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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall' avv. Spagnolli Elena e domiciliato presso il suo studio in
Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 63, giusta delega in calce al ricorso
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2
difesa dall' avv. Adami Debora e domiciliata presso il suo studio in
Rovereto (TN) via Paoli n.17, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 04.12.2004 in Rovereto (TN)
preso atto che all'udienza del 15.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con provvedimento di data 24.10.2024 questo Tribunale
ebbe ad omologare la separazione dei coniugi;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che risulta integrata la condizione di procedibilità di legge ai fini della pronunzia di scioglimento di matrimonio;
;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 52 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno
2004 alle seguenti condizioni:
1) Confermare che la casa familiare di Via Battisti a Mori, così
identificata C.C. Mori in P.T. 4645 p.ed. 2012 p.m. 4 e p.m. 52, in comunione tra i coniugi, è anche assegnata, con gli arredi ivi esistenti, in via esclusiva alla moglie, quale genitore collocatario delle due figlie, di cui una ancora minorenne. La sig.ra si farà carico del pagamento delle Pt_2
pag. 2 di 8 relative bollette;
nel mentre la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa di attuali circa euro 900,00 mensili resterà ripartita tra i coniugi al
50% ciascuno sino alla data dell'atto notarile di trasferimento immobiliare di cui al punto seguente.
2) Considerate le difficoltà sin qui dimostrate dal marito nel fare fronte al pagamento contestuale sia del canone di locazione per la sua nuova abitazione reperita a seguito della separazione che anche del mutuo sulla casa e dell'altro a suo carico, a scadenza 2029, i coniugi concordano che, a definizione della crisi familiare, il marito si impegna a trasferire alla moglie, con atto notarile da farsi presso Notaio scelto dalla sig.ra Pt_2
entro il termine di mesi due dalla sentenza di divorzio, la sua quota
[...]
di proprietà (1/2) della casa familiare di Mori via G. Battisti 19/A, così
tavolarmente identificata: C.C. Mori in P.T. 4645 p.ed. 2012 p.m. 4 e p.m.
52. Per l'effetto la moglie a fronte del trasferimento della suddetta quota si accollerà un importo pari al debito residuo del mutuo ipotecario, per la quota di competenza del sig. originariamente stipulato con Parte_1
banca , in data 26.07.2006 per residui euro 96.194,21 alla Controparte_1
data del 31.10.2025; liberando e manlevando il marito da ogni e qualsiasi obbligazione e pretesa nei confronti dell'istituto bancario;
nonché liberando i sig.ri e dalla garanzia fideiussoria a suo CP_2 Controparte_3
pag. 3 di 8 tempo prestata in favore dei coniugi. I coniugi concordano nel ritenere tale atto di trasferimento immobiliare funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare.
1) Si precisa, quanto alle spese condominiali della casa familiare, che le medesime a far data da gennaio 2026 saranno integralmente a carico della sig.ra Pt_2
2) Il sig. garantisce in via esclusiva ed integrale, liberando sin Pt_1
d'ora la moglie da ogni e qualsiasi obbligazione, il pagamento delle rate mensili dell'altro finanziamento intestato tra il medesimo e il di lui padre,
di circa euro 556,80 mensili a scadenza febbraio 2029. Il sig. Pt_1
dichiara di non avere ulteriori debiti a suo carico, ad ogni modo garantendo la copertura e il pagamento a suo esclusivo carico di ogni altro eventuale debito/finanziamento contratto dallo stesso sia per spese personali che per spese della famiglia;
riconoscendo le parti che eventuali ulteriori debiti,
sconosciuti alla moglie, sono stati in ogni caso contratti dal sig. Pt_1
all'insaputa e senza il consenso della moglie.
3) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori in regime Per_1
di affidamento condiviso con residenza e collocamento prevalente presso la madre. La figlia ha ormai raggiunto la maggiore età. Per_2
pag. 4 di 8 4) A norma dell'art. 337 ter c.c., si precisa che la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori;
per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia,
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
7) Per quanto riguarda il Protocollo di visita e dimora con il padre si prevede che il sig. tenga con sé la figlia minore, con possibilità Pt_1
evidentemente che sia presente anche la figlia maggiorenne , a fine Per_2
settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore
20:00 (ore 21:00 durante il periodo estivo), quando il padre riaccompagnerà
le figlie a casa della madre;
il tutto salvo eventuali impegni di lavoro del padre. Durante la settimana le visite tra il padre e le figlie saranno concordate di volta in volta tra il sig. e le ragazze tenendo in Pt_1
considerazione anche gli impegni e le esigenze delle figlie stesse.
8) La figlia minore, con possibilità evidentemente di presenza anche della figlia maggiorenne , trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_2
pag. 5 di 8 durante le vacanze estive, anche non consecutive, nei periodi che i genitori si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo delle vacanze estive i genitori osserveranno il normale protocollo di visita. Saranno ripartiti equamente tra i genitori anche i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di Carnevale, prevedendo che per quanto riguarda il Natale, la figlia minore trascorra ad anni alterni con un genitore il periodo che comprende il Natale e con l'altro genitore il secondo periodo che comprende il Capodanno;
ad anni alterni il periodo che comprende la
Pasqua o il secondo periodo che comprende la Pasquetta, il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e sempre fatto slavo diverso accordo tra i ricorrenti, i quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare il calendario delle visite in caso di loro esigenze lavorative e nell'interesse delle figlie;
9) Tenuto conto anche del trasferimento immobiliare come suindicato e stabilito, avvenuto dal marito alla moglie, da considerarsi anche ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento delle due figlie, il sig.
continuerà a versare alla sig.ra a titolo di contributo nel Pt_1 Pt_2
mantenimento ordinario delle due figlie, la somma di euro 202,40 mensili
(euro 101,20 a figlia), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione annuale Istat a gennaio di ogni anno.
pag. 6 di 8 10) Si prevede altresì che l'AUU Inps nonché ogni altro contributo/assegno e provvidenza, anche erogate dalla Provincia, spettanti al nucleo, ovvero per il collocamento delle due figlie saranno integralmente percepiti dalla sig.ra Pt_2
Così come sin d'ora resta stabilito che al raggiungimento del 21° anno di età, a dicembre 2028, della figlia più grande , l'assegno mensile di Per_2
mantenimento per le figlie sarà automaticamente portato dal padre, a far data da gennaio 2029 ad euro 400,00 mensili e dunque euro 200,00 a figlia
(oltre la rivalutazione nel frattempo maturata su tale importo a far data da gennaio 2026).
11) Quanto alle spese straordinarie per le figlie, da ripartirsi tra i genitori al
Contro 50% ciascuno, le stesse sono da definirsi secondo le linee guida del già allegate. Si prevede l'obbligo per il genitore che non anticipa la spesa di rimborsare all'altra parte la propria quota nel termine di giorni 15 dalla richiesta debitamente documentata.
Per le spese di maggiore entità, come ad esempio le spese dentistiche,
ciascun genitore ove possibile dovrà sostenere direttamente la propria quota di spesa prendendo accordi diretti con chi eroga la prestazione, onde evitare onerose anticipazioni a carico dell'uno o dell'altro genitore. Si prevede altresì che le spese straordinarie, che secondo le predette linee guida pag. 7 di 8 debbono essere previamente concordate, dovranno esserlo fra le parti solo laddove superiori ad 100/00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Detrazioni come per legge al 50% ciascuno.
12) Le parti dichiarano di avere così ripartito ogni bene comune tra le stesse, comprese autovetture e conti correnti e di non avere null'altro da reciprocamente pretendere.
13) Spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà.
