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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/10/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1757 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione per Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Stefania Lorini e Riccardo Lorini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castellammare di Stabia (NA) alla via Tavernola n. 133
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e
[...] risposta in appello, dall'avv. Bianca Vanacore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castellammare di Stabia (NA) alla via Raiola n. 19
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Il , in persona dell'amministratore p.t., con ricorso depositato presso Controparte_1 la cancelleria del Giudice di Torre Annunziata, chiedeva di ingiungere a il Parte_1 pagamento della somma di euro 1.317,49, oltre interessi nonché spese e compensi relativi alla procedura monitoria.
A tal fine, premetteva che è proprietario di un immobile sito in Castellammare di Parte_1
Stabia alla via Einaudi n. 1, scal. E, int. 14 e che lo stesso si rendeva moroso nel pagamento delle
1 bollette delle quote di riscaldamento da luglio a dicembre 2015 per un importo pari ad euro 570,00 e del conguaglio riscaldamento 2012/2013 e 2013/2014 pari ad euro 573,23 nonché del pagamento degli oneri straordinari relativi a n° 2 rate per sentenza del Trib. Di Torre Annunziata (giudizio e e per sentenza GdP Torre Annunziata 90/2014 (giudizio per euro CP_3 CP_4 Controparte_5
174,26. Il allegava che i relativi bilanci venivano approvati con delibere assembleari CP_1 del 13.02.2014, del 18.11.2014 e del 26.11.2015 e che non sortivano alcun effetto i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto in sede stragiudiziale.
Una volta reso il decreto ingiuntivo n. 725/2016, depositato in data 27.06.2016 e notificato il
25.07.2016, l'ingiunto proponeva opposizione con atto notificato il 29.09.2016, opponendo la non debenza delle somme ingiunte;
difatti, lamentava il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato da cui conseguiva il suo distacco, provvedendo all'installazione di un impianto autonomo. Relativamente agli oneri straordinari di cui alle sentenze n. 610/2014 e n.
90/2014, l'ingiunto evidenziava che in occasione dell'assemblea del 13.02.2014 non veniva approvato alcun bilancio, né all'assemblea del 18.11.2014 veniva approvato il riparto degli oneri conseguenti alle dette sentenze, atteso che tale argomento non era ricompreso tra quelli posti all'ordine del giorno;
deduceva, altresì, che le unità immobiliari coinvolte nelle vicende giudiziarie non avevano alcun collegamento con l'immobile di sua proprietà, essendo situate su scale diverse rispetto a quest'ultimo.
L'opponente formulava altresì domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni patiti a causa dell'inadempimento del condominio che nonostante invito e diffida, ometteva di intervenire per rendere funzionante e funzionale l'impianto di riscaldamento centralizzato;
la pretesa risarcitoria veniva quantificata nella somma totale di euro 1.273,23 pari alle quote per il riscaldamento pagate a fronte di un servizio non correttamente erogato e al costo per l'acquisto dell'impianto di riscaldamento autonomo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il , il quale in via Controparte_6 preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, considerata la mancata impugnazione delle delibere condominiali da parte condomino ingiunto. Nel merito, rilevava che l'obbligazione di pagamento delle quote relative al riscaldamento rinveniva la propria fonte nel regolamento condominiale che prevedeva il concorso alle spese da parte di tutti i condomini, anche nel caso di mancata utilizzazione dell'impianto. Per tali ragioni, instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 594/2021 con la quale l'opposizione veniva rigettata e veniva confermato il decreto ingiuntivo n. 725/2016; veniva altresì rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall'opposto.
2 In particolare, il giudice di prime cure affermava che in base all'istruttoria espletata e alla documentazione allegata al fascicolo monitorio era stata fornita la prova del credito vantato dal nei confronti di , il quale al contrario non aveva prodotto la prova CP_1 Parte_1 documentale delle contestazioni circa la legittimità delle somme ingiunte e della domanda riconvenzionale.
