,09 ed oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro se dovuti, fatta salva la migliore quantificazione del giudicante in corso di giudizio anche ex art. 1226 c.c.; c) Condannare i convenuti al pagamento di spese e compensi di lite”; Contr per la convenuta “- in via preliminare, insiste nell'eccezione Controparte_2
formulata a verbale del 15.11.2023 di estinzione del presente giudizio stante la mancata riassunzione nei termini di legge giusto principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11487 del 29 aprile 2024; - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. nonché il difetto di legittimazione attiva degli Persona_3 attori e per l'effetto rigettare la domanda, per tutte le ragioni espresse in atti;
- qualora il Giudice ravvisi un difetto di integrazione del contraddittorio attinente a ipotesi di litisconsorzio necessario, voglia assumere i provvedimenti necessari alla sanatoria ex art. 102 cpc e seguenti;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dagli attori per le ragioni espresse in atti, in quanto infondate in fatto e in diritto, ivi compresa quella di accertamento della responsabilità esclusiva della sig.ra CP_4
ovvero, in denegata ipotesi, ridurre al minimo la responsabilità che risulterà accertata nel presente pagina 2 di 14 giudizio anche in ordine all'importo risarcibile;
- in denegata ipotesi di cui al punto c), condannare Cont a manlevare di tutte le somme che la stessa Controparte_3 Controparte_2
sarà tenuta a corrispondere agli attori;
- con vittoria di spese e compensi”. In via istruttoria e in via preliminare si insiste nelle prove richieste e non ammesse previa revoca delle ordinanze del 24.04.2024
e del 15.12.2022”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, Controparte_7
disattesa ogni contraria istanza, per le causali in narrativa espresse: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori non essendo provata la loro qualità di eredi della defunta
In via principale: rigettare la domanda proposta dagli attori in proprio e nella loro qualità Persona_1
di eredi della defunta nei confronti della in quanto Persona_1 Controparte_7
la non è passivamente legittimata sotto il profilo sostanziale a Controparte_7
resistere alla domanda dai medesimi attori proposta a mezzo del presente giudizio;
in via subordinata rigettare la domanda proposta dagli attori in qualità di eredi della defunta in quanto non Persona_1
provata ed in ogni caso in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta dagli attori limitare l'entità del risarcimento agli stessi dovuto in ragione dell'apporto causale nel determinismo dell'evento dedotto in giudizio della condotta posta in essere da quale conducente del veicolo Opel BO CP_4
targato ET929NH; con vittoria o, quantomeno, compensazione di spese ed onorari di giudizio nell'ipotesi ulteriormente subordinata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 29 novembre 2021, Parte_1 Parte_3
e in proprio e quali eredi di citavano Parte_2 Persona_2 Persona_1
dinanzi al Tribunale di Livorno la società la Controparte_8 [...]
e domandavano la condanna dei convenuti al Controparte_9
risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro 48.674,09 e non patrimoniale nella misura di euro 1.312.291,00, danni patiti a seguito del sinistro della strada del 3 ottobre 2018 in Piombino quando l'auto tg. ET929NH condotta da di proprietà della , urtava CP_4 Parte_4
il veicolo tg. FK416HX condotto da e provocava il decesso della trasportata Parte_3
Persona_1
pagina 3 di 14 Cont II. Con comparsa depositata in data 1 febbraio 2022 si costituiva in giudizio Controparte_2 la quale chiedeva lo spostamento dell'udienza per chiamare in causa la
[...]
, propria compagnia di assicurazione, per essere garantita dalla domanda degli Controparte_3
attori, eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_3
conducente e proprietario del veicolo ove viaggiava la trasportata e ne merito si Persona_1 opponeva all'accoglimento della domanda risarcitoria.
III. Con comparsa depositata in data 18 febbraio 2022, si costituiva la Controparte_7
e chiedeva il rigetto della domanda degli attori.
[...]
IV. Con decreto in data 15 marzo 2022 il Giudice posticipava l'udienza per consentire la chiamata in Cont causa della ad opera della convenuta e Controparte_3 Controparte_2
conseguentemente, con atto notificato in data 29 marzo 2022, la convenuta citava in giudizio la compagnia di assicurazione, che veniva dichiarata contumace da questo Giudice all'udienza del 15 novembre 2023.
