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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/08/2025, n. 7695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7695 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12191/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12191/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 15.5.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA (c.f. ), nato a [...] il [...] e domiciliato in Parte_1 C.F._1
CI (NA) al Corso Garibaldi n. 181, elettivamente domiciliato in GN (NA) alla Piazza Guglielmo Marconi n. 9, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Donnarumma (c.f.
) e dell'avv. Maria Fontanella (c.f. ), dai quali è C.F._2 C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione RICORRENTE E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
18.12.1963 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Cervantes n. 64 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fresa ( ), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
Oggetto: azione di ripetizione di somme di denaro Conclusioni: all'udienza del 15.5.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ritualmente depositato in data 30.5.2023, Parte_1 dopo aver dedotto di essere stato legato sentimentalmente sino all'anno 2020 a CP_1
chiedeva che quest'ultima fosse condannata alla restituzione di alcune somme di
[...] denaro dalla stessa asseritamente trattenute. A sostegno della domanda, in particolare, il ricorrente deduceva che, nell'anno 2019, durante la relazione affettiva con la resistente e in vista dell'organizzazione del futuro matrimonio, lo stesso pagina 1 di 9 aveva provveduto a corrispondere alla la complessiva somma di 27.000,00 euro, CP_1 effettuando in suo favore tre distinti bonifici:
- uno, in data 5.4.2019, dell'importo di 8.000,00 euro, con causale “regalo”;
- un altro, in data 15.4.2019, dell'importo di 8.000,00 euro, con causale “spese matrimonio”;
- un terzo, in data 24.10.2019, dell'importo di 11.000,00 euro, sempre con causale “spese matrimonio”. Il , inoltre, esponeva che il matrimonio in programma non era mai stato celebrato, Pt_1 dapprima a causa della pandemia da Covid-19 e, successivamente, per il venir meno dell'unione affettiva tra le parti, e che, in seguito alla rottura della relazione sentimentale, la CP_1 senza motivo, si era rifiutata di restituirgli le somme che lo stesso le aveva corrisposto. Inoltre, dopo aver dedotto di essere proprietario, di fatto, di un'autovettura modello Mercedes, tg EJ137ZR, formalmente intestata alla lamentava che quest'ultima, dopo la fine CP_1 del loro rapporto affettivo, lo aveva informato, con raccomandata, di aver provveduto a venderla a terzi al prezzo di € 6.166,00, trattenendo per sé la suddetta somma. In particolare, il precisava che la resistente gli aveva detto di voler trattenere la Pt_1 somma di € 2.000,00 a copertura di alcune spese (e, precisamente, per il pagamento dell'assicurazione della suddetta auto e per il pagamento della tassa di possesso di altre autovetture, nonché per il pagamento di “future sanzioni amministrative relative all'auto Mercedes”), ma che la stessa, nonostante il riconoscimento del debito, non aveva voluto corrispondergli neanche la residua somma di € 4.166,00. Assumendo pertanto di essere creditore nei confronti della della complessiva CP_1 somma di € 31.166,00 – di cui: € 27.000,00, in virtù dei bonifici effettuati nell'anno 2019, ed € 4.166,00, quali somme ricavate dalla vendita della propria autovettura – il ricorrente, previo accertamento della nullità della donazione effettuata con bonifico del 5.4.2019 per carenza di forma pubblica, avanzava richiesta di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla resistente e proponeva, altresì, azione di ripetizione dell'indebito con riguardo ai bonifici disposti in vista del matrimonio, deducendo che la mancata celebrazione dello stesso faceva venir meno la causa di tale attribuzione. In subordine, avanzava azione di ingiustificato arricchimento, evidenziando che, non essendosi mai celebrato il matrimonio tra le parti, non vi era una giusta causa idonea a determinare l'arricchimento della resistente e l'impoverimento del ricorrente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente, deducendo di non aver mai ricevuto alcun invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Nel merito, la resistente osservava:
- che la relazione sentimentale con il , iniziata nel 2009, si era protratta per 13 Pt_1 anni, terminando negli ultimi mesi del 2021;
- che, fino al 2019, i due non avevano mai convissuto, atteso che la – essendo CP_1 socia fino al 2014 del mobilificio della sua famiglia e titolare di rendite provenienti da alcune proprietà immobiliari – aveva condotto in locazione, da sola, un appartamento sito in CI, alla via Marconi;
pagina 2 di 9 - che il , pur essendo inoccupato, aveva abitato da solo presso l'immobile di sua Pt_1 proprietà sito in CI alla via Diaz n. 164;
- che, nel 2019, anche in vista del futuro matrimonio, avevano deciso di iniziare una convivenza, prendendo in locazione un appartamento sito in RC, alla via San Vito n. 211, con giardino e posto auto;
- che il contratto di locazione, con decorrenza da maggio 2019, era stato sottoscritto dalla sola
CP_1
