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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
IA AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14235/2024 , introdotta da
ROMA (RM), 13/11/1980), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA IS;
e (RM), 27/06/1974), Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ELEONORA PONTESILLI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/06/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: la casa familiare, nella unità abitativa alla stessa riservata, viene assegnata alla sig.ra che vi vivrà unitamente al Parte_1
Per_ figlio
Per_ C) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI: Il figlio viene affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori che stabiliscono la sua residenza principale presso la madre;
Per_ D) MODALITA' DI VISITA: Il papà vedrà e terrà con se il figlio a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, prendendolo direttamente a scuola (oppure dalle ore 14,00 in caso di assenza da scuola) fino alle ore 22,30 della domenica, nonché due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola (oppure dalle 14,00 in caso di assenza da scuola) fino alle ore 22,30 nella
Per_ settimana il cui weekend sta con la mamma;
un pomeriggio a settimana, il
Per_ mercoledì, nella settimana in cui sta con il papà sempre dall'uscita di scuola (oppure dalle 14,00 in caso di assenza da scuola) fino alle ore 22,30; le parti
Per_ concordano di decidere, anche in base alle richieste di il pernotto infrasettimanale nei giorni di martedì, giovedì e mercoledì; Le parti si prestano reciproca collaborazione per modifiche alle modalità di visita così concordate che sorgano da esigenze contingenti legate all'attività di lavoro del signor e della CP_1
Per_ sig.ra o da specifiche esigenze di Parte_1
E) FESTIVITA': Le festività tutte saranno trascorre con i genitori ad anni alterni quindi dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore (iniziando per il 2024 con la mamma) e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; Pasqua, pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto 1° novembre e i compleanni del figlio ad anni alterni salvo diverso accordo;
la prossima Pasqua del 2025 starà con il papà; fuori dai giorni sopra indicati, i
Per_ genitori concordano che nei periodi in cui non andrà a scuola, gli stessi terranno
Per_ a giorni alterni;
Per_ F) VACANZE ESTIVE: Durante le vacanze estive trascorrerà con i rispettivi genitori almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordare entro il
Per_ 30 marzo di ogni anno;
nel periodo di chiusura estiva della scuola, trascorrerà con i rispettivi genitori le settimane alternate;
G) PIANO GENITORIALE: Le parti espressamente si obbligano a rispettare gli impegni
Per_ di e quindi a garantire lo svolgimento delle varie attività sia scolastiche, sportive, ricreative e ludiche nei giorni in cui lo terranno con sé nel rispetto del piano genitoriale che si allega - e che si intende parte integrante del presente ricorso - e nel futuro rispettandone le modifiche;
H) MANTENIMENTO DEI FIGLI: h.1) Il sig. si occuperà delle esigenze del figlio maggiorenne e con CP_1 Per_2 lui convivente e non economicamente autosufficiente;
Per_ h.2) il sig. verserà in favore di alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
200,00 mensili per il mantenimento ordinario con aumento Istat come per legge dal 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative, ludiche, scolastiche ricomprese nella tabella/protocollo predisposta e adottata dal Tribunale di Roma (alla quale si rimanda per i dettagli) previamente concordate e documentate, ad Per_ eccezione delle terapie di che verranno pagate al 100% dal sig. in CP_1 quanto rimborsate dalla sua assicurazione sanitaria FISDE, fino alla concorrenza della soglia rimborsabile, mentre nella parte eccedente verranno pagate nella misura del 3
50%; h.3) Le parti concordano di richiedere la modifica della nomina di tutore che passerà dal sig. alla sig.ra la quale percepirà direttamente tutte le indennità CP_1 Parte_1 Per_ erogate in favore di e oggi gestite dal sig. CP_1
h.4) il sig. fino al momento della nuova nomina di tutore in capo alla sig.ra CP_1
verserà regolarmente e mensilmente alla sig.ra tutte le somme che Parte_1 Parte_1 Per_ riceve dall'INPS, in favore di a titolo di accompagno (e pensione ove erogata), somme necessarie al suo sostentamento e mantenimento;
h.5) per espresso patto tra le parti, il padre continuerà a percepire l'assegno unico per i figli;
h.6) Le parti concordano che il sig. usufruirà della legge 104/92 per le visite CP_1 Per_ mediche e per ogni altra necessità del figlio I) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE: Il sig. verserà alla sig.ra in suo favore, a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario, la somma di € 300,00 oltre la rivalutazione Istat;
L) Le parti dichiarano di non avere beni immobili in comune;
M) Le parti dichiarano di avere un conto corrente cointestato e si impegnano a chiuderlo dopo la firma del presente ricorso;
N) Le parti dichiarano che le utenze domestiche attualmente tutte intestate al signor
[...] verranno volturate in favore della signora nel rispetto delle modifiche CP_1 Parte_1 interne operate all'immobile familiare di cui al punto 5) del presente accordo;
Per_ O) Le parti prestano il consenso al rinnovo dei loro passaporti e di quello di .