V. Con atto depositato in data 8 novembre 2023, dichiarava di rinunciare alla Parte_5
domanda di refusione delle spese legali ex art. 1917 c.c. nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni
S.p.A.
VI. All'udienza del 15 novembre 2023, i procuratori di parte attrice dichiaravano ai sensi dell'art. 300 cpc che l'attrice era deceduta in data 11 febbraio 2023 e il Giudice dichiarava Persona_2
l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cpc.
VII. Con ricorso depositato in data 23 gennaio 2024 Parte_1 Parte_3
in proprio e quali eredi di riassumevano il processo Parte_2 Persona_1
interrotto.
Con comparsa depositata in data 28 marzo 2024 si costituivano e Parte_1
quali eredi di deceduta in data 11 febbraio 2023, già Parte_2 Persona_2
erede di per la prosecuzione del processo. Persona_1
Cont Con comparsa depositata in data 5 aprile 2024 si costituiva la nel processo Controparte_2
riassunto.
Con comparsa depositata in data 22 marzo 2024 si costituiva la Controparte_7
nel processo riassunto.
[...]
VIII. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 14 Va premesso che la convenuta ha eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di conducente e proprietario del veicolo sul quale viaggiava la (ma anche attore) ai Parte_3 Per_1
sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 141 comma 3 Codice Ass., ma tale eccezione, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, è manifestamente infondata in quanto Parte_3
come attore, ha preso parte al giudizio e quindi il contraddittorio nei suoi confronti si è integrato.
Deve, comunque, essere chiarito che il danneggiato, trasportato (nel caso di specie i familiari di
, ha azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il Persona_1
danneggiato era a bordo al momento del sinistro ( e in tale Controparte_7
Cont giudizio è litisconsorte necessario il responsabile del danno ( , proprietaria del Controparte_2
veicolo tg. ET929NH.
Sul punto, si veda quanto stabilito da Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 28 settembre 2018, n. 23480 secondo cui “L'art. 144 cod. ass. trova il suo precedente nell'art. 23 della I. 24.12.1969, n. 990, a mente del quale, nel giudizio promosso contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della medesima legge, deve essere chiamato anche il responsabile del danno;
costituisce orientamento già in altre occasioni espresso da questa Corte che, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, la chiamata in causa del proprietario del veicolo assicurato come litisconsorte necessario deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando tale deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (Cass. 9 marzo 2011, n. 5538; Cass. 25 settembre
1998, n. 9592). La norma ha portata generale e si applica in tutte le ipotesi di azione diretta: quella ordinaria prevista dall'art. 144 cod ass., quella di cui all'art. 149 cod. ass. nel caso di risarcimento diretto, quella disposta dall'art. 141 cod. ass. nel caso di danni al trasportato”.
Resta da evidenziare che la difesa della , quale compagnia di assicurazione Controparte_7
del veicolo ove era trasportata la ha eccepito che non può essere chiamata a Persona_1 rispondere del danno non patrimoniale patito dai congiunti per la morte del trasportato in quanto l'art. 141 D. Lgs. n.209/2005 riconoscerebbe solo il diritto di domandare il risarcimento del danno patito direttamente dal trasportato e non dai suoi familiari.
Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022: “In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure pagina 5 di 14 proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro”.
L'eccezione è fondata e la domanda proposta dagli attori “iure proprio” nei confronti della
[...]
viene respinta. Controparte_7
L'eccezione di estinzione del processo sollevata dalla convenuta sul presupposto che la difesa degli attori aveva dato atto della morte dell'attrice in data 29 maggio 2023 con il deposito Persona_2
del certificato di morte ed aveva depositato il ricorso in riassunzione in data 21 gennaio 2024 è infondata in quanto, come già motivato all'udienza del 15 novembre 2023, l'interruzione del processo si verifica solo a seguito della dichiarazione espressa del procuratore della parte ai sensi dell'art. 300 cpc e nel processo la dichiarazione è stata fatta all'udienza del 15 novembre 2023.
Il processo è stato, quindi, tempestivamente riassunto.
Fatte queste premesse, la dinamica del sinistro della strada è pacifica in giudizio.