- che, in vista della convivenza more uxorio, le parti, di comune accordo, avevano fatto eseguire all'appartamento de quo diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (agli impianti, alle pareti, ai rivestimenti ed altro) ed avevano proceduto a diversi acquisti per dotare l'abitazione del necessario arredo;
- che la in particolare, si era occupata personalmente dei pagamenti in favore CP_1 delle maestranze e dei rivenditori, disponendo del proprio c/c sul quale il aveva Pt_1 disposto i bonifici indicati in ricorso;
- che, infatti, al fine di partecipare a tali spese, il , dopo aver venduto Pt_1
l'appartamento di sua proprietà, aveva disposto il versamento di una parte del ricavato sul conto corrente della resistente, con i bonifici dell'aprile 2019 e dell'ottobre 2019;
- che, anche in costanza di convivenza, la aveva provveduto materialmente a CP_1 pagare per le necessità quotidiane della coppia (sostenendo i costi dei canoni di locazione, per
€ 600,00 mensili;
del fitto del posto auto, per € 70,00 mensili;
e delle utenze di luce, acqua e gas);
- che le spese sostenute dalla resistente, nel periodo compreso tra l'inizio della convivenza (maggio 2019) e la sua cessazione (dicembre 2021), ammontavano a € 24.000,00, al netto delle spese per il vitto, la pulizia ed altro;
- che, nonostante la fine della relazione sentimentale, il aveva continuato a vivere Pt_1 presso l'abitazione in RC fino al gennaio del 2022, allorquando, a seguito di inviti e diffide, decideva di allontanarsi da tale appartamento. Ciò premesso, la sosteneva che i tre bonifici effettuati dal – lungi CP_1 Pt_1 dal costituire un'ipotesi di donazione irregolare per carenza di forma, né di indebito arricchimento – costituivano unicamente una modalità di contribuzione alle spese comuni, in adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e di partecipazione alle spese del menage familiare. In particolare, i bonifici effettuati nell'aprile e nell'ottobre 2019 erano direttamente legati all'acquisto dell'arredo ed all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione dell'appartamento, nel quale la coppia decideva di convivere fino a tutto il 2021. In merito alla vendita dell'autovettura, la resistente eccepiva di essere la formale intestataria della stessa e, dunque, la proprietaria esclusiva, nonché la titolare tra l'altro della relativa polizza RCA, e che, già con pec del 16.5.2022, aveva disconosciuto qualsiasi pretesa del ricorrente al riguardo. Tanto premesso, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte Controparte_1 ricorrente e, in via gradata, di contenere la pretesa del nel minore importo di € Pt_1
4.000,00, pari al prezzo di vendita del veicolo, al netto delle spese documentate, per assicurazione e tassa di possesso.
pagina 3 di 9 Quindi, rigettata la richiesta di prova orale articolata dalla resistente, il Giudice rinviava la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza 15.5.2025, che si celebrava nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che tra il ricorrente e la resistente sia intercorsa una relazione sentimentale, nel corso della quale, il abbia corrisposto alla Pt_1 la somma di 27.000,00 euro mediante tre bonifici bancari, eseguiti CP_1 rispettivamente in data 5.4.2019, 15.4.2019 e 24.10.2019. Ciò su cui le parti non concordano attiene alla causa di tali versamenti. Secondo parte ricorrente, infatti, si sarebbe trattato di atti di liberalità effettuati in vista del futuro matrimonio e, dal momento che quest'ultimo non è stato più celebrato, avrebbero determinato un arricchimento senza giusta causa della resistente, motivo per cui ha chiesto la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma. Secondo parte resistente, invece, tali versamenti sarebbero stati eseguiti dal ricorrente in adempimento di obbligazioni naturali, nascenti dal rapporto di convivenza, per contribuire alle spese comuni necessarie a ristrutturare e arredare l'abitazione nella quale la coppia sarebbe andata a convivere. Allo stesso modo, è pacifico tra le parti che la abbia venduto la mercedes targata CP_1
EJ137ZR, ricavandone la somma di 6.166,00 euro e che la stessa abbia trattenuto per sé tale importo, senza corrisponderlo al ricorrente. Ciò su cui le parti dissentono è la reale titolarità dell'autovettura e, conseguentemente, a chi spetti tale somma, che il rivendica, asserendo che l'autovettura, in realtà, fosse di sua Pt_1 esclusiva proprietà e che la resistente ne fosse solo formalmente l'intestataria. In conclusione, quindi il ricorrente ha chiesto – previo accertamento della nullità della donazione effettuata con bonifico del 5.4.2019 della somma di € 8.000,00, con causale “regalo”, per carenza di forma dell'atto pubblico – la condanna della resistente alla restituzione di somme di denaro che sarebbero state da quest'ultima indebitamente trattenute. Inoltre, ha proposto azione di ripetizione dell'indebito con riguardo ai bonifici del 15.4.2019 e del 24.10.2019, rispettivamente di € 8.000,00 e di € 11.000,00, effettuati con la causale “spese matrimonio”. Infine, ha chiesto la restituzione della somma di € 6.166,00, in virtù del riconoscimento del debito eseguito dalla debitrice nei suoi confronti, a seguito Controparte_1 dell'alienazione dell'automobile Mercedes tg EJ137ZR intestata alla resistente. In via residuale, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle predette azioni, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle suddette somme per ingiustificato arricchimento.