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione,
di cui il collegio si limita a prendere atto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 13/11/1980) e (ROMA, 27/06/1974), CP_1 che hanno contratto matrimonio in Albano Laziale (RM) in data 11/06/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albano Laziale (RM) al n. 57, Parte 2, Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in 4 parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR ZI Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
IA AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14235/2024 , introdotta da
ROMA (RM), 13/11/1980), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MA IS;
e (RM), 27/06/1974), Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ELEONORA PONTESILLI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/06/2005 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: la casa familiare, nella unità abitativa alla stessa riservata, viene assegnata alla sig.ra che vi vivrà unitamente al Parte_1
Per_ figlio
Per_ C) AFFIDAMENTO FIGLI MINORI: Il figlio viene affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori che stabiliscono la sua residenza principale presso la madre;
Per_ D) MODALITA' DI VISITA: Il papà vedrà e terrà con se il figlio a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, prendendolo direttamente a scuola (oppure dalle ore 14,00 in caso di assenza da scuola) fino alle ore 22,30 della domenica, nonché due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola (oppure dalle 14,00 in caso di assenza da scuola) fino alle ore 22,30 nella
Per_ settimana il cui weekend sta con la mamma;
un pomeriggio a settimana, il
Per_ mercoledì, nella settimana in cui sta con il papà sempre dall'uscita di scuola (oppure dalle 14,00 in caso di assenza da scuola) fino alle ore 22,30; le parti
Per_ concordano di decidere, anche in base alle richieste di il pernotto infrasettimanale nei giorni di martedì, giovedì e mercoledì; Le parti si prestano reciproca collaborazione per modifiche alle modalità di visita così concordate che sorgano da esigenze contingenti legate all'attività di lavoro del signor e della CP_1
Per_ sig.ra o da specifiche esigenze di Parte_1
E) FESTIVITA': Le festività tutte saranno trascorre con i genitori ad anni alterni quindi dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore (iniziando per il 2024 con la mamma) e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; Pasqua, pasquetta, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto 1° novembre e i compleanni del figlio ad anni alterni salvo diverso accordo;
la prossima Pasqua del 2025 starà con il papà; fuori dai giorni sopra indicati, i
Per_ genitori concordano che nei periodi in cui non andrà a scuola, gli stessi terranno
Per_ a giorni alterni;
Per_ F) VACANZE ESTIVE: Durante le vacanze estive trascorrerà con i rispettivi genitori almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordare entro il
Per_ 30 marzo di ogni anno;
nel periodo di chiusura estiva della scuola, trascorrerà con i rispettivi genitori le settimane alternate;
G) PIANO GENITORIALE: Le parti espressamente si obbligano a rispettare gli impegni
Per_ di e quindi a garantire lo svolgimento delle varie attività sia scolastiche, sportive, ricreative e ludiche nei giorni in cui lo terranno con sé nel rispetto del piano genitoriale che si allega - e che si intende parte integrante del presente ricorso - e nel futuro rispettandone le modifiche;
H) MANTENIMENTO DEI FIGLI: h.1) Il sig. si occuperà delle esigenze del figlio maggiorenne e con CP_1 Per_2 lui convivente e non economicamente autosufficiente;
Per_ h.2) il sig. verserà in favore di alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
200,00 mensili per il mantenimento ordinario con aumento Istat come per legge dal 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative, ludiche, scolastiche ricomprese nella tabella/protocollo predisposta e adottata dal Tribunale di Roma (alla quale si rimanda per i dettagli) previamente concordate e documentate, ad Per_ eccezione delle terapie di che verranno pagate al 100% dal sig. in CP_1 quanto rimborsate dalla sua assicurazione sanitaria FISDE, fino alla concorrenza della soglia rimborsabile, mentre nella parte eccedente verranno pagate nella misura del 3
50%; h.3) Le parti concordano di richiedere la modifica della nomina di tutore che passerà dal sig. alla sig.ra la quale percepirà direttamente tutte le indennità CP_1 Parte_1 Per_ erogate in favore di e oggi gestite dal sig. CP_1
h.4) il sig. fino al momento della nuova nomina di tutore in capo alla sig.ra CP_1
verserà regolarmente e mensilmente alla sig.ra tutte le somme che Parte_1 Parte_1 Per_ riceve dall'INPS, in favore di a titolo di accompagno (e pensione ove erogata), somme necessarie al suo sostentamento e mantenimento;
h.5) per espresso patto tra le parti, il padre continuerà a percepire l'assegno unico per i figli;
h.6) Le parti concordano che il sig. usufruirà della legge 104/92 per le visite CP_1 Per_ mediche e per ogni altra necessità del figlio I) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE: Il sig. verserà alla sig.ra in suo favore, a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario, la somma di € 300,00 oltre la rivalutazione Istat;
L) Le parti dichiarano di non avere beni immobili in comune;
M) Le parti dichiarano di avere un conto corrente cointestato e si impegnano a chiuderlo dopo la firma del presente ricorso;
N) Le parti dichiarano che le utenze domestiche attualmente tutte intestate al signor
[...] verranno volturate in favore della signora nel rispetto delle modifiche CP_1 Parte_1 interne operate all'immobile familiare di cui al punto 5) del presente accordo;
Per_ O) Le parti prestano il consenso al rinnovo dei loro passaporti e di quello di .
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione,
di cui il collegio si limita a prendere atto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 13/11/1980) e (ROMA, 27/06/1974), CP_1 che hanno contratto matrimonio in Albano Laziale (RM) in data 11/06/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albano Laziale (RM) al n. 57, Parte 2, Serie A, Anno 2005, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in 4 parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente AR ZI