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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1434/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IRES-ALTRO 2015 - CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IVA-ALTRO 2015
- CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IVA-ALTRO 2016
- CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento con sentenza n. 1005/2023 rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 S.r.L. avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29176220200000213 nonché gli atti presupposti ivi richiamati (n. 4 cartelle di pagamento).
Ha interposto appello la contribuente, ritenendo errata la sentenza del collegio giudicante di primo grado per violazione dell'art. 16 ter del D.L. 179/2012 e degli artt. 26 del DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73 in quanto la notifica sia della comunicazione preventiva di ipoteca che delle sottostanti cartelle era stata effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi istituiti ex lege;
per violazione degli art. 7 e 17 della L. 212/2000 e dell'art.
8 - d. lgs. n. 33/2001 non essendo stato rispettato l'obbligo motivazionale in ordine al calcolo degli interessi;
per difetto di legittimazione processuale del difensore dell'agente della riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Anzitutto, deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato (e di quelli presupposti), considerato che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie.
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa.
Non può, del pari, trovare accoglimento il motivo di impugnazione relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato con riguardo alla determinazione della misura delle sanzioni e degli interessi, dal momento che tali ulteriori voci risultano determinate nella misura espressamente prevista dalla legge.
La Corte di cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che “il tasso... annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati”.
E più di recente (cfr. ordinanza n. 23127 del 26 agosto 2024), la S.C. ha affermato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
Infine si osserva che l'Avv. Difensore_2 (difensore di ADER) non risulta essere stato delegato a difendere e rappresentare l'ADER nel presente giudizio “giusta procura speciale, rilasciata e autenticata per atto Notaio Nominativo_1”.
Infatti la detta procura speciale (autenticata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio nr
Dati_1 del 22.06.2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossione) ha individuato il Dott.
Nominativo_2, quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA.
L'Avv. Difensore_2 risulta delegato a rappresentare e difendere l'ADER nel presente giudizio come da relativa procura alle liti versata in atti.
In ogni caso, la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è valida.
Attesa la natura di ente pubblico economico della predetta Agenzia, si deve fare applicazione della giurisprudenza maturata in tema di uffici dell'Agenzia delle Entrate, per i quali la Corte di Nomofilachia ha affermato che:
“Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del
1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere.”(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 2138 del
25/01/2019, Rv. 652326 - 01).
Il difensore della Società non ha neppure allegato che il funzionario - che ha sottoscritto la procura alle liti
(peraltro autenticata dal difensore che, sul punto, assume la qualità di pubblico ufficiale) - non appartenesse all'ufficio ovvero avesse usurpato il potere di firma e, tanto meno, lo ha dimostrato.
La qualifica del responsabile che ha sottoscritto la procura alle liti risulta, peraltro, dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Link_1 f), che il difensore del contribuente non si è peritato di controllare prima di sollevare l'eccezione.
L'eccezione risulta, pertanto, del tutto strumentale e contraria ai doveri di buona fede processuale, nonché lesiva della professionalità del difensore che aveva autenticato la procura, attestando in tal modo l'identità
e la qualità di chi gli aveva sottoscritto la procura (avendone, peraltro, un diretto interesse, in quanto la procura sottoscritta dal soggetto senza potere espone il difensore al pagamento in proprio delle spese di giudizio, cfr. fra le più recenti di un indirizzo consolidato da tempo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del
16/11/2021, Rv. 663013 - 01).
Per quanto precede anche tale doglianza è infondata.
In definitiva, quindi, l'appello va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.862,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1149/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IRES-ALTRO 2015 - CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IVA-ALTRO 2015
- CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IVA-ALTRO 2016
- CO.PREV.IPOTECA n. 29176202000000213 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2025 depositato il
11/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento con sentenza n. 1005/2023 rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 S.r.L. avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n.
29176220200000213 nonché gli atti presupposti ivi richiamati (n. 4 cartelle di pagamento).
