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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17146/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRAGALÀ Parte_1 C.F._1 SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLIERE CESARE ORESTE
CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA TARALLO Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ritualmente notificato l'avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento emesso in data 5.9.2024 dal Tribunale di Torino sezione VIII civile in composizione monocratica, con la quale era stata disposta la chiusura anticipata del procedimento in relazione a beni invenduto, la liberazione del bene pignorato e rimasto invenduto dal vincolo del pignoramento e la liquidazione a del compenso di € 5661,32 rilevando: CP_1
- che la notula dell'IVG, calcolata su un importo pari ad € 5,00 al giorno + IVA per 844 giorni, considerata dal giudice per la liquidazione, era spropositata e fuori dai corretti parametri posto
1 che i quadri pignorati erano stati valutati dall'Ufficiale Giudiziario in misura molto superiore al loro effettivo valore, senza neppure avere certezza sulla veridicità delle certificazioni ed, inoltre, per il loro modesto valore, avrebbero dovuto essere ricompresi tra i beni comuni di cui alla lettera g) del d.m.80/09 sicché l'importo dovuto sarebbe ammontato a € 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno, spazio in cui poteva collocarsi il quadro rimasto invenduto;
- che altresì la spesa di trasporto di due operai e un camion non era necessaria in considerazione del tipo di beni trasportati;
- che l'importo già assegnato in prededuzione era compenso sufficiente ed era stato proposto dal creditore avv. in via transattiva;
Pt_1
- che, in ogni caso, il compenso liquidato non poteva superare 1/ 3 del valore ricavato dalla vendita del bene ed avrebbe dovuto ammontare a € 256.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, nel merito, ridursi il compenso dovuto all'IVG negli assoluti minimi di legge, tenuto conto di quanto già assegnato in prededuzione, con vittoria di spese e applicazione dell'art. 96 III co. c.p.c.
Parte convenuta , costituendosi ritualmente in causa in data 12.9.2024, ha chiesto, in CP_1 via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi inammissibile il ricorso;
in via principale, nel merito, respingersi tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto di liquidazione dei compensi dell'IVG del 05/09/2024 emesso dal
G.E. Dott.ssa Petrelli nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 2572/2022 R.G.E., chiedendo altresì la condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha disposto l'integrazione del contraddittorio con il debitore nella procedura esecutiva sig. che si è costituito in data Controparte_2
20.2.2025 chiedendo, nel merito, che, accertato e dichiarato il valore dei quadri venduti in € 768,79, il valore del quadro denominato “Alfieri” in € 200,00/250,00 e, pertanto, la incongruità dei valori dichiarati dall'Ufficiale Giudiziario, ridursi il compenso dovuto all'IVG nonché accertarsi e dichiararsi come di modica misura le dimensioni dei quadri e, per l'effetto, il compenso giornaliero di deposito valutabile in € 0,60/g., rimettendosi alla decisione giudiziale in ordine alla configurazione ed eventuale quantificazione del domandato risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
a carico della parte ricorrente.
Il tentativo di conciliazione ha sortito esito negativo.
A seguito di deposito note scritte sostitutive della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies 3° co. c.p.c. con deposito della sentenza nei trenta giorni.
Con le predette note parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue.
2 Nel merito: - Accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente, riducendo significativamente il compenso liquidato a favore dell'IVG in considerazione:• Del valore effettivo dei beni pignorati, come dimostrato dal prezzo di aggiudicazione;
• Della sproporzione delle modalità di trasporto e custodia adottate;
• Della durata eccessiva della custodia del bene invenduto;
Rideterminare il compenso dovuto all'IVG applicando: • Un compenso giornaliero per la custodia non superiore a € 0,60/giorno, proporzionato alle effettive dimensioni e valore dei beni • Una riduzione per le modalità di trasporto sproporzionate rispetto alle necessità concrete • Una limitazione temporale della custodia al periodo strettamente necessario e comunque non superiore a
6 mesi. Sulle spese processuali: - Condannare il terzo chiamato e la società Controparte_2 al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in considerazione della CP_1 condotta processuale, caratterizzata dal rifiuto di ogni forma di collaborazione e dalla mancata accettazione di ragionevoli proposte transattive tale da rendere inevitabile il proseguimento del contenzioso. In subordine: - Compensare le spese tra le parti, considerata la peculiarità della materia e la necessità di un chiarimento giurisprudenziale sui criteri di liquidazione dei compensi
IVG.
