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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3077/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3077.2023 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabato Tufano;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Ippolito Matrone;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Giudice Unico dell'adito Tribunale così provvedere: In via cautelare e ante causam sospendere l'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi. Nel merito e in accoglimento della domanda accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva e in via gradata dichiarare la nullità del precetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.”. Per il convenuto: “Voglia
l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: - In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto in quanto redatto secondo le disposizioni ante Riforma Cartabia;
- in via cautelare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
- nel merito, rigettare l'opposizione, per tutti i motivi innanzi indicati;
- Con vittoria di spese e competenze legali in favore del procuratore antistatario. - Si
pagina 1 di 5 chiede, altresì, la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'On.le
Giudice vorrà determinare in via equitativa, anche in considerazione della natura dell'opposizione, della palese pretestuosità della stessa, perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto sopra esposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 30.5.2023, con il quale la , Controparte_1
agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal provvedimento del 4.4.2018 di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 704/2001 (Rg 583/2001) del Tribunale di Nocera
Inferiore, munito di formula esecutiva in data 16.5.2018, gli intimava il pagamento della somma complessiva di euro 145.208,30 (€ 107.775,73 quale residua sorta capitale, oltre interessi dal 15.10.2001 al 01.06.2018).
A sostegno della domanda eccepiva: a) carenza di legittimazione attiva e passiva della
, in quanto il presunto creditore non aveva prodotto né i bilanci di Controparte_1
liquidazione né aveva offerto la prova della legittimazione, sicchè il precetto doveva ritenersi nullo;
b) nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo e per mancata indicazione della data della presunta notifica dei titoli;
c) estinzione del debito a seguito di intervento della in liquidazione nella procedura esecutiva immobiliare RGE CP_1
72/2009 e intervenuta assegnazione delle somme vantate da parte del G.E., con provvedimento di assegnazione del 23.10.2018.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 18.10.2023 si costituiva la , la Controparte_1 quale chiedeva in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto in quanto redatto secondo le disposizioni ante Riforma
Cartabia, nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Vista l'eccezione di parte convenuta di nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, questo Giudicante all'udienza del 16.11.2023, fissava nuova udienza per il giorno 14.3.2024.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
In relazione al primo motivo di opposizione, dalla documentazione in atti depositata da parte opposta, in particolar modo la visura ordinaria della Società di Capitale, Documento n. T
532768961 estratto dal Registro delle Imprese in data 18.10.2023, si evince che non sussiste alcuna cancellazione della società opposta, tale da considerarla, ex art. 2495 Cc, “estinta” e
“priva di capacità di stare in giudizio”.
Relativamente alla presunta nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo e/o per mancata indicazione della data di notifica dello stesso, tale assunto risulta smentito dal contenuto dell'atto di precetto in quanto veniva dettagliatamente indicato il lungo excursus giudiziario tra le parti in causa, originato dal decreto ingiuntivo n. 704/2001 (Rg n.
583/2001) notificato il 26.10.2001 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 6.6.2002 per la somma di € 44.281,30. Con la sentenza n. 1464/2008 del Tribunale di Nocera Inferiore
e la sentenza n. 561/2016 della Corte di Appello di Salerno venivano rigettate e definite le opposizioni: il Presidente della I sez. del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava, in data
4.4.2018, l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 704/2001, nei confronti di , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale r.p.t. della Coop. Agricola Sud Invest a.r.l., per l'intero importo ingiunto in data 15.10.2001, per cui la Cancelleria in data 15.5.2018 apponeva la formula esecutiva. La società opposta in data 7.6.2018, avendo già azionato il decreto ingiuntivo per la somma di € 44.281,30, provvedeva al recupero delle restanti somme di € 107.775,73, notificando il provvedimento del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, del 4.4.2018, munito di formula esecutiva il 16.5.2018, unitamente ad atto di precetto di pagamento della somma di € 107.775,73 quale residuale sorta capitale oltre interessi legali dal 15.10.2001 al
01.06.2018 per € 34.688,44 ed accessori come per legge- e le competenze ed i diritti del precetto -e – quindi complessivamente la somma di € 145.208,30. Il sig. , in data Pt_1
4.3.2019 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato unitamente al titolo pagina 3 di 5 esecutivo già in data 7.6.2018, che veniva rigettata con sentenza n. 459/23 del Tribunale di
Nocera Inferiore del 9.3.2023. Nelle more veniva incardinata anche la procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 224/2018, la quale però veniva dichiarata estinta in data 21.03.2023 a seguito di richiesta al G.E. di rinvio per bonario componimento.
Pertanto, risulta acclarata la notifica del titolo esecutivo, nonché l'indicazione degli estremi dello stesso nell'atto di precetto.
