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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1625/2024 R.G.
TRIBUNALE SI
SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1625/2024 R.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio; promosso da
, C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata ad Augusta (SR), Via SS. Annunziata n. 6, presso lo studio dell'Avv.
EL AC che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. (visto del 18.07.2024); posta in decisione, all'udienza del 09.10.2025
pagina 1 di 5 *****
Motivi in fatto e in diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 04.05.2024 premettendo che con Parte_1 sentenza (n. 1346/2017, pubblicata il 20.07.2017, all'esito del procedimento n. 4912/2016
R.G.), il Tribunale di Siracusa dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere Controparte_1 all'odierna ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nata il Per_1
29.09.2003) e (nato il [...]) la somma di euro 900,00 oltre alle spese Per_2 straordinarie nella misura del 50%, e che, successivamente, con decreto del 29.12.2021 emesso all'esito del procedimento n. 638/2019 V.G., a parziale modifica della suddetta sentenza, l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento dei figli veniva rideterminato CP_1 dal medesimo Tribunale nella misura mensile di Euro 250,00 per ciascun figlio (per un totale complessivo di Euro 500,00), chiedeva porsi interamente in suo favore l'Assegno
Unico del figlio Per_2
A sostegno della domanda la , deduceva che, non solo è debitore della Parte_1 CP_1 somma di euro 30.000,00 per gli arretrati del mantenimento dei figli (relativi al periodo ricompreso tra agosto 2019 e marzo 2023), ma altresì che l'odierno resistente, che ha interrotto i rapporti con e già dal 2019, ha percepito e percepisce Per_1 Per_2 attualmente la metà dell'Assegno Unico spettante ai figli (pari ad Euro 157,00 circa), pur continuando a disinteressarsi di loro.
, nonostante ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 09.10.2025 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al resistente e ne dichiarava la contumacia.
Alla medesima udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di attribuzione dell'intero Assegno Unico.
Preliminarmente, la domanda proposta da deve essere qualificata come Parte_1
pagina 2 di 5 richiesta di “modifica delle condizioni di divorzio”, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
Tale disposizione stabilisce che, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti concernenti la tutela dei minori e i contributi economici.
Ne consegue che la revisione delle statuizioni economiche è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi idonei a giustificare una modifica del precedente assetto.
Nel caso di specie, l'elemento sopravvenuto rilevante ex art. 473-bis.29 c.p.c. è rappresentato dall'introduzione dell'Assegno Unico Universale, istituto che, essendo stato introdotto nell'ordinamento nazionale solo nel 2021, non poteva trovare applicazione nel
2016, anno di proposizione del ricorso congiunto di divorzio tra le parti.
L'Assegno Unico Universale è stato istituito dal D.Lgs. n. 230/2021, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge 1° aprile 2021 n. 46, e successivamente modificato dal D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023.
Si tratta di un beneficio economico erogato mensilmente dall' ai nuclei familiari, per il CP_2 periodo compreso tra marzo e febbraio dell'anno successivo, in misura variabile in relazione alla condizione economica del nucleo richiedente.
L'Assegno è definito "unico" per la sua funzione di riordino e potenziamento delle misure a sostegno della genitorialità, e "universale" poiché spettante, in misura minima, a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dall'ISEE o anche in presenza di ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro.
Ne sono destinatari i genitori con figli fino al compimento del ventunesimo anno d'età, alle condizioni previste dalla legge, nonché i genitori di figli disabili, senza limiti di età.
L'importo varia in funzione di parametri quali numero ed età dei figli, eventuali disabilità e reddito familiare.
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 4672/2025, ha stabilito che, nei procedimenti giudiziali, il giudice può attribuire l'intero assegno unico al genitore collocatario del minore in affidamento condiviso, trattandosi del soggetto che convive con il figlio e ne soddisfa i bisogni quotidiani. Tale attribuzione avviene nell'ambito di un mandato ex lege, anche pagina 3 di 5 tacito, che vincola l'uso dell'importo all'interesse esclusivo della prole;
il genitore non percettore conserva comunque il diritto di chiedere rendiconto dell'utilizzo della somma, sotto il controllo giudiziale.
