TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10695/2023 promossa da:
Avv. Antonella Dore (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Juri Monducci C.F._1
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellato contumace
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso (v. Cass. 409/06) come da da foglio di precisazione delle conclusioni del
13.05.2024, avendo all'udienza del 9.1.25, di fatto, richiamato le, da ultimo, rassegnate conclusioni
(“Voglia Ill.mo Tribunale adìto, in parziale riforma della sentenza n. 425/2023 del Giudice di Pace di
Bologna, emessa il 01/02/2023 e depositata il 03/02/2023: A. dichiarare tenuto il Sig. al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. Antonella Dore per la difesa prestata nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 1082/10 –R.G.GdP 339/10 innanzi al Giudice di Pace di Bologna, dei compensi nella misura ritenuta di giustizia in applicazione dei precedenti motivi di gravame, della somma quantomeno pari ad Euro 1080,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con esclusione della diminuzione di cui all'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 B. condannare il Sig. sia al CP_1 pagamento in favore dell'Avv. Antonella Dore degli interessi legali dalla messa in mora sino al
15/12/2022, sia al pagamento degli interessi moratori dal 15/12/2022 al saldo effettivo, calcolati sull'importo capitale come liquidato nella medesima sentenza;
C. ricalcolare le spese legali dovute per il giudizio di primo grado sulla base dell'effettivo valore della lite in esito all'accoglimento dei motivi
pagina 1 di 6 di appello, il cui importo risulta pari ad Euro 1.265,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
D. con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre accessori di legge”)
Concisa esposizione delle regioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello l'avv. Antonella Dore ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, il sig. , al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“A. dichiarare tenuto il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. Antonella Dore per la CP_1
difesa prestata nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 1082/10 – R.G.GdP 339/10 innanzi al
Giudice di Pace di Bologna, dei compensi nella misura ritenuta di giustizia in applicazione dei precedenti motivi di gravame, della somma quantomeno pari ad Euro 1080,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con esclusione della diminuzione di cui all'art. 106-bis
D.P.R. 115/2002
B. condannare il Sig. sia al pagamento in favore dell'Avv. Antonella Dore degli CP_1
interessi legali dalla messa in mora sino al 15/12/2022, sia al pagamento degli interessi moratori dal
15/12/2022 al saldo effettivo, calcolati sull'importo capitale come liquidato nella medesima sentenza;
C. ricalcolare le spese legali dovute per il giudizio di primo grado sulla base dell'effettivo valore della lite in esito all'accoglimento dei motivi di appello, il cui importo risulta pari ad euro 1.265,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
D. con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre accessori di legge”.
2. In particolare, l'appellante espone:
- di aver adito il Giudice di prime cure al fine di ottenere la liquidazione del compenso per l'opera difensiva prestata in favore dell'odierna parte appellata nell'ambito del procedimento penale iscritto al
R.G.N.R. 1082/10 – R.G.339/10 innanzi al Giudice di Pace di Bologna, definito con sentenza n.
477/2010, fornendo prova documentale a supporto;
-che il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 425/2023, ad esito del procedimento R.G. 6185/22, dichiarava e condannava tenuto al pagamento in favore dell'Avv. Dore della somma di CP_1
euro 400,00 oltre accessori di legge e oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
liquidava le spese di lite pari ad euro 278,00 per compensi, oltre ad euro 22,35 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA, e CPA come per legge.
-Rileva di aver domandato oltre al pagamento dell'intero importo dovuto, anche gli interessi legali dalla costituzione in mora alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo ma che la pagina 2 di 6 sentenza di primo condannava il convenuto tenuto a versare, sull'importo liquidato, gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e che, nel liquidare la somma pari ad euro 400,00, applicava la riduzione di un terzo ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002;
-pertanto, proponeva appello con i seguenti motivi:
a) erronea liquidazione degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo ed omessa liquidazione degli interessi moratori
b) inapplicabilità al caso di specie dell'art -106 bis del D.P.R. 115/2002 e per violazione dei minimi parametrali
2. All'udienza del 9.1.25, successiva alla rimessione in istruttoria della causa, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e, vista la regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., ha CP_1
trattenuto la causa in decisione, prendendo atto della rinuncia di parte appellante ai termini di legge per note conclusive.
3. La domanda di parte appellante deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il Giudice di Pace, nella sentenza di cui si chiede la riforma, ha affermato, che “Risulta infatti pienamente dimostrata la prospettazione dei fatti fornita da parte attrice, e ciò considerato che risulta documentalmente provato che l'Avvocato Dore Antonella, nominata difensore d'ufficio di CP_1
nel procedimento penale iscritto al n. 1082/2010, ha rappresentato e difeso l'odierno
[...]
convenuto sino alla pronuncia del provvedimento definitivo.
