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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 25565/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25565/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA SANTA TERESA N. 23 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CANTATORE CRISTIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 15/10/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 580 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.05.2009, il 05.05.2009 e il 05.05.2009. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/11/2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, in Torino, Corso Grosseto n.295;
2) Il padre potrà incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
3) Il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, l'assegno Parte_2 periodico di € 700,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. pagina 2 di 3 Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25565/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in VIA SANTA TERESA N. 23 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CANTATORE CRISTIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 TORINO il 15/10/2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 580 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.05.2009, il 05.05.2009 e il 05.05.2009. Per_1 Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 06/11/2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, in Torino, Corso Grosseto n.295;
2) Il padre potrà incontrarle e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive;
in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
3) Il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento delle figlie, l'assegno Parte_2 periodico di € 700,00, da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. pagina 2 di 3 Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
a) tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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