Nel caso in esame, risulta che il figlio da poco maggiorenne, già collocato presso Per_2 la madre in regime di affidamento condiviso, viva ancora stabilmente con la stessa.
Poiché in sede di divorzio non fu disciplinata la percezione dell'Assegno Unico, tant'è che, allo stato di fatto, il padre, , percepisce metà della predetta somma, si Controparte_1 ritiene oggi opportuno modificare tale assetto disponendo che l'intero assegno venga corrisposto alla madre, . Parte_1
Tale disposizione appare giustificata, oltre che dalla esclusiva permanenza del figlio presso la madre, anche dalla circostanza che il padre, inadempiente agli obblighi di mantenimento
(essendo debitore verso la ricorrente della somma di euro 30.000,00, come da precetto versato in atti), nonché insolvibile perché disoccupato (come da dichiarazioni negative dei terzi acquisite agli atti), si disinteressa del ragazzo e non mantiene da tempo alcun rapporto con lui, con la conseguenza che evidentemente utilizza dette somme per fini estranei ai bisogni di Per_2
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene fondata la domanda della ricorrente e dispone, a parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio (così come successivamente modificata), che l'Assegno Unico Universale relativo al figlio sia Per_2 attribuito interamente a , quale genitore con lui convivente. Parte_1
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste dunque interamente a carico di parte resistente. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 4 di 5
P.Q.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.: ad integrazione della Sentenza di divorzio n. 1346/2017 emessa dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento n. 4912/2016 R.G. (come modificata dal decreto del 29.12.2021 emesso all'esito del procedimento n. 638/2019 V.G.), attribuisce in via esclusiva l'assegno unico per il figlio alla madre a decorrere dalla data della Per_2 Parte_1 domanda.
-Condanna a corrispondere in favore della ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di €. 3.809,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa il 16.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE SI
SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1625/2024 R.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio; promosso da
, C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliata ad Augusta (SR), Via SS. Annunziata n. 6, presso lo studio dell'Avv.
EL AC che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. (visto del 18.07.2024); posta in decisione, all'udienza del 09.10.2025
pagina 1 di 5 *****
Motivi in fatto e in diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 04.05.2024 premettendo che con Parte_1 sentenza (n. 1346/2017, pubblicata il 20.07.2017, all'esito del procedimento n. 4912/2016
R.G.), il Tribunale di Siracusa dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere Controparte_1 all'odierna ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (nata il Per_1
29.09.2003) e (nato il [...]) la somma di euro 900,00 oltre alle spese Per_2 straordinarie nella misura del 50%, e che, successivamente, con decreto del 29.12.2021 emesso all'esito del procedimento n. 638/2019 V.G., a parziale modifica della suddetta sentenza, l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento dei figli veniva rideterminato CP_1 dal medesimo Tribunale nella misura mensile di Euro 250,00 per ciascun figlio (per un totale complessivo di Euro 500,00), chiedeva porsi interamente in suo favore l'Assegno
Unico del figlio Per_2
A sostegno della domanda la , deduceva che, non solo è debitore della Parte_1 CP_1 somma di euro 30.000,00 per gli arretrati del mantenimento dei figli (relativi al periodo ricompreso tra agosto 2019 e marzo 2023), ma altresì che l'odierno resistente, che ha interrotto i rapporti con e già dal 2019, ha percepito e percepisce Per_1 Per_2 attualmente la metà dell'Assegno Unico spettante ai figli (pari ad Euro 157,00 circa), pur continuando a disinteressarsi di loro.
, nonostante ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 09.10.2025 il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al resistente e ne dichiarava la contumacia.
Alla medesima udienza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di attribuzione dell'intero Assegno Unico.
Preliminarmente, la domanda proposta da deve essere qualificata come Parte_1
pagina 2 di 5 richiesta di “modifica delle condizioni di divorzio”, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
Tale disposizione stabilisce che, in presenza di giustificati motivi sopravvenuti, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti concernenti la tutela dei minori e i contributi economici.