Va infatti indicato che avanti al Giudice di Pace sezione penale può essere considerato congruo
l'importo pari ad euro 400,00 oltre accessori di legge adeguato alla quantità e alla qualità dell'opera professionale svolta dall'Avvocato Dore, oltre che coerente rispetto ai valori medi indicati nella tabella professionale e già ridotti di un terzo ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002.”
Il Giudice di primo grado nella sentenza n. 425/2023 non ha correttamente applicato i parametri di cui al DM 55/2014, in quanto ha condannato il convenuto al pagamento di una somma di denaro pari ad euro 400,00, senza attenersi ai minimi parametrali per i procedimenti davanti al Giudice di Pace Penale,
e senza tenere conto di quanto dallo stesso riferito nella parte motiva in cui espone che l'odierna parte appellante “ha rappresentato e difeso l'odierno convenuto sino alla pronuncia del provvedimento definitivo.”
4. Per tali motivi, si accoglie la domanda di parte appellante di veder ricalcolato l'importo dovuto a titolo di compenso professionale per l'attività dalla stessa espletata a favore del cliente, oggi parte appellata rimasta contumace;
in tal senso la somma chiesta dall'avv. Dore con la domanda introduttiva del presente giudizio e precisata nelle conclusioni, utilizzando i minimi parametrali secondo il punto 15
pagina 3 di 6 della Tabella dei Parametri allegata al D.M. 55/2014, alla stessa dovuta, è pari ad euro 1.080,00 oltre agli accessori di legge, ed è così articolata:
Fase Studio € 180,00
Fase Introduttiva € 225,00
FaseIstruttoria
€ 360,00 dibattimentale
Fase Decisionale € 315,00
Totale €1080,00
5. In ordine applicabilità dell'art. 106-bis DPR 115/02 (interessato dalla sentenza della Corte costituzionale, 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 con cui è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del presente provvedimento), si ritiene errata l'applicazione della decurtazione operata dal Giudice di primo grado al caso di specie, posto che la stessa vede interessati solo i casi di liquidazione dei compensi derivanti dalla difesa (di fiducia o d'ufficio) dei soggetti che sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Dalla documentazione in atti l'odierno appellato non risulta essere mai stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non avendone i requisiti.
Le spese di lite liquidate dal Giudice di pace ad esito del procedimento di primo grado tengono conto del valore così come era stato determinato e dichiarato dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo e, pertanto, vanno confermate anche nel presente giudizio.
5. Con riferimento alla doglianza di parte appellante relativa agli interessi legali e moratori, la stessa deve trovare accoglimento alla luce anche del recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità nel senso invocato da parte appellante e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata anche in parte qua.
La giurisprudenza di legittimità mediante la recente ordinanza n. 8611/2022, infatti, ha condivisibilmente statuito quanto segue: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (v. anche T. Bologna, ordinanza collegiale del 8.7.24).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, la parte appellata, in riforma (rectius a maggior precisazione della parte motiva) dell'impugnata sentenza, va condannata al pagamento degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.4 c.c. dalla messa in mora effettuata con la citazione della domanda di primo grado ex art. 143 c.p.c.
(ovverosia dal 15.12.22, in quanto tale articolo, come noto, stabilisce che nel caso di notifica eseguita con il rito degli irreperibili, la stessa si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte) sino al saldo effettivo, non risultando in atti provata, ma neppure allegata, altra messa in mora antecedente, stragiudiziale, idonea ex art. 1219 c.c. [a tal proposito la Suprema Corte è costante nel ritenere che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)” (v., ex multis, Cass.15140 /2021)].
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 e DM
147/22, tenuto conto della compressione della fase istruttoria e della fase decisoria (parametri medi pertanto per le prime due fasi e parametri dimezzati per la terza e quarta fase per cause di valore superiore a euro 1000,01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello, nei termini e per i motivi di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 425/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Bologna, dichiara tenuto e condanna il sig. (C.F. ) al pagamento a favore della parte CP_1 C.F._2
appellante avv. Antonella Dore della somma pari ad euro 1.080,00 oltre Iva e cpa come di legge e oltre interessi ex art.1284 c.4 c.c. dal 15.12.22 sino al saldo effettivo, confermando la liquidazione delle spese di lite effettuate dal Giudice di prime cure quanto a tale grado di giudizio.
pagina 5 di 6 Condanna a rimborsare a favore dell'avv. Antonella Dore le spese di lite, che si CP_1
liquidano, per il presente grado di giudizio, in € 1701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm. ed oltre ad euro 21,85 per spese di notifica appello.