Cont Il giorno 03.10.2018, alla guida del veicolo Opel BO tg. ET929NH di proprietà della CP_2
si trovava a percorrere a bassa velocità la strada comunale n. 15 Fiorentina a CP_2 CP_4
Piombino direzione Follonica, quando urtava la Renault TU di proprietà e condotta da
[...]
sulla quale era trasportata perché non riusciva ad arrestare il tempo il veicolo. A Per_3 Persona_1 seguito dell'urto, la Renault AP andava a collidere con lo spigolo di una terza auto – Peugeot
Partner tg. EP908EN – ferma finanzi a lui.
Cont La responsabilità del sinistro è, quindi, della ai sensi dell'art. 2054 III comma Controparte_2
cc. come proprietaria del veicolo che ha urtato il veicolo condotto da con a bordo Persona_3
Persona_1
Cont Della morte di debbono rispondere civilmente le convenute Persona_1 Controparte_2
e la Controparte_7
La conducente del veicolo è stata giudicata con il rito del patteggiamento CP_4 conclusosi con la sentenza ai sensi dell'art. 444 cpp del Tribunale di Livorno n.302/2021 del 3 giugno
2021, che ha applicato all'imputata la pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per due anni.
Nell'ambito del procedimento penale è stata svolta una consulenza tecnica medico legale sulle cause della morte di e il consulente ha depositato la relazione del 27 novembre 2019, Persona_1
prodotta in questo giudizio dagli attori.
pagina 6 di 14 La consulenza è utilizzabile ai fini del giudizio in questo processo e le sue conclusioni, per le argomentazioni di sostegno, che questo Giudice condivide, essendo motivate in modo esaustivo, logiche ed esenti da vizi logici e formali evidenti, portando ad affermare che la morte di Per_1
è stata causata dal trauma conseguente a sinistro della strada.
[...]
A pagina 34 della relazione di consulenza della dott.ssa si legge che “la sequenza causale Persona_4
che ha portato la sig.ra al decesso ha avuto inizio con il trauma patito nel sinistro del Per_1
3/10/2018. Le molteplici comorbidità da cui la donna era affetta la rendevano un soggetto particolarmente fragile, pertanto, anche un trauma verosimilmente di modesta entità, è stato sufficiente per portare all'insorgenza di una emorragia sottodurale acuta;
lesione dotata di per sé di un elevatissimo tasso di mortalità”.
In base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la preesistenza di malattie nella persona del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed è irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità e della liquidazione del danno.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28327 del 29/09/2022: “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se "coesistente", è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale di invalidità pari alla differenza tra quella effettivamente riscontrata dal c.t.u., per il quale le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una preesistente frattura biossea, e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti)”.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 28986 del 11/11/2019: “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto pagina 7 di 14 dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi
"concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni”.
Le comorbilità da cui era affetta la costituiscono delle concause naturali della morte Persona_1 perché se l'incidente stradale non fosse accaduto la morte della anche se soggetto Persona_1
particolarmente fragile, non sarebbe avvenuta nei modi in cui si è verificata.
Con l'atto di citazione, e poi gli eredi e Persona_2 Pt_1 Parte_2
hanno domandato il risarcimento del danno patrimoniale sofferto in conseguenza del sinistro di cui trattasi, ammontante ad € 48.674,09 e relativo agli esborsi sostenuti dalla per l'assistenza Persona_2 ricevuta da una struttura R.S.A. “G. Di Vittorio” (docc. 18 – 21 di parte attrice), essendo venuta a mancare la compianta figlia che la assisteva presso nella propria abitazione, fino a che Persona_1
rimaneva in vita.
Il danno è documentalmente dimostrato e deve essere riconosciuto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20932 del 16/10/2015: “In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "danno risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui un datore di lavoro aveva agito nei confronti del responsabile, e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel quale aveva perso la vita un proprio dipendente, per essere risarcito del danno, pur non prevedibile secondo le regole statistiche della causalità, costituito dai maggiori contributi assicurativi
CP_1 successivamente richiesti dall' in conseguenza del numero e dell'entità degli infortuni sul lavoro verificatasi nella sua impresa o a carico di essa)”.
pagina 8 di 14 La somma di euro 48.674,09 viene maggiorato della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT all'attualità di euro 57.727,47 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
21.036,70 ad oggi fino a complessivamente euro 78.764,17.