Ha interposto appello la contribuente, ritenendo errata la sentenza del collegio giudicante di primo grado per violazione dell'art. 16 ter del D.L. 179/2012 e degli artt. 26 del DPR 602/73 e dell'art. 60 DPR 600/73 in quanto la notifica sia della comunicazione preventiva di ipoteca che delle sottostanti cartelle era stata effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi istituiti ex lege;
per violazione degli art. 7 e 17 della L. 212/2000 e dell'art.
8 - d. lgs. n. 33/2001 non essendo stato rispettato l'obbligo motivazionale in ordine al calcolo degli interessi;
per difetto di legittimazione processuale del difensore dell'agente della riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
All'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti processuali, il Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di gravame per le argomentazioni che si espongono come segue.
Anzitutto, deve escludersi la dedotta inesistenza della notifica dell'atto impugnato (e di quelli presupposti), considerato che l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi da escludere nel caso di specie.
Nè può inficiare la validità della notifica qualora l'indirizzo pec del mittente non dovesse risultare dai pubblici elenchi, in quanto la mancanza di un'espressa previsione circa l'obbligo per il mittente di utilizzare un indirizzo pec inserito nei pubblici registri induce a ritenere che, per gli atti sopraindicati, l'iscrizione nei registri sia riferita al solo indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa.
Non può, del pari, trovare accoglimento il motivo di impugnazione relativo alla carenza di motivazione dell'atto impugnato con riguardo alla determinazione della misura delle sanzioni e degli interessi, dal momento che tali ulteriori voci risultano determinate nella misura espressamente prevista dalla legge.
La Corte di cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che “il tasso... annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati”.
E più di recente (cfr. ordinanza n. 23127 del 26 agosto 2024), la S.C. ha affermato che l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
Infine si osserva che l'Avv. Difensore_2 (difensore di ADER) non risulta essere stato delegato a difendere e rappresentare l'ADER nel presente giudizio “giusta procura speciale, rilasciata e autenticata per atto Notaio Nominativo_1”.
Infatti la detta procura speciale (autenticata per atto Notaio Nominativo_1 - Roma repertorio nr
Dati_1 del 22.06.2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossione) ha individuato il Dott.
Nominativo_2, quale Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA.
L'Avv. Difensore_2 risulta delegato a rappresentare e difendere l'ADER nel presente giudizio come da relativa procura alle liti versata in atti.
In ogni caso, la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è valida.
Attesa la natura di ente pubblico economico della predetta Agenzia, si deve fare applicazione della giurisprudenza maturata in tema di uffici dell'Agenzia delle Entrate, per i quali la Corte di Nomofilachia ha affermato che:
“Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 300 del
1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all'ufficio ovvero l'usurpazione del potere.”(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 2138 del
25/01/2019, Rv. 652326 - 01).
Il difensore della Società non ha neppure allegato che il funzionario - che ha sottoscritto la procura alle liti
(peraltro autenticata dal difensore che, sul punto, assume la qualità di pubblico ufficiale) - non appartenesse all'ufficio ovvero avesse usurpato il potere di firma e, tanto meno, lo ha dimostrato.
La qualifica del responsabile che ha sottoscritto la procura alle liti risulta, peraltro, dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Link_1 f), che il difensore del contribuente non si è peritato di controllare prima di sollevare l'eccezione.
L'eccezione risulta, pertanto, del tutto strumentale e contraria ai doveri di buona fede processuale, nonché lesiva della professionalità del difensore che aveva autenticato la procura, attestando in tal modo l'identità
e la qualità di chi gli aveva sottoscritto la procura (avendone, peraltro, un diretto interesse, in quanto la procura sottoscritta dal soggetto senza potere espone il difensore al pagamento in proprio delle spese di giudizio, cfr. fra le più recenti di un indirizzo consolidato da tempo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34638 del
16/11/2021, Rv. 663013 - 01).
Per quanto precede anche tale doglianza è infondata.
In definitiva, quindi, l'appello va respinto.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata, in complessivi E. 3.862,00. Così deciso nella Camera di Consiglio il 10 marzo 2025