Bologna, lì 25.03.2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10695/2023 promossa da:
Avv. Antonella Dore (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Juri Monducci C.F._1
appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellato contumace
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso (v. Cass. 409/06) come da da foglio di precisazione delle conclusioni del
13.05.2024, avendo all'udienza del 9.1.25, di fatto, richiamato le, da ultimo, rassegnate conclusioni
(“Voglia Ill.mo Tribunale adìto, in parziale riforma della sentenza n. 425/2023 del Giudice di Pace di
Bologna, emessa il 01/02/2023 e depositata il 03/02/2023: A. dichiarare tenuto il Sig. al CP_1 pagamento, in favore dell'Avv. Antonella Dore per la difesa prestata nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 1082/10 –R.G.GdP 339/10 innanzi al Giudice di Pace di Bologna, dei compensi nella misura ritenuta di giustizia in applicazione dei precedenti motivi di gravame, della somma quantomeno pari ad Euro 1080,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con esclusione della diminuzione di cui all'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 B. condannare il Sig. sia al CP_1 pagamento in favore dell'Avv. Antonella Dore degli interessi legali dalla messa in mora sino al
15/12/2022, sia al pagamento degli interessi moratori dal 15/12/2022 al saldo effettivo, calcolati sull'importo capitale come liquidato nella medesima sentenza;
C. ricalcolare le spese legali dovute per il giudizio di primo grado sulla base dell'effettivo valore della lite in esito all'accoglimento dei motivi
pagina 1 di 6 di appello, il cui importo risulta pari ad Euro 1.265,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
D. con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre accessori di legge”)
Concisa esposizione delle regioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione in appello l'avv. Antonella Dore ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, il sig. , al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“A. dichiarare tenuto il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. Antonella Dore per la CP_1
difesa prestata nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 1082/10 – R.G.GdP 339/10 innanzi al
Giudice di Pace di Bologna, dei compensi nella misura ritenuta di giustizia in applicazione dei precedenti motivi di gravame, della somma quantomeno pari ad Euro 1080,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con esclusione della diminuzione di cui all'art. 106-bis
D.P.R. 115/2002
B. condannare il Sig. sia al pagamento in favore dell'Avv. Antonella Dore degli CP_1
interessi legali dalla messa in mora sino al 15/12/2022, sia al pagamento degli interessi moratori dal
15/12/2022 al saldo effettivo, calcolati sull'importo capitale come liquidato nella medesima sentenza;
C. ricalcolare le spese legali dovute per il giudizio di primo grado sulla base dell'effettivo valore della lite in esito all'accoglimento dei motivi di appello, il cui importo risulta pari ad euro 1.265,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
D. con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre accessori di legge”.
2. In particolare, l'appellante espone:
- di aver adito il Giudice di prime cure al fine di ottenere la liquidazione del compenso per l'opera difensiva prestata in favore dell'odierna parte appellata nell'ambito del procedimento penale iscritto al
R.G.N.R. 1082/10 – R.G.339/10 innanzi al Giudice di Pace di Bologna, definito con sentenza n.
477/2010, fornendo prova documentale a supporto;
-che il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 425/2023, ad esito del procedimento R.G. 6185/22, dichiarava e condannava tenuto al pagamento in favore dell'Avv. Dore della somma di CP_1
euro 400,00 oltre accessori di legge e oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
liquidava le spese di lite pari ad euro 278,00 per compensi, oltre ad euro 22,35 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA, e CPA come per legge.
-Rileva di aver domandato oltre al pagamento dell'intero importo dovuto, anche gli interessi legali dalla costituzione in mora alla domanda e interessi moratori dalla domanda al saldo ma che la pagina 2 di 6 sentenza di primo condannava il convenuto tenuto a versare, sull'importo liquidato, gli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e che, nel liquidare la somma pari ad euro 400,00, applicava la riduzione di un terzo ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002;
-pertanto, proponeva appello con i seguenti motivi:
a) erronea liquidazione degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo ed omessa liquidazione degli interessi moratori
b) inapplicabilità al caso di specie dell'art -106 bis del D.P.R. 115/2002 e per violazione dei minimi parametrali
2. All'udienza del 9.1.25, successiva alla rimessione in istruttoria della causa, il Giudice ha dichiarato la contumacia di e, vista la regolarità della notifica perfezionatasi ex art. 143 c.p.c., ha CP_1
trattenuto la causa in decisione, prendendo atto della rinuncia di parte appellante ai termini di legge per note conclusive.
3. La domanda di parte appellante deve essere accolta per i motivi che seguono.
Il Giudice di Pace, nella sentenza di cui si chiede la riforma, ha affermato, che “Risulta infatti pienamente dimostrata la prospettazione dei fatti fornita da parte attrice, e ciò considerato che risulta documentalmente provato che l'Avvocato Dore Antonella, nominata difensore d'ufficio di CP_1
nel procedimento penale iscritto al n. 1082/2010, ha rappresentato e difeso l'odierno
[...]
convenuto sino alla pronuncia del provvedimento definitivo.