La somma di euro 78.764,17 dovrà essere corrisposta dai convenuti agli eredi per rappresentazione, ovvero i nipoti e nella misura di metà ciascuno Parte_1 Parte_2
per rappresentazione ai sensi degli artt. 467 e 566 cc.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da: marito di anni 74 al momento del decesso del coniuge del 2 Parte_3 Persona_1 febbraio 2019 all'età di 73 anni (cfr. estratto per riassunto dell'atto di nascita prodotto da parte attrice), madre di anni 98 e familiare convivente al momento del decesso di Persona_2 Persona_1
(cfr. stato di famiglia prodotto da parte attrice), figlio di anni 48 al momento del decesso della madre (cfr. Parte_1 Persona_1 estratto dell'atto di nascita prodotto da parte attrice), figlia di anni 38 al momento del decesso della madre Parte_2 Persona_1
(cfr. estratto dell'atto di nascita prodotto da parte attrice), per la scomparsa del parente occorre procedere alla liquidazione equitativa, facendo applicazione delle tabelle in uso al Tribunale di Milano del 5 giugno 2024, con valori monetari aggiornati al 1 gennaio
2024, il Giudice stima equo liquidare a: marito euro 191.639,00 (euro 3.911,00 x 49 - 12 punti per età della vittima x 12 Parte_3
punti per età del marito x 16 punti per convivenza con il marito x 9 per i 3 superstiti) figlio euro 199.461,00 (euro 3.911,00 x 49 - 12 punti per età della vittima x Parte_1
20 punti per età del figlio x 10 punti per la relazione affettiva con la madre x 9 per i 3 superstiti) figlia euro 199.461,00 (euro 3.911,00 x 49 - 12 punti per età della vittima Parte_2
x 20 punti per età del figlio x 10 punti per la relazione affettiva con la madre x 9 per i 3 superstiti) madre euro 160.351,00 (euro 3.911,00 x 41 – 12 punti per età della vittima x 4 punti Persona_2
per età della madre x 16 punti per la convivenza x 9 punti per i 3 superstiti).
La somma destinata a di euro 160.351,00 deve essere divisa tra gli eredi - nipoti Persona_2
e in parti uguali tra loro per rappresentazione ai sensi degli artt. 467 e 566 Pt_1 Parte_2
cc.
Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno terminale patito da per il danno alla Persona_1
salute patito per la malattia originata dal sinistro stradale dal giorno del sinistro della strada del 3
pagina 9 di 14 ottobre 2018 alla morte del 2 febbraio 2019 per giorni 122 e il danno viene equitativamente liquidato nella misura di euro 81.000,00 (pari ad euro 30.000,00 per i primi tre giorni e la somma di euro
51.000,00 per i successivi giorni fino alla morte).
(Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo)”; Corte di Cassazione Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019: “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute"), al quale, nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ("danno morale terminale"), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno morale terminale, e, quindi, la sua conseguente trasmissibilità "iure hereditatis", senza accertare se la vittima si trovasse in una condizione di "lucidità agonica", nonostante fosse emerso che il lasso temporale tra lesione e morte, tutt'altro che "brevissimo", ammontasse ad alcune ore)”.
La somma destinata a di euro 81.000,00 deve essere divisa tra gli eredi nella misura di Persona_1 un terzo ciascuno ai sensi dell'art. 581 cc con la conseguenza che: al marito eve essere riconosciuta la somma di euro 218.639,00 (euro 27.000,00 Parte_3
più euro 191.639,00);
pagina 10 di 14 al figlio deve essere riconosciuta la somma di euro 306.636,50 (euro Parte_1
27.000,00 più euro 199.461,00 più euro 80.175,50); alla figlia deve essere riconosciuta la somma di euro 306.636,50 (euro Parte_2
27.000,00 più euro 199.461,00 più euro 80.175,50).
L'importo di euro 218.639,00, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, dovuto a iene devalutato fino alla data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino ad Parte_3
euro 184.349,92 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 34.289,09 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
79.675,10 ad oggi fino a complessivamente euro 298.314,11.
L'importo di euro 306.636,50, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, dovuto a iene devalutato fino alla data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino ad Parte_1
euro 258.546,80 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 48.089,70 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
111.742,62 ad oggi fino a complessivamente euro 418.379,12.
