Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 09/12/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n.
71/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
Luigi CIRILLO Presidente
OC IT IC
Maria Gabriella DODARO IC relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi iscritti ai numeri:
1) n. 9246 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19574 per l’esercizio 2020 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto della salute di Lauria – Plesso Ospedaliero di Maratea (PZ) della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 2) n. 9247 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19575 per l’esercizio finanziario 2020 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto della Salute di Lauria – Poliambulatorio di Rotonda della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 3) n. 9248 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 19576 per l’esercizio finanziario 2020 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto Sanitario di Lauria, Plesso Ospedaliero di Lauria, della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 4) n. 9249 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 20947 per l’esercizio finanziario 2021 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto della Salute di Lauria, Plesso Ospedaliero di Maratea, della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 5) n. 9250 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 20948 per l’esercizio finanziario 2021 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto della Salute di Lauria, Poliambulatorio di Rotonda, della Azienda Sanitaria locale di Potenza, 6) n. 9251 del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 20949 per l’esercizio finanziario 2021 dell’agente contabile della cassa tickets del Distretto della Salute di Lauria, Plesso Ospedaliero di Lauria, della Azienda Sanitaria locale di Potenza, tutti promossi nei confronti di
TO EL DATTOLA, nato a [...] il [...] e residente a [...], CF. [...], elettivamente domiciliato presso il P.O. di Maratea nonché presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: carmeloalberto.dattola@pec.basilicatanet.it, come indicato nelle memorie difensive di costituzione nei predetti giudizi.
- Uditi nella pubblica udienza del 18 novembre 2025 il dott. TO EL DATTOLA, comparso nella propria veste di agente contabile, ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Luberti, che concludevano come da verbale di udienza;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile
FATTO E DIRITTO
1. Con relazione unificata di deferimento n. 120-121-122-123-124-125/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti epigrafati, tutti resi dall’agente contabile TO EL Dattola in qualità di agente contabile di vari uffici del Distretto della Salute di Lauria della Azienda Sanitaria locale di Potenza (d’ora in avanti “ASP”) per gli esercizi 2020 e 2021 per come in epigrafe indicato.
2. Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell’esame dei conti depositati per i seguenti motivi: i) quanto ai conti 20947, 20948 e 20949 erano privi della sottoscrizione dell’agente contabile e in quanto tali non idonei a ricollegare la gestione in essi documentata all’agente contabile; ii) inoltre, tutti i conti erano carenti dell’attestazione di conformità alle scritture dell’Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall’art. 618 del r.d. n. 827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione e parifica. Il Magistrato istruttore evidenziava che tali carenze non consentivano l’ammissibilità di qualsivoglia esame di merito dei conti ed erano, perciò, preclusive della procedibilità del giudizio di conto. A differenza di quanto consentito dall’art. 28 del previgente regolamento di procedura di cui al r.d. n. 1038/1933, infatti, dal disposto del nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) e, in particolare, dal combinato dei commi 1 e 3 dell’art. 140 del d.lgs. n.174/2016, si evince che il conto è depositato munito di attestazione di parifica e così trasmesso al giudice designato quale relatore, che perciò non può promuoverne la parificazione successiva. Coerentemente richiamano la necessità della previa parificazione del conto gli artt. 139, co. 2 e 145 co. 3 c.g.c.. Inoltre, ad avviso del Magistrato istruttore, la carenza di sottoscrizione dei conti nn. 20947, 20948 e 20949 fa sì che i conti stessi non possano ritenersi giuridicamente esistenti in quanto non riconducili all’agente contabile ed inidonei ad attribuirgli la responsabilità in giudizio. Per le ragioni esposte, il Magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria collegiale di improcedibilità dei conti giudiziali n. 19574 – 19575 – 19576 – 20947 – 20948 – 20949 previa fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio di conto, con ogni successivo adempimento di legge ai sensi dell’art. 147 c.g.c..
3. Con decreto presidenziale del 20 giugno 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all’Ente, e da quest’ultimo comunicato all’agente contabile in data 24 giugno 2025 – veniva fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l’udienza del 18 novembre 2025, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.
4. In data 23 ottobre 2025 l’agente contabile TO EL Dattola si costituiva in giudizio, depositando sei diverse memorie difensive di costituzione di analogo contenuto nelle quali evidenziava di avere correttamente adempito a tutte le obbligazioni derivanti dalla propria qualità di agente contabile mediante sottoscrizione dei conti e successiva trasmissione alla Corte dei conti e rilevando che ogni eventuale irregolarità in ordine alla mancanza di attestazione di conformità e parifica non potrà essere posta a carico dell’agente contabile. In particolare, l’agente contabile ha evidenziato che la questione della omessa parificazione riguarda la Ragioneria dell’ASP, avendo egli dapprima inviato direttamente i conti alla Corte dei conti come da Delibera ASP n. 938/2010 e, poi, provveduto nel 2024 a ritrasmettere “formalmente” gli stessi all’Azienda Sanitaria. L’agente contabile ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio di conto ed il proprio integrale discarico.
