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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Ludovica Dotti Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6749 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Abenavoli Giuseppe
Appellante
E
(c.f. , CP_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Crapolicchio Silvio
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 412/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli dl
4.3.2020
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. Per la vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio si richiama per relationem la sentenza odiernamente gravata.
§2. Ai fini delle valutazioni del caso, merita preliminarmente osservare che l'azione originaria introdotta da parte attrice ( si compendiava sostanzialmente Parte_1 nelle domande di:
1) accertamento dell'inadempimento dell' Controparte_2
ai propri obblighi contrattuali e, per l'effetto, dichiarazione dell'intervenuta
[...] risoluzione del contratto di appalto rep. n. 102 del 20.01.2006 ex art. 1453 c.c., con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore della società attrice nella misura di Euro 2.107.757,81;
2) accertamento della fondatezza delle riserve apposte dall'impresa e, per l'effetto, condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di Euro 2.107.757,81;
3) in via del tutto subordinata, l'accertamento della fondatezza delle richieste formulate dalla impresa appaltatrice con le riserve iscritte ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2041 c.c;
4) l'accertamento del diritto dell'impresa ad ottenere la compensazione dei prezzi ai sensi della L. n. 201/2008 di conversione con modificazioni del D.Lgs. n. 162/2008 nella misura di Euro 11.589,29.
La , costituitasi, ha domandato: Parte_2
1) in via principale, il rigetto delle domande avanzate dalla Parte_1
2) in via subordinata condizionata, nell'evenienza di accoglimento della domanda giudiziale della , la condanna della convenuta alla corresponsione delle somme Pt_1
Cont accertate previamente decurtate di tutti i danni subiti dall' per le violazioni contrattuali poste in essere dalla e per le somme corrisposte ai terzi per Parte_1 sopperire alle carenze contrattuali dell'appaltatrice ( . Parte_1
Il Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 412/2020 odiernamente impugnata ha statuito sulle due principali domande – inadempimento e risarcimento danni- quanto segue.
a) Sull'inadempimento contrattuale per mancata predisposizione della documentazione progettuale e ritardi nella consegna dei lavori:
r.g. n. 2 - “Sul punto sia sufficiente rilevare come il contratto di appalto richiami, quali parti integranti dello stesso, il capitolato speciale, i disegni di progetto, la relazione tecnica generale, i computi metrici estimativi, il cronoprogramma, il quadro economico, il piano di manutenzione delle opere, il piano di sicurezza e l'elenco dei prezzi. In base al capitolato speciale di appalto, costituisce obbligo dell'appaltatore la valutazione dei progetti esecutivi delle opere civili, delle impiantistiche e la loro eventuale rielaborazione. Pertanto, ai sensi del regolamento contrattuale vigente tra le parti, è
l'appaltatore che deve valutare la correttezza della documentazione progettuale posta alla base del contratto di appalto e provvedere, ove necessario, alla sua rielaborazione o integrazione. Pertanto, non è possibile in questa sede per l'appaltatore dolersi della carenza di detta documentazione, la quale avrebbe determinato un rallentamento nell'avvio dei lavori. Inoltre, alla luce dell'art. 9 dello “Schema” l'appaltatore era tenuto sin da subito a elaborare il programma di esecuzione dei lavori, nonché tutti gli esecutivi di cantiere necessari alla luce della propria organizzazione del lavoro. E ancora, come risulta dal relativo verbale, al momento della consegna dei lavori,
