TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG.2623/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2623/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TURCHETTI ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 64 21010 ARSAGO SEPRIO presso il difensore avv. TURCHETTI ANNAMARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURCHETTI Parte_2 C.F._2 ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 64 21010 ARSAGO SEPRIO presso il difensore avv. TURCHETTI ANNAMARIA
ATTORI OPPONENTI contro
QUALE MANDATARIA DI (C.F. ONroparte_1 ONroparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. in qualità di mandataria di ONroparte_1 [...]
., ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo CP_2
n. 593/2021 del 15.6.2021, con il quale è stato intimato a
[...]
, quale debitore principale, e quale Parte_1 Parte_2 coobbligata, il pagamento in solido della somma di Euro 25.859,19, oltre a interessi e spese, a titolo di restituzione della somma erogata in esecuzione del contratto al consumo n. 000013512987 di finanziamento per prestito personale (doc. 3 allegato al ricorso per ingiunzione), stipulato dai predetti intimati con ONroparte_3
ON
(d'ora in avanti anche solo “ ).
[...]
2. e hanno proposto rituale Parte_1 Parte_2 opposizione avverso tale provvedimento monitorio, eccependo:
• la carenza di legittimazione ad agire, a stare in giudizio e processuale di per mancanza di titolarità ONroparte_2 del diritto di credito e per difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata;
• l'insussistenza del credito per omessa allegazione dell'atto di quietanza del creditore e per omessa produzione del contratto di convenzione tra il soggetto convenzionato e quello finanziatore, con conseguente difetto di perfezionamento del contratto di prestito finalizzato;
• la nullità della cessione del credito con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo a ONroparte_2
• la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito ingiunto e nullità del presunto finanziamento/contratto di credito al consumo nonché la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto;
• il mancato invio al presunto debitore della documentazione periodica relativa al rapporto finanziario in essere;
• la palese eccessività dell'ammontare della somma ingiunta nonché l'assoluta inconferenza e genericità del prospetto calcolo interessi e l'indeterminatezza del contratto.
3. Si è costituita nel giudizio di opposizione ONroparte_2 contestando integralmente la fondatezza delle eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
4. In data 26.6.2022 si è tenuta la prima udienza ove è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnato un termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. All'udienza del 26.1.2023, alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
All'udienza del 4.11.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
All'udienza del 5.2.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la presente causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
5.1 Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c.
6. Parte opposta agisce per il recupero del credito derivante dal contratto n. 13512987 (all. doc. n. 4 ricorso monitorio) stipulato in data 15.4.2015 da in qualità di contraente Parte_1 principale, e in qualità di coobligata, odierni Parte_2 opponenti, con in qualità di soggetto ONroparte_3 finanziatore. Il contratto ha ad oggetto il prestito finalizzato all'acquisto di un bene, segnatamente una auto nuova, presso rivenditori convenzionati con il soggetto finanziatore.
7. Parte opponente reagisce alla ingiunzione di pagamento, sollevando molteplici eccezioni. Si procede all'esame di ciascuna di esse, seguendo l'ordine di esposizione proposto nell'atto di citazione.
8. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
, soggetto mandante di , per non CP_2 ONroparte_1 aver fornito la prova del cambio di denominazione è infondata.
Parte opposta ha prodotto la visura storica (all. doc. 7) dalla quale risulta il cambio di denominazione da “ in “ CP_2 [...]
”, deliberato dall'assemblea in data 20.4.2020 (pag. 7 CP_2 della visura storica) con effetto dalla data di efficacia della fusione per incorporazione della “ avvenuto sempre il CP_5
20.4.2020.
9. L'eccezione di insussistenza del credito per omessa prova della erogazione della somma è infondata.
Va precisato che l'opponente ha delegato (cfr pag. 7 del contratto)
ON
ad erogare la somma direttamente al soggetto convenzionato che, nel caso in esame, è la società “F.lli Benetti Srl”.
Ciò chiarito, la prova della avvenuta erogazione può agevolmente trarsi dai seguenti elementi i) l'opponente non ha contestato il fatto che in effetti ha ottenuto l'auto al cui acquisto era preordinato il finanziamento;
del resto, l'acquisto dell'auto emerge in via documentale dalla produzione in giudizio, da parte della società opposta, del libretto di circolazione dell'auto (all doc.
n. 11 parte opposta) ove è possibile avvedersi che la data di immatricolazione del veicolo coincide con la data della sottoscrizione del contratto di finanziamento (cfr. lett. I) del libretto di circolazione); ii) parte opponente ha restituito parte delle rate previste dal contratto de quo sicché è del tutto logico dedurre che la restituzione sia stata preceduta dal finanziamento.
10. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
è infondata. CP_2
10.1 Va premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016).
Riguardo alle operazioni di cessione del credito in materia bancaria, la giurisprudenza ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
A questo proposito risulta, allo stato, prevalente in materia l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.lgs n. 385 del 1993 ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. “Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n.17944”.
10.2 Con riferimento al caso in esame, parte convenuta ha dimostrato la titolarità del credito vantato.
In primo luogo, parte opponente ha svolto una contestazione generica
(nego quia nego); contestazione che, non avendo le caratteristiche di precisione richieste dalla contestazione (115, primo comma,
c.p.c.: ivi: "specificamente"), è come non fosse avvenuta. In particolare, parte opponente avrebbe dovuto indicare che vi sono altre vanterie sul credito (dunque, con il rischio di un doppio pagamento) e non limitarsi ad una generica contestazione. Oltre che per il principio di non contestazione, la prova della titolarità del credito in capo alla società opposta può trarsi dai
ON seguenti elementi: i) è acquisito agli atti che tra originario contraente, e (poi divenuta CP_2 ONroparte_2 mandante di è intervento un contratto di ONroparte_1 cessione di crediti in blocco (all. doc. n. 4 ricorso monitorio);
ON
ha comunicato a l'avvenuta del cessione del Parte_1 credito (all. doc. n. 5 del ricorso monitorio); la società opposta
è in possesso della documentazione contrattuale relativa al finanziamento.
La raggiunta prova circa la cessione del credito permette di ritenere infondata l'eccezione formulata dall'opponente di nullità del contratto di cessione per carenza dei requisiti ex art. 1346 c.c. poiché, all'evidenza, le parti hanno inteso cedere il contratto di cui si discute, e dunque l'oggetto della cessione è perfettamente determinato. L'eccezione peraltro è inammissibile in quanto generica, dato che non l'opponente non si confronta realmente con le disposizioni del contratto di cessione, limitandosi a sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto dello stesso.–
11. Il disconoscimento del contratto prodotto da parte opposta, va respinto.
Pare utile rammentare il principio più volte affermato dalla Suprema
Corte secondo cui il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni(Cass. n. 16557/2019) non potendosi ritenere sufficiente la generica affermazione della inesistenza dei documenti e degli atti di cui la copia sarebbe rappresentativa (Cass. n. 15790/2016). Nel caso di specie, gli opponenti si limitano a disconoscere in modo del tutto generico la conformità della copia prodotta all'originale, senza indicare in che cosa in effetti la prima differisca dalla seconda.
12. L'eccezione relativa alla mancata produzione del piano di ammortamento è infondata in quanto l'opposta lo ha prodotto in giudizio (all. doc. n. 9), senza che parte opponente lo abbia specificamente contestato.
13.Quanto alla mancata produzione dell'estratto conto, ove sono riportate “le movimentazioni debitorie e creditorie”, valga rilevare che la fattispecie in esame riguarda non già un contratto di conto corrente bensì un contratto di credito al consumo.
14. Per quanto riguarda le eccezioni relative al calcolo degli interessi ed all'importo della somma ingiunta, è sufficiente osservare che parte opponente, in aperta violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle proprie eccezioni, non ha in alcun modo specificato in che modo il calcolo degli interessi e l'importo della somma ingiunta sarebbero errati
(né invero dalla lettura della perizia di parte prodotta all. doc.
n. 2) lo si comprende); le doglianze relative a detti conteggi non possono quindi essere oggetto di verifica a mezzo di C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e vanno comunque disattese per la loro genericità.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
e Le stesse sono quantificate ai sensi del Parte_1 Parte_2
d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- RESPINGE l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e per l'effetto DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto Pt_2 ingiuntivo n.593/2021 R.G. n. 1489/2021 emesso dal Tribunale di
Ravenna in data 15.6.2021;
- ON e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a le spese del presente giudizio, ONroparte_1 che liquida in Euro 5.000 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ravenna, 25/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 In definitiva, parte opponente, a fronte della raggiunta prova dell'erogazione del credito in suo favore, non ha fornito la prova dell'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa fatta valere nei suoi confronti.
