Articolo 7 della Legge 2 dicembre 1991, n. 399
Articolo 6
Versione
2 gennaio 1992
Art. 7. 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gli articoli 2 , 3 e 4 della legge 23 marzo 1956, n. 182, nonche' l'articolo 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603 .
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 7:
- Gli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 37 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile , approvate con R.D. n. 1368/1941 , recavano, rispettivamente, norme sui registri di cancelleria della pretura (art. 29), sui registri di cancelleria del tribunale (art. 30), sui registri di cancelleria della corte d'appello (art. 31), sui registri di cancelleria della Corte suprema di cassazione (art. 32), sul contenuto del registro cronologico (art. 34) e sul modo di tenuta dei registri (art. 37).
- La legge n. 182/1956 reca: "Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie". Gli articoli 2, 3 e 4 di detta legge riguardavano, rispettivamente, norme sulla numerazione e vidimazione dei registri di cancelleria (art. 2), sulla possibilita' di divisione in piu' volumi di taluni registri negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari (art. 3) e sulla numerazione e vidimazione dei registri che debbono tenere gli ufficiali giudiziari.
- Il R.D. n. 603/1931 reca: "Disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale ". L'art. 13 di detto decreto concerne la tenuta del registro delle persone ricevute in custodia presso gli stabilimenti di prevenzione o di pena.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1992
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