In merito al presunto intervenuto incasso, da parte della di € Controparte_1
81.286,37 in seno alla procedura esecutiva Rge 72/2009, tale censura veniva già sollevata nel corso dell'opposizione a precetto r.g. n. 3492/18 e definita con sentenza n. 459/2023 che così statuiva: “(…) Né – come lascia intendere l'opponente – il decreto del 04.04.2018 ha comportato una duplicazione ovvero una rideterminazione dell'importo oggetto della pronuncia di ingiunzione. Con tale decreto il giudice (da intendersi come ufficio giudiziario e non già come persona fisica) che aveva pronunciato l'ingiunzione si è limitato a dichiarare
l'esecutorietà del provvedimento monitorio in relazione all'intero importo di euro 152.057,03.
Una confusione e/o duplicazione e/o erroneità non si evince nemmeno dall'atto di precetto ove si consideri che, nel richiedere il pagamento di euro 145.208,30, la ha CP_1 previamente decurtato l'importo di euro 44.281,40 già azionato in precedenza. Da ultimo, è inconferente la circostanza dedotta il 09.12.2022 dall'attore in ordine all'avvenuto incasso, da parte della di euro 81.286,37 in seno alla procedura esecutiva r.g.e. n. 72/2009. Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che il provvedimento di assegnazione è datato
23.10.2018, dunque è successivo alla notifica del precetto notificato il 07.06.2018 (…).
Pertanto, oltre a ritenere condivisibile l'argomentazione addotta dal Giudicante nella sentenza n. 459/2023, si consideri, che una diversa soluzione si porrebbe in contrasto con la richiesta fatta dallo stesso debitore con pec trasmessa per il tramite dell'avv. Tufano in data 6.3.2023 all'Avv. Ippolito Matrone (procuratore della ), di voler “transigere Controparte_1 bonariamente ogni giudizio pendente” e dunque, anche la procedura esecutiva immobiliare
Rge 224/2018 intrapresa a seguito della notifica del precetto in data 7.6.2018, laddove fosse invece intervenuto il pagamento con provvedimento di assegnazione del 23.10.2018 in seno alla procedura esecutiva RGE 72/2009 (dunque in epoca antecedente alla richiesta di transigere le controversie).
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. In ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova pagina 4 di 5 dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre
2005, n. 21393). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In conclusione, sulla base della documentazione versati in atti, la domanda dell'opponente non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 7.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
30.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3077.2023 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabato Tufano;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Ippolito Matrone;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia il Giudice Unico dell'adito Tribunale così provvedere: In via cautelare e ante causam sospendere l'efficacia esecutiva del titolo concorrendo i gravi motivi. Nel merito e in accoglimento della domanda accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva e in via gradata dichiarare la nullità del precetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.”. Per il convenuto: “Voglia
l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: - In via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto in quanto redatto secondo le disposizioni ante Riforma Cartabia;
- in via cautelare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
- nel merito, rigettare l'opposizione, per tutti i motivi innanzi indicati;
- Con vittoria di spese e competenze legali in favore del procuratore antistatario. - Si
pagina 1 di 5 chiede, altresì, la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c., nella misura che l'On.le
Giudice vorrà determinare in via equitativa, anche in considerazione della natura dell'opposizione, della palese pretestuosità della stessa, perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto sopra esposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 30.5.2023, con il quale la , Controparte_1
agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal provvedimento del 4.4.2018 di esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 704/2001 (Rg 583/2001) del Tribunale di Nocera
Inferiore, munito di formula esecutiva in data 16.5.2018, gli intimava il pagamento della somma complessiva di euro 145.208,30 (€ 107.775,73 quale residua sorta capitale, oltre interessi dal 15.10.2001 al 01.06.2018).
A sostegno della domanda eccepiva: a) carenza di legittimazione attiva e passiva della
, in quanto il presunto creditore non aveva prodotto né i bilanci di Controparte_1
liquidazione né aveva offerto la prova della legittimazione, sicchè il precetto doveva ritenersi nullo;
b) nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo e per mancata indicazione della data della presunta notifica dei titoli;
c) estinzione del debito a seguito di intervento della in liquidazione nella procedura esecutiva immobiliare RGE CP_1
72/2009 e intervenuta assegnazione delle somme vantate da parte del G.E., con provvedimento di assegnazione del 23.10.2018.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 18.10.2023 si costituiva la , la Controparte_1 quale chiedeva in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a precetto in quanto redatto secondo le disposizioni ante Riforma
Cartabia, nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Vista l'eccezione di parte convenuta di nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, questo Giudicante all'udienza del 16.11.2023, fissava nuova udienza per il giorno 14.3.2024.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
In relazione al primo motivo di opposizione, dalla documentazione in atti depositata da parte opposta, in particolar modo la visura ordinaria della Società di Capitale, Documento n. T
532768961 estratto dal Registro delle Imprese in data 18.10.2023, si evince che non sussiste alcuna cancellazione della società opposta, tale da considerarla, ex art. 2495 Cc, “estinta” e
“priva di capacità di stare in giudizio”.
Relativamente alla presunta nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo e/o per mancata indicazione della data di notifica dello stesso, tale assunto risulta smentito dal contenuto dell'atto di precetto in quanto veniva dettagliatamente indicato il lungo excursus giudiziario tra le parti in causa, originato dal decreto ingiuntivo n. 704/2001 (Rg n.
583/2001) notificato il 26.10.2001 e dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 6.6.2002 per la somma di € 44.281,30. Con la sentenza n. 1464/2008 del Tribunale di Nocera Inferiore
e la sentenza n. 561/2016 della Corte di Appello di Salerno venivano rigettate e definite le opposizioni: il Presidente della I sez. del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava, in data
4.4.2018, l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 704/2001, nei confronti di , in Parte_1 proprio e nella qualità di legale r.p.t. della Coop. Agricola Sud Invest a.r.l., per l'intero importo ingiunto in data 15.10.2001, per cui la Cancelleria in data 15.5.2018 apponeva la formula esecutiva. La società opposta in data 7.6.2018, avendo già azionato il decreto ingiuntivo per la somma di € 44.281,30, provvedeva al recupero delle restanti somme di € 107.775,73, notificando il provvedimento del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, del 4.4.2018, munito di formula esecutiva il 16.5.2018, unitamente ad atto di precetto di pagamento della somma di € 107.775,73 quale residuale sorta capitale oltre interessi legali dal 15.10.2001 al
01.06.2018 per € 34.688,44 ed accessori come per legge- e le competenze ed i diritti del precetto -e – quindi complessivamente la somma di € 145.208,30. Il sig. , in data Pt_1
4.3.2019 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato unitamente al titolo pagina 3 di 5 esecutivo già in data 7.6.2018, che veniva rigettata con sentenza n. 459/23 del Tribunale di
Nocera Inferiore del 9.3.2023. Nelle more veniva incardinata anche la procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 224/2018, la quale però veniva dichiarata estinta in data 21.03.2023 a seguito di richiesta al G.E. di rinvio per bonario componimento.
Pertanto, risulta acclarata la notifica del titolo esecutivo, nonché l'indicazione degli estremi dello stesso nell'atto di precetto.
In merito al presunto intervenuto incasso, da parte della di € Controparte_1
81.286,37 in seno alla procedura esecutiva Rge 72/2009, tale censura veniva già sollevata nel corso dell'opposizione a precetto r.g. n. 3492/18 e definita con sentenza n. 459/2023 che così statuiva: “(…) Né – come lascia intendere l'opponente – il decreto del 04.04.2018 ha comportato una duplicazione ovvero una rideterminazione dell'importo oggetto della pronuncia di ingiunzione. Con tale decreto il giudice (da intendersi come ufficio giudiziario e non già come persona fisica) che aveva pronunciato l'ingiunzione si è limitato a dichiarare
l'esecutorietà del provvedimento monitorio in relazione all'intero importo di euro 152.057,03.
Una confusione e/o duplicazione e/o erroneità non si evince nemmeno dall'atto di precetto ove si consideri che, nel richiedere il pagamento di euro 145.208,30, la ha CP_1 previamente decurtato l'importo di euro 44.281,40 già azionato in precedenza. Da ultimo, è inconferente la circostanza dedotta il 09.12.2022 dall'attore in ordine all'avvenuto incasso, da parte della di euro 81.286,37 in seno alla procedura esecutiva r.g.e. n. 72/2009. Controparte_1
Al riguardo, è sufficiente osservare che il provvedimento di assegnazione è datato
23.10.2018, dunque è successivo alla notifica del precetto notificato il 07.06.2018 (…).
Pertanto, oltre a ritenere condivisibile l'argomentazione addotta dal Giudicante nella sentenza n. 459/2023, si consideri, che una diversa soluzione si porrebbe in contrasto con la richiesta fatta dallo stesso debitore con pec trasmessa per il tramite dell'avv. Tufano in data 6.3.2023 all'Avv. Ippolito Matrone (procuratore della ), di voler “transigere Controparte_1 bonariamente ogni giudizio pendente” e dunque, anche la procedura esecutiva immobiliare
Rge 224/2018 intrapresa a seguito della notifica del precetto in data 7.6.2018, laddove fosse invece intervenuto il pagamento con provvedimento di assegnazione del 23.10.2018 in seno alla procedura esecutiva RGE 72/2009 (dunque in epoca antecedente alla richiesta di transigere le controversie).
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. In ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova pagina 4 di 5 dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio
2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080). In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre
2005, n. 21393). Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798).
In conclusione, sulla base della documentazione versati in atti, la domanda dell'opponente non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M
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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 7.800,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
30.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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