l'attrice ha accettato il capitolato e lo stato dei luoghi senza sollevare riserve o eccezioni. Con specifico riferimento alle lavorazioni esterne, cui accenna la parte attrice in citazione, la carenza progettuale lamentata è stata approfonditamente valutata altresì nell'ambito dell'indagine peritale espletata in corso di causa. Sulla base delle valutazioni eseguite dal CT, le quali non appaiono viziate da profili di illogicità
o irragionevolezza, la carenza lamentata consiste nella mancanza del progetto delle opere in calcestruzzo armato approvato da parte del Genio Civile. Nondimeno, il CT, dato atto delle modifiche del progetto pattuite dalle parti in conseguenza dell'approvazione del progetto, ha rilevato che “quanto suesposto non configura una carenza progettuale sostanziale quanto piuttosto una rielaborazione di alcune previsioni esecutive, rielaborazione che non ha stravolto il contenuto dei lavori oggetto dell'appalto ma ha apportato limitate modificazioni ed integrazioni resesi necessarie nel corso di esecuzione dei lavori per aderire a specifiche esigenze dell'Azienda appaltatrice”. Dunque si deve escludere in radice la sussistenza di ogni profilo di responsabilità della stazione appaltante quanto alle asserite carenze progettuali lamentate dall'odierna attrice. Inoltre, si deve rilevare come ogni nulla osta o autorizzazione, quale quella correlata al progetto esecutivo suddetto, dovesse essere acquisita dalla società appaltatrice, in ragione dell'art. 1 del capitolo speciale di appalto. Ciò esclude vieppiù ogni profilo di responsabilità della stazione appaltante r.g. n. 3 per le carenze progettuali lamentate dall'attrice. In conclusione, la doglianza di parte attrice relativa all'asserita consegna di documentazione progettuale incompleta da parte dell'appaltante e foriera di ritardi nell'esecuzione del contratto va respinta”
- “L'attrice lamenta che la stazione appaltante, contravvenendo agli obblighi di cooperazione e buonafede esecutiva, non abbia messo a disposizione i locali dove eseguire i lavori in corso di esecuzione dell'appalto, determinando un notevole ritardo nell'esecuzione dello stesso fino alla sospensione finale dei lavori (…)
In conclusione, il ritardo nell'esecuzione dei lavori commissionati è solo in parte imputabile alla condotta della convenuta committente, essendo complessivamente la conseguenza di un concorso di cause diverse e non tutte imputabili alla convenuta. La mancata consegna di alcuni locali per l'esecuzione delle opere commissionate ha comunque inciso solo su una porzione minore delle opere da eseguirsi, essendo intervenuta la sospensione dei lavori quando era stato eseguito il 75% delle opere appaltate.
b) Sulla risoluzione:
“L'odierna attrice, in ragione dell'inadempimento della convenuta committente prima analizzato, domanda la risoluzione del contratto nonché in ogni caso la condanna di questa al risarcimento del danno nella misura pari a 2.107.757,81 euro. La domanda di risoluzione è infondata. Ai sensi dell'art. 1455 c.c. l'inadempimento imputabile ad una parte contrattuale giustifica la risoluzione del contratto solo se abbia assunto il connotato della non scarsa importanza. Secondo le coordinate offerte dalla giurisprudenza di legittimità, tale valutazione deve essere eseguita tenendo conto della gravità oggettiva dell'inadempimento alla luce della complessiva condotta delle parti e dello stato di esecuzione del contratto, nonché dell'incidenza dell'inadempimento sulla causa del contratto e in particolare sull'interesse della parte non inadempiente (cfr.
Cass. Civ. n. 4022/2018). Inoltre, in caso di esecuzione parziale del contratto, è stato precisato che l'esame della non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere condotta esaminando, mediante il criterio di proporzionalità, il valore della prestazione inadempiuta rispetto all'intero contratto e l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr.