Le altre parti hanno precisato le conclusioni in conformità a quelle formulate negli atti introduttivi.
***
1.Premesse
Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad esecuzione va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel solo caso - come in quello oggetto di giudizio - in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione (cfr. recentemente Sez. 3 -, Sentenza n. 21874 del 30/07/2021, Sez. 2 - , Ordinanza n.
4950 del 27/02/2017, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22709 del 08/11/2010).
In tale procedimento, il sig. è contradditore necessario in quanto parte del procedimento di CP_2 esecuzione all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza oggetto di opposizione (cfr., per il principio affermato, Cass. 11795/2020 nonché Cass n. 2856 del 13.2.2015, laddove si è specificato che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso o i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere, in tutto o in parte, di tale obbligo;
ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 702 bis cod. proc. civ. (attualmente 281 decies c.p.c.), cui rinvia il D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 15 - all'ausiliario ovvero ad una o più delle parti processuali -creditore procedente, debitore esecutato ed eventuali creditori intervenuti - che perciò non si sia costituita, determina la nullità del
3 successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio).
Va comunque altresì specificato che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all'individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell'ausiliario (cfr. Cass. 12434 del 19.2.2021, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del
08/09/2017, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012).
2. Nel merito.
L'opposizione è infondata
-- La doglianza relativa alla voce di spesa per il trasporto, oltre ad essere generica non facendo riferimento all'importo ritenuto dovuto, è comunque infondata posto che, come osservato da parte CP convenuta, prima dell'individuazione dei beni da pignorare, l' non può sapere quali e quanti beni verranno pignorati e di quale grandezza, a fronte di un'esecuzione per un credito di € 3233,68 e, quindi, dovendo considerare l'importo del credito precettato aumentato della metà, € 4850,52.
-- La doglianza relativa alla contestazione dell'importo di € 5 più iva per la custodia dei quadri è altresì infondata.
-Innanzitutto, va premesso che la stima dei beni è stata fatta dall'Ufficiale giudiziario, recepita nell'ordinanza di vendita e che nessuna richiesta sul punto o contestazione o opposizione è stata fatta dalla parte creditrice durante il procedimento esecutivo.
In particolare, l'art. 518, I co. c.p.c. prevede che “L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile
o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto.”
Alcuna richiesta è stata fatta dal creditore di avvalersi di un esperto stimatore (il cui costo sarebbe comunque gravato sulla procedura esecutiva, cfr art. 161 disp. Att. c.p.c.).
Peraltro, la giurisprudenza e la normativa citata da parte ricorrente non è pertinente poiché si riferisce alla stima di beni immobili in sede di divisione (Cass. 1141/2022) al classamento di immobili con destinazioni speciali (Cass. 4863/2022), alle disposizioni speciali sulla riscossione delle imposte sul reddito.
4 -Sotto altro profilo, va osservato che il bene di cui trattasi deve comunque classificarsi come “opera d'arte” e non bene comune, trattandosi di quadro di artista noto (anche in base alla documentazione prodotta da parte ricorrente, doc. 5, valutazione quadri di . Persona_1
Pertanto, in base all'art. 4, I comma lett. f ) - e non lettera g) - e comma II d.m. n. 80/2009 (secondo cui, se la procedura è dichiarata estinta, il compenso di cui al comma 1 lett f è determinato in relazione al valore di stima) l'importo da considerare sarebbe quello di € 5 al giorno, posto che il quadro era stato stimato € 1600 (tra 1000,01 e 5000).
