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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/10/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sapia;
Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto
Ferrato;
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martignetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/05/2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200003023000, notificata dall' , deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_3 contributivi sottesi agli avvisi di addebito emessi dall' tra il 2013 e il 2016. CP_4
In particolare, il ricorrente ha eccepito che, per effetto del decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, le pretese contributive risultano estinte, non essendo intervenuti atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' , contestando la Controparte_3 CP_4 fondatezza del ricorso. L ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale di CP_3 prescrizione, richiamando la natura di titolo esecutivo del ruolo e la giurisprudenza favorevole alla tesi della novazione soggettiva e oggettiva. L' , dal canto suo, ha eccepito CP_4
l'inammissibilità del ricorso per tardività e ha contestato nel merito la fondatezza delle
1 doglianze, sostenendo la regolarità della notifica degli avvisi e la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
2. Le eccezioni sollevate dall' in ordine alla tardività del ricorso e alla pretesa CP_4 incontestabilità del titolo esecutivo non possono essere accolte. Il presente giudizio è qualificabile come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli avvisi di addebito, sicché le doglianze relative alla prescrizione possono essere legittimamente sollevate.
3. La questione centrale oggetto del presente giudizio riguarda la prescrizione dei crediti contributivi recati dagli avvisi di addebito notificati al ricorrente tra il 2013 e il 2016.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni, salvo denuncia del lavoratore o atti interruttivi. Tale termine trova applicazione per le contribuzioni sorte successivamente al
1° gennaio 1996, come nel caso di specie.
Dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di addebito sono stati notificati tra il 3 aprile
2013 e il 13 dicembre 2016. L'unico atto interruttivo della prescrizione allegato è l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90010832 24/000, notificata in data 21 maggio 2022. Le ulteriori relazioni di notificazione, pure depositate dall , non sono Controparte_3 inequivocamente riferibili ai crediti per cui è giudizio.
Tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale (art. 68 del D.L. 18/2020 e art. 11 del D.L. 183/2020), si ritiene che:
• per gli avvisi notificati nel 2013, 2014 e 2015, il termine quinquennale risulta decorso, anche considerando la sospensione;
• per l'avviso notificato il 13 dicembre 2016, l'intimazione del 21 maggio 2022 ha efficacia interruttiva, e pertanto la pretesa contributiva non può considerarsi prescritta.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte, nei limiti in cui è stata accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Le spese di lite sono liquidate tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi recati dagli avvisi di addebito n. 33420130000437036000, 33420130003067320000,
33420140000486145000, 33420140002555189000, 33420140004649111000;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
2 - condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in €
1000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 19/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sapia;
Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale e Umberto
Ferrato;
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martignetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/05/2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200003023000, notificata dall' , deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti Controparte_3 contributivi sottesi agli avvisi di addebito emessi dall' tra il 2013 e il 2016. CP_4
In particolare, il ricorrente ha eccepito che, per effetto del decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, le pretese contributive risultano estinte, non essendo intervenuti atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' , contestando la Controparte_3 CP_4 fondatezza del ricorso. L ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale di CP_3 prescrizione, richiamando la natura di titolo esecutivo del ruolo e la giurisprudenza favorevole alla tesi della novazione soggettiva e oggettiva. L' , dal canto suo, ha eccepito CP_4
l'inammissibilità del ricorso per tardività e ha contestato nel merito la fondatezza delle
1 doglianze, sostenendo la regolarità della notifica degli avvisi e la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
2. Le eccezioni sollevate dall' in ordine alla tardività del ricorso e alla pretesa CP_4 incontestabilità del titolo esecutivo non possono essere accolte. Il presente giudizio è qualificabile come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli avvisi di addebito, sicché le doglianze relative alla prescrizione possono essere legittimamente sollevate.
3. La questione centrale oggetto del presente giudizio riguarda la prescrizione dei crediti contributivi recati dagli avvisi di addebito notificati al ricorrente tra il 2013 e il 2016.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni, salvo denuncia del lavoratore o atti interruttivi. Tale termine trova applicazione per le contribuzioni sorte successivamente al
1° gennaio 1996, come nel caso di specie.
Dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di addebito sono stati notificati tra il 3 aprile
2013 e il 13 dicembre 2016. L'unico atto interruttivo della prescrizione allegato è l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90010832 24/000, notificata in data 21 maggio 2022. Le ulteriori relazioni di notificazione, pure depositate dall , non sono Controparte_3 inequivocamente riferibili ai crediti per cui è giudizio.
Tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale (art. 68 del D.L. 18/2020 e art. 11 del D.L. 183/2020), si ritiene che:
• per gli avvisi notificati nel 2013, 2014 e 2015, il termine quinquennale risulta decorso, anche considerando la sospensione;
• per l'avviso notificato il 13 dicembre 2016, l'intimazione del 21 maggio 2022 ha efficacia interruttiva, e pertanto la pretesa contributiva non può considerarsi prescritta.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte, nei limiti in cui è stata accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
Le spese di lite sono liquidate tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi recati dagli avvisi di addebito n. 33420130000437036000, 33420130003067320000,
33420140000486145000, 33420140002555189000, 33420140004649111000;
- rigetta, per il resto, l'opposizione;
2 - condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in €
1000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 19/10/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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