L'opposizione va allora respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2623/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TURCHETTI ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 64 21010 ARSAGO SEPRIO presso il difensore avv. TURCHETTI ANNAMARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURCHETTI Parte_2 C.F._2 ANNAMARIA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 64 21010 ARSAGO SEPRIO presso il difensore avv. TURCHETTI ANNAMARIA
ATTORI OPPONENTI contro
QUALE MANDATARIA DI (C.F. ONroparte_1 ONroparte_2
), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO e dell'avv. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A 37123 VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. in qualità di mandataria di ONroparte_1 [...]
., ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo CP_2
n. 593/2021 del 15.6.2021, con il quale è stato intimato a
[...]
, quale debitore principale, e quale Parte_1 Parte_2 coobbligata, il pagamento in solido della somma di Euro 25.859,19, oltre a interessi e spese, a titolo di restituzione della somma erogata in esecuzione del contratto al consumo n. 000013512987 di finanziamento per prestito personale (doc. 3 allegato al ricorso per ingiunzione), stipulato dai predetti intimati con ONroparte_3
ON
(d'ora in avanti anche solo “ ).
[...]
2. e hanno proposto rituale Parte_1 Parte_2 opposizione avverso tale provvedimento monitorio, eccependo:
• la carenza di legittimazione ad agire, a stare in giudizio e processuale di per mancanza di titolarità ONroparte_2 del diritto di credito e per difetto di titolarità della posizione soggettiva vantata;
• l'insussistenza del credito per omessa allegazione dell'atto di quietanza del creditore e per omessa produzione del contratto di convenzione tra il soggetto convenzionato e quello finanziatore, con conseguente difetto di perfezionamento del contratto di prestito finalizzato;
• la nullità della cessione del credito con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo a ONroparte_2
• la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta del credito ingiunto e nullità del presunto finanziamento/contratto di credito al consumo nonché la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto;
• il mancato invio al presunto debitore della documentazione periodica relativa al rapporto finanziario in essere;
• la palese eccessività dell'ammontare della somma ingiunta nonché l'assoluta inconferenza e genericità del prospetto calcolo interessi e l'indeterminatezza del contratto.
3. Si è costituita nel giudizio di opposizione ONroparte_2 contestando integralmente la fondatezza delle eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
4. In data 26.6.2022 si è tenuta la prima udienza ove è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnato un termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. All'udienza del 26.1.2023, alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c..
All'udienza del 4.11.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria.
All'udienza del 5.2.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la presente causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
5.1 Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c.
6. Parte opposta agisce per il recupero del credito derivante dal contratto n. 13512987 (all. doc. n. 4 ricorso monitorio) stipulato in data 15.4.2015 da in qualità di contraente Parte_1 principale, e in qualità di coobligata, odierni Parte_2 opponenti, con in qualità di soggetto ONroparte_3 finanziatore. Il contratto ha ad oggetto il prestito finalizzato all'acquisto di un bene, segnatamente una auto nuova, presso rivenditori convenzionati con il soggetto finanziatore.
7. Parte opponente reagisce alla ingiunzione di pagamento, sollevando molteplici eccezioni. Si procede all'esame di ciascuna di esse, seguendo l'ordine di esposizione proposto nell'atto di citazione.
8. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
, soggetto mandante di , per non CP_2 ONroparte_1 aver fornito la prova del cambio di denominazione è infondata.
Parte opposta ha prodotto la visura storica (all. doc. 7) dalla quale risulta il cambio di denominazione da “ in “ CP_2 [...]
”, deliberato dall'assemblea in data 20.4.2020 (pag. 7 CP_2 della visura storica) con effetto dalla data di efficacia della fusione per incorporazione della “ avvenuto sempre il CP_5
20.4.2020.
9. L'eccezione di insussistenza del credito per omessa prova della erogazione della somma è infondata.
Va precisato che l'opponente ha delegato (cfr pag. 7 del contratto)
ON
ad erogare la somma direttamente al soggetto convenzionato che, nel caso in esame, è la società “F.lli Benetti Srl”.
Ciò chiarito, la prova della avvenuta erogazione può agevolmente trarsi dai seguenti elementi i) l'opponente non ha contestato il fatto che in effetti ha ottenuto l'auto al cui acquisto era preordinato il finanziamento;
del resto, l'acquisto dell'auto emerge in via documentale dalla produzione in giudizio, da parte della società opposta, del libretto di circolazione dell'auto (all doc.
n. 11 parte opposta) ove è possibile avvedersi che la data di immatricolazione del veicolo coincide con la data della sottoscrizione del contratto di finanziamento (cfr. lett. I) del libretto di circolazione); ii) parte opponente ha restituito parte delle rate previste dal contratto de quo sicché è del tutto logico dedurre che la restituzione sia stata preceduta dal finanziamento.
10. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
è infondata. CP_2
10.1 Va premesso che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016).
Riguardo alle operazioni di cessione del credito in materia bancaria, la giurisprudenza ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
A questo proposito risulta, allo stato, prevalente in materia l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 D.lgs n. 385 del 1993 ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. “Cassazione civile sez.
III, 22/06/2023, n.17944”.
10.2 Con riferimento al caso in esame, parte convenuta ha dimostrato la titolarità del credito vantato.
In primo luogo, parte opponente ha svolto una contestazione generica
(nego quia nego); contestazione che, non avendo le caratteristiche di precisione richieste dalla contestazione (115, primo comma,
c.p.c.: ivi: "specificamente"), è come non fosse avvenuta. In particolare, parte opponente avrebbe dovuto indicare che vi sono altre vanterie sul credito (dunque, con il rischio di un doppio pagamento) e non limitarsi ad una generica contestazione. Oltre che per il principio di non contestazione, la prova della titolarità del credito in capo alla società opposta può trarsi dai
ON seguenti elementi: i) è acquisito agli atti che tra originario contraente, e (poi divenuta CP_2 ONroparte_2 mandante di è intervento un contratto di ONroparte_1 cessione di crediti in blocco (all. doc. n. 4 ricorso monitorio);
ON
ha comunicato a l'avvenuta del cessione del Parte_1 credito (all. doc. n. 5 del ricorso monitorio); la società opposta
è in possesso della documentazione contrattuale relativa al finanziamento.
La raggiunta prova circa la cessione del credito permette di ritenere infondata l'eccezione formulata dall'opponente di nullità del contratto di cessione per carenza dei requisiti ex art. 1346 c.c. poiché, all'evidenza, le parti hanno inteso cedere il contratto di cui si discute, e dunque l'oggetto della cessione è perfettamente determinato. L'eccezione peraltro è inammissibile in quanto generica, dato che non l'opponente non si confronta realmente con le disposizioni del contratto di cessione, limitandosi a sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto dello stesso.–
11. Il disconoscimento del contratto prodotto da parte opposta, va respinto.
Pare utile rammentare il principio più volte affermato dalla Suprema
Corte secondo cui il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni(Cass. n. 16557/2019) non potendosi ritenere sufficiente la generica affermazione della inesistenza dei documenti e degli atti di cui la copia sarebbe rappresentativa (Cass. n. 15790/2016). Nel caso di specie, gli opponenti si limitano a disconoscere in modo del tutto generico la conformità della copia prodotta all'originale, senza indicare in che cosa in effetti la prima differisca dalla seconda.
12. L'eccezione relativa alla mancata produzione del piano di ammortamento è infondata in quanto l'opposta lo ha prodotto in giudizio (all. doc. n. 9), senza che parte opponente lo abbia specificamente contestato.
13.Quanto alla mancata produzione dell'estratto conto, ove sono riportate “le movimentazioni debitorie e creditorie”, valga rilevare che la fattispecie in esame riguarda non già un contratto di conto corrente bensì un contratto di credito al consumo.
14. Per quanto riguarda le eccezioni relative al calcolo degli interessi ed all'importo della somma ingiunta, è sufficiente osservare che parte opponente, in aperta violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle proprie eccezioni, non ha in alcun modo specificato in che modo il calcolo degli interessi e l'importo della somma ingiunta sarebbero errati
(né invero dalla lettura della perizia di parte prodotta all. doc.
n. 2) lo si comprende); le doglianze relative a detti conteggi non possono quindi essere oggetto di verifica a mezzo di C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo, e vanno comunque disattese per la loro genericità.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di
[...]
e Le stesse sono quantificate ai sensi del Parte_1 Parte_2
d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi, e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- RESPINGE l'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e per l'effetto DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto Pt_2 ingiuntivo n.593/2021 R.G. n. 1489/2021 emesso dal Tribunale di
Ravenna in data 15.6.2021;
- ON e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere a le spese del presente giudizio, ONroparte_1 che liquida in Euro 5.000 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Ravenna, 25/07/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 In definitiva, parte opponente, a fronte della raggiunta prova dell'erogazione del credito in suo favore, non ha fornito la prova dell'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa fatta valere nei suoi confronti.
L'opposizione va allora respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.