-Quanto al richiamo da parte del ricorrente al comma III dell'art. 4 (secondo cui “in ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma primo non può superare la misura di 1/3 del ricavato della vendita del bene”), si osserva che la disposizione si applica in caso di vendita del bene mentre, nel caso di specie, il quadro “ Paesaggio veneto acquerello su carta” non è stato venduto. CP
-In merito ai giorni di sosta e custodia da considerare, la richiesta dell , accolta dal ha CP_3 riguardato il periodo di tempo dall'asporto dei beni all'estinzione del giudizio (844 giorni). CP Parte ricorrente lamenta che il debitore non era stato avvisato dall' del quadro da ritirare e anche il sig. la ha dedotto che egli non era stato avvertito dell'esito della vendita, che uno dei quadri era CP_2 rimasto invenduto e che quindi avrebbe dovuto essere rimesso nella sua disponibilità.
Sul punto, è assorbente evidenziare quanto segue.
Nel provvedimento con il quale è stata disposta la vendita, datato 10.5.2022 (doc1 allegato alla CP comparsa di costituzione ), è indicato (in conformità al disposto dell'art. 532 c.p.c.), è indicato il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento all'IVG, entro il quale dovevano essere compiute le attività delegate, prevedendosi che, allo scadere del termine, il fascicolo venisse rimesso al giudice che avrebbe provveduto all'assegnazione del ricavato della vendita.
Tale provvedimento onera il creditore procedente della comunicazione al debitore esecutato, con deposito di tale comunicazione nel fascicolo telematico della procedura;
conseguentemente il termine giudizialmente previsto era noto ai predetti. CP I fatti successivi, dedotti dalla parte convenuta e non specificamente contestati dalle altre parti per cui devono ritenersi provati e non necessitano di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), sono i seguenti.
In data 18/05/2022 l'IVG depositava nel fascicolo telematico la tabella compensi, prevista dai D.M.
109/97 e D.M. 80/09 e da rilievo ispettivo del Ministero della Giustizia, tabella vistata sia dal funzionario che dal Giudice dell'Esecuzione (doc. n. 2 conv.).
In data 20/09/2022 si concludevano i tre esperimenti di vendita disposti dal Giudice, all'esito dei quali n. 2 quadri erano stati venduti mentre il terzo, del pittore rimaneva invenduto. Persona_1
5 In data 17/10/2022 l'Avv. Fragalà per il proprio assistito depositava istanza di assegnazione somme, mentre il custode in data 15/11/2022 depositava aggiornamento relativo alla vendita dei due quadri ed i costi di estinzione e sosta e custodia dettagliandone il relativo importo, relativamente al quale Il G.E. apponeva il visto;
essendo, quindi, le parti del procedimento esecutivo a conoscenza o dovendolo essere con la dovuta diligenza, della scadenza del termine assegnato e dell'invenduto. Seguivano poi rinvii di udienza richiesti dal creditore procedente per pendenza di trattative ed il G.E. rinviava all'udienza del 26/04/2024, udienza ove le parti non comparivano.
In data 04/09/2024 il custode depositava nuovamente i conteggi definitivi dei costi di estinzione e sosta e custodia ex D.M. 109/97 e D.M. 80/09, successivamente liquidati con il provvedimento giudiziale del
05/09/2024 impugnato in questa sede, con il quale – dato atto che nessuna delle parti aveva depositato note scritte – si disponeva la chiusura anticipata del procedimento RGE n. 2572/22 in relazione al bene rimasto invenduto.
Dai fatti sopra specificati risulta evidente che l'aumento dei costi di custodia sono stati determinati dal prolungamento della procedura in ragione dei rinvii richiesti per trattative tra le parti sicché non vi è motivo alcuno per ritenere che tale durata sia stata dipendente dalla condotta dell'IVG, con conseguente illegittimità della quantificazione dei costi a carico del creditore procedente né motivo per ridurre il conteggio ai sei mesi assegnati dal GE per la vendita.
