Versione
25 agosto 1962
25 agosto 1962
Art. 27. Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilita'
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 22/12/1988, n. 1131Provvedimento: […] Poiché - secondo il giudice remittente - le situazioni regolate dall'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 e quelle previste dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968 e dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981 sono omogenee, la mancata estensione, da parte di queste ultime, della nuova disciplina generale anche alla Valle d'Aosta provocherebbe una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione, […]Leggi di più...
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