Il giudice riteneva di compensare le spese del giudizio tra le parti, in virtù della particolarità della materia trattata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando l'omesso esame e Parte_1
l'omessa valutazione da parte del giudice della documentazione depositata a sostegno della opposizione e della riconvenzionale;
lamentava altresì il vizio di omessa pronuncia in relazione alle richieste istruttorie formulate nel corso del procedimento di prime cure.
Pertanto, l'appellante chiedeva di riformarsi la sentenza impugnata e, dunque, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiararsi che nulla deve al Instava per la Parte_1 CP_1 condanna del al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento nella CP_1 prestazione del servizio di riscaldamento, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., il quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda poiché avente ad oggetto poste di bilancio condominiale approvate dall'assemblea e non impugnate dall'appellante. Nel merito contestava la fondatezza dell'appello e reiterava le eccezioni spiegate nel corso del procedimento di primo grado. Per tali ragioni, l'appellato instava per l'integrale rigetto del gravame e della domanda riconvenzionale spiegate da , con vittoria di spese del Parte_1 secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del
12.05.2025, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Questioni preliminari
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 594/2021 è stata depositata in data 18.02.2021 e l'appello notificato in data 26.03.2021).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa veniva iscritta a ruolo in data 30.03.2021.
Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Merito.
L'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure statuiva che “Dall'istruttoria dibattimentale svolta e dalla documentazione prodotta è risultata la regolarità della documentazione allegata al fascicolo monitorio per la richiesta del decreto ingiuntivo e la conseguente prova del credito vantato nei confronti di che Parte_1 viceversa non forniva alcuna prova documentale delle proprie contestazioni relative all'illegittimità delle somme ingiunte e della domanda riconvenzionale. Pertanto, questo giudicante rigetta
l'opposizione perché non provata”.
ha censurato l'omesso esame della documentazione prodotta nel corso del giudizio Parte_1 in base alla quale emergeva la fondatezza della spiegata opposizione;
più precisamente, in relazione ai conguagli riscaldamento per le annualità 2012/2013 e 2013/2014, ha eccepito di non essere tenuto al pagamento delle quote poiché il servizio di riscaldamento in questione o non era stato erogato del tutto o era stato erogato in modo insufficiente.
In particolare, l'odierno appellante ha allegato di aver denunziato all'amministratore il malfunzionamento dell'impianto sin dal giugno del 2012 (cfr. racc. inoltrate in data 11.06.2012,
14.11.2012, 02.11.2013); che tale circostanza non veniva contestata dall'amministratore, il quale tuttavia non si attivava al fine di risolvere la lamentata problematica;
che, pertanto, con racc.ta del
28.11.2014, comunicava all'amministratore del condominio di aver provveduto al distacco irreversibile del proprio appartamento dall'impianto centralizzato, essendo stato costretto a munirsi di riscaldamento autonomo;
che allegava alla suddetta comunicazione relativa fattura di acquisto emessa dalla DI Verdoliva;
di aver dato prova del malfunzionamento dell'impianto centralizzato di riscaldamento producendo all'udienza del 17.03.2017, il verbale dell'assemblea del 10.06.2016 nel corso della quale, l'amministratore dava atto che l'impianto non era funzionante “a causa di problemi al bruciatore, perdita d'acqua alla parte inferiore, lesioni al gesso refrattario presente all'interno del portellone caldaia”; che, inoltre, tali criticità dell'impianto venivano provate mediante l'allegazione di: rilievi fotografici relativi all'appartamento 13, piano 7, Scala E, confinante con l'appartamento di proprietà dell'appellante; relazione peritale a firma di Parte_2
(nell'interesse del confinante condomino (all.5 produzione di parte