Infine, va osservato che la decisione della Cassazione segnalata da parte ricorrente in note difensive Con finali (Cass. 7932/2017) non è pertinente perché si riferisce al diverso caso in cui l' , nominato custode dei beni pignorati, non aveva rinvenuto il compendio pignorato e dunque non vi era stata materiale apprensione dei beni pignorati, né lo svolgimento di alcuna attività riconducibile alla custodia Con da parte dell' , finalizzata alla successiva vendita dei beni.
Per quanto esposto, l'opposizione va respinta.
3. Sulle spese di lite CP Tra le parti ricorrente e convenuta , le spese seguono la soccombenza, non sussistendo motivo alcuno di compensazione ex art. 92 II co. c.p.c.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/22 del
13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da 5200,01 a 26000;
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta- ;
- viene applicata la riduzione al disotto dei parametri medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la complessità inferiore alla media della controversia, per l'importo complessivo di € 1698,50.
6 - La domanda ex art. 96 c.p.c. va respinta in quanto non si rinviene nella condotta del ricorrente il presupposto della mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, essendo, invece irrilevante la mera infondatezza della pretesa.
- Nei rapporti fra parte ricorrente e terzo chiamato le spese vanno compensate posto che la posizione assunta da quest'ultimo (che non poteva non essere chiamato in giudizio in quanto litisconsorte necessario) è stata adesiva rispetto a quella della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RESPINGE l'opposizione avverso il decreto emesso in data 5.9.2024 del G.E. dott.ssa Petrelli nel proc.es. n. 2572/2022,
CONDANNA l'avv. al pagamento a favore dell' Parte_1 Parte_2 al pagamento dell'importo complessivo di € 1698,50 oltre spese generali 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra le parti e . Parte_1 Controparte_2
Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Torino, 27/06/2025
Il Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Domenica Latella ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17146/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRAGALÀ Parte_1 C.F._1 SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. NOVELLIERE CESARE ORESTE
CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA TARALLO Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggetto: opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ritualmente notificato l'avv. proponeva Parte_1 opposizione avverso il provvedimento emesso in data 5.9.2024 dal Tribunale di Torino sezione VIII civile in composizione monocratica, con la quale era stata disposta la chiusura anticipata del procedimento in relazione a beni invenduto, la liberazione del bene pignorato e rimasto invenduto dal vincolo del pignoramento e la liquidazione a del compenso di € 5661,32 rilevando: CP_1
- che la notula dell'IVG, calcolata su un importo pari ad € 5,00 al giorno + IVA per 844 giorni, considerata dal giudice per la liquidazione, era spropositata e fuori dai corretti parametri posto
1 che i quadri pignorati erano stati valutati dall'Ufficiale Giudiziario in misura molto superiore al loro effettivo valore, senza neppure avere certezza sulla veridicità delle certificazioni ed, inoltre, per il loro modesto valore, avrebbero dovuto essere ricompresi tra i beni comuni di cui alla lettera g) del d.m.80/09 sicché l'importo dovuto sarebbe ammontato a € 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno, spazio in cui poteva collocarsi il quadro rimasto invenduto;
- che altresì la spesa di trasporto di due operai e un camion non era necessaria in considerazione del tipo di beni trasportati;
- che l'importo già assegnato in prededuzione era compenso sufficiente ed era stato proposto dal creditore avv. in via transattiva;
Pt_1
- che, in ogni caso, il compenso liquidato non poteva superare 1/ 3 del valore ricavato dalla vendita del bene ed avrebbe dovuto ammontare a € 256.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, nel merito, ridursi il compenso dovuto all'IVG negli assoluti minimi di legge, tenuto conto di quanto già assegnato in prededuzione, con vittoria di spese e applicazione dell'art. 96 III co. c.p.c.
