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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3352/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3352/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FALZONI ELISABETTA, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE 28 MORTARA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LO ON , in data 13/04/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO ON alla Parte I, n. 22, dell'anno 2013;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che la casa coniugale e le relative pertinenze di proprietà di entrambi nella misura di ½ ciascuno, sita in Mortara (PV) Via Lomellina n. 19/21 così identificata al
N.C.E.U del comune di Mortara: Foglio 35, mappali 993, 1367,1368 sub. 10, cat. A/7, classe 3,
11,5 vani;
Foglio 35, mappale 993, sub 11, cat. C/2 classe 2, mq 15; foglio 35, mappale 993 sub 6 e sub. 7 , cat. C/6, classe 2, mq 20, verrà posta in vendita. Con il ricavato della vendita i coniugi estingueranno il mutuo intestato al Sig. gravante sull'immobile e la Parte_1
somma residua verrà interamente versata alla Sig. . Gli arredi della casa Parte_2
coniugale verranno suddivisi in accordo tra le parti.
3) I coniugi concordano che le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale ed intestato al marito verranno versate da entrambi in ragione del 50% ciascuno e ciò fino a quando la Sig.ra
non avrà trovato un'occupazione, da quel momento la rata mensile del mutuo sarà a Pt_2
carico della stessa per intero fino alla vendita dell'immobile e/o estinzione del mutuo.
4) I coniugi concordano che le utenze domestiche saranno a carico di entrambi nella misura del
50% ciascuno fino a quando il Sig. non lascerà la casa coniugale, da quel momento le Pt_1
utenze saranno a carico esclusivo della Sig.ra . Pt_2
5) Le rate relative al contratto di finanziamento con GO UC SpA n. 074275398 del
11.10.2024, intestato al Sig. verranno versate da entrambi i coniugi nella Parte_1
misura del 50% fino alla sua estinzione.
6) L'autovettura Fiat Freemont tg. ED450PK intestata al marito rimane assegnata in proprietà allo stesso.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere con il presente ricorso regolato ogni loro rapporto patrimoniale.
8) Le spese relative al mantenimento e alle cure mediche degli animali domestici (n. 2 cani e n.
1 gatto) saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
9) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare. Tutto ciò premesso, i sottoscritti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 13/04/2013, in LO ON (atto
[...]
n.22, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 17/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 3352/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3352/2025 R.G. promossa
da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FALZONI ELISABETTA, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE 28 MORTARA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in LO ON , in data 13/04/2013, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LO ON alla Parte I, n. 22, dell'anno 2013;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano che la casa coniugale e le relative pertinenze di proprietà di entrambi nella misura di ½ ciascuno, sita in Mortara (PV) Via Lomellina n. 19/21 così identificata al
N.C.E.U del comune di Mortara: Foglio 35, mappali 993, 1367,1368 sub. 10, cat. A/7, classe 3,
11,5 vani;
Foglio 35, mappale 993, sub 11, cat. C/2 classe 2, mq 15; foglio 35, mappale 993 sub 6 e sub. 7 , cat. C/6, classe 2, mq 20, verrà posta in vendita. Con il ricavato della vendita i coniugi estingueranno il mutuo intestato al Sig. gravante sull'immobile e la Parte_1
somma residua verrà interamente versata alla Sig. . Gli arredi della casa Parte_2
coniugale verranno suddivisi in accordo tra le parti.
3) I coniugi concordano che le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale ed intestato al marito verranno versate da entrambi in ragione del 50% ciascuno e ciò fino a quando la Sig.ra
non avrà trovato un'occupazione, da quel momento la rata mensile del mutuo sarà a Pt_2
carico della stessa per intero fino alla vendita dell'immobile e/o estinzione del mutuo.
4) I coniugi concordano che le utenze domestiche saranno a carico di entrambi nella misura del
50% ciascuno fino a quando il Sig. non lascerà la casa coniugale, da quel momento le Pt_1
utenze saranno a carico esclusivo della Sig.ra . Pt_2
5) Le rate relative al contratto di finanziamento con GO UC SpA n. 074275398 del
11.10.2024, intestato al Sig. verranno versate da entrambi i coniugi nella Parte_1
misura del 50% fino alla sua estinzione.
6) L'autovettura Fiat Freemont tg. ED450PK intestata al marito rimane assegnata in proprietà allo stesso.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere con il presente ricorso regolato ogni loro rapporto patrimoniale.
8) Le spese relative al mantenimento e alle cure mediche degli animali domestici (n. 2 cani e n.
1 gatto) saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno.
9) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare. Tutto ciò premesso, i sottoscritti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 13/04/2013, in LO ON (atto
[...]
n.22, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 17/12/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3