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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2024 promossa da:
(CF. ) elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Parte_1 C.F._1
Salomone n.99, presso e nello studio dell'Avv. Flavia Di Marzio che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(CF: ) elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Controparte_1 C.F._2
Salomone n.99, presso e nello studio dell'Avv. Flavia Di Marzio che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 4 1. Con ricorso del 22 ottobre 2024 agiva nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1 affinché venisse disposta la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul di loro figlio - nato dalla relazione more uxorio, il 05.01.2023 a Chieti - alle condizioni di seguito Per_1 indicate: “ • il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
della stessa presso la casa dove attualmente risiede ossia in Manoppello alla Via Alento n. 1 con facoltà del padre di tenerlo con sé il martedì e giovedì dalle 13 alle 21 e due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 17 sino alla domenica alle 21.00 previa comunicazione da parte di quest'ultimo alla comunicazione del suo domicilio prossimo;
• in merito alle vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana cadauno dal 24 ore 12.00 al 31 dicembre ore 15.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio ore 21.00 oltre che per tutte le festività da calendario si seguirà l'alternanza annuale • per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore quindici giorni anche non consecutivi previa comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio anno corrente;
• in merito al mantenimento del figlio minore Voglia disporre che il signor provvederà nella misura di euro 500,00 oltre il 70% delle spese CP_1 straordinarie considerato il disequilibrio reddituale della coppia;
• per le spese straordinarie si aderisce al protocollo del CNF seguendo il principio del previo accordo scritto relativamente a quelle ritenute non necessarie e previa esibizione della ricevuta fiscale relativamente a quelle per le quali non è prevista la concertazione;
• che la signora possa usufruire del 100% dell'Assegno Parte_1
Unico previo consenso scritto da apporre su modulo Inps;
”
2. Il resistente si costituiva in giudizio avvalendosi della difesa di parte ricorrente e all'udienza di prima comparizione fissata per il 19 febbraio 2025 manifestava l'intento di addivenire ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore mediante conversione Per_1
del rito, alle condizioni sottoscritte e versate in atti in data 8 gennaio 2025 di seguito riportate:
“• affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso Per_1
la casa dove attualmente risiede ossia in Manoppello alla Via Alento n. 1 con facoltà del padre di tenerlo con sé il martedì e giovedì dalle 13 alle 21 e due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 17 sino alla domenica alle 21.00 previa comunicazione da parte di quest'ultimo alla comunicazione del suo domicilio prossimo;
• in merito alle vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana cadauno dal 24 ore 12.00 al 31 dicembre ore 15.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio ore 21.00 oltre che per tutte le festività da calendario si seguirà l'alternanza annuale;
• per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore quindici giorni anche non consecutivi previa comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio anno corrente;
pagina 2 di 4 • in merito al mantenimento del figlio minore Voglia disporre che il signor provvederà nella CP_1 misura di euro 300,00 quale contributo dell'assegno oltre al 70% delle spese straordinarie considerato il disequilibrio reddituale della coppia;
• il padre sosterrà in toto il pagamento della retta relativa all'asilo del minore;
• per le spese straordinarie (sempre con la percentuale di cui sopra) si aderisce al protocollo del CNF seguendo il principio del previo accordo scritto relativamente a quelle ritenute non necessarie e previa esibizione della ricevuta fiscale relativamente a quelle per le quali non è prevista la concertazione;
• che la signora usufruirà del 100% dell'Assegno Unico previo consenso scritto da Parte_1
apporre su modulo Inps;
3. Detto accordo può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
4. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore alle condizioni Per_2
concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva in corsivo;
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3108/2024 promossa da:
(CF. ) elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Parte_1 C.F._1
Salomone n.99, presso e nello studio dell'Avv. Flavia Di Marzio che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(CF: ) elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Controparte_1 C.F._2
Salomone n.99, presso e nello studio dell'Avv. Flavia Di Marzio che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 1 di 4 1. Con ricorso del 22 ottobre 2024 agiva nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1 affinché venisse disposta la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul di loro figlio - nato dalla relazione more uxorio, il 05.01.2023 a Chieti - alle condizioni di seguito Per_1 indicate: “ • il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
della stessa presso la casa dove attualmente risiede ossia in Manoppello alla Via Alento n. 1 con facoltà del padre di tenerlo con sé il martedì e giovedì dalle 13 alle 21 e due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 17 sino alla domenica alle 21.00 previa comunicazione da parte di quest'ultimo alla comunicazione del suo domicilio prossimo;
• in merito alle vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana cadauno dal 24 ore 12.00 al 31 dicembre ore 15.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio ore 21.00 oltre che per tutte le festività da calendario si seguirà l'alternanza annuale • per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore quindici giorni anche non consecutivi previa comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio anno corrente;
• in merito al mantenimento del figlio minore Voglia disporre che il signor provvederà nella misura di euro 500,00 oltre il 70% delle spese CP_1 straordinarie considerato il disequilibrio reddituale della coppia;
• per le spese straordinarie si aderisce al protocollo del CNF seguendo il principio del previo accordo scritto relativamente a quelle ritenute non necessarie e previa esibizione della ricevuta fiscale relativamente a quelle per le quali non è prevista la concertazione;
• che la signora possa usufruire del 100% dell'Assegno Parte_1
Unico previo consenso scritto da apporre su modulo Inps;
”
2. Il resistente si costituiva in giudizio avvalendosi della difesa di parte ricorrente e all'udienza di prima comparizione fissata per il 19 febbraio 2025 manifestava l'intento di addivenire ad un accordo sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore mediante conversione Per_1
del rito, alle condizioni sottoscritte e versate in atti in data 8 gennaio 2025 di seguito riportate:
“• affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso Per_1
la casa dove attualmente risiede ossia in Manoppello alla Via Alento n. 1 con facoltà del padre di tenerlo con sé il martedì e giovedì dalle 13 alle 21 e due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 17 sino alla domenica alle 21.00 previa comunicazione da parte di quest'ultimo alla comunicazione del suo domicilio prossimo;
• in merito alle vacanze natalizie il minore trascorrerà una settimana cadauno dal 24 ore 12.00 al 31 dicembre ore 15.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio ore 21.00 oltre che per tutte le festività da calendario si seguirà l'alternanza annuale;
• per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il minore quindici giorni anche non consecutivi previa comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio anno corrente;
pagina 2 di 4 • in merito al mantenimento del figlio minore Voglia disporre che il signor provvederà nella CP_1 misura di euro 300,00 quale contributo dell'assegno oltre al 70% delle spese straordinarie considerato il disequilibrio reddituale della coppia;
• il padre sosterrà in toto il pagamento della retta relativa all'asilo del minore;
• per le spese straordinarie (sempre con la percentuale di cui sopra) si aderisce al protocollo del CNF seguendo il principio del previo accordo scritto relativamente a quelle ritenute non necessarie e previa esibizione della ricevuta fiscale relativamente a quelle per le quali non è prevista la concertazione;
• che la signora usufruirà del 100% dell'Assegno Unico previo consenso scritto da Parte_1
apporre su modulo Inps;
3. Detto accordo può essere recepito dal Collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
4. Spese integralmente compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
a) Disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore alle condizioni Per_2
concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva in corsivo;
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 19 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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