14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, prestandovi acquiescenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall' avv. Spagnolli Elena e domiciliato presso il suo studio in
Rovereto (TN) Corso Rosmini n. 63, giusta delega in calce al ricorso
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2
difesa dall' avv. Adami Debora e domiciliata presso il suo studio in
Rovereto (TN) via Paoli n.17, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 04.12.2004 in Rovereto (TN)
preso atto che all'udienza del 15.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- ritenuto che con provvedimento di data 24.10.2024 questo Tribunale
ebbe ad omologare la separazione dei coniugi;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che risulta integrata la condizione di procedibilità di legge ai fini della pronunzia di scioglimento di matrimonio;
;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 52 Parte I Serie / Parte_1 Parte_2
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno
2004 alle seguenti condizioni:
1) Confermare che la casa familiare di Via Battisti a Mori, così
identificata C.C. Mori in P.T. 4645 p.ed. 2012 p.m. 4 e p.m. 52, in comunione tra i coniugi, è anche assegnata, con gli arredi ivi esistenti, in via esclusiva alla moglie, quale genitore collocatario delle due figlie, di cui una ancora minorenne. La sig.ra si farà carico del pagamento delle Pt_2
pag. 2 di 8 relative bollette;
nel mentre la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa di attuali circa euro 900,00 mensili resterà ripartita tra i coniugi al
50% ciascuno sino alla data dell'atto notarile di trasferimento immobiliare di cui al punto seguente.
2) Considerate le difficoltà sin qui dimostrate dal marito nel fare fronte al pagamento contestuale sia del canone di locazione per la sua nuova abitazione reperita a seguito della separazione che anche del mutuo sulla casa e dell'altro a suo carico, a scadenza 2029, i coniugi concordano che, a definizione della crisi familiare, il marito si impegna a trasferire alla moglie, con atto notarile da farsi presso Notaio scelto dalla sig.ra Pt_2
entro il termine di mesi due dalla sentenza di divorzio, la sua quota
[...]
di proprietà (1/2) della casa familiare di Mori via G. Battisti 19/A, così
tavolarmente identificata: C.C. Mori in P.T. 4645 p.ed. 2012 p.m. 4 e p.m.
52. Per l'effetto la moglie a fronte del trasferimento della suddetta quota si accollerà un importo pari al debito residuo del mutuo ipotecario, per la quota di competenza del sig. originariamente stipulato con Parte_1
banca , in data 26.07.2006 per residui euro 96.194,21 alla Controparte_1
data del 31.10.2025; liberando e manlevando il marito da ogni e qualsiasi obbligazione e pretesa nei confronti dell'istituto bancario;
nonché liberando i sig.ri e dalla garanzia fideiussoria a suo CP_2 Controparte_3
pag. 3 di 8 tempo prestata in favore dei coniugi. I coniugi concordano nel ritenere tale atto di trasferimento immobiliare funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi familiare.
1) Si precisa, quanto alle spese condominiali della casa familiare, che le medesime a far data da gennaio 2026 saranno integralmente a carico della sig.ra Pt_2
2) Il sig. garantisce in via esclusiva ed integrale, liberando sin Pt_1
d'ora la moglie da ogni e qualsiasi obbligazione, il pagamento delle rate mensili dell'altro finanziamento intestato tra il medesimo e il di lui padre,
di circa euro 556,80 mensili a scadenza febbraio 2029. Il sig. Pt_1
dichiara di non avere ulteriori debiti a suo carico, ad ogni modo garantendo la copertura e il pagamento a suo esclusivo carico di ogni altro eventuale debito/finanziamento contratto dallo stesso sia per spese personali che per spese della famiglia;
riconoscendo le parti che eventuali ulteriori debiti,
sconosciuti alla moglie, sono stati in ogni caso contratti dal sig. Pt_1
all'insaputa e senza il consenso della moglie.
3) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori in regime Per_1
di affidamento condiviso con residenza e collocamento prevalente presso la madre. La figlia ha ormai raggiunto la maggiore età. Per_2
pag. 4 di 8 4) A norma dell'art. 337 ter c.c., si precisa che la responsabilità
genitoriale sulla figlia minore verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori;
per cui le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia,
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente.
