TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina LE, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1899/2019 R.G. vertente fra
Dott. , rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Consiglio e Pasquale Ciola;
Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1
NG AN OC
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come Persona_1
in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25.06.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e, chiedeva: 1) L'accoglimento del Cont Ricorso;
2) La condanna dell' al pagamento dei contributi previdenziali spettanti al Dott.
, In subordine, 3) il diritto ad una rendita vitalizia gravante sul datore di lavoro;
4) Il Pt_1 risarcimento di tutti i danni causati al Dott. conseguenti al ritardo del pensionamento;
Pt_1
Cont Si costituivano l' di e l' , in persona del legale rappresentante p.t., ed CP_1 CP_2 eccepivano il difetto di legittimazione passiva dell' ; la intervenuta prescrizione del CP_3 diritto e la decadenza e, nel merito, domandavano il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza, la genericità e la carenza probatoria delle allegazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del diritto al trattamento Cont previdenziale ed assistenziale da parte dell' deducendo di aver reso la propria opera di
Veterinario collaboratore in favore dell' 1 “Vulture-Alto Bradano”-Venosa per il Parte_2 periodo lavorativo che va dal 13 luglio 1981 al 13 gennaio 1982, e l'esistenza del rapporto di pubblico impiego, anche a fronte di una convenzione stipulata in data il 30-06-1981 con l'
1 “Vulture-Alto Bradano”-Venosa, con cui le parti espressamente escludevano la Parte_2 costituzione dello stesso, in quanto dal contenuto e dall'interpretazione della regolamentazione pattizia, evincerebbe la presenza di profili tipici e caratteristici del rapporto di lavoro subordinato. Ebbene, dall'esame di quanto dedotto ed è assolutamente fondata la sollevata, assorbente eccezione preliminare della carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, che è subentrata dall'1.01.2009 alle soppresse ASL Controparte_1
[.. , per cui tutti i rapporti obbligatori (quindi crediti e debiti) nascenti dalla pregressa Parte_3 gestione facente capo alle disciolte sono stati trasferiti, in base all'art. 6 di Controparte_4 della LR Basilicata n. 12/2008, ai Commissari Liquidatori, unici legittimati passivi in merito ad essi. Orbene, poiché la domanda del ricorrente per il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale ed assistenziale riguarda prestazioni lavorative rese negli anni dal
1981 al 1982 in favore dell' 1 “Vulture-Alto Bradano”-Venosa, la titolarità del lato Parte_2 passivo del rapporto dedotto in giudizio appartiene alla e/o alla Gestione Liquidatoria CP_5 della soppressa ASL n. 1 di VENOSA. Il quadro normativo di riferimento deve essere, infatti, individuato nella Legge regionale n. 12 del 2008 (Riassetto organizzativo e territoriale del
Servizio Sanitario Regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.
28 del 2-7-2008, la quale stabilisce all'art. 2 che: ha una Controparte_6 struttura organizzativa di tipo aziendale, costituita dall' Controparte_1
dall' che sono istituite dalla presente
[...] Controparte_7 legge…; -l' e l' hanno Controparte_1 Controparte_7 dimensione corrispondenti ai rispettivi territori provinciali...; -il 31 dicembre 2008, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le istituite con L.R. 24 Parte_4 dicembre 1994 n. 50, sono soppresse e alle stesse succedono dal 1° gennaio 2009 l'
[...]
e l' , che subentrano, nei modi e Controparte_1 Controparte_7 nei termini specificati ai successivi artt. 5 e 6, nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende e facenti capo alle preesistenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 6 commi 3 e 4; - CP_4
l' della provincia di succede all' di Controparte_1 CP_1 Controparte_8
Venosa, all' di ed all' di Controparte_9 CP_1 Controparte_10
Lagonegro. Il successivo art. 6 prevede al secondo comma che i crediti e i debiti delle preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove Controparte_11
restano in capo alla attraverso la gestione liquidatoria, secondo le modalità CP_4 CP_5 stabilite dal successivo comma 4. Il comma 3 del medesimo articolo alla lettera b) stabilisce che: - i Commissari Liquidatori curano l'estinzione dei rapporti di credito e debito relativi alla gestione delle preesistenti fino alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, CP_4 sulla base di un apposito atto di ricognizione da adottare entro trenta giorni dalla nomina e da notificare alla Regione ed alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni, ed adottano i conseguenti atto ordinari e straordinari necessari per l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti. Sono interessati dalla presente disposizione i rapporti di credito e debito
3 che sono certi, liquidi, scaduti e quindi esigibili a tale data e quelli che, pur in assenza di tutti i suddetti requisiti, sono insorti prima della data di entrata in funzione delle nuove azienda in base a contratti e a operazioni di gestione, limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo, secondo l'art, 26 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34. I Commissari Liquidatori curano altresì l'estinzione di crediti e debiti relativi alla gestione delle aziende soppresse emersi successivamente al predetto atto ricognitivo e provvedono ad aggiornare tale atto con provvedimento notificato alla Regione ed alla nuova azienda subentrante. Secondo il quarto comma dell'articolo 6: -il Commissario liquidatore espleta le funzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla nomina e può essere prorogato nelle stesse non oltre ulteriori sei mesi;