L'importo di euro 306.636,50, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, dovuto a iene devalutato fino alla data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino Parte_2
ad euro 258.546,80 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 48.089,70 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro
111.742,62 ad oggi fino a complessivamente euro 418.379,12.
In conclusione, quindi, il Tribunale:
Contr
1. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_3
298.314,11, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
2. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
457.693,20 (euro 39.382,08 più euro 418.379,12), oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
3. condanna pagare a a somma di euro Controparte_2 Parte_2
457.693,20 (euro 39.382,08 più euro 418.379,12), oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
pagina 11 di 14 La condanna della è per un importo minore, che comprende Controparte_7
solamente il risarcimento del danno iure proprio patito dalla trasportata per le ragioni Persona_1
sopra dette, composto dal danno biologico terminare di euro 81.000,00.
L'importo di euro 81.000,00 (dovuto a titolo di danno biologico terminale alla trasportata Per_1
, attualizzato in base agli indici ISTAT alla data del 1 gennaio 2024, viene devalutato fino alla
[...]
data del sinistro del 3 ottobre 2018 fino ad euro 68.296,80 e quindi maggiorato in base alla rivalutazione monetaria degli indici ISTAT fino all'attualità di euro 12.703,20 e degli interessi in base all'art. 1284 I comma cc dal 3 ottobre 2018 e in base all'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 29 novembre 2021 di euro 29.517,51 ad oggi fino a complessivamente euro
110.517,51.
In conclusione, il Tribunale:
1. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_3
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_1
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
2. condanna a pagare a a somma di euro Controparte_7 Parte_2
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo.
Per questa parte del debito la condanna è solidale tra i convenuti. Cont La vettura di proprietà di parte convenuta risulta provato essere assicurata Controparte_2
con la terza chiamata contumace con polizza n. 1/39091/30/149862377 Controparte_3
Cont e pertanto deve essere tenuta indenne da quanto chiamata a pagare agli attori Controparte_2
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'art. 1917 I comma cc.
A.A. ha rinunciato alla domanda di refusione delle spese legali ex art. 1917 c.c. nei CP_2
confronti di Controparte_11
e soccombenti, vengono condannate
[...] Controparte_2 Controparte_7
ciascuna ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_3
e spese che vengono liquidate come da Parte_1 Parte_2
dispositivo.
Il rigetto parziale della domanda degli attori nei confronti di comporta la Controparte_7
compensazione delle spese di lite per la metà, tenuto conto della complessità delle controversia e della sostanziale soccombenza della compagnia di assicurazione nel merito della domanda.
pagina 12 di 14 Cont Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Unipol Sai Controparte_2
Assicurazioni S.p.A., che è rimasta contumace e non ha resistito alla domanda di garanzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
Contr e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
contro nonché contro la terza chiamata Unipol Sai Controparte_7
Assicurazioni S.p.A., ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. respinge la domanda proposta da e Parte_3 Parte_1 Parte_2
nei confronti di di risarcimento del danno non
[...] Controparte_7
patrimoniale patito direttamente dagli attori per la scomparsa di Persona_1
Contr
2. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_3
298.314,11, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
3. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
457.693,20, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
4. condanna pagare a a somma di euro Controparte_2 Parte_2
457.693,20, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo;
Contr
5. condanna ai sensi dell'art. 1917 I comma cc Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. a tenere indenne la i quanto quest'ultima deve pagare agli attori in virtù dei precedenti punti Controparte_2
2, 3 e 4 del dispositivo della sentenza;
6. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_3
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo, in Con solido con Controparte_2
7. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_7 Parte_1
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo, in Con solido con Controparte_2
8. condanna a pagare a a somma di euro Controparte_7 Parte_2
36.839,17, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla sentenza al saldo effettivo, in Con solido con Controparte_2
Cont
9. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_2 [...]
e in solido tra loro, la somma di Pt_3 Parte_1 Parte_2
pagina 13 di 14 euro 518,00 per spese anticipate ed euro 16.434,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
10. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_7
e in solido tra loro, la Parte_3 Parte_1 Parte_2
somma di euro 518,00 per spese anticipate ed euro 8.217,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
Cont 11. compensa le spese processuali di lite tra e Unipol Sai Assicurazioni Controparte_2
S.p.A..
Livorno, 6 maggio 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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