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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20000/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 29 maggio Parte_1 Parte_2
2004 a Gussago (BS) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di codesto Comune al numero 13 dell'anno 2004, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n.1238.
2) Confermare l'assegnazione della casa già coniugale al signor . Pt_2
3) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la residenza materna a Leno (BS) in Via Solferino n.23.
1 4) I genitori assumeranno di comune intesa le decisioni conseguenti all'esercizio della potestà genitoriale, avendo quale obiettivo primario di garantire ai figli una serena continuità del legame con entrambi i genitori. Questi si impegnano a darsi reciproca assistenza per quanto attiene all'accudimento e all'educazione dei minori, favorendo il loro accesso all'abitazione di entrambi i genitori e il mantenimento dei rapporti con gli altri congiunti.
5) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Pt_2 Pt_1
e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di €.550,00 (€.275,00 per ciascuno), a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale dall'anno successivo secondo indici ISTAT.
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie per i figli, in conformità alle previsioni del vigente Protocollo del Tribunale di Brescia.
7) Gli assegni per il nucleo familiare verranno richiesti e percepiti dalla signora . Le detrazioni Pt_1
fiscali saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
8) Entrambi i genitori avranno facoltà di vedere liberamente i figli e di tenerli con sé, anche di notte, previo semplice avviso all'altro genitore.
9) Il padre avrà, in ogni caso, diritto di tenere presso di sé i minori a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché tre pomeriggi infrasettimanali, fino a tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. Restano salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi.
10) I coniugi dichiarano di disporre di reddito adeguato alle loro necessità e di essere economicamente indipendenti.
11) Gli stessi acconsentono al rilascio e/o al rinnovo di documenti di identità validi per l'espatrio, per loro stessi e per i figli minori.
12) Spese e competenze della procedura suddivise al 50% tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2004), risultano separate dal
29/6/2023 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE RC
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE RC Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20000/2025
R.G. instaurato da
( ) con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 29 maggio Parte_1 Parte_2
2004 a Gussago (BS) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di codesto Comune al numero 13 dell'anno 2004, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n.1238.
2) Confermare l'assegnazione della casa già coniugale al signor . Pt_2
3) Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la residenza materna a Leno (BS) in Via Solferino n.23.
1 4) I genitori assumeranno di comune intesa le decisioni conseguenti all'esercizio della potestà genitoriale, avendo quale obiettivo primario di garantire ai figli una serena continuità del legame con entrambi i genitori. Questi si impegnano a darsi reciproca assistenza per quanto attiene all'accudimento e all'educazione dei minori, favorendo il loro accesso all'abitazione di entrambi i genitori e il mantenimento dei rapporti con gli altri congiunti.
5) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Pt_2 Pt_1
e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di €.550,00 (€.275,00 per ciascuno), a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale dall'anno successivo secondo indici ISTAT.
6) I genitori contribuiranno nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie per i figli, in conformità alle previsioni del vigente Protocollo del Tribunale di Brescia.
7) Gli assegni per il nucleo familiare verranno richiesti e percepiti dalla signora . Le detrazioni Pt_1
fiscali saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
8) Entrambi i genitori avranno facoltà di vedere liberamente i figli e di tenerli con sé, anche di notte, previo semplice avviso all'altro genitore.
9) Il padre avrà, in ogni caso, diritto di tenere presso di sé i minori a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera, nonché tre pomeriggi infrasettimanali, fino a tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. Restano salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi.
10) I coniugi dichiarano di disporre di reddito adeguato alle loro necessità e di essere economicamente indipendenti.
11) Gli stessi acconsentono al rilascio e/o al rinnovo di documenti di identità validi per l'espatrio, per loro stessi e per i figli minori.
12) Spese e competenze della procedura suddivise al 50% tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/05/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GUSSAGO (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2004), risultano separate dal
29/6/2023 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE RC
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