5. All’ udienza del 18 novembre 2025 – udita la relazione sui fatti di causa ed acquisite, previo consenso delle parti presenti, le Delibere ASP nn. 239/2024, 938/2010 e 119/2020 aventi ad oggetto i Regolamenti aziendali relativi alla gestione della riscossione delle entrate ed alla nomina degli agenti contabili - l’agente contabile si è riportato alle memorie depositate ed ha riferito che i conti giudiziali sono stati ripresentati nel 2024 e sono ancora in corso di parifica. Il Pubblico Ministero ha chiesto l’improcedibilità dei conti per assenza di parifica.
Al termine della discussione, i giudizi sono stati riservati per la decisione.
6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, occorre procedere all’esame di alcune questioni pregiudiziali.
6.1 Anzitutto, occorre procedere alla riunione dei giudizi nn. 9246, 9247, 9248, 9249, 9250 e 9251 ai sensi dell’art. 84 c.g.c. in quanto relativi a cause connesse per oggetto e per titolo, trattandosi di conti giudiziali resi dal medesimo agente contabile dell’ASP di Potenza.
6.2 Quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:
a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell’agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell’atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);
b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 139 comma 2, dell’art.140 commi 1 e 3 e dell’art. 145 comma 3 c.g.c.).
6.3 In particolare, la parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall’amministrazione: cfr. l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto, in quanto:
a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);
b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 140, comma 3 del c.g.c.);
c) il giudice relatore, prima di procedere all’esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell’art.145 comma 3 c.g.c.).
Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).
Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell’agente a quelle dell’Ente; così come l’approvazione del conto giudiziale da parte dell’organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.
A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessarietà ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell’art. 103 Cost. (Cfr. Corte Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l’amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti, qualora l’amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).
6.4 Tanto premesso in generale, nelle concrete fattispecie in esame risulta ex actis che i conti iscritti ai nn. 20946 - 20947 – 20948 sono stati trasmessi a questa Sezione giurisdizionale con lettera di trasmissione sottoscritta dall’agente contabile Dattola. In particolare, i conti nn. 20946 e 20948 recano sulla prima pagina la firma di più subagenti contabili, mentre il conto n. 20947 reca la sola firma del subagente contabile Sig. Romano. Quanto ai conti nn. 19574, 19575 e 19576, essi non recano la sottoscrizione dell’agente contabile Dattola, nella sua qualità di responsabile della struttura nella lettera di trasmissione e solo i conti nn. 19574 e 19575 recano la firma dei subagenti contabili (operatori di sportello) sulla prima pagina del conto. In ogni caso, nessuno dei conti reca la parificazione.
Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, i giudizi instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.
6.5 E’ appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non esclude in alcun modo l’obbligo del contabile di presentare i conti all’amministrazione per la necessaria parificazione e l’obbligo dell’amministrazione di effettuare un regolare deposito ex novo (previa regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all’apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.
A tale proposito, il dott. EL TO Dattola ha depositato copie di una nota del 18 giugno 2024 - con cui il direttore amministrativo dell’ASP ha sollecitato gli agenti contabili alla sottoscrizione dei conti giudiziali che dovranno poi essere trasmessi a questa Corte muniti di parificazione, come obbligatorio per legge - e di una nota del 10.9.2025 - con cui sono stati trasmessi i conti giudiziali “relativi agli anni 2020, 2021 e 2022” (senza peraltro specificare quali fossero tali conti) - . Tali conti, tuttavia, non sono stati trasmessi a questa Corte muniti di parificazione, come obbligatorio per legge.
Pertanto, allo stato risulta persistere un inadempimento della ASP nella parificazione dei nuovi conti (diversi da quelli qui in esame, da dichiarare improcedibili), onde rimane percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 41 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l’effetto comunicazione della presente decisione.
7. Non vi è luogo alla statuizione sulle spese legali essendosi l’agente contabile costituito personalmente, senza l’assistenza di difensore nel presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti ai nn. 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251 del Registro di Segreteria:
· dispone la riunione dei giudizi;
· dichiara l’improcedibilità dei giudizi di conto;
· manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti al P.M.
· nulla per le spese.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 18 novembre – 4 dicembre 2025 Il IC estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Gabriella DODARO) (Dott. Luigi CIRILLO)
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Depositata in Segreteria il 9 dicembre 2025 Il Funzionario responsabile dott.ssa Angela MICELE
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