2. La domanda di restituzione della somma di € 31.166,00 avanzata da è Parte_1 parzialmente fondata e deve essere accolta, nei sensi di cui in motivazione.
pagina 4 di 9 3. Orbene, per quanto attiene al trasferimento di denaro effettuato tramite bonifico bancario dal conto corrente bancario del beneficiante a quello di un terzo beneficiario, va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fin dal 2017. La questione affrontata dalla Suprema Corte concerneva l'ipotesi di un'operazione attributiva di denaro, di cospicuo valore, compiuta a titolo liberale, attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di bonifico in tal senso impartito dal beneficiante-disponente. Si discuteva se tale operazione potesse costituire una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall'art. 769 c.c., ovvero una liberalità atipica, ai sensi dell'art. 809 c.c., come tale sottratta all'onere formale della forma solenne. Con la sentenza n. 18725 del 27.7.2017, la Corte di legittimità ha statuito che, ai fini civilistici, tale vicenda non rientrava tra le donazioni indirette ma configurava una donazione diretta, sebbene ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che fosse di modico valore. Più precisamente, la Corte ha affermato che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 18725 del 27.7.2017)". Ciò posto, è documentalmente provato che il , in data 5.4.2019, abbia effettuato un Pt_1 bonifico di 8.000,00 euro, in favore della con la causale “regalo”. CP_1
In proposito, si osserva che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 3858 del 17.2.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 7913 del 12.6.2001 e Cass., sez. I, sentenza n. 11304 del 30.12.1994)”. Nel caso che occupa, il ricorrente non ha provato, né ha chiesto di provare che il bonifico in questione abbia inciso in modo apprezzabile sul proprio patrimonio, in ordine all'entità del quale non ha dedotto alcunché. Dagli atti che sono stati prodotti, risulta che il , in data 20.3.2019 (e, quindi, poco Pt_1 prima di effettuare il bonifico di cui si discute disposto in favore della , vendeva CP_1
a terzi l'appartamento di sua proprietà sito in CI (NA) alla Via Diaz n. 164, ma non è dato sapere il prezzo della vendita;
né è stato dedotto da alcuna delle parti se il ricorrente, all'epoca dei fatti, possedesse altri beni di valore. Alla luce di quanto sopra, quindi, non può dirsi se il bonifico del 5.4.2019 abbia integrato una donazione diretta di modico valore, come tale non soggetta alla forma dell'atto pubblico.
pagina 5 di 9 Nel caso che occupa, tuttavia, non può non considerarsi che, nello stesso arco temporale, il ricorrente abbia posto in essere in favore della resistente anche altri due bonifici, rispettivamente in data 15.4.19 e in data 24.10.19, con la causale “spese matrimoniali”. In proposito, la ha dedotto che tali bonifici siano stati disposti dal ricorrente per CP_1 contribuire alle spese necessarie per ristrutturare e arredare l'abitazione sita in RC (NA) alla via San Vito n. 211, nella quale la coppia sarebbe andata a convivere, prima del matrimonio;
spese che, sia detto per inciso, risultano documentalmente provate dalle ricevute che sono state prodotte in giudizio. Orbene, a tale riguardo, per quanto attiene ai versamenti di denaro in costanza di un rapporto di convivenza, deve osservarsi che le convivenze more uxorio sono disciplinate dalla legge n. 76/2016 la quale, all'art. 1, comma 36, stabilisce che “si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Secondo il legislatore, tra le coppie che convivono, vige un dovere di assistenza reciproca che si configura come un dovere di assistere moralmente ed economicamente il proprio partner. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che le spese sostenute durante la convivenza siano in generale da considerarsi spese doverose per la sussistenza della famiglia: “le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) effettuate da un coniuge a favore dell'altro nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale, dacché sono espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia;
elementi da vagliarsi dal giudice di merito alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens, e sindacabile in sede di legittimità nei soli circoscritti limiti dei vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 23471 del 2.9.2024)”. Più di recente, inoltre, la Suprema Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce, ha affermato, in linea generale, il principio per cui i versamenti di denaro, eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza, lungi dal configurare un ingiustificato arricchimento, costituiscono adempimento dei doveri morali e sociali di collaborazione e assistenza morale e materiale, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio. Si tratta, dunque, di obbligazioni naturali, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione, neanche a titolo di arricchimento senza giusta causa: “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in
pagina 6 di 9 presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass., III sez., ordinanza n. 11337 del 30 aprile 2025)”. Tanto premesso, la Corte ha precisato che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente ai danni dell'altro e, quindi, la possibilità di restituzione di quanto pagato, solo in presenza di prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, avuto riguardo alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto. Pertanto, dette elargizioni non possono essere restituite, purché siano state fatte:
- spontaneamente, senza coazione o minaccia;
- da parte di un soggetto capace di intendere e di volere;
- in misura proporzionale rispetto ai mezzi di cui l'adempiente dispone e all'interesse da soddisfare. Si aggiunga che “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 20052 del 22.7.2024)” e che, d'altra parte, “qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 14788 del 27.5.2024)”. Nel caso di specie, sebbene dalla causale dei bonifici risulta chiara ed inequivocabile la volontà del ricorrente di garantire uno spostamento patrimoniale al fine di effettuare un “regalo” alla compagna e di finanziare le “spese matrimoniali”, la coincidenza temporale tra la disposizione di tali tre bonifici e l'inizio della locazione dell'immobile (maggio 2019) e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento preso in affitto fa fortemente dubitare che il denaro in questione fosse stato attribuito, in parte, per un presunto spirito di liberalità e, in parte, al solo scopo di finanziare (non meglio specificate, né tanto meno documentate) spese organizzative di un futuro matrimonio. Del resto, giova appena precisare che – a fronte delle precise deduzioni della resistente (supportate, come si è detto, anche da una prova documentale) – il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione e non ha chiesto di provare alcunché, affidando la dimostrazione del proprio assunto difensivo unicamente alle causali dei bonifici effettuati, risultanti dagli estratti conto. A ciò si aggiunga che il non ha espressamente contestato la circostanza di essere Pt_1 andato a convivere con la nel 2019, né che quest'ultima abbia sostenuto le spese CP_1 per i canoni di locazione dell'immobile (pari a 600,00 euro al mese) e per le relative utenze, limitandosi a sostenere che le somme bonificate alla resistente sarebbero state, in parte, regalate alla stessa in vista del matrimonio e, in parte, “versate a copertura di spese di un imminente matrimonio non più celebrato (per banchetto nunziale, fotografo, fioraio, viaggio di nozze, vestiti)”, senza fornire però alcuna prova documentale di un siffatto assunto difensivo.
