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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2023 depositato il 30/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_4 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_4 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14305/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 821DMCM164119 CONCESSIONE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 - è titolare della concessione REP 3781 del 31.05.2011 rilasciata dalla Autorità di Sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale, nell'ambito del
Porto di Civitavecchia che, ai sensi del D.P.C.M. 21.12.1995, è riconosciuto porto di rilevanza economica di preminente interesse Statale.
In data 29.4.2013, la Regione Lazio ha approvato la legge n. 2, il cui art. 6 prevede “1. ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale […]. 3.
La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2”.Sulla base di tale norma, la Regione Lazio emetteva atto di accertamento e contestuale irrogazione sanzione Prot. n. 558049 del 25/06/2021- Pratica n. 821DMCM164119, relativo alla imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo istituita ai sensi dell'art. 6 L.
R. Lazio 29.4.2013, n. 2, dovuta in relazione alla concessione CDM REP 4218 DEL 04/11/2015 numero
DM0549, per l'anno 2016, intimando alla A.S.C. il pagamento dell'importo complessivo di € 2.406,83, pari la somma di € 1.827,41 a titolo di imposta regionale, di € 548,22 a titolo di sanzione amministrativa, di ulteriori
€ 24,00 per interessi e €. 7,20 quali spese istruttorie.
Avverso tale atto di accertamento, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado deducendo principalmente la illegittimità costituzionale della legge regionale istitutiva della nuova imposta.
Il Giudice di primo grado, dopo aver ricostruito la normativa di settore, respingeva il ricorso, affermando che:
“Da tale concisa esposizione del quadro normativo si evince come alle Regioni risulta conferito il potere di gestione del Demanio marittimo, fatti salvi i poteri delle Autorità Portuali alle quali va attribuita la categoria di enti pubblici non economici che svolgono attività di natura pubblica nella gestione del demanio marittimo.
Ciò posto, deve convenirsi copan la costante giurisprudenza tributaria nel rilevare che le differenze fra le concessioni marittime rilasciate dalla Regione e quelle rilasciate dall'Autorità portuale riguardano i titolari del potere di rilascio e i criteri di determinazione del canone concessorio;
non invece la titolarità del diritto dominicale demaniale sul bene concesso, che è sempre statale, o la finalità della concessione, che deve essere sempre funzionale all'interesse pubblico. Questa conclusione funge da criterio interpretativo del citato articolo 2 della L. n. 281del 1970, norma secondo cui l'imposta sulle concessioni statali – imposta originariamente di titolarità statale e trasformata, a partire dal 2013, in “tributo proprio in senso stretto” delle
Regioni- si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione;
ne consegue che non si può distinguere fra concessione rilasciata dalla Regione e concessioni rilasciate dall'Autorità portuale, poiché in entrambi i casi si tratta sempre di concessioni per l'uso del demanio marittimo sito nel territorio regionale, rilasciato da un ente investito dalla legge del potere concessorio”. “Il fatto poi che l'ammontare del canone concessorio stabilito dall'Autorità
Portuale possa essere stabilito con un potere' più discrezionale di quello spettante alle Regioni, vincolate ai criteri degli articoli 3 e 4 del D.L. n. 400 del 1193, non costituisce una lesione del principio di legalità sancito dall'articolo 23 della Costituzione, posto che non risulta discrezionale né il metodo di tassazione, legislativamente predeterminato, né le procedure, né infine l'aliquota di imposta, ma solo la base imponibile”.
Avverso siffatta sentenza propone appello il contribuente, limitandosi ad insistere per la remissione alla corte costituzionale della questione relativa all'illegittimità costituzionale del tributo.
Resiste in giudizio l'Ente impositore con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il contribuente si duole della nullità della sentenza di primo grado per aver il giudice a quo espresso una motivazione apparente sull'opportunità di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta.
In sostanza, il contribuente ripropone la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Lazio n. 2 del
2013, disciplina su cui si fonda il potere impositivo del tributo oggetto del presente giudizio, per contrasto ai principi costituzionali.