[...] Controparte_7 attorea di primo grado); relazione peritale dell'ing. , nell'interesse dell'attore (all.3); Persona_1 relazione tecnica ing. redatta su richiesta dell'amministratore di condominio (all. Persona_2
6); relazione tecnica dell'ing. incaricato dal condominio allo scopo di verificare Persona_3 lo stato di salute dell'impianto; verbale assembleare del 26.11.2015 nel quale veniva attestato che denunciava il mancato funzionamento dell'impianto su tutta la verticale della Controparte_8
CP_9
[...] Il Condominio appellato nel contestare l'avversa prospettazione difensiva ha eccepito che il regolamento di condominio dello stabile di ha natura “contrattuale” e, come tale, Controparte_1 risulta registrato presso l'Ufficio del Registro di C/Mare di Stabia il 03/07/1978 al n. 3426 e trascritto alla Conservatoria dei RRII il 13/07/1978 al n. 15970; che il predetto regolamento prevede alla pagina 15, nel capitolo dedicato alla ripartizione delle spese per il riscaldamento, che: “il concorso alle spese di consumo ed esercizio, manutenzione e ricostruzione del riscaldamento è obbligatorio anche se non viene utilizzato il relativo impianto”; che il regolamento contrattuale di condominio può continuare a vietare la possibilità di distaccarsi poiché l'ultimo comma dell'art. 1118 c.c. non è espressamente richiamato dall'art. 1138 c.c. fra le norme di natura inderogabile;
che, pertanto, ai fini dell'esonero dalle spese, non assume alcun rilievo il distacco o meno dall'impianto centralizzato.
Distintamente, in relazione agli oneri straordinari derivanti dall'esecuzione dalle sentenze 610/2024
e 90/2014, ha evidenziato che nel corso del procedimento di prime cure aveva Parte_1 eccepito che in occasione della riunione condominiale del 13.02.2014 non era stato approvato alcun bilancio né era stato approvato il riparto degli oneri derivanti dalle succitate sentenze, atteso che tale argomento non veniva posto all'ordine del giorno;
che all'atto di richiesta del decreto ingiuntivo, il non aveva prodotto le relative sentenze e che le relative delibere erano da ritenersi nulle CP_1 poiché i relativi verbali non gli erano stati trasmessi, non avendo lo stesso partecipato all'assemblea; che in ogni caso non era tenuto al pagamento delle spese in oggetto, ai sensi dell'art. 1123 c.c. poiché l'unità immobiliare di sua proprietà è collocata al 7° piano, scala E e non ha alcun collegamento con le unità immobiliari coinvolte nei predetti conteziosi, le quali fanno rispettivamente parte della scala “C” e della scala “D”.
In merito a tali eccezioni nulla ha osservato il appellato. CP_1
Tanto premesso, preliminarmente occorre soffermarsi sulle contestazioni relative alla non debenza delle somme ingiunte a titolo di conguaglio riscaldamento per le annualità 2012/2013 e 2013/2014 di euro 573,23 e a titolo di quote di riscaldamento da luglio a dicembre 2015, per un importo di euro
570,00.
Il motivo di appello in esame non è meritevole di condivisione.
Sulla scorta della documentazione prodotta, innanzi richiamata, è stato dimostrato in giudizio il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato da parte dell'appellante, circostanza che veniva comunicata all'allora amministratore di condominio con lettera raccomandata inoltrata in data 28.11.2014; allo stesso modo, è stato provato, sulla scorta delle consulenze di parte prodotte dall'ingiunto e delle delibere condominiali, il lamentato malfunzionamento del detto impianto.
5 D'altronde entrambe le circostanze di cui sopra non sono contestate da parte del CP_1 opposto, che si difende sia evidenziando che sarebbe stato onere del condomino opporre le delibere condominiali di approvazione dei bilanci sia la legittimità del suo operato alle luce delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale, avente natura contrattuale, il quale prevede - alla pagina 15- l'obbligatorietà per tutti i condomini del concorso alle spese di consumo ed esercizio
(così come quelle relative alla manutenzione e ricostruzione del riscaldamento) in proporzione ai millesimi, anche nel caso in cui non venga utilizzato il relativo impianto.