pagina 7 di 9 Pertanto, alla luce di quanto sopra, gli esborsi in questione effettuati tramite i tre bonifici bancari devono considerarsi irripetibili, in quanto adempimento di obbligazioni naturali. Ne deriva che la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da non può Parte_1 essere accolta.
4. Per quanto attiene, invece, alla domanda di pagamento della somma di € 6.166,00, quale ricavato della vendita dell'autovettura Mercedes, targata EJ137ZR, deve osservarsi quanto segue. Nella propria comparsa di risposta, la ha sostenuto di essere l'intestataria del CP_1 veicolo e, dunque, di essere l'esclusiva proprietaria dello stesso, motivo per cui il Pt_1 non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa sul ricavato della sua vendita. Senonché, dalla documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente, emerge che la
[...]
con apposita missiva rivolta al , dichiarava di aver venduto in data CP_1 Pt_1
29.1.2022, al prezzo di 6.166,00 euro, l'automobile in questione, ammettendo che la stessa era solo formalmente “intestata alla scrivente, ma sostanzialmente di sua proprietà in quanto acquistata con suo denaro a suo tempo”. Nella stessa missiva, inoltre, la resistente aggiungeva di voler trattenere la cifra di € 2.000,00, per estinguere alcune posizioni debitorie pendenti, specificamente indicate. Orbene, tale dichiarazione, contenuta in una scrittura privata sottoscritta dalla resistente e non disconosciuta dalla stessa, costituisce una confessione stragiudiziale e risulta pienamente idonea a dimostrare la veridicità delle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente. La Suprema Corte, infatti, ha affermato più volte che “una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass., SS.UU. sentenza n. 7381 del 25.3.2013)”. Ne consegue che risulta provato che l'autovettura in questione, al di là della formale intestazione della stessa in capo alla resistente, era di proprietà del e che allo stesso, quindi, Pt_1 compete il corrispettivo della vendita della stessa, al netto degli esborsi sostenuti per estinguere posizioni debitorie pendenti e riferibili al predetto veicolo. Orbene, dalla produzione di parte resistente, emerge che la effettuava il CP_1 pagamento di 560,00 euro per l'assicurazione RC auto della Mercedes tg. EJ137ZR; inoltre, nella già citata lettera sottoscritta dalla resistente, si fa riferimento anche all'avvenuto pagamento, da parte della stessa, della tassa di possesso relativa al suddetto veicolo, per l'anno 2018/2019, per un importo pari a 586,87 euro (circostanza sulla quale il ricorrente nulla ha dedotto). Ne deriva che dall'importo di 6.166,00 euro che la deve restituire al CP_1 Pt_1
a seguito della vendita dell'autovettura, vanno detratti tali importi, per un totale di 1.146,87 euro, con la conseguenza che la resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la residua somma di € 5.019,13, oltre interessi legali dalla data della domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 8 di 9 Non possono essere scomputati, invece, gli ulteriori importi che la ha dedotto di CP_1 aver sostenuto per il pagamento di tasse di possesso di un altro autoveicolo, una Fiat Panda targata CX751BJ, di cui non è provata la riferibilità all'odierno ricorrente;
né l'ulteriore trattenuta, unilateralmente determinata dalla resistente in 600,00 euro, per “far fronte ai futuri pagamenti che perverranno per sanzioni amministrative, multe e varie, riferite al mercedes a me intestato e da lei usato e venduto di recente (cfr. lettera a firma della ”. CP_1
5. In ragione del limitato accoglimento della domanda e quindi della soccombenza reciproca, sussistono giuste ragioni, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
5.019,13 (cinquemiladiciannove/13), oltre interessi legali dalla domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate da Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 14.8.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12191/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 15.5.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA (c.f. ), nato a [...] il [...] e domiciliato in Parte_1 C.F._1
CI (NA) al Corso Garibaldi n. 181, elettivamente domiciliato in GN (NA) alla Piazza Guglielmo Marconi n. 9, presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Donnarumma (c.f.