Sul punto, però, la Corte costituzionale è già stata investita della questione (Cort. Cost., sent. 131/2024), disconoscendo qualsiasi profilo di contrasto della predetta disciplina al dettato costituzionale. Più nel dettaglio, la Consulta ha stabilito che “Non fondata, infine, è anche la terza questione, relativa alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sollevata nei confronti dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Lazio n. 2 del
2013, per contrasto con i principi di correlazione e continenza.È opportuno premettere che tali principi sono previsti dall'art. 2, comma 2, lettera p), della legge n. 42 del 2009 e costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma
1, della medesima legge «princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», diretti a orientare lo sviluppo dell'autonomia impositiva regionale e locale. In particolare, il primo
è rivolto a garantire una «tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio» e ciò al fine di «favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa». Il secondo è più orientato a evitare un'eccessiva imposizione da parte delle regioni su presupposti scarsamente riconducibili agli interessi amministrati e al principio di responsabilità. Il rispetto dei suddetti principi implica, in ogni caso, la considerazione dell'assetto delle funzioni, richiedendo, in capo all'ente impositore, la titolarità di una competenza, legislativa o amministrativa, comunque ricollegabile al presupposto del tributo regionale o locale. È su questo aspetto che insiste il rimettente, pretendendo di ravvisare nella ritenuta assenza regionale di competenze amministrative sui porti delle Associazione_1 un motivo di ostacolo alla istituzione regionale del tributo.
La prospettiva in cui si colloca tale argomentazione è tuttavia fallace.
Tali principi, infatti, sarebbero certamente venuti in considerazione qualora l'imposta regionale censurata avesse assunto la natura di un nuovo tributo regionale autonomo: in tal caso la potestà impositiva regionale si sarebbe dovuta conformare ad essi e questa Corte avrebbe dovuto verificarne il rispetto. L'art. 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, invece, non ha disciplinato un tributo autonomo, come sostenuto dal rimettente, bensì un tributo ceduto.
Al riguardo, va precisato che, secondo questa Corte, i tributi propri autonomi possono essere distinti tra « originari» e «ceduti» (sentenza n. 122 del 2019), laddove i primi sono quelli autonomamente «istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale» (art. 7, comma 1, lettera b, numero 3, della legge n. 42 del 2009), mentre i secondi sono quelli cui fa riferimento l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, che ha previsto un elenco di imposte suscettibili di essere « trasformat[e] in tributi propri regionali». Tra queste è stata indicata «l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo […], di cui […] agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». È pur vero che, come osservato dalla difesa della parte, in questa disposizione non viene richiamato l'art. 7 del d.l. n. 400 del 1993, come convertito, (che effettivamente richiama, ma allo scopo di determinare i margini di autonomia nella applicazione dei canoni, le concessioni demaniali marittime rientranti nell'ambito territoriale delle autorità portuali), ma tale omissione non può ritenersi significativa della volontà del legislatore di escludere dalla cessione le imposte sulle concessioni rilasciate dalle Associazione_1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, « il legislatore statale con l'art. 8 d.lgs. n. 68, cit., ha qualificato tributo proprio della regione l'imposta sulle concessioni statali che già era devoluta all'ente territoriale sia pur istituita e disciplinata dalla legge statale
» (Cass., n. 4453 del 2024). In effetti, l'intenzione di includere nella cessione anche la parte del tributo attinente alle concessioni rilasciate dalle Associazione_1 emerge dalle specifiche disposizioni richiamate espressamente dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, senza che possa assumere rilievo il mancato richiamo anche dell'art. 7 del d.l. n. 400 del 1993. La disposizione di cui all'art. 1 del d.l. n. 400 del 1993, come convertito, si riferisce, infatti, genericamente, alle «concessioni di beni demaniali marittimi», senza alcuna differenziazione, e gli stessi artt. 36 e 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché gli artt. 8, 9 e 35 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)», in essa citati, fanno anch'essi generico riferimento a tutte le concessioni su beni demaniali marittimi.
L'art. 5, comma 1-bis, del citato decreto-legge richiama le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, ma la previsione potrebbe costituire una mera specificazione delle concessioni demaniali marittime cui fa già riferimento l'art.
