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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR.
LL MA HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N 443/ 2021 RG
PROMOSSA DA CF Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ed ivi
[...]
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Falconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio,
Via fontanelle,44, giusta delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
CONTRO in persona Controparte_1
del Sindaco pro-tempore con sede in Piazza Matteotti,8
p.i. cf P.IVA_1 P.IVA_2
OGGETTO: RESPONSABILITA' EX ART 2049-2051-2052 CC
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra
, conveniva dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per sentir Controparte_1 accogliere le conclusioni tutte riportate nell'atto introduttivo e che qui per brevità si sono da intendersi interamente riportate e trascritte. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda attrice in CP_1
quanto infondata sia in fatto che in diritto. Le parti depositavano le proprie memorie ex art 183 cpc e formulavano le rispettive istanze istruttorie istanze ex art
184 cpc il GI, primo assegnatario della causa dott. Per_1
ritenuta la causa matura per la decisione. Successivamente questo Giudice non tratteneva la causa in decisione ma la rimetteva in istruttoria per quel che riguardava la quantificazione dei danni riportati dall'attrice nel sinistro per cui è causa. Dapprima è necessario premettere gli elementi addotti da parte attrice Questa in data
11/08/2019 mentre, stava effettuando in qualità di operatore della Polizia locale, insieme alla sua collega
, pattugliamento a piedi in occasione della Persona_2
manifestazione Contrada del Secchio, quando in occasione dell'intersezione con viale Roma e Via Marcon , si avvedeva che un'automobilista con la sua vettura, avrebbe potuto intralciare la manifestazione, essendo la strada chiusa si dirigeva velocemente con la sua collega verso quest'ultimo e, nel farlo cadeva a terra, in quanto poggiava il piede su un dislivello del manto stradale, in prossimità di un tombino del sevizio idrico A seguito della caduta l'odierna attrice riportava lesioni come da documentazione versata in atti. Tale caduta veniva ripresa da un impianto di vigilanza Comunale e, il file è depositato nel presente giudizio, come sono state depositate anche le foto dello stato dei luoghi da cui si evince in maniera chiara come il dislivello del manto stradale e come da relazione in atti) costituiva un innaturale scalino, a bordo vivo, derivato dalla negligenza del di compiere tutte le opere CP_1
necessarie al ripristino del manto stradale Tale dislivello ha comportato una minore visibilità dello stesso rendendo quindi ,non percepibile il rischio e, quindi la condotta della danneggiata non ha alcun rilievo sul piano eziologico. Solo pochi giorni dopo da tale evento l'area vicino al tombino veniva livellata con catrame come da foto (pag.3) Inoltre trattasi di un tratto di strada in discesa e molto affollato da persone accorse per la manifestazione della , Parte_2
poi che non ha ragion d'essere le ulteriori contestazioni avanzate da parte convenuta in merito alla condotta dell'attrice, essendo il compito della stessa in quella particolare occasione era quello di garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità nonché la regolazione del traffico( zona completamente pedonale) Quindi , vi è un difetto di diligenza nella manutenzione del bene da parte del per cui vi è una responsabilità dello stesso ai CP_1
sensi dell'art 2051 cc inoltre la condotta della vittima, non
è contrassegnata da una particolare imprevedibilità ed eccezionalità tale da interrompere il nesso causale causa- evento inoltre lo stato dei luoghi su descritti non era assolutamente verificabile da parte dell'utente. Fatte, queste premesse in ordine al verificarsi degli eventi, non resta altro che valutare il danno subito dall'odierna attrice.
Essa, si è sottoposta a numerose visite mediche presso l'INAL di Macerata con un accertamento dell'integrità psico fisica pari al !0 % con un indennizzo pari ad Euro 11.555, 53 somma che va detratta dalla valutazione operata dal CTU nominato da questo Giudice. Il Ctu infatti, nel confermare il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate ha valutato una inabilità temporanea e danno biologico per gg.170 di cui 30 al 100% gg.40 al 75% gg.50% gli altri giorni al 25% con un danno permanente del 11%. Lo stesso ha inoltre riconosciuto tutte le spese mediche, regolarmente documentate per EURO 3.991,35 e, come tali vanno risarcite. Per cui detratto il danno liquidato dall'Inail, il risarcimento del danno differenziale che viene richiesto è pari ad euro 60.932,04
TANTO PREMESSO, in accoglimento della domanda attrice che, risulta fondata sia in fatto che in diritto ( foto stato dei luoghi, File nonché relazione della Polizia locale
Il GOP del Tribunale di Fermo,contraiis rejectis, accerta e dichiara che il , in persona Controparte_1
del Sindaco pro-tempore, per quanto premesso in narrativa, responsabile dei danni subiti dall'odierna attrice, ex art 2051 cc e, per l'effetto condanna detto a CP_1
risarcire alla Sig.ra i danni tutti riportati Parte_1
dalla stessa nel sinistro per cui è causa che ammontano ad EURO 60.932,04 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro sino al saldo effettivo
Condanna infine il in Controparte_1
persona de Sindaco pro-tempore al pagamento in favore di al pagamento delle spese e competenze Parte_1
di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000, 00 oltre accessori di legge
Fermo, li 14/12/2025 Il GOP
DR. OS MA