Ne consegue che la revisione delle statuizioni economiche è ammissibile solo in presenza di fatti nuovi idonei a giustificare una modifica del precedente assetto.
Nel caso di specie, l'elemento sopravvenuto rilevante ex art. 473-bis.29 c.p.c. è rappresentato dall'introduzione dell'Assegno Unico Universale, istituto che, essendo stato introdotto nell'ordinamento nazionale solo nel 2021, non poteva trovare applicazione nel
2016, anno di proposizione del ricorso congiunto di divorzio tra le parti.
L'Assegno Unico Universale è stato istituito dal D.Lgs. n. 230/2021, in attuazione della delega conferita al Governo con la Legge 1° aprile 2021 n. 46, e successivamente modificato dal D.L. n. 48/2023, convertito in Legge n. 85/2023.
Si tratta di un beneficio economico erogato mensilmente dall' ai nuclei familiari, per il CP_2 periodo compreso tra marzo e febbraio dell'anno successivo, in misura variabile in relazione alla condizione economica del nucleo richiedente.
L'Assegno è definito "unico" per la sua funzione di riordino e potenziamento delle misure a sostegno della genitorialità, e "universale" poiché spettante, in misura minima, a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dall'ISEE o anche in presenza di ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro.
Ne sono destinatari i genitori con figli fino al compimento del ventunesimo anno d'età, alle condizioni previste dalla legge, nonché i genitori di figli disabili, senza limiti di età.
L'importo varia in funzione di parametri quali numero ed età dei figli, eventuali disabilità e reddito familiare.
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 4672/2025, ha stabilito che, nei procedimenti giudiziali, il giudice può attribuire l'intero assegno unico al genitore collocatario del minore in affidamento condiviso, trattandosi del soggetto che convive con il figlio e ne soddisfa i bisogni quotidiani. Tale attribuzione avviene nell'ambito di un mandato ex lege, anche pagina 3 di 5 tacito, che vincola l'uso dell'importo all'interesse esclusivo della prole;
il genitore non percettore conserva comunque il diritto di chiedere rendiconto dell'utilizzo della somma, sotto il controllo giudiziale.
Nel caso in esame, risulta che il figlio da poco maggiorenne, già collocato presso Per_2 la madre in regime di affidamento condiviso, viva ancora stabilmente con la stessa.
Poiché in sede di divorzio non fu disciplinata la percezione dell'Assegno Unico, tant'è che, allo stato di fatto, il padre, , percepisce metà della predetta somma, si Controparte_1 ritiene oggi opportuno modificare tale assetto disponendo che l'intero assegno venga corrisposto alla madre, . Parte_1
Tale disposizione appare giustificata, oltre che dalla esclusiva permanenza del figlio presso la madre, anche dalla circostanza che il padre, inadempiente agli obblighi di mantenimento
(essendo debitore verso la ricorrente della somma di euro 30.000,00, come da precetto versato in atti), nonché insolvibile perché disoccupato (come da dichiarazioni negative dei terzi acquisite agli atti), si disinteressa del ragazzo e non mantiene da tempo alcun rapporto con lui, con la conseguenza che evidentemente utilizza dette somme per fini estranei ai bisogni di Per_2
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene fondata la domanda della ricorrente e dispone, a parziale modifica/integrazione della sentenza di divorzio (così come successivamente modificata), che l'Assegno Unico Universale relativo al figlio sia Per_2 attribuito interamente a , quale genitore con lui convivente. Parte_1
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste dunque interamente a carico di parte resistente. La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
pagina 4 di 5
P.Q.M
Il Tribunale, nella composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.: ad integrazione della Sentenza di divorzio n. 1346/2017 emessa dal Tribunale di Siracusa all'esito del procedimento n. 4912/2016 R.G. (come modificata dal decreto del 29.12.2021 emesso all'esito del procedimento n. 638/2019 V.G.), attribuisce in via esclusiva l'assegno unico per il figlio alla madre a decorrere dalla data della Per_2 Parte_1 domanda.
-Condanna a corrispondere in favore della ricorrente le spese di lite, Controparte_1 liquidate nella somma di €. 3.809,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa il 16.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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