1. Analogamente, l'art. 6 fa generico riferimento alle concessioni demaniali marittime senza ulteriori specificazioni. Sotto tale profilo, diventa quindi irrilevante, diversamente da quanto ritenuto dalla parte, che l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 non abbia fatto un esplicito richiamo anche all'art. 7 del d.l. n. 400 del 1993, come convertito.
Il legislatore, in conclusione, nel disciplinare quali tributi statali sono stati “ceduti” alle regioni, ha inteso operare ad ampio spettro, senza, cioè, compiere alcuna diversificazione nell'ambito delle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.
Una volta assodato che il tributo è stato ceduto anche in riferimento alla base imponibile relativa alle concessioni rilasciate dalle Associazione_1 , i princìpi di correlazione e continenza non possono venire in considerazione. Solo, infatti, se il tributo fosse stato frutto di una iniziativa regionale del tutto autonoma si sarebbe dovuto verificare, come detto, il rispetto dei suddetti princìpi, anche alla luce dell'assetto delle competenze regionali in materia di Associazione_1. Ma siccome il tributo è stato ceduto alle regioni dalla legge statale, ed è quindi allo Stato che è ascrivibile la volontà di permetterne la nuova istituzione, il problema del rispetto dei suddetti princìpi fondamentali ‒ che ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. sono finalizzati a garantire il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ‒ non si pone nei termini dedotti dal rimettente. Essi, infatti, non vincolano (salvo, ovviamente, il rispetto di altri parametri costituzionali che potrebbero venire in considerazione) lo Stato, che può comunque derogarvi, e quindi nemmeno le regioni che sono state dallo stesso autorizzate (senza che si ponga il problema del rapporto con l'assetto delle proprie competenze) ad esercitare la potestà legislativa sul tributo ceduto”
Essendosi già espressa la Consulta, non residua alcun ulteriore elemento da valutare. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
FIMMANO' FRANCESCO, Relatore
D'AMBROSIO LAURA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2962/2023 depositato il 30/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_4 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Nominativo_4 Difensore_1/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14305/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 14/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 821DMCM164119 CONCESSIONE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 - è titolare della concessione REP 3781 del 31.05.2011 rilasciata dalla Autorità di Sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale, nell'ambito del
Porto di Civitavecchia che, ai sensi del D.P.C.M. 21.12.1995, è riconosciuto porto di rilevanza economica di preminente interesse Statale.
In data 29.4.2013, la Regione Lazio ha approvato la legge n. 2, il cui art. 6 prevede “1. ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale […]. 3.
La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2”.Sulla base di tale norma, la Regione Lazio emetteva atto di accertamento e contestuale irrogazione sanzione Prot. n. 558049 del 25/06/2021- Pratica n. 821DMCM164119, relativo alla imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo istituita ai sensi dell'art. 6 L.
R. Lazio 29.4.2013, n. 2, dovuta in relazione alla concessione CDM REP 4218 DEL 04/11/2015 numero
DM0549, per l'anno 2016, intimando alla A.S.C. il pagamento dell'importo complessivo di € 2.406,83, pari la somma di € 1.827,41 a titolo di imposta regionale, di € 548,22 a titolo di sanzione amministrativa, di ulteriori
€ 24,00 per interessi e €. 7,20 quali spese istruttorie.
Avverso tale atto di accertamento, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado deducendo principalmente la illegittimità costituzionale della legge regionale istitutiva della nuova imposta.
Il Giudice di primo grado, dopo aver ricostruito la normativa di settore, respingeva il ricorso, affermando che:
“Da tale concisa esposizione del quadro normativo si evince come alle Regioni risulta conferito il potere di gestione del Demanio marittimo, fatti salvi i poteri delle Autorità Portuali alle quali va attribuita la categoria di enti pubblici non economici che svolgono attività di natura pubblica nella gestione del demanio marittimo.