Circa la legittimità di tale previsione, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità chiamata ad esprimersi sul punto ha chiarito che è da ritenersi “legittima la delibera assembleare, la quale disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio legale di ripartizione dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 6 - 2, 18 maggio 2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679;
Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558). Non è invero ravvisabile nella previsione che il rinunziante all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento debba concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria o alla conservazione dell'impianto stesso, una norma imperativa non derogabile nemmeno con accordo unanime di tutti i condomini, in forza di vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, ed essendo perciò i condòmini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all'impianto.”
In applicazione di tali principi di diritto, può ritenersi legittima la previsione regolamentare di cui si discorre e la relativa ripartizione delle spese approvata a maggioranza dei presenti dall'assemblea condominiale convocata in data 18.11.2014, delibera la quale non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'odierno appellante (cfr Cassazione civile sez. II, 14/06/2024, n.16635, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione
6 con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento).
Le quote relative al conguaglio riscaldamento anno 2012/2013 risultano approvate con delibera condominiale del 18 novembre 2014 punto 4 all'ordine del giorno, e quelle relative al conguaglio anni 2013/2014 e preventivi gestione ordinaria 2014/2015 e 2016 sono approvati con assemblea del
26.11.2015 (cfr delibere assembleari allegate alla produzione del ). CP_1
Pertanto, non avendo l'odierno appellante impugnato le richiamate delibere assembleari di riparto della spesa, il credito vantato a tale titolo dal non può essere messo in discussione nel CP_1 presente giudizio, con conseguente rigetto del motivo di appello in esame.
E' invece fondato il motivo di appello con il quale il contesta la debenza della somma di Pt_1 euro 174,26, richiesta quali oneri straordinari in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Torre
Annunziata n. 610/2014 e Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4291/2014; il creditore a sostegno della propria pretesa allegava i bilanci approvati con le delibere assembleari 13.02.2014, del
18.11.2014 e del 26.11.2015., dai quali tuttavia nulla risulta sulla spesa in oggetto.
Si osserva che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare (da ultimo: Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839).”
Ebbene, così come rilevato dall'odierno appellante, all'ordine del giorno delle succitate assemblee non veniva previsto alcun punto relativo alla ripartizione degli oneri straordinari di cui sopra, né questa veniva deliberata dall'assemblea condominiale, invero in ordine al punto 7 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 26.11.2015, avente ad oggetto “missiva prevenuta da parte dell'avv. Maria Di Martino, per conto dei condomini l'assemblea a Controparte_10 maggioranza ritiene che la questione debba essere risolta all'interno della verticale interessata (cfr verbale di assemblea del 26.11.2015); ancora, non è stato allegata alcuna documentazione giustificativa della somma ingiunta, anche rispetto all'eccezione sollevata di difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1123, III comma c.c. ai sensi del quale “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”.
7 Pertanto, devi ritenersi meritevole di accoglimento l'opposizione spiegata dall'appellante limitatamente alle somme di cui di discorre;
per quanto sopra considerato, l'importo ingiunto deve essere rideterminato, sottraendo gli oneri straordinari relativi all'esecuzione delle sentenze di cui sopra, pari ad euro 174,26.
Ne discende che in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della gravata sentenza, il decreto ingiuntivo opposto n. 725/2016 emesso dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata va revocato, e va condannato al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t. della minor somma di euro 1.143,23 oltre Controparte_1 interessi dalla domanda.
Merita accoglimento anche il motivo di impugnazione attraverso il quale l'odierno appellante si duole del mancato accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni patiti a causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato.
La Suprema Corte, in merito alla dedotta insufficienza del servizio di riscaldamento, a causa del malfunzionamento del relativo impianto, ha chiarito che l'obbligo del condomino di partecipare alle spese per il godimento e la conservazione delle cose comuni, e per la prestazione dei servizi resi nell'interesse di tutti i condomini, trova la sua unica fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio, e non in un rapporto contrattuale di natura sinallagmatica, con la conseguenza che se l'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore il condomino che lo lamenta non è esonerato dal contribuire alle relative spese (cfr. Cass., sez. un., n. 10492 del 1996).
Dunque “il singolo condomino non è titolare, nei confronti del , di un diritto di natura CP_1 sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali (nella specie, l'impianto elettrico comune), che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna della stessa gestione condominiale all'adempimento corretto della relativa prestazione contrattuale, trovando causa l'uso dell'impianto che ciascun partecipante vanta nel rapporto di comproprietà delineato negli artt. 1117
e ss. c.c. Ne consegue che il non ha azione per richiedere la messa a norma CP_1 dell'impianto medesimo, potendo al più avanzare, verso il , una pretesa risarcitoria nel CP_1 caso di colpevole omissione nella sua riparazione o adeguamento, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c.” (cfr Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 16608 del 05/07/2017).
In sostanza, l'esonero dal pagamento dei contribuiti, è consentito solo se l'impianto centralizzato, per ragioni strutturali, escluda totalmente il dal relativo servizio, mentre, nel diverso CP_1
8 caso - com'è quello in esame - in cui venga dedotto un insufficiente grado di riscaldamento dell'unità immobiliare, a causa della colpevole inerzia del nel CP_1 provvedere alla riparazione dell'impianto, il condomino che si ritiene da ciò danneggiato, può pretendere solo il risarcimento del danno, ma non di essere esonerato dal pagamento della quota a suo carico, o la restituzione di quanto già pagato nei passati esercizi, dato che il servizio, magari entro certi limiti, gli è stato comunque fornito (cfr. Cass. n. 12956 del 2006).
Ebbene, come già rilevato, l'appellante ha positivamente fornito la prova del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, provvedendo a segnalare il guasto all'amministratore di condominio, il quale però non forniva alcuna risposta alle suddette comunicazioni né si attivava al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto.
In conseguenza di tale colpevole inerzia dell'amministratore del Condominio l'odierno appellante è stato costretto all'acquisto di un impianto di riscaldamento autonomo per un costo di euro 700,00
(cfr copia fattura DI Verdoliva).
Nel caso oggetto di lite, a fronte di una colpevole omissione nella riparazione dell'impianto di riscaldamento condominiale -il cui malfunzionamento si è protratto dal 2012 fino all'effettivo distacco del condomino avvenuto nel novembre del 2014 -, e del nesso causale sussistente tra tale perdurante malfunzionamento dell'impianto condominiale ed il ricorso all'installazione dell'impianto autonomo da parte del condomino, si stima equo determinare il danno patito da nella somma complessiva di euro 700,00, pari al costo sostenuto per l'acquisto del Parte_1 predetto impianto.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
9 La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella di euro 700,00 a decorrere dal dicembre 2012 (epoca dell'acquisto di autonomo impianto di riscaldamento) all'attualità.
Sulla somma totale così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
Ne discende che in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della gravata sentenza, la domanda riconvenzionale spiegata da va accolta, ed il Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., va Controparte_11 condannato al pagamento in favore di della somma di euro 700,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come innanzi.
Spese di lite
Alla luce dell'esito complessivo della lite, in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello e dell'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, si ritiene di compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione l'appello e, per lo effetto, in parziale riforma della sentenza gravata:
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e condanna al pagamento in favore del Parte_1 Parte_3
in persona dell'amministratore p.t. della somma pari ad euro
[...]
1.143,23 oltre interessi dalla domanda;
accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e condanna il , in persona dell'amm. p.t., al Controparte_6 pagamento in favore di della somma di euro 700,00 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno patito, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
c) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Torre Annunziata, 3.10.2025
Il GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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