Va infatti indicato che avanti al Giudice di Pace sezione penale può essere considerato congruo
l'importo pari ad euro 400,00 oltre accessori di legge adeguato alla quantità e alla qualità dell'opera professionale svolta dall'Avvocato Dore, oltre che coerente rispetto ai valori medi indicati nella tabella professionale e già ridotti di un terzo ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002.”
Il Giudice di primo grado nella sentenza n. 425/2023 non ha correttamente applicato i parametri di cui al DM 55/2014, in quanto ha condannato il convenuto al pagamento di una somma di denaro pari ad euro 400,00, senza attenersi ai minimi parametrali per i procedimenti davanti al Giudice di Pace Penale,
e senza tenere conto di quanto dallo stesso riferito nella parte motiva in cui espone che l'odierna parte appellante “ha rappresentato e difeso l'odierno convenuto sino alla pronuncia del provvedimento definitivo.”
4. Per tali motivi, si accoglie la domanda di parte appellante di veder ricalcolato l'importo dovuto a titolo di compenso professionale per l'attività dalla stessa espletata a favore del cliente, oggi parte appellata rimasta contumace;
in tal senso la somma chiesta dall'avv. Dore con la domanda introduttiva del presente giudizio e precisata nelle conclusioni, utilizzando i minimi parametrali secondo il punto 15
pagina 3 di 6 della Tabella dei Parametri allegata al D.M. 55/2014, alla stessa dovuta, è pari ad euro 1.080,00 oltre agli accessori di legge, ed è così articolata:
Fase Studio € 180,00
Fase Introduttiva € 225,00
FaseIstruttoria
€ 360,00 dibattimentale
Fase Decisionale € 315,00
Totale €1080,00
5. In ordine applicabilità dell'art. 106-bis DPR 115/02 (interessato dalla sentenza della Corte costituzionale, 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 con cui è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del presente provvedimento), si ritiene errata l'applicazione della decurtazione operata dal Giudice di primo grado al caso di specie, posto che la stessa vede interessati solo i casi di liquidazione dei compensi derivanti dalla difesa (di fiducia o d'ufficio) dei soggetti che sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Dalla documentazione in atti l'odierno appellato non risulta essere mai stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non avendone i requisiti.
Le spese di lite liquidate dal Giudice di pace ad esito del procedimento di primo grado tengono conto del valore così come era stato determinato e dichiarato dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo e, pertanto, vanno confermate anche nel presente giudizio.
5. Con riferimento alla doglianza di parte appellante relativa agli interessi legali e moratori, la stessa deve trovare accoglimento alla luce anche del recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità nel senso invocato da parte appellante e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va riformata anche in parte qua.
La giurisprudenza di legittimità mediante la recente ordinanza n. 8611/2022, infatti, ha condivisibilmente statuito quanto segue: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (v. anche T. Bologna, ordinanza collegiale del 8.7.24).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, la parte appellata, in riforma (rectius a maggior precisazione della parte motiva) dell'impugnata sentenza, va condannata al pagamento degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.4 c.c. dalla messa in mora effettuata con la citazione della domanda di primo grado ex art. 143 c.p.c.
(ovverosia dal 15.12.22, in quanto tale articolo, come noto, stabilisce che nel caso di notifica eseguita con il rito degli irreperibili, la stessa si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte) sino al saldo effettivo, non risultando in atti provata, ma neppure allegata, altra messa in mora antecedente, stragiudiziale, idonea ex art. 1219 c.c. [a tal proposito la Suprema Corte è costante nel ritenere che “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea
a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con
l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula
l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento)” (v., ex multis, Cass.15140 /2021)].
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 e DM
147/22, tenuto conto della compressione della fase istruttoria e della fase decisoria (parametri medi pertanto per le prime due fasi e parametri dimezzati per la terza e quarta fase per cause di valore superiore a euro 1000,01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello, nei termini e per i motivi di cui alla parte motiva, e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 425/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Bologna, dichiara tenuto e condanna il sig. (C.F. ) al pagamento a favore della parte CP_1 C.F._2
appellante avv. Antonella Dore della somma pari ad euro 1.080,00 oltre Iva e cpa come di legge e oltre interessi ex art.1284 c.4 c.c. dal 15.12.22 sino al saldo effettivo, confermando la liquidazione delle spese di lite effettuate dal Giudice di prime cure quanto a tale grado di giudizio.
pagina 5 di 6 Condanna a rimborsare a favore dell'avv. Antonella Dore le spese di lite, che si CP_1
liquidano, per il presente grado di giudizio, in € 1701,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm. ed oltre ad euro 21,85 per spese di notifica appello.
Bologna, lì 25.03.2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6