Ciò posto, deve convenirsi copan la costante giurisprudenza tributaria nel rilevare che le differenze fra le concessioni marittime rilasciate dalla Regione e quelle rilasciate dall'Autorità portuale riguardano i titolari del potere di rilascio e i criteri di determinazione del canone concessorio;
non invece la titolarità del diritto dominicale demaniale sul bene concesso, che è sempre statale, o la finalità della concessione, che deve essere sempre funzionale all'interesse pubblico. Questa conclusione funge da criterio interpretativo del citato articolo 2 della L. n. 281del 1970, norma secondo cui l'imposta sulle concessioni statali – imposta originariamente di titolarità statale e trasformata, a partire dal 2013, in “tributo proprio in senso stretto” delle
Regioni- si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione;
ne consegue che non si può distinguere fra concessione rilasciata dalla Regione e concessioni rilasciate dall'Autorità portuale, poiché in entrambi i casi si tratta sempre di concessioni per l'uso del demanio marittimo sito nel territorio regionale, rilasciato da un ente investito dalla legge del potere concessorio”. “Il fatto poi che l'ammontare del canone concessorio stabilito dall'Autorità
Portuale possa essere stabilito con un potere' più discrezionale di quello spettante alle Regioni, vincolate ai criteri degli articoli 3 e 4 del D.L. n. 400 del 1193, non costituisce una lesione del principio di legalità sancito dall'articolo 23 della Costituzione, posto che non risulta discrezionale né il metodo di tassazione, legislativamente predeterminato, né le procedure, né infine l'aliquota di imposta, ma solo la base imponibile”.
Avverso siffatta sentenza propone appello il contribuente, limitandosi ad insistere per la remissione alla corte costituzionale della questione relativa all'illegittimità costituzionale del tributo.
Resiste in giudizio l'Ente impositore con controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il contribuente si duole della nullità della sentenza di primo grado per aver il giudice a quo espresso una motivazione apparente sull'opportunità di rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Consulta.
In sostanza, il contribuente ripropone la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Lazio n. 2 del
2013, disciplina su cui si fonda il potere impositivo del tributo oggetto del presente giudizio, per contrasto ai principi costituzionali.
Sul punto, però, la Corte costituzionale è già stata investita della questione (Cort. Cost., sent. 131/2024), disconoscendo qualsiasi profilo di contrasto della predetta disciplina al dettato costituzionale. Più nel dettaglio, la Consulta ha stabilito che “Non fondata, infine, è anche la terza questione, relativa alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sollevata nei confronti dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Lazio n. 2 del
2013, per contrasto con i principi di correlazione e continenza.È opportuno premettere che tali principi sono previsti dall'art. 2, comma 2, lettera p), della legge n. 42 del 2009 e costituiscono, ai sensi dell'art. 1, comma
1, della medesima legge «princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», diretti a orientare lo sviluppo dell'autonomia impositiva regionale e locale. In particolare, il primo
è rivolto a garantire una «tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio» e ciò al fine di «favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa». Il secondo è più orientato a evitare un'eccessiva imposizione da parte delle regioni su presupposti scarsamente riconducibili agli interessi amministrati e al principio di responsabilità. Il rispetto dei suddetti principi implica, in ogni caso, la considerazione dell'assetto delle funzioni, richiedendo, in capo all'ente impositore, la titolarità di una competenza, legislativa o amministrativa, comunque ricollegabile al presupposto del tributo regionale o locale. È su questo aspetto che insiste il rimettente, pretendendo di ravvisare nella ritenuta assenza regionale di competenze amministrative sui porti delle Associazione_1 un motivo di ostacolo alla istituzione regionale del tributo.
La prospettiva in cui si colloca tale argomentazione è tuttavia fallace.
Tali principi, infatti, sarebbero certamente venuti in considerazione qualora l'imposta regionale censurata avesse assunto la natura di un nuovo tributo regionale autonomo: in tal caso la potestà impositiva regionale si sarebbe dovuta conformare ad essi e questa Corte avrebbe dovuto verificarne il rispetto. L'art. 6 della legge reg. Lazio n. 2 del 2013, invece, non ha disciplinato un tributo autonomo, come sostenuto dal rimettente, bensì un tributo ceduto.