Cass. Civ. n. 6367/1993). Inoltre, si è affermato che “La parte contraente che di fronte all'inadempienza dell'altra, anzichè ricorrere alla domanda di risoluzione (o all'eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto,
r.g. n. 4 dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell'economia del negozio, all'inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell'art. 1455 c.c. (Cass. Civ. n. 4630/1994). Pertanto, in caso di adempimento parziale delle obbligazioni derivanti dal contratto, la valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere condotta tenendo conto della entità della prestazione rimasta ineseguita, della condotta complessiva delle parti, specie alla luce dell'interesse manifestato dalla parte non inadempiente alla prosecuzione del rapporto e alla incidenza dell'inadempimento sul complessivo andamento del rapporto contrattuale. Ciò posto, nel caso di specie non sembrano rinvenirsi i presupposti necessari per affermare la gravità dell'inadempimento della stazione appaltante. In primo luogo, si deve osservare che viene in rilievo un'ipotesi di inadempimento parziale delle obbligazioni assunte mediante il contratto di appalto da parte dell'amministrazione committente. In secondo luogo, come è stato illustrato, il regolamento negoziale, al momento della sospensione dei lavori, era stato eseguito fino al 75% delle opere commissionate, con versamento in favore della appaltatrice di una somma pari a 1.094.102,46 euro a fronte di un corrispettivo pari, tenuto conto delle varianti, a 1.480.699,93 euro come accertato dal CT, con considerazioni prive di manifesta illogicità o irragionevolezza (cfr. pag. 25 perizia). Per il criterio di proporzionalità prima menzionato, l'inadempimento della committente non risulta aver avuto una incidenza grave sulla complessiva economia del contratto. Inoltre, come è stato illustrato, il ritardo nell'esecuzione del contratto è stato provocato da una pluralità di fattori che solo in minima parte possono essere imputati all'odierna convenuta. Invero, il ritardo nell'esecuzione delle opere è stato provocato dai ritardi nell'ottenimento dei permessi amministrativi relativi alle opere edili esterne, dalla interferenza di altre imprese presso il cantiere, dai ritardi nella predisposizione dei progetti esecutivi che era obbligo dell'appaltatrice predisporre, dalla emanazione e attuazione di due progetti di variante accettati senza riserve dall'appaltatrice e, solo in via ulteriore, dalla mancanza di disponibilità di taluni locali dove venivano esercitate le attività sanitarie. Pertanto, l'inadempimento imputabile alla convenuta, non solo ha avuto una minima incidenza sull'esecuzione complessiva del contratto, che appunto ha avuto attuazione per il 75% delle opere programmate, ma ha prodotto tale incidenza concorrendo con altri fattori non imputabili all'amministrazione committente. Peraltro, come è stato illustrato, la committenza, anche tramite il r.g. n. 5 Direttore dei Lavori, ha mostrato sempre di voler risolvere i problemi insorti nel corso del rapporto contrattuale, attraverso un dialogo costruttivo con l'appaltatrice. Del resto, si deve osservare che dinanzi ai primi ritardi la società attrice, anziché avanzare riserve e richiedere la risoluzione del contratto, ha richiesto proroghe del termine di ultimazione dei lavori e ha comunque eseguito le opere che si rendevano via via possibili a seguito della liberazione dei locali o dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, confermando così nel corso del rapporto di voler proseguire utilmente l'esecuzione delle opere commissionate. Peraltro, deve osservarsi che in caso di un contratto di appalto pubblico, concernente opere di notevole importanza per qualità e quantità, come si desume altresì dall'elevato corrispettivo pattuito tra le parti per l'esecuzione delle stesse, e relative peraltro ad una struttura ospedaliera in cui va garantita la continuità del servizio sanitario all'utenza, appare fisiologica la presenza in corso di esecuzione del contratto di ostacoli e difficoltà operative che possano condurre al rallentamento dei lavori. Pertanto, in ragione dei suddetti rilievi e in particolare dello stato di esecuzione del contratto al momento della sospensione dei lavori nonché della incidenza causale minima che la condotta ascritta all'amministrazione ha avuto sul ritardo complessivo nell'esecuzione del contratto consentono di qualificare come non grave l'inadempimento dell'amministrazione convenuta, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione avanzata da parte attrice.”
c) Sul risarcimento del danno:
“Il rigetto della domanda di risoluzione importa in ogni caso la valutazione della domanda risarcitoria, stante l'accertamento di un inadempimento imputabile in capo all'amministrazione committente (cfr. Cass. Civ. n. 506/2001). Ebbene, in ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice per l'importo di
2.107.757,81 euro in ragione del ritardo nell'esecuzione del contratto, si deve ritenere che la stessa sia infondata e vada rigettata. Sul punto, occorre rilevare che colui che agisce per il risarcimento del danno contrattuale è tenuto ad allegare e provare il titolo fondante il rapporto obbligatorio, ad allegare l'altrui inadempimento, nonché ad allegare e provare i fatti costituitivi del pregiudizio patrimoniale di cui si richiede il risarcimento e da cui desumere altresì il nesso di causalità giuridica (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 13533/2001). In ordine alla prova del pregiudizio risarcibile, si deve osservare come non sia possibile per la parte danneggiata invocare la sussistenza di un danno in r.g. n. 6 re ipsa, che sia in altri termini conseguenza automatica dell'inadempimento imputabile alla controparte. Il pregiudizio risarcibile costituisce infatti un danno conseguenza che per essere risarcito deve essere allegato e provato nella sua esistenza e nella sua consistenza concreta ed effettiva (cfr. Cass. Civ. n. 11269/2018). Il riconoscimento di casi di danni risarcibili in re ipsa condurrebbe alla configurazione di un sistema di responsabilità civile con connotazioni essenzialmente sanzionatorie, le quali non possono ammettersi fuori dai casi espressamente previsti dall'ordinamento giuridico.