Parte convenuta , costituendosi ritualmente in causa in data 12.9.2024, ha chiesto, in CP_1 via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi inammissibile il ricorso;
in via principale, nel merito, respingersi tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto di liquidazione dei compensi dell'IVG del 05/09/2024 emesso dal
G.E. Dott.ssa Petrelli nell'ambito della procedura esecutiva rubricata al n. 2572/2022 R.G.E., chiedendo altresì la condanna di parte ricorrente ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha disposto l'integrazione del contraddittorio con il debitore nella procedura esecutiva sig. che si è costituito in data Controparte_2
20.2.2025 chiedendo, nel merito, che, accertato e dichiarato il valore dei quadri venduti in € 768,79, il valore del quadro denominato “Alfieri” in € 200,00/250,00 e, pertanto, la incongruità dei valori dichiarati dall'Ufficiale Giudiziario, ridursi il compenso dovuto all'IVG nonché accertarsi e dichiararsi come di modica misura le dimensioni dei quadri e, per l'effetto, il compenso giornaliero di deposito valutabile in € 0,60/g., rimettendosi alla decisione giudiziale in ordine alla configurazione ed eventuale quantificazione del domandato risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
a carico della parte ricorrente.
Il tentativo di conciliazione ha sortito esito negativo.
A seguito di deposito note scritte sostitutive della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies 3° co. c.p.c. con deposito della sentenza nei trenta giorni.
Con le predette note parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue.
2 Nel merito: - Accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente, riducendo significativamente il compenso liquidato a favore dell'IVG in considerazione:• Del valore effettivo dei beni pignorati, come dimostrato dal prezzo di aggiudicazione;
• Della sproporzione delle modalità di trasporto e custodia adottate;
• Della durata eccessiva della custodia del bene invenduto;
Rideterminare il compenso dovuto all'IVG applicando: • Un compenso giornaliero per la custodia non superiore a € 0,60/giorno, proporzionato alle effettive dimensioni e valore dei beni • Una riduzione per le modalità di trasporto sproporzionate rispetto alle necessità concrete • Una limitazione temporale della custodia al periodo strettamente necessario e comunque non superiore a
6 mesi. Sulle spese processuali: - Condannare il terzo chiamato e la società Controparte_2 al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in considerazione della CP_1 condotta processuale, caratterizzata dal rifiuto di ogni forma di collaborazione e dalla mancata accettazione di ragionevoli proposte transattive tale da rendere inevitabile il proseguimento del contenzioso. In subordine: - Compensare le spese tra le parti, considerata la peculiarità della materia e la necessità di un chiarimento giurisprudenziale sui criteri di liquidazione dei compensi
IVG.
Le altre parti hanno precisato le conclusioni in conformità a quelle formulate negli atti introduttivi.
***
1.Premesse
Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad esecuzione va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 nel solo caso - come in quello oggetto di giudizio - in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell'esecuzione (cfr. recentemente Sez. 3 -, Sentenza n. 21874 del 30/07/2021, Sez. 2 - , Ordinanza n.
4950 del 27/02/2017, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22709 del 08/11/2010).
In tale procedimento, il sig. è contradditore necessario in quanto parte del procedimento di CP_2 esecuzione all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza oggetto di opposizione (cfr., per il principio affermato, Cass. 11795/2020 nonché Cass n. 2856 del 13.2.2015, laddove si è specificato che nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso o i soggetti che potrebbero essere chiamati a rispondere, in tutto o in parte, di tale obbligo;
ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 702 bis cod. proc. civ. (attualmente 281 decies c.p.c.), cui rinvia il D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 15 - all'ausiliario ovvero ad una o più delle parti processuali -creditore procedente, debitore esecutato ed eventuali creditori intervenuti - che perciò non si sia costituita, determina la nullità del
3 successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio).
Va comunque altresì specificato che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ambito applicativo del rimedio di cui all'art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all'individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell'ausiliario (cfr. Cass. 12434 del 19.2.2021, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del
08/09/2017, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012).