) e dell'avv. Maria Fontanella (c.f. ), dai quali è C.F._2 C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione RICORRENTE E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
18.12.1963 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla via M. Cervantes n. 64 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fresa ( ), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla C.F._5 comparsa di costituzione e risposta RESISTENTE
Oggetto: azione di ripetizione di somme di denaro Conclusioni: all'udienza del 15.5.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ritualmente depositato in data 30.5.2023, Parte_1 dopo aver dedotto di essere stato legato sentimentalmente sino all'anno 2020 a CP_1
chiedeva che quest'ultima fosse condannata alla restituzione di alcune somme di
[...] denaro dalla stessa asseritamente trattenute. A sostegno della domanda, in particolare, il ricorrente deduceva che, nell'anno 2019, durante la relazione affettiva con la resistente e in vista dell'organizzazione del futuro matrimonio, lo stesso pagina 1 di 9 aveva provveduto a corrispondere alla la complessiva somma di 27.000,00 euro, CP_1 effettuando in suo favore tre distinti bonifici:
- uno, in data 5.4.2019, dell'importo di 8.000,00 euro, con causale “regalo”;
- un altro, in data 15.4.2019, dell'importo di 8.000,00 euro, con causale “spese matrimonio”;
- un terzo, in data 24.10.2019, dell'importo di 11.000,00 euro, sempre con causale “spese matrimonio”. Il , inoltre, esponeva che il matrimonio in programma non era mai stato celebrato, Pt_1 dapprima a causa della pandemia da Covid-19 e, successivamente, per il venir meno dell'unione affettiva tra le parti, e che, in seguito alla rottura della relazione sentimentale, la CP_1 senza motivo, si era rifiutata di restituirgli le somme che lo stesso le aveva corrisposto. Inoltre, dopo aver dedotto di essere proprietario, di fatto, di un'autovettura modello Mercedes, tg EJ137ZR, formalmente intestata alla lamentava che quest'ultima, dopo la fine CP_1 del loro rapporto affettivo, lo aveva informato, con raccomandata, di aver provveduto a venderla a terzi al prezzo di € 6.166,00, trattenendo per sé la suddetta somma. In particolare, il precisava che la resistente gli aveva detto di voler trattenere la Pt_1 somma di € 2.000,00 a copertura di alcune spese (e, precisamente, per il pagamento dell'assicurazione della suddetta auto e per il pagamento della tassa di possesso di altre autovetture, nonché per il pagamento di “future sanzioni amministrative relative all'auto Mercedes”), ma che la stessa, nonostante il riconoscimento del debito, non aveva voluto corrispondergli neanche la residua somma di € 4.166,00. Assumendo pertanto di essere creditore nei confronti della della complessiva CP_1 somma di € 31.166,00 – di cui: € 27.000,00, in virtù dei bonifici effettuati nell'anno 2019, ed € 4.166,00, quali somme ricavate dalla vendita della propria autovettura – il ricorrente, previo accertamento della nullità della donazione effettuata con bonifico del 5.4.2019 per carenza di forma pubblica, avanzava richiesta di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla resistente e proponeva, altresì, azione di ripetizione dell'indebito con riguardo ai bonifici disposti in vista del matrimonio, deducendo che la mancata celebrazione dello stesso faceva venir meno la causa di tale attribuzione. In subordine, avanzava azione di ingiustificato arricchimento, evidenziando che, non essendosi mai celebrato il matrimonio tra le parti, non vi era una giusta causa idonea a determinare l'arricchimento della resistente e l'impoverimento del ricorrente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente, deducendo di non aver mai ricevuto alcun invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Nel merito, la resistente osservava:
- che la relazione sentimentale con il , iniziata nel 2009, si era protratta per 13 Pt_1 anni, terminando negli ultimi mesi del 2021;
- che, fino al 2019, i due non avevano mai convissuto, atteso che la – essendo CP_1 socia fino al 2014 del mobilificio della sua famiglia e titolare di rendite provenienti da alcune proprietà immobiliari – aveva condotto in locazione, da sola, un appartamento sito in CI, alla via Marconi;
pagina 2 di 9 - che il , pur essendo inoccupato, aveva abitato da solo presso l'immobile di sua Pt_1 proprietà sito in CI alla via Diaz n. 164;
- che, nel 2019, anche in vista del futuro matrimonio, avevano deciso di iniziare una convivenza, prendendo in locazione un appartamento sito in RC, alla via San Vito n. 211, con giardino e posto auto;
- che il contratto di locazione, con decorrenza da maggio 2019, era stato sottoscritto dalla sola
CP_1
- che, in vista della convivenza more uxorio, le parti, di comune accordo, avevano fatto eseguire all'appartamento de quo diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (agli impianti, alle pareti, ai rivestimenti ed altro) ed avevano proceduto a diversi acquisti per dotare l'abitazione del necessario arredo;