In ragione di tali considerazioni, la recente giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa ammettersi il risarcimento di un danno ritenendolo presunto in conseguenza dell'illecito, in quanto il danno conseguenza deve essere allegato e provato nell'an e nel quantum, solo così potendo lo strumento risarcitorio assolvere alla sua funzione riparatoria (cfr. Cass. Civ. n. 19434/2019; Cass. Civ. n. 26862/2019).
Ciò chiarito, nel caso di specie la società attrice ha allegato una serie di pregiudizi imputati al ritardo nell'esecuzione del contratto fondati su mere presunzioni e criteri forfettari di liquidazione.
In particolare, l'attrice lamenta innanzi tutto un danno da maggiori spese generali connesse all'esecuzione del contratto e liquidate in via forfettaria attraverso il computo delle spese medie giornaliere. La società tuttavia non ha fornito alcuna prova utile per dimostrare l'effettiva e concreta sussistenza di tale pregiudizio, ritenendo lo stesso conseguenza automatica e ineludibile del prolungamento del vincolo contrattuale.
Analoga valutazione merita la domanda di risarcimento del danno da mancato lucro cessante, liquidato nel 10% dell'utile medio giornaliero. Anche tale pregiudizio non risulta dimostrato né nella sua esistenza concreta ed effettiva, né nel suo ammontare concreto, avendo l'attrice affermato la sua automatica esistenza in ragione dell'inadempimento della committente e avendo liquidato lo stesso mediante criteri presuntivi del tutto scollegati dal caso concreto. Le stesse conclusioni vanno affermate in relazione al danno da oneri finanziari sostenuti per il mancato conseguimento degli utili e liquidato in via forfettaria. Ancora una volta, l'attrice non ha provato di aver sostenuto effettivamente tali oneri finanziari, né l'ammontare concreto degli stessi, affermando la sussistenza in re ipsa del pregiudizio lamentato. Analoga conclusione deve affermarsi in relazione al danno da immobilizzo del personale e dei macchinari liquidato ancora una volta mediante criteri forfettari e senza alcuna dimostrazione concreta ed effettiva della loro esistenza e ammontare nel caso di specie. Da respingere r.g. n. 7 è altresì la domanda di risarcimento del danno da maggiori oneri per polizze, non risultando da alcuna documentazione in atti la sussistenza delle polizze prospettate né essendo stato dimostrato che l'eventuale stipulazione di tali polizze sia stata dovuta al ritardo nell'esecuzione del contratto. Ancora, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da mancato svincolo delle ritenute, posto che l'attrice non allega e dimostra le ragioni per cui tali somme avrebbero dovuto essere corrisposte in corso di contratto, ma soprattutto, in ragione dell'imputazione del ritardo complessivo nell'esecuzione del contratto ad una pluralità di fattori causali, non appare chiara la ragione per cui il predetto mancato svincolo sia da imputarsi totalmente alla condotta di parte convenuta. Infine, non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno da mancato utile per importo pari al 10% del valore dei lavori ineseguiti, atteso ancora una volta che si tratta di un pregiudizio di cui non si dà alcuna prova circa l'esistenza e l'ammontare esatto dello stesso, essendo insufficiente ogni criterio presuntivo o forfettario di liquidazione del danno. In conclusione, il danno lamentato dalla società attrice non è provato adeguatamente né nella sua esistenza né nel suo esatto ammontare, avendo l'attrice configurato lo stesso quale pregiudizio in re ipsa, conseguenza automatica dell'inadempimento e da liquidare mediante criteri forfettari. Per tutte le ragioni esposte, una simile prospettazione non può ritenersi fondata, dovendosi allegare e provare esattamente il danno conseguenza di cui si richiede il risarcimento. Pertanto, la domanda di risarcimento avanzata da parte attrice va rigettata. Analogamente deve essere rigettata la domanda dell'attrice per la condanna della convenuta al pagamento di 2.107.757,81 euro trattandosi comunque della medesima domanda di natura risarcitoria sopra analizzata, sebbene ricollegata alla fondatezza delle riserve apposte dalla appaltatrice. Infatti, i criteri di liquidazione dell'importo richiesto sono i medesimi utilizzati per la richiesta risarcitoria da risoluzione del contratto di appalto, sicché per le stesse ragioni esposte la domanda di condanna in esame non può accogliersi”.