2. Nel merito.
L'opposizione è infondata
-- La doglianza relativa alla voce di spesa per il trasporto, oltre ad essere generica non facendo riferimento all'importo ritenuto dovuto, è comunque infondata posto che, come osservato da parte CP convenuta, prima dell'individuazione dei beni da pignorare, l' non può sapere quali e quanti beni verranno pignorati e di quale grandezza, a fronte di un'esecuzione per un credito di € 3233,68 e, quindi, dovendo considerare l'importo del credito precettato aumentato della metà, € 4850,52.
-- La doglianza relativa alla contestazione dell'importo di € 5 più iva per la custodia dei quadri è altresì infondata.
-Innanzitutto, va premesso che la stima dei beni è stata fatta dall'Ufficiale giudiziario, recepita nell'ordinanza di vendita e che nessuna richiesta sul punto o contestazione o opposizione è stata fatta dalla parte creditrice durante il procedimento esecutivo.
In particolare, l'art. 518, I co. c.p.c. prevede che “L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile
o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto.”
Alcuna richiesta è stata fatta dal creditore di avvalersi di un esperto stimatore (il cui costo sarebbe comunque gravato sulla procedura esecutiva, cfr art. 161 disp. Att. c.p.c.).
Peraltro, la giurisprudenza e la normativa citata da parte ricorrente non è pertinente poiché si riferisce alla stima di beni immobili in sede di divisione (Cass. 1141/2022) al classamento di immobili con destinazioni speciali (Cass. 4863/2022), alle disposizioni speciali sulla riscossione delle imposte sul reddito.
4 -Sotto altro profilo, va osservato che il bene di cui trattasi deve comunque classificarsi come “opera d'arte” e non bene comune, trattandosi di quadro di artista noto (anche in base alla documentazione prodotta da parte ricorrente, doc. 5, valutazione quadri di . Persona_1
Pertanto, in base all'art. 4, I comma lett. f ) - e non lettera g) - e comma II d.m. n. 80/2009 (secondo cui, se la procedura è dichiarata estinta, il compenso di cui al comma 1 lett f è determinato in relazione al valore di stima) l'importo da considerare sarebbe quello di € 5 al giorno, posto che il quadro era stato stimato € 1600 (tra 1000,01 e 5000).
-Quanto al richiamo da parte del ricorrente al comma III dell'art. 4 (secondo cui “in ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma primo non può superare la misura di 1/3 del ricavato della vendita del bene”), si osserva che la disposizione si applica in caso di vendita del bene mentre, nel caso di specie, il quadro “ Paesaggio veneto acquerello su carta” non è stato venduto. CP
-In merito ai giorni di sosta e custodia da considerare, la richiesta dell , accolta dal ha CP_3 riguardato il periodo di tempo dall'asporto dei beni all'estinzione del giudizio (844 giorni). CP Parte ricorrente lamenta che il debitore non era stato avvisato dall' del quadro da ritirare e anche il sig. la ha dedotto che egli non era stato avvertito dell'esito della vendita, che uno dei quadri era CP_2 rimasto invenduto e che quindi avrebbe dovuto essere rimesso nella sua disponibilità.
Sul punto, è assorbente evidenziare quanto segue.
Nel provvedimento con il quale è stata disposta la vendita, datato 10.5.2022 (doc1 allegato alla CP comparsa di costituzione ), è indicato (in conformità al disposto dell'art. 532 c.p.c.), è indicato il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento all'IVG, entro il quale dovevano essere compiute le attività delegate, prevedendosi che, allo scadere del termine, il fascicolo venisse rimesso al giudice che avrebbe provveduto all'assegnazione del ricavato della vendita.
Tale provvedimento onera il creditore procedente della comunicazione al debitore esecutato, con deposito di tale comunicazione nel fascicolo telematico della procedura;
conseguentemente il termine giudizialmente previsto era noto ai predetti. CP I fatti successivi, dedotti dalla parte convenuta e non specificamente contestati dalle altre parti per cui devono ritenersi provati e non necessitano di prova (cfr. art. 115 c.p.c.), sono i seguenti.