7) Per quanto riguarda il Protocollo di visita e dimora con il padre si prevede che il sig. tenga con sé la figlia minore, con possibilità Pt_1
evidentemente che sia presente anche la figlia maggiorenne , a fine Per_2
settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore
20:00 (ore 21:00 durante il periodo estivo), quando il padre riaccompagnerà
le figlie a casa della madre;
il tutto salvo eventuali impegni di lavoro del padre. Durante la settimana le visite tra il padre e le figlie saranno concordate di volta in volta tra il sig. e le ragazze tenendo in Pt_1
considerazione anche gli impegni e le esigenze delle figlie stesse.
8) La figlia minore, con possibilità evidentemente di presenza anche della figlia maggiorenne , trascorrerà con ciascun genitore due settimane Per_2
pag. 5 di 8 durante le vacanze estive, anche non consecutive, nei periodi che i genitori si impegnano a concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo delle vacanze estive i genitori osserveranno il normale protocollo di visita. Saranno ripartiti equamente tra i genitori anche i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e di Carnevale, prevedendo che per quanto riguarda il Natale, la figlia minore trascorra ad anni alterni con un genitore il periodo che comprende il Natale e con l'altro genitore il secondo periodo che comprende il Capodanno;
ad anni alterni il periodo che comprende la
Pasqua o il secondo periodo che comprende la Pasquetta, il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e sempre fatto slavo diverso accordo tra i ricorrenti, i quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare il calendario delle visite in caso di loro esigenze lavorative e nell'interesse delle figlie;
9) Tenuto conto anche del trasferimento immobiliare come suindicato e stabilito, avvenuto dal marito alla moglie, da considerarsi anche ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento delle due figlie, il sig.
continuerà a versare alla sig.ra a titolo di contributo nel Pt_1 Pt_2
mantenimento ordinario delle due figlie, la somma di euro 202,40 mensili
(euro 101,20 a figlia), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione annuale Istat a gennaio di ogni anno.
pag. 6 di 8 10) Si prevede altresì che l'AUU Inps nonché ogni altro contributo/assegno e provvidenza, anche erogate dalla Provincia, spettanti al nucleo, ovvero per il collocamento delle due figlie saranno integralmente percepiti dalla sig.ra Pt_2
Così come sin d'ora resta stabilito che al raggiungimento del 21° anno di età, a dicembre 2028, della figlia più grande , l'assegno mensile di Per_2
mantenimento per le figlie sarà automaticamente portato dal padre, a far data da gennaio 2029 ad euro 400,00 mensili e dunque euro 200,00 a figlia
(oltre la rivalutazione nel frattempo maturata su tale importo a far data da gennaio 2026).
11) Quanto alle spese straordinarie per le figlie, da ripartirsi tra i genitori al
Contro 50% ciascuno, le stesse sono da definirsi secondo le linee guida del già allegate. Si prevede l'obbligo per il genitore che non anticipa la spesa di rimborsare all'altra parte la propria quota nel termine di giorni 15 dalla richiesta debitamente documentata.
Per le spese di maggiore entità, come ad esempio le spese dentistiche,
ciascun genitore ove possibile dovrà sostenere direttamente la propria quota di spesa prendendo accordi diretti con chi eroga la prestazione, onde evitare onerose anticipazioni a carico dell'uno o dell'altro genitore. Si prevede altresì che le spese straordinarie, che secondo le predette linee guida pag. 7 di 8 debbono essere previamente concordate, dovranno esserlo fra le parti solo laddove superiori ad 100/00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Detrazioni come per legge al 50% ciascuno.
12) Le parti dichiarano di avere così ripartito ogni bene comune tra le stesse, comprese autovetture e conti correnti e di non avere null'altro da reciprocamente pretendere.
13) Spese legali compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà.
14) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, prestandovi acquiescenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente est.
Dott. Giulio Adilardi
pag. 8 di 8