Art. 27. Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilita'
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.