d) Sulle domande in generale avanzate dalle parti:
“In conclusione, le domande proposte da parte attrice devono essere rigettate. Ciò importa l'assorbimento della domanda in subordine proposta da parte convenuta”.
§3. L'appello è infondato e non può essere accolto.
r.g. n. 8 A fronte della duplice domanda avanzata da parte attrice – risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni – si impone una sorta di inversione dell'ordine delle tematiche ed una preliminare disamina della questione relativa al risarcimento dei danni, per il carattere risolutivo della questione e per l'incidenza che tale disamina presenta rispetto alle altre questioni.
Parte appellante formula i suoi rilievi alla sentenza impugnata in punto di risarcimento danni nei seguenti termini:
“Altresì censurabile il rigetto della domanda formulata in via gradata di riconoscimento dei danni denunziati nelle riserve dall'appaltatore, una volta acclarata la responsabilità esclusiva della stazione appaltante in merito alla sospensione dei lavori del 2010, in conformità a quanto accertato dal CT che ne ha quantificato anche il relativo importo. Si chiede pertanto in caso di rigetto della domanda di risoluzione del contratto, sia pur in via gradata la riforma in parte qua della sentenza oggetto di gravame, con conseguente condanna della al pagamento degli dovuti a CP_1 tale titolo”
A fronte di un'articolata domanda risarcitoria in primo grado, compendiatasi infatti, in considerazione delle molteplici voci di danno allegate, in una richiesta di pagamento di
€2.107.757,81, e di un'approfondita disamina di ciascuna voce di danno da parte del giudice di prime cure, conclusasi con l'esclusione di ogni risarcibilità, i suddetti rilevi in appello, privi di argomentate contestazioni al punto di decisione, si presentano di tale genericità da non aggredire minimamente il percorso logico, tanto da configurare, sul piano procedurale, una forma di inammissibilità.
Sul punto si richiama, infatti, il consolidato principio di diritto statuito dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022, in cui si è ribadito: “ Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Il che emerge in tutta evidenza dal confronto fra l'atto di appello, sopra richiamato nella r.g. n. 9 parte rilevante, e la motivazione della sentenza impugnata (sopra riportata nei suoi tratti più rilevanti), esaustiva in diritto ed in fatto.
Quanto alla risoluzione per inadempimento, si ritiene che anche in questo caso le contestazioni alla sentenza gravata si presentano di evidente genericità, compendiandosi nella sostanziale reiterazione – per quasi tutto l'atto di appello – delle doglianze di primo grado senza precisazione delle specifiche ragioni di contestazione alla sentenza impugnata.
Devono, pertanto, richiamarsi anche per questa parte dell'appello le suddette argomentazioni ai sensi dell'art. 342 cpc ( v. sopra).
Non solo, ma avendo effettivamente l'appellante, per come poc'anzi evidenziato, mostrato una sostanziale acquiescenza alle statuizioni sulla completa mancanza di danni risarcibili (non provati in primo grado e non reiterati in appello), non può che desumersene, di riflesso, anche la mancanza di un inadempimento di gravità tale da giustificare una risoluzione contrattuale.
Tale conclusione sarebbe, invero, sufficientemente dirimente.
Tuttavia, per mera completezza, val la pena osservare, sulle asserite ragioni di Cont inadempimento da parte dell' che:
-in merito all'allegata carenza progettuale – sollevata in primo grado ed esaminata nella sentenza impugnata ( v. sopra ), che non è dato rilevare nell'atto di appello uno specifico motivo di contestazione alla sentenza di primo grado atto a contestare la statuizione sul punto. Ne consegue che anche tale doglianza deve intendersi sostanzialmente abbandonata da parte appellante;
- in merito ai lamentati ritardi realizzati dall'appaltante ( si rileva l'infondatezza CP_1 di tale contestazione anche nel merito.
Oltre a dover ribadire, anche sotto questo aspetto, la carenza di una specifica contestazione alle argomentate considerazioni del tribunale, si fa riferimento anche alle conclusioni del CT sul punto, che portano ad escludere anche la fondatezza della doglianza ( v. pp. 37 e ss. Ctu : “Alla difficolta nell'avere la disponibilità di tutte le aree si è aggiunta la necessità di redigere n. 2 perizie di variante (la prima per utilizzare le economie derivanti dalla gara di appalto;
la seconda per sopraggiunte necessità di natura tecnica) il cui atto di sottomissione è stato sottoscritto dall'Impresa senza contestazioni e riserve. Non si può poi dimenticare la presenza di interferenze dovute alla non meglio specificata presenza, nel medesimo ospedale, di altra ditta incaricata r.g. n. 10 per lavori di ristrutturazione. - In tale contesto la ditta non solo non ha apposto riserve ai Registri di contabilità dei primi SAL ma ha anche collaborativamente richiesto più volte la proroga dei termini contrattuali. La medesima impresa, inoltre, ha evidentemente ritenuto di non volersi avvalere della previsione dell'art. 24 comma 4 del
C.G.A.( DM 145/2000) ove si prevede “Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità;”
Ciò premesso si ritiene di considerare infondate le riserve di cui al punto n. 1 per le seguenti ragioni • l'art. 1 del C.S.A. che testualmente si riporta di seguito, rimette in capo all'Impresa aggiudicataria sia l'onere di ottenere dell'ottenimento di tutti i N.O. necessari per l'esecuzione dei lavori, sia l'onere di rielaborare il progetto strutturale carente o inadeguato.(…)) ).
A ciò va anche aggiunto che secondo quanto rappresentato dal CT ( v. sopra “In tale contesto la ditta non solo non ha apposto riserve ai Registri di contabilità dei primi SAL ma ha anche collaborativamente richiesto più volte la proroga dei termini contrattuali.
La medesima impresa, inoltre, ha evidentemente ritenuto di non volersi avvalere della previsione dell'art. 24 comma 4 del C.G.A.( DM 145/2000) ove si prevede “Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità;” ) e da parte appellata nell'atto difensivo, (
v. costituzione “Ma non basta, poiché ulteriore rilevante statuizione, Parte_3 applicabile al caso di specie, deriva altresì dall'art. 11, comma 14, del medesimo capitolato speciale d'appalto, che prevede che “ove peraltro le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, sono alla eventuale successiva richiesta di recesso”
Ora, nonostante Controparte lamenti che l'andamento a singhiozzo dell'appalto le abbia recato ingenti danni e nonostante la stessa lamenti che ingenti danni le siano stati r.g. n. 11 recati altresì dalla avvenuta sospensione dei lavori sin dal febbraio del 2010 la stessa non ha tuttavia mai ritenuto di avanzare richiesta di recedere dal contratto d'appalto; la prima richiesta di risoluzione del contratto di appalto (ma per presunto inadempimento della controparte contrattuale e non come richiesta di recesso per superamento dei tempi contrattuali)si è avuta esclusivamente con la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nell'ottobre del
2014. Ebbene, poiché è un dato certo ed incontrovertibile che Controparte non abbia mai avanzato richiesta di potere recedere dal contratto di appalto a fronte del superamento, a causa delle sospensioni, del limite dettato dall'art. 11, comma 14, del capitolato speciale d'appalto, è altrettanto incontrovertibile che la stessa non potesse dunque superare la preclusione dettata dalla medesima disposizione e non potesse dunque richiedere il pagamento di somme per tale causale. Di qui la totale infondatezza a livello generale della complessiva domanda di pagamento avanzata dalla Parte_1 con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,(…)), la società
[...] appellante, pur a fronte delle doglianze sui ritardi, non ha mai esercitato il recesso previsto sia dal capitolato generale che dal capitolato speciale di appalto.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ex art. 13 dpr 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado liquidate nella somma di € 29.000, oltre spese generali e rimborsi di legge, ove dovuti. Sussistono i presupposti, ex art. 13 dpr 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato dovuto.
Roma, 4.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12