In data 18/05/2022 l'IVG depositava nel fascicolo telematico la tabella compensi, prevista dai D.M.
109/97 e D.M. 80/09 e da rilievo ispettivo del Ministero della Giustizia, tabella vistata sia dal funzionario che dal Giudice dell'Esecuzione (doc. n. 2 conv.).
In data 20/09/2022 si concludevano i tre esperimenti di vendita disposti dal Giudice, all'esito dei quali n. 2 quadri erano stati venduti mentre il terzo, del pittore rimaneva invenduto. Persona_1
5 In data 17/10/2022 l'Avv. Fragalà per il proprio assistito depositava istanza di assegnazione somme, mentre il custode in data 15/11/2022 depositava aggiornamento relativo alla vendita dei due quadri ed i costi di estinzione e sosta e custodia dettagliandone il relativo importo, relativamente al quale Il G.E. apponeva il visto;
essendo, quindi, le parti del procedimento esecutivo a conoscenza o dovendolo essere con la dovuta diligenza, della scadenza del termine assegnato e dell'invenduto. Seguivano poi rinvii di udienza richiesti dal creditore procedente per pendenza di trattative ed il G.E. rinviava all'udienza del 26/04/2024, udienza ove le parti non comparivano.
In data 04/09/2024 il custode depositava nuovamente i conteggi definitivi dei costi di estinzione e sosta e custodia ex D.M. 109/97 e D.M. 80/09, successivamente liquidati con il provvedimento giudiziale del
05/09/2024 impugnato in questa sede, con il quale – dato atto che nessuna delle parti aveva depositato note scritte – si disponeva la chiusura anticipata del procedimento RGE n. 2572/22 in relazione al bene rimasto invenduto.
Dai fatti sopra specificati risulta evidente che l'aumento dei costi di custodia sono stati determinati dal prolungamento della procedura in ragione dei rinvii richiesti per trattative tra le parti sicché non vi è motivo alcuno per ritenere che tale durata sia stata dipendente dalla condotta dell'IVG, con conseguente illegittimità della quantificazione dei costi a carico del creditore procedente né motivo per ridurre il conteggio ai sei mesi assegnati dal GE per la vendita.
Infine, va osservato che la decisione della Cassazione segnalata da parte ricorrente in note difensive Con finali (Cass. 7932/2017) non è pertinente perché si riferisce al diverso caso in cui l' , nominato custode dei beni pignorati, non aveva rinvenuto il compendio pignorato e dunque non vi era stata materiale apprensione dei beni pignorati, né lo svolgimento di alcuna attività riconducibile alla custodia Con da parte dell' , finalizzata alla successiva vendita dei beni.
Per quanto esposto, l'opposizione va respinta.
3. Sulle spese di lite CP Tra le parti ricorrente e convenuta , le spese seguono la soccombenza, non sussistendo motivo alcuno di compensazione ex art. 92 II co. c.p.c.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/22 del
13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da 5200,01 a 26000;
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta- ;
- viene applicata la riduzione al disotto dei parametri medi ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 del suddetto D.M per la complessità inferiore alla media della controversia, per l'importo complessivo di € 1698,50.
6 - La domanda ex art. 96 c.p.c. va respinta in quanto non si rinviene nella condotta del ricorrente il presupposto della mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, essendo, invece irrilevante la mera infondatezza della pretesa.
- Nei rapporti fra parte ricorrente e terzo chiamato le spese vanno compensate posto che la posizione assunta da quest'ultimo (che non poteva non essere chiamato in giudizio in quanto litisconsorte necessario) è stata adesiva rispetto a quella della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RESPINGE l'opposizione avverso il decreto emesso in data 5.9.2024 del G.E. dott.ssa Petrelli nel proc.es. n. 2572/2022,
CONDANNA l'avv. al pagamento a favore dell' Parte_1 Parte_2 al pagamento dell'importo complessivo di € 1698,50 oltre spese generali 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra le parti e . Parte_1 Controparte_2
Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Torino, 27/06/2025
Il Giudice dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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