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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2741/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO Parte_1
GRANDINETTI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_1
Regione Calabria Dipartimento della Protezione Civile sede di Cosenza dal
2020 al 22/07/2022 (data del suo pensionamento) con la qualifica di Capo
Turno/Sala operativa, esponeva che in data 27.01.2022 è stato vittima di un infortunio su lavoro.
In particolare, precisava il ricorrente, mentre stava scendendo le scale per raggiungere dal primo piano il piano terra ove aprire i cancelli e consentire l'ingresso del personale del turno successivo, era caduto rovinosamente a terra scivolando in avanti e battendo violentemente la gamba sinistra, così riportando un trauma all'arto.
Aggiungeva che, condotto presso una struttura sanitaria privata ed in seguito ad ulteriori accertamenti gli era stata diagnosticata “una iniziale
1 rottura del tendine quadricipitale sx.” Aggiungeva che “in stretta correlazione fenomenologica ha poi subito, sullo stesso arto TVP” e che “ancora a causa del deficit funzionale relativo, ha aumentato enormemente il carico sull'arto inferiore dx, aggravando una condizione artrosica dell'anca fino a doversi sottoporre ad artroprotesi”.
Esponeva che l' , dopo un primo disconoscimento della sussistenza di CP_1 postumi permanenti, lo aveva indennizzato riconoscendo una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 6%, corrispondendo il relativo indennizzo e l'indennità per inabilità temporanea assoluta.
Dedotta la sussistenza di un danno biologico pari al 30% quale conseguenza dell'infortunio occorsogli, concludeva chiedendo “Accertare che nella fattispecie per cui è causa ricorre un infortunio sul lavoro, conseguentemente dichiarare la presenza di un danno biologico ed una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 30% o di quella che sarà accertata in corso di causa (invece del minor danno riconosciuto dall nella CP_1 misura del 6%). - Condannare l a corrispondere quanto dovuto nella misura CP_1 pari all'accertanda riduzione della capacità lavorativa, nonché al pagamento di tutti gli accessori”.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, in particolare CP_1 rappresentando che gli accertamenti specialistici svolti avevano portato alla conclusione che dall'infortunio sul lavoro fosse derivata solo una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 6%, in termini di danno biologico.
In corso di causa venivano escussi i testi indicati dal ricorrente e, quindi, espletata una consulenza tecnica medico legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 01.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 26.11.2025.
2 L ha contestato che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti CP_1 indennizzabili ai sensi degli artt. 1 e 4 TU 1124/1965.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della Regione Calabria, Dipartimento della Protezione Civile;
egli rientra, pertanto, nel novero dei soggetti indennizzabili ai sensi dell'art. 9 TU 1124/1965 che indica tra “i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo” gli Enti locali.
Tanto premesso, rileva in via preliminare il Tribunale che la dinamica dell'infortunio, come dedotta in ricorso, è stata confermata dal testimone escussi, e , colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente all'epoca dei fatti di causa.
: “Io e il ricorrente siamo stati colleghi di lavoro per un anno e Testimone_1 mezzo/due, anche se non ricordo il periodo in cui il ricorrente ha preso servizio presso il Dipartimento della Protezione civile sede di Cosenza. Io e il ricorrente lavoravamo insieme nel senso che rispettavamo lo stesso turno in un contesto in cui nella sala operativa si lavorava H24”. Escusso sui capitoli di prova di cui al ricorso ammessi, A.D.R.: Capitoli 1 e 2: “Io sono intervenuto assieme al collega Tes_2 quando ho sentito le grida di richiesta di aiuto del sig. . Insieme al collega Pt_1
l'abbiamo sollevato da terra ed aiutato a rientrare nella stanza di lavoro”.
Capitolo 3: “Confermo la circostanza di cui al capitolo e preciso di aver visto gli altri colleghi che accompagnavano il sig. , presumo a casa, non potendo lo Pt_1 stesso mettersi alla guida del proprio mezzo. Preciso, altresì, che il tutto è avvenuto alla fine del turno e per questo ero ancora presente in ufficio”. Capitolo 4: “Non so rispondere perché il giorno dopo non ero di turno”. ADR Avv. GRANDINETTI:
“In merito al capitolo 1 preciso che la sala operativa è posta al primo piano, che è collegato al piano terra da una scala a due rampe. Io e il Sig. abbiamo trovato il
Sig. a terra nel pianerottolo fra le due rampe. Preciso, altresì, che il sig. Pt_1
nell'occorso si stava recando ad aprire il cancello della Sala operativa”. Pt_1
ADR Avv. SORACE: “Il cancello veniva aperto dopo che iniziavamo il primo turno, di mattina, per poi essere chiuso dopo il turno serale”.
ES : “Sono stato collega del ricorrente per due/tre anni Testimone_2 presso la Regione Calabria e, in particolare, il giorno del dedotto infortunio eravamo colleghi di lavoro entrambi in servizio presso la Sala Operativa della
3 Protezione Civile di Cosenza sita in Via degli Stadi”. Escusso sui capitoli di prova articolati in ricorso, Capitoli 1, 2 e 3: “Confermo le circostanze. Io mi Tes_3 trovavo nel corridoio intento a fare delle fotocopie quando ho sentito il ricorrente chiamare “ , (ossia noi colleghi di turno). Ho raggiunto, quindi, il Tes_2 Tes_1 ricorrente e l'ho trovato disteso a faccia in su sul pianerottolo in prossimità della rampa di discesa delle scale. Ho cercato di aiutarlo, ma essendo pesante non ci sono riuscito da solo e ho chiamato il collega e insieme lo abbiamo Testimone_1 sollevato e l'abbiamo fatto sedere su un gradino. Quindi, lo abbiamo aiutato a raggiungere la Sala Operativa risalendo a fatica i gradini e portandolo entrambi a spalla. Nella Sala Operativa si è messo a sedere ed io l'ho esortato a chiamare il 118, ma il ricorrente è riuscito dopo un po' ad alzarsi, ha fatto degli esercizi e ha ritenuto in quel frangente di non chiamare il 118. Poi c'è stato il cambio turno e i colleghi subentranti hanno riscontrato che il sig. non riusciva a guidare. Conosco la Pt_1 circostanza per avervi assistito personalmente in quanto ancora presente in Sala
Operativa. I colleghi dell'amministrazione, avvertiti, lo hanno accompagnato a casa”. Capitolo 4: “Posso solo dire che ho sentito telefonicamente il ricorrente nella sera del 22 luglio 2022 per sincerarmi delle sue condizioni e mi ha riferito che avvertiva ancora dolore all'arto inferiore. Posso, inoltre, aggiungere che l'ho visto rientrare in servizio dopo tanti giorni dall'infortunio”.
Ritiene, allora, il Giudice, non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni, che la domanda sia fondata e debba trovare accoglimento per quanto di stretta ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha diagnosticato che il ricorrente, a seguito dell'infortunio occorsogli, è affetto da menomazioni consistenti in “
1. Esiti traumatismo del ginocchio con lesione completa del tendine del quadricipite trattato chirurgicamente con residuo deficit funzionale e instabilità di rotula;
2. Esiti cicatriziali post-chirurgici coscia sinistra con associati esiti discromici post tromboflebite gamba e caviglia sinistra”.
Ha concluso nel senso che tali menomazioni danno luogo ad una menomazione dell'integrità psico – fisica ad un danno biologico del 9%.
Tenuto conto delle emergenze istruttorie come risultanti dalla documentazione in atti e dalle circostanze riferite dai testi escussi, alcun
4 dubbio può sussistere in ordine alla ricorrenza di un diretto nesso eziologico (comunque già riconosciuto dall' ) tra l'infortunio sul CP_1 lavoro del 27.01.2022 e le accertate patologie.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dall' , sono CP_1 sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano sulle certificazioni prodotte e sulla visita peritale per cui meritano di essere condivise.
Essendo la menomazione complessiva accertata di grado inferiore al 16% va riconosciuto in favore del ricorrente un indennizzo in capitale nella misura corrispondente (9% di danno biologico) oltre interessi legali, detratto quanto già percepito per la riconosciuta menomazione dell'integrità psico – fisica del 6%.
Le spese di lite, considerato l'accertamento di danno biologico maggiore di pochi punti percentuali rispetto al 6% riconosciuto dall' , possono CP_1 essere compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è affetto da una patologia derivante da infortunio sul lavoro, da cui è conseguita una menomazione dell'integrità psico – fisica pari ad un danno biologico del 9%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale del CP_1 danno biologico nella corrispondente misura di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali, detratto quanto già percepito per la riconosciuta menomazione dell'integrità psico – fisica del 6%.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Cosenza, 02/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2741/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANCARLO Parte_1
GRANDINETTI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_1
Regione Calabria Dipartimento della Protezione Civile sede di Cosenza dal
2020 al 22/07/2022 (data del suo pensionamento) con la qualifica di Capo
Turno/Sala operativa, esponeva che in data 27.01.2022 è stato vittima di un infortunio su lavoro.
In particolare, precisava il ricorrente, mentre stava scendendo le scale per raggiungere dal primo piano il piano terra ove aprire i cancelli e consentire l'ingresso del personale del turno successivo, era caduto rovinosamente a terra scivolando in avanti e battendo violentemente la gamba sinistra, così riportando un trauma all'arto.
Aggiungeva che, condotto presso una struttura sanitaria privata ed in seguito ad ulteriori accertamenti gli era stata diagnosticata “una iniziale
1 rottura del tendine quadricipitale sx.” Aggiungeva che “in stretta correlazione fenomenologica ha poi subito, sullo stesso arto TVP” e che “ancora a causa del deficit funzionale relativo, ha aumentato enormemente il carico sull'arto inferiore dx, aggravando una condizione artrosica dell'anca fino a doversi sottoporre ad artroprotesi”.
Esponeva che l' , dopo un primo disconoscimento della sussistenza di CP_1 postumi permanenti, lo aveva indennizzato riconoscendo una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 6%, corrispondendo il relativo indennizzo e l'indennità per inabilità temporanea assoluta.
Dedotta la sussistenza di un danno biologico pari al 30% quale conseguenza dell'infortunio occorsogli, concludeva chiedendo “Accertare che nella fattispecie per cui è causa ricorre un infortunio sul lavoro, conseguentemente dichiarare la presenza di un danno biologico ed una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente nella misura del 30% o di quella che sarà accertata in corso di causa (invece del minor danno riconosciuto dall nella CP_1 misura del 6%). - Condannare l a corrispondere quanto dovuto nella misura CP_1 pari all'accertanda riduzione della capacità lavorativa, nonché al pagamento di tutti gli accessori”.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, in particolare CP_1 rappresentando che gli accertamenti specialistici svolti avevano portato alla conclusione che dall'infortunio sul lavoro fosse derivata solo una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 6%, in termini di danno biologico.
In corso di causa venivano escussi i testi indicati dal ricorrente e, quindi, espletata una consulenza tecnica medico legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 01.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 26.11.2025.
2 L ha contestato che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti CP_1 indennizzabili ai sensi degli artt. 1 e 4 TU 1124/1965.
Il ricorrente lavora alle dipendenze della Regione Calabria, Dipartimento della Protezione Civile;
egli rientra, pertanto, nel novero dei soggetti indennizzabili ai sensi dell'art. 9 TU 1124/1965 che indica tra “i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo” gli Enti locali.
Tanto premesso, rileva in via preliminare il Tribunale che la dinamica dell'infortunio, come dedotta in ricorso, è stata confermata dal testimone escussi, e , colleghi di lavoro del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente all'epoca dei fatti di causa.
: “Io e il ricorrente siamo stati colleghi di lavoro per un anno e Testimone_1 mezzo/due, anche se non ricordo il periodo in cui il ricorrente ha preso servizio presso il Dipartimento della Protezione civile sede di Cosenza. Io e il ricorrente lavoravamo insieme nel senso che rispettavamo lo stesso turno in un contesto in cui nella sala operativa si lavorava H24”. Escusso sui capitoli di prova di cui al ricorso ammessi, A.D.R.: Capitoli 1 e 2: “Io sono intervenuto assieme al collega Tes_2 quando ho sentito le grida di richiesta di aiuto del sig. . Insieme al collega Pt_1
l'abbiamo sollevato da terra ed aiutato a rientrare nella stanza di lavoro”.
Capitolo 3: “Confermo la circostanza di cui al capitolo e preciso di aver visto gli altri colleghi che accompagnavano il sig. , presumo a casa, non potendo lo Pt_1 stesso mettersi alla guida del proprio mezzo. Preciso, altresì, che il tutto è avvenuto alla fine del turno e per questo ero ancora presente in ufficio”. Capitolo 4: “Non so rispondere perché il giorno dopo non ero di turno”. ADR Avv. GRANDINETTI:
“In merito al capitolo 1 preciso che la sala operativa è posta al primo piano, che è collegato al piano terra da una scala a due rampe. Io e il Sig. abbiamo trovato il
Sig. a terra nel pianerottolo fra le due rampe. Preciso, altresì, che il sig. Pt_1
nell'occorso si stava recando ad aprire il cancello della Sala operativa”. Pt_1
ADR Avv. SORACE: “Il cancello veniva aperto dopo che iniziavamo il primo turno, di mattina, per poi essere chiuso dopo il turno serale”.
ES : “Sono stato collega del ricorrente per due/tre anni Testimone_2 presso la Regione Calabria e, in particolare, il giorno del dedotto infortunio eravamo colleghi di lavoro entrambi in servizio presso la Sala Operativa della
3 Protezione Civile di Cosenza sita in Via degli Stadi”. Escusso sui capitoli di prova articolati in ricorso, Capitoli 1, 2 e 3: “Confermo le circostanze. Io mi Tes_3 trovavo nel corridoio intento a fare delle fotocopie quando ho sentito il ricorrente chiamare “ , (ossia noi colleghi di turno). Ho raggiunto, quindi, il Tes_2 Tes_1 ricorrente e l'ho trovato disteso a faccia in su sul pianerottolo in prossimità della rampa di discesa delle scale. Ho cercato di aiutarlo, ma essendo pesante non ci sono riuscito da solo e ho chiamato il collega e insieme lo abbiamo Testimone_1 sollevato e l'abbiamo fatto sedere su un gradino. Quindi, lo abbiamo aiutato a raggiungere la Sala Operativa risalendo a fatica i gradini e portandolo entrambi a spalla. Nella Sala Operativa si è messo a sedere ed io l'ho esortato a chiamare il 118, ma il ricorrente è riuscito dopo un po' ad alzarsi, ha fatto degli esercizi e ha ritenuto in quel frangente di non chiamare il 118. Poi c'è stato il cambio turno e i colleghi subentranti hanno riscontrato che il sig. non riusciva a guidare. Conosco la Pt_1 circostanza per avervi assistito personalmente in quanto ancora presente in Sala
Operativa. I colleghi dell'amministrazione, avvertiti, lo hanno accompagnato a casa”. Capitolo 4: “Posso solo dire che ho sentito telefonicamente il ricorrente nella sera del 22 luglio 2022 per sincerarmi delle sue condizioni e mi ha riferito che avvertiva ancora dolore all'arto inferiore. Posso, inoltre, aggiungere che l'ho visto rientrare in servizio dopo tanti giorni dall'infortunio”.
Ritiene, allora, il Giudice, non essendovi motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni, che la domanda sia fondata e debba trovare accoglimento per quanto di stretta ragione.
Il consulente tecnico d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha diagnosticato che il ricorrente, a seguito dell'infortunio occorsogli, è affetto da menomazioni consistenti in “
1. Esiti traumatismo del ginocchio con lesione completa del tendine del quadricipite trattato chirurgicamente con residuo deficit funzionale e instabilità di rotula;
2. Esiti cicatriziali post-chirurgici coscia sinistra con associati esiti discromici post tromboflebite gamba e caviglia sinistra”.
Ha concluso nel senso che tali menomazioni danno luogo ad una menomazione dell'integrità psico – fisica ad un danno biologico del 9%.
Tenuto conto delle emergenze istruttorie come risultanti dalla documentazione in atti e dalle circostanze riferite dai testi escussi, alcun
4 dubbio può sussistere in ordine alla ricorrenza di un diretto nesso eziologico (comunque già riconosciuto dall' ) tra l'infortunio sul CP_1 lavoro del 27.01.2022 e le accertate patologie.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dall' , sono CP_1 sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano sulle certificazioni prodotte e sulla visita peritale per cui meritano di essere condivise.
Essendo la menomazione complessiva accertata di grado inferiore al 16% va riconosciuto in favore del ricorrente un indennizzo in capitale nella misura corrispondente (9% di danno biologico) oltre interessi legali, detratto quanto già percepito per la riconosciuta menomazione dell'integrità psico – fisica del 6%.
Le spese di lite, considerato l'accertamento di danno biologico maggiore di pochi punti percentuali rispetto al 6% riconosciuto dall' , possono CP_1 essere compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è affetto da una patologia derivante da infortunio sul lavoro, da cui è conseguita una menomazione dell'integrità psico – fisica pari ad un danno biologico del 9%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale del CP_1 danno biologico nella corrispondente misura di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali, detratto quanto già percepito per la riconosciuta menomazione dell'integrità psico – fisica del 6%.
Compensa le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate come da separato CP_1 decreto.
Cosenza, 02/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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