al termine di tale periodo l'eventuale residuo delle gestioni liquidatorie di cui al precedente comma 3 viene assunto dai Direttori generali delle nuove Aziende. Viene altresì in rilievo l'articolo 6 bis della legge (aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2011 e sostituito dall'articolo 18 della legge Cont regionale n. 17 del 2011), secondo cui: -il Direttore generale dell' che ha assunto ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge n. 12 del 2008 il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte n.n. 1, 2 e 3 può utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le Parte_4
Cont disponibilità finanziarie dell' al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo, che rimane, comunque, in capo alla La Corte CP_5 costituzionale con la sentenza n. 79 del 2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6 bis della legge regionale n. 12 del 2008, nel testo originario e nel testo successivamente modificato, in quanto non corredato da meccanismi normativi idonei ad evitare ogni confusione fra massa patrimoniale della gestione liquidatoria e gestione corrente delle La legge regionale n. 3 del 2016 (Legge di stabilità regionale 2016), pubblicata CP_4 sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 6 del 9-2-2016, all'articolo 17
(completamento e funzioni delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2008) ha abrogato la norma dettata dall'articolo 13 della legge regionale n. 5 del
2015 - che aveva previsto la chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie delle
[...] al 31-7-2015 e il subentro della Regione Basilicata nella titolarità di tutti Controparte_11
i rapporti giuridici e processuali delle suddette gestioni liquidatorie ancora esistenti a quella data – (comma 7) ed ha previsto che: - le gestioni liquidatorie delle ex e delle Parte_4 di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2008, in Controparte_11 continuità con le funzioni e i compiti sinora espletati, procedono direttamente al completamento della liquidazione delle soppresse aziende. Esse curano l'estinzione delle posizioni di debito e credito accertate con appositi atti ricognitivi e piani di attuazione delle
4 attività delegate dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2008, assicurando il recupero delle attività, nonché, sulla base dei trasferimenti regionali, il saldo delle passività.... (comma
2); - ai Commissari liquidatori compete la rappresentanza legale delle Gestioni liquidatorie, la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale, per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse e (comma 3Nel quadro normativo Parte_4 Parte_4 così delineato dalla citata L.R. n. 12/2008, dunque, la Regione Basilicata attraverso la
Gestione Liquidatoria (i Commissari liquidatori di ciascuna Controparte_8 preesistente, nelle persone dei rispettivi Direttori è subentrata, oltre che nei crediti e CP_12 debiti certi, liquidi, scaduti e, quindi, esigibili, anche in tutti gli altri crediti e debito che, pur non essendo tali, tuttavia sono insorti prima della entrata in funzione delle nuove aziende in base a contratti o a operazioni di gestione, ovvero siano relativi alla gestione delle aziende soppresse e siano emersi successivamente. Fra tali rapporti di debito, devono essere ricompresi quelli relativi a operazioni di gestione dalle quali siano emerse responsabilità in capo alle aziende soppresse che, benchè non certi, liquidi ed esigibili alla data di entrata in funzione delle nuove aziende, siano “emersi successivamente”; debiti che, alla stregua dell'art. 6, co. 6, in nessun caso possono essere posti a carico delle nuove Aziende. Tale soluzione è l'unica che risponde alla necessità (individuata dalla Cassazione nella Sent.
8162/2003) della presenza di meccanismi di gestione distinta e di contabilità separata tali da evitare la confusione tra le diverse masse patrimoniali, nonché di strumenti di garanzia relativi alle gestioni stralcio, tali da escludere ogni responsabilità delle stesse . Tale Controparte_4 disciplina ha peraltro superato il vaglio della Corte tradizionale che ribadiva la legittimazione sostanziale e processuale concorrente sia delle Regioni che delle Gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime: escludendo comunque l'attribuzione ad esse di una legittimazione processuale esclusiva (Cass.nn. 15725/2010; 9315/2010;
1532/2010; 17913/2009; 5351/2007). Le Sezioni Unite affermano infatti che “la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti Parte alla soppressione delle spetti comunque alle Regioni;
nonché in alternativa (anche) alle gestioni stralcio –che prolungano la soggettività degli enti soppressi durante la fase liquidatoria –almeno fino a quando le stesse non siano definitivamente e formalmente chiuse con apposito provvedimento” (Cass. Civ. sez. un., s.n. 10135/2012). Tale principio può dirsi infatti “graniticamente” consolidato sia nella giurisprudenza della Corte di legittimità, anche a
Sezioni Unite (Cass. Civ., sez. un., s.n. 10135/2012), che anche di recente lo ha ribadito
(Cassazione civile, sez. III, 5-05-2021, n. 11723; Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, n.
2343), che nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Consiglio di Stato, Sent. n.
5 1601 del 8 marzo 2019; Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n. 3801 del 20 giugno 2018). In conformità all'orientamento delle supreme Corti, si è espresso ormai da tempo anche il
Tribunale di Potenza (cfr Tribunale di Potenza, Sent. n. 368 del 14/05/2020, RG. 927/2008;
Tribunale di Potenza, Ordinanza n.13081 del 5-10- 2020-RG. 354/2020).
Ne consegue che la domanda giudiziale proposta deve ritenersi inammissibile.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni della decisione emessa
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 25.06.2019, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Potenza, 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina LE
6