Al riguardo, va precisato che, secondo questa Corte, i tributi propri autonomi possono essere distinti tra « originari» e «ceduti» (sentenza n. 122 del 2019), laddove i primi sono quelli autonomamente «istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale» (art. 7, comma 1, lettera b, numero 3, della legge n. 42 del 2009), mentre i secondi sono quelli cui fa riferimento l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, che ha previsto un elenco di imposte suscettibili di essere « trasformat[e] in tributi propri regionali». Tra queste è stata indicata «l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo […], di cui […] agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». È pur vero che, come osservato dalla difesa della parte, in questa disposizione non viene richiamato l'art. 7 del d.l. n. 400 del 1993, come convertito, (che effettivamente richiama, ma allo scopo di determinare i margini di autonomia nella applicazione dei canoni, le concessioni demaniali marittime rientranti nell'ambito territoriale delle autorità portuali), ma tale omissione non può ritenersi significativa della volontà del legislatore di escludere dalla cessione le imposte sulle concessioni rilasciate dalle Associazione_1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, « il legislatore statale con l'art. 8 d.lgs. n. 68, cit., ha qualificato tributo proprio della regione l'imposta sulle concessioni statali che già era devoluta all'ente territoriale sia pur istituita e disciplinata dalla legge statale
» (Cass., n. 4453 del 2024). In effetti, l'intenzione di includere nella cessione anche la parte del tributo attinente alle concessioni rilasciate dalle Associazione_1 emerge dalle specifiche disposizioni richiamate espressamente dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, senza che possa assumere rilievo il mancato richiamo anche dell'art. 7 del d.l. n. 400 del 1993. La disposizione di cui all'art. 1 del d.l. n. 400 del 1993, come convertito, si riferisce, infatti, genericamente, alle «concessioni di beni demaniali marittimi», senza alcuna differenziazione, e gli stessi artt. 36 e 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), nonché gli artt. 8, 9 e 35 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)», in essa citati, fanno anch'essi generico riferimento a tutte le concessioni su beni demaniali marittimi.
L'art. 5, comma 1-bis, del citato decreto-legge richiama le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative, ma la previsione potrebbe costituire una mera specificazione delle concessioni demaniali marittime cui fa già riferimento l'art.
1. Analogamente, l'art. 6 fa generico riferimento alle concessioni demaniali marittime senza ulteriori specificazioni. Sotto tale profilo, diventa quindi irrilevante, diversamente da quanto ritenuto dalla parte, che l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 non abbia fatto un esplicito richiamo anche all'art. 7 del d.l. n. 400 del 1993, come convertito.
Il legislatore, in conclusione, nel disciplinare quali tributi statali sono stati “ceduti” alle regioni, ha inteso operare ad ampio spettro, senza, cioè, compiere alcuna diversificazione nell'ambito delle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.
Una volta assodato che il tributo è stato ceduto anche in riferimento alla base imponibile relativa alle concessioni rilasciate dalle Associazione_1 , i princìpi di correlazione e continenza non possono venire in considerazione. Solo, infatti, se il tributo fosse stato frutto di una iniziativa regionale del tutto autonoma si sarebbe dovuto verificare, come detto, il rispetto dei suddetti princìpi, anche alla luce dell'assetto delle competenze regionali in materia di Associazione_1. Ma siccome il tributo è stato ceduto alle regioni dalla legge statale, ed è quindi allo Stato che è ascrivibile la volontà di permetterne la nuova istituzione, il problema del rispetto dei suddetti princìpi fondamentali ‒ che ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. sono finalizzati a garantire il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ‒ non si pone nei termini dedotti dal rimettente. Essi, infatti, non vincolano (salvo, ovviamente, il rispetto di altri parametri costituzionali che potrebbero venire in considerazione) lo Stato, che può comunque derogarvi, e quindi nemmeno le regioni che sono state dallo stesso autorizzate (senza che si ponga il problema del rapporto con l'assetto delle proprie competenze) ad esercitare la potestà legislativa sul tributo ceduto”
Essendosi già espressa la Consulta, non residua alcun ulteriore elemento da valutare. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.