- che la in particolare, si era occupata personalmente dei pagamenti in favore CP_1 delle maestranze e dei rivenditori, disponendo del proprio c/c sul quale il aveva Pt_1 disposto i bonifici indicati in ricorso;
- che, infatti, al fine di partecipare a tali spese, il , dopo aver venduto Pt_1
l'appartamento di sua proprietà, aveva disposto il versamento di una parte del ricavato sul conto corrente della resistente, con i bonifici dell'aprile 2019 e dell'ottobre 2019;
- che, anche in costanza di convivenza, la aveva provveduto materialmente a CP_1 pagare per le necessità quotidiane della coppia (sostenendo i costi dei canoni di locazione, per
€ 600,00 mensili;
del fitto del posto auto, per € 70,00 mensili;
e delle utenze di luce, acqua e gas);
- che le spese sostenute dalla resistente, nel periodo compreso tra l'inizio della convivenza (maggio 2019) e la sua cessazione (dicembre 2021), ammontavano a € 24.000,00, al netto delle spese per il vitto, la pulizia ed altro;
- che, nonostante la fine della relazione sentimentale, il aveva continuato a vivere Pt_1 presso l'abitazione in RC fino al gennaio del 2022, allorquando, a seguito di inviti e diffide, decideva di allontanarsi da tale appartamento. Ciò premesso, la sosteneva che i tre bonifici effettuati dal – lungi CP_1 Pt_1 dal costituire un'ipotesi di donazione irregolare per carenza di forma, né di indebito arricchimento – costituivano unicamente una modalità di contribuzione alle spese comuni, in adempimento di obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e di partecipazione alle spese del menage familiare. In particolare, i bonifici effettuati nell'aprile e nell'ottobre 2019 erano direttamente legati all'acquisto dell'arredo ed all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione dell'appartamento, nel quale la coppia decideva di convivere fino a tutto il 2021. In merito alla vendita dell'autovettura, la resistente eccepiva di essere la formale intestataria della stessa e, dunque, la proprietaria esclusiva, nonché la titolare tra l'altro della relativa polizza RCA, e che, già con pec del 16.5.2022, aveva disconosciuto qualsiasi pretesa del ricorrente al riguardo. Tanto premesso, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte Controparte_1 ricorrente e, in via gradata, di contenere la pretesa del nel minore importo di € Pt_1
4.000,00, pari al prezzo di vendita del veicolo, al netto delle spese documentate, per assicurazione e tassa di possesso.
pagina 3 di 9 Quindi, rigettata la richiesta di prova orale articolata dalla resistente, il Giudice rinviava la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza 15.5.2025, che si celebrava nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che tra il ricorrente e la resistente sia intercorsa una relazione sentimentale, nel corso della quale, il abbia corrisposto alla Pt_1 la somma di 27.000,00 euro mediante tre bonifici bancari, eseguiti CP_1 rispettivamente in data 5.4.2019, 15.4.2019 e 24.10.2019. Ciò su cui le parti non concordano attiene alla causa di tali versamenti. Secondo parte ricorrente, infatti, si sarebbe trattato di atti di liberalità effettuati in vista del futuro matrimonio e, dal momento che quest'ultimo non è stato più celebrato, avrebbero determinato un arricchimento senza giusta causa della resistente, motivo per cui ha chiesto la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma. Secondo parte resistente, invece, tali versamenti sarebbero stati eseguiti dal ricorrente in adempimento di obbligazioni naturali, nascenti dal rapporto di convivenza, per contribuire alle spese comuni necessarie a ristrutturare e arredare l'abitazione nella quale la coppia sarebbe andata a convivere. Allo stesso modo, è pacifico tra le parti che la abbia venduto la mercedes targata CP_1
EJ137ZR, ricavandone la somma di 6.166,00 euro e che la stessa abbia trattenuto per sé tale importo, senza corrisponderlo al ricorrente. Ciò su cui le parti dissentono è la reale titolarità dell'autovettura e, conseguentemente, a chi spetti tale somma, che il rivendica, asserendo che l'autovettura, in realtà, fosse di sua Pt_1 esclusiva proprietà e che la resistente ne fosse solo formalmente l'intestataria. In conclusione, quindi il ricorrente ha chiesto – previo accertamento della nullità della donazione effettuata con bonifico del 5.4.2019 della somma di € 8.000,00, con causale “regalo”, per carenza di forma dell'atto pubblico – la condanna della resistente alla restituzione di somme di denaro che sarebbero state da quest'ultima indebitamente trattenute. Inoltre, ha proposto azione di ripetizione dell'indebito con riguardo ai bonifici del 15.4.2019 e del 24.10.2019, rispettivamente di € 8.000,00 e di € 11.000,00, effettuati con la causale “spese matrimonio”. Infine, ha chiesto la restituzione della somma di € 6.166,00, in virtù del riconoscimento del debito eseguito dalla debitrice nei suoi confronti, a seguito Controparte_1 dell'alienazione dell'automobile Mercedes tg EJ137ZR intestata alla resistente. In via residuale, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle predette azioni, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento delle suddette somme per ingiustificato arricchimento.
2. La domanda di restituzione della somma di € 31.166,00 avanzata da è Parte_1 parzialmente fondata e deve essere accolta, nei sensi di cui in motivazione.
pagina 4 di 9 3. Orbene, per quanto attiene al trasferimento di denaro effettuato tramite bonifico bancario dal conto corrente bancario del beneficiante a quello di un terzo beneficiario, va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione fin dal 2017. La questione affrontata dalla Suprema Corte concerneva l'ipotesi di un'operazione attributiva di denaro, di cospicuo valore, compiuta a titolo liberale, attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di bonifico in tal senso impartito dal beneficiante-disponente. Si discuteva se tale operazione potesse costituire una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall'art. 769 c.c., ovvero una liberalità atipica, ai sensi dell'art. 809 c.c., come tale sottratta all'onere formale della forma solenne. Con la sentenza n. 18725 del 27.7.2017, la Corte di legittimità ha statuito che, ai fini civilistici, tale vicenda non rientrava tra le donazioni indirette ma configurava una donazione diretta, sebbene ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che fosse di modico valore. Più precisamente, la Corte ha affermato che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 18725 del 27.7.2017)". Ciò posto, è documentalmente provato che il , in data 5.4.2019, abbia effettuato un Pt_1 bonifico di 8.000,00 euro, in favore della con la causale “regalo”. CP_1
In proposito, si osserva che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 3858 del 17.2.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. II, sentenza n. 7913 del 12.6.2001 e Cass., sez. I, sentenza n. 11304 del 30.12.1994)”. Nel caso che occupa, il ricorrente non ha provato, né ha chiesto di provare che il bonifico in questione abbia inciso in modo apprezzabile sul proprio patrimonio, in ordine all'entità del quale non ha dedotto alcunché. Dagli atti che sono stati prodotti, risulta che il , in data 20.3.2019 (e, quindi, poco Pt_1 prima di effettuare il bonifico di cui si discute disposto in favore della , vendeva CP_1
a terzi l'appartamento di sua proprietà sito in CI (NA) alla Via Diaz n. 164, ma non è dato sapere il prezzo della vendita;
né è stato dedotto da alcuna delle parti se il ricorrente, all'epoca dei fatti, possedesse altri beni di valore. Alla luce di quanto sopra, quindi, non può dirsi se il bonifico del 5.4.2019 abbia integrato una donazione diretta di modico valore, come tale non soggetta alla forma dell'atto pubblico.
pagina 5 di 9 Nel caso che occupa, tuttavia, non può non considerarsi che, nello stesso arco temporale, il ricorrente abbia posto in essere in favore della resistente anche altri due bonifici, rispettivamente in data 15.4.19 e in data 24.10.19, con la causale “spese matrimoniali”. In proposito, la ha dedotto che tali bonifici siano stati disposti dal ricorrente per CP_1 contribuire alle spese necessarie per ristrutturare e arredare l'abitazione sita in RC (NA) alla via San Vito n. 211, nella quale la coppia sarebbe andata a convivere, prima del matrimonio;
spese che, sia detto per inciso, risultano documentalmente provate dalle ricevute che sono state prodotte in giudizio. Orbene, a tale riguardo, per quanto attiene ai versamenti di denaro in costanza di un rapporto di convivenza, deve osservarsi che le convivenze more uxorio sono disciplinate dalla legge n. 76/2016 la quale, all'art. 1, comma 36, stabilisce che “si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Secondo il legislatore, tra le coppie che convivono, vige un dovere di assistenza reciproca che si configura come un dovere di assistere moralmente ed economicamente il proprio partner. Sul punto, la Cassazione ha ritenuto che le spese sostenute durante la convivenza siano in generale da considerarsi spese doverose per la sussistenza della famiglia: “le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) effettuate da un coniuge a favore dell'altro nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale, dacché sono espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia;
elementi da vagliarsi dal giudice di merito alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali del solvens, e sindacabile in sede di legittimità nei soli circoscritti limiti dei vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 23471 del 2.9.2024)”. Più di recente, inoltre, la Suprema Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce, ha affermato, in linea generale, il principio per cui i versamenti di denaro, eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza, lungi dal configurare un ingiustificato arricchimento, costituiscono adempimento dei doveri morali e sociali di collaborazione e assistenza morale e materiale, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio. Si tratta, dunque, di obbligazioni naturali, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione, neanche a titolo di arricchimento senza giusta causa: “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
pertanto, è possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in
pagina 6 di 9 presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass., III sez., ordinanza n. 11337 del 30 aprile 2025)”. Tanto premesso, la Corte ha precisato che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente ai danni dell'altro e, quindi, la possibilità di restituzione di quanto pagato, solo in presenza di prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, avuto riguardo alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto. Pertanto, dette elargizioni non possono essere restituite, purché siano state fatte:
- spontaneamente, senza coazione o minaccia;
- da parte di un soggetto capace di intendere e di volere;
- in misura proporzionale rispetto ai mezzi di cui l'adempiente dispone e all'interesse da soddisfare. Si aggiunga che “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 20052 del 22.7.2024)” e che, d'altra parte, “qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 14788 del 27.5.2024)”. Nel caso di specie, sebbene dalla causale dei bonifici risulta chiara ed inequivocabile la volontà del ricorrente di garantire uno spostamento patrimoniale al fine di effettuare un “regalo” alla compagna e di finanziare le “spese matrimoniali”, la coincidenza temporale tra la disposizione di tali tre bonifici e l'inizio della locazione dell'immobile (maggio 2019) e dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento preso in affitto fa fortemente dubitare che il denaro in questione fosse stato attribuito, in parte, per un presunto spirito di liberalità e, in parte, al solo scopo di finanziare (non meglio specificate, né tanto meno documentate) spese organizzative di un futuro matrimonio. Del resto, giova appena precisare che – a fronte delle precise deduzioni della resistente (supportate, come si è detto, anche da una prova documentale) – il ricorrente si è limitato ad una generica contestazione e non ha chiesto di provare alcunché, affidando la dimostrazione del proprio assunto difensivo unicamente alle causali dei bonifici effettuati, risultanti dagli estratti conto. A ciò si aggiunga che il non ha espressamente contestato la circostanza di essere Pt_1 andato a convivere con la nel 2019, né che quest'ultima abbia sostenuto le spese CP_1 per i canoni di locazione dell'immobile (pari a 600,00 euro al mese) e per le relative utenze, limitandosi a sostenere che le somme bonificate alla resistente sarebbero state, in parte, regalate alla stessa in vista del matrimonio e, in parte, “versate a copertura di spese di un imminente matrimonio non più celebrato (per banchetto nunziale, fotografo, fioraio, viaggio di nozze, vestiti)”, senza fornire però alcuna prova documentale di un siffatto assunto difensivo.
pagina 7 di 9 Pertanto, alla luce di quanto sopra, gli esborsi in questione effettuati tramite i tre bonifici bancari devono considerarsi irripetibili, in quanto adempimento di obbligazioni naturali. Ne deriva che la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da non può Parte_1 essere accolta.
4. Per quanto attiene, invece, alla domanda di pagamento della somma di € 6.166,00, quale ricavato della vendita dell'autovettura Mercedes, targata EJ137ZR, deve osservarsi quanto segue. Nella propria comparsa di risposta, la ha sostenuto di essere l'intestataria del CP_1 veicolo e, dunque, di essere l'esclusiva proprietaria dello stesso, motivo per cui il Pt_1 non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa sul ricavato della sua vendita. Senonché, dalla documentazione allegata alla produzione di parte ricorrente, emerge che la
[...]
con apposita missiva rivolta al , dichiarava di aver venduto in data CP_1 Pt_1
29.1.2022, al prezzo di 6.166,00 euro, l'automobile in questione, ammettendo che la stessa era solo formalmente “intestata alla scrivente, ma sostanzialmente di sua proprietà in quanto acquistata con suo denaro a suo tempo”. Nella stessa missiva, inoltre, la resistente aggiungeva di voler trattenere la cifra di € 2.000,00, per estinguere alcune posizioni debitorie pendenti, specificamente indicate. Orbene, tale dichiarazione, contenuta in una scrittura privata sottoscritta dalla resistente e non disconosciuta dalla stessa, costituisce una confessione stragiudiziale e risulta pienamente idonea a dimostrare la veridicità delle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente. La Suprema Corte, infatti, ha affermato più volte che “una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass., SS.UU. sentenza n. 7381 del 25.3.2013)”. Ne consegue che risulta provato che l'autovettura in questione, al di là della formale intestazione della stessa in capo alla resistente, era di proprietà del e che allo stesso, quindi, Pt_1 compete il corrispettivo della vendita della stessa, al netto degli esborsi sostenuti per estinguere posizioni debitorie pendenti e riferibili al predetto veicolo. Orbene, dalla produzione di parte resistente, emerge che la effettuava il CP_1 pagamento di 560,00 euro per l'assicurazione RC auto della Mercedes tg. EJ137ZR; inoltre, nella già citata lettera sottoscritta dalla resistente, si fa riferimento anche all'avvenuto pagamento, da parte della stessa, della tassa di possesso relativa al suddetto veicolo, per l'anno 2018/2019, per un importo pari a 586,87 euro (circostanza sulla quale il ricorrente nulla ha dedotto). Ne deriva che dall'importo di 6.166,00 euro che la deve restituire al CP_1 Pt_1
a seguito della vendita dell'autovettura, vanno detratti tali importi, per un totale di 1.146,87 euro, con la conseguenza che la resistente deve essere condannata a pagare al ricorrente la residua somma di € 5.019,13, oltre interessi legali dalla data della domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza.
pagina 8 di 9 Non possono essere scomputati, invece, gli ulteriori importi che la ha dedotto di CP_1 aver sostenuto per il pagamento di tasse di possesso di un altro autoveicolo, una Fiat Panda targata CX751BJ, di cui non è provata la riferibilità all'odierno ricorrente;
né l'ulteriore trattenuta, unilateralmente determinata dalla resistente in 600,00 euro, per “far fronte ai futuri pagamenti che perverranno per sanzioni amministrative, multe e varie, riferite al mercedes a me intestato e da lei usato e venduto di recente (cfr. lettera a firma della ”. CP_1
5. In ragione del limitato accoglimento della domanda e quindi della soccombenza reciproca, sussistono giuste ragioni, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Controparte_1
5.019,13 (cinquemiladiciannove/13), oltre interessi legali dalla domanda fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate da Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Napoli, 14.8.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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