Articolo 27 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 26Articolo 28
Versione
25 agosto 1962
Art. 27. Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilita'

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
Entrata in vigore il 25 agosto 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente