Ordinanza presidenziale 20 dicembre 2023
Sentenza 3 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01821/2026REG.PROV.COLL.
N. 03928/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3928 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8783/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, il Cons. TO PR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato, di fronte al TAR Lazio, il decreto del Ministero dell’Interno del 4 luglio 2019, con il quale è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.
La domanda era stata presentata il 1° ottobre 2014.
L’Amministrazione, con nota del 13 dicembre 2018, aveva comunicato l’esistenza di motivi ostativi legati a pregiudizi penali per reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia. Nello specifico, i fatti contestati includevano una sentenza di condanna del Tribunale di Padova del 28 novembre 2012 per maltrattamenti in famiglia e lesioni, successivamente dichiarata prescritta dalla Corte d’Appello di Venezia il 15 dicembre 2017, oltre a una notizia di reato del 31 luglio 2015 per reati analoghi.
Il ricorrente ha fondato la propria impugnazione su diversi motivi, lamentando in primo luogo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione insufficiente. Secondo la tesi difensiva, il Ministero avrebbe utilizzato una motivazione stereotipata, basando il diniego su un automatismo derivante dai pregiudizi penali, senza valutare l’attuale pericolosità sociale o l’effettiva integrazione del richiedente.
Ulteriori doglianze riguardavano la mancata indicazione di specifiche sentenze di condanna definitive; si sosteneva, infatti, che semplici procedimenti penali non conclusi non potessero giustificare un allarme sociale tale da negare lo status di cittadino.
Infine, è stata eccepita la violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, poiché l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le memorie difensive prodotte durante il procedimento.
2. Il TAR, con sentenza n. 8783/2024, ha deciso per il rigetto del ricorso, confermando la legittimità dell’operato ministeriale.
I giudici hanno affermato che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 non è un atto dovuto ma un provvedimento caratterizzato da un’amplissima discrezionalità amministrativa, riconducibile agli atti di alta amministrazione. Il Tribunale ha sottolineato che l’Amministrazione deve compiere un giudizio prognostico sulla capacità dello straniero di integrarsi compiutamente e di rispettare i valori della comunità nazionale, inclusi i doveri di solidarietà e il rispetto della legalità.
In quest’ottica, i precedenti penali in questione assumerebbero un rilievo ostativo in quanto indici di inaffidabilità e di mancata integrazione, a prescindere dal loro esito processuale o dall’intervenuta prescrizione, poiché rivelerebbero una condotta incompatibile con i principi costituzionali di tutela dell’integrità fisica e morale della persona.
La sentenza ribadisce che il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica della logicità e della completezza dell’istruttoria, senza sovrapporre la propria valutazione a quella discrezionale del Ministero.
Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione abbia assolto correttamente ai propri doveri, poiché i fatti contestati rientravano nel periodo di osservazione decennale e presentavano un particolare disvalore sociale. Anche la censura relativa alla mancata valutazione delle deduzioni difensive è stata respinta, precisandosi che il Ministero non era tenuto a una confutazione analitica di ogni singola osservazione del richiedente.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-, lamentando, in sostanza, che il TAR non avrebbe colto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Quest’ultimo, infatti, non avrebbe tenuto conto delle condizioni economiche, sociali e familiari dell’appellante, essendosi soffermato solamente su non circostanziati precedenti di carattere penale.
4. Si è costituito il Ministero dell’Interno, senza spiegare difese scritte.
5. All’udienza del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
In linea generale, merita condivisione l’impostazione del giudice di primo grado, per cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91 del 1992 rappresenta un atto discrezionale di alta amministrazione, rispetto al quale non è possibile sostituire le valutazioni del giudice amministrativo a quelle dell’autorità preposta (tra le molte, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2025, n. 6842).
Nel caso di specie, il diniego è motivato da pregiudizi di carattere penale, relativi a presunte violazioni degli artt. 582 (lesione personale), 594 (ingiuria, reato poi depenalizzato dal d.lgs. n. 7 del 2016) e 612 (minaccia) del codice penale, che di per sé sono idonei a far dubitare della compiuta integrazione sociale dell’autore.
Come emerso anche nel giudizio di primo grado, l’odierno appellante è stato sottoposto a due procedimenti penali.
Il primo si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Venezia (del 12 dicembre 2017), di riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 28 novembre 2011, che aveva condannato l’appellante a 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 582 c.p. (lesione personale). La sentenza di appello ha dichiarato di non doversi procedersi per i reati ascritti per effetto di intervenuta prescrizione, dopo aver escluso la possibilità di applicare l’art. 129, comma 2, c.p.p., in considerazione del fatto che le motivazioni della sentenza di primo grado risultavano “ coerenti al contenuto degli atti ” sottoposti al vaglio della Corte.
Il secondo procedimento si è innescato in seguito a una denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Padova per reati di cui agli artt. 582, 594 e 612 c.p. e si è concluso solo successivamente all’adozione del decreto Ministeriale impugnato. In particolare, con sentenza del Giudice di Pace di Padova, depositata il 28 ottobre 2019, è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela.
7. Quanto ai reati prescritti, essi appaiono di particolare gravità sia per la messa in pericolo dell’incolumità fisica della persona, sia perché le relative condotte sono sintomatiche di una concezione della famiglia non compatibile con quella fatta propria dalla Costituzione italiana.
Né l’intervenuta prescrizione può impedire la valutazione del comportamento dell’istante, in quanto fatto storico “ ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza ” (così la motivazione del decreto ministeriale). Del resto sul fatto storico in quanto tale nulla viene detto dall’appellante che, eventualmente, avrebbe potuto anche rinunciare alla prescrizione per ottenere un’assoluzione nel merito.
8. Anche il procedimento penale di fronte al Giudice di Pace di Padova riguarda aggressioni fisiche e minacce ai danni di donne, in questo caso avvenute nel contesto lavorativo e, al di là della successiva remissione della querela delle presunte parti offese, contribuisce ad avvalorare la sussistenza di elementi sintomatici circa l’indole violenta dell’odierno appellante.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA GR, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
TO PR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO PR | RA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.