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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5785.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
Parte_1
(c.f. e P. VA ), con sede legale in Livorno, Piazza del
[...] P.IVA_1
Municipio, n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Jacopo Ferracuti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con il Prof. Avv. Alfonso Celotto (c.f.
– pec: , C.F._1 Email_1
Attore
Contro
(C ,- Controparte_1 P.IVA_2
(CF in Controparte_2 P.IVA_3
persona del Ministro pro tempore;
del Controparte_3
(CF , in persona del Ministro pro tempore, tutti
[...] P.IVA_4
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF
, PEC , e presso i cui uffici in P.IVA_5 Email_2
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati.
Convenuta
FATTO
Premetteva la parte attrice che in forza delle disposizioni di cui agli artt. 61, co. 1,
2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (convertito con modificazioni
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dalla l. n. 122/2010), 8, co. 3, del d-l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), per gli anni dal 2017 al 31 dicembre 2019, la stessa (come gli altri enti del sistema camerale) si era ritrovata sottoposta all'obbligo di versamento in favore di apposito capitolo del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti.
Vi era un precedente giudizio (sentenza resa nel RG 50007/2017), nel quale il giudice assegnatario, convenendo con i dubbi di costituzionalità evidenziati dalla
CCIAA negli scritti di parte, con ordinanza del 21.01.2021 aveva sollevato questione di costituzionalità “delle norme di seguito indicate:
(a) art. 61, combinato disposto dei commi 1, 2, 5 e 17, d.l. n.112/2008, convertito con modificazioni in legge n.133/2008, nella parte in cui prevede, al comma 17:
“Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”;
(b) art. 6, combinato disposto commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, nella parte in cui prevede, al comma 21: “Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”;
(c) art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n.
135/2012, nella parte in cui prevede, al terzo periodo: “le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno”;
(d) art. 50, comma 3, d.l. n.66/2014, convertito con modificazioni in legge n.
89/2014, nella parte in cui prevede, al terzo periodo: “le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno”;
… per violazione degli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione”, disponendo contestualmente la sospensione del giudizio.
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All'esito del giudizio di costituzionalità la Corte costituzionale, con la sentenza n.
210/2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 61, co. 1,
2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (conv. con mod. dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7,
8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. n. 133/2008), 8, co.
3, del d-l n. 95/2012 (conv. con mod. dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n.
66/2014 (conv. con mod. dalla l. n. 89/2014), che imponevano anche in capo alla
CCIAA attrice l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti.
Tuttavia, in applicazione della previsione di cui al co.594 la CCIAA attrice, pur non considerandoli dovuti e nella pendenza del riferito giudizio r.g. n.
50007/2017, aveva prudenzialmente effettuato i seguenti riversamenti dei propri risparmi di spesa al bilancio dello Stato. La CCIAA odierna attrice contestava di essere sottoposta all'obbligo di effettuare il versamento in favore di apposito capitolo del bilancio dello Stato ai sensi del co. 594 del medesimo art. 1 della l. n.
160/2019, che deriverebbe dalle norme appena richiamate.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che l'art. 1, co. 594, della l. n.
160/2019, laddove prevede l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato, non si applica all'odierna attrice e che l'odierna attrice, per le predette ragioni, non era tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme versate per lgi anni 2020 2021 e 2022. e che nulla sarà dovuto anche in relazione alle annualità successive al 2022.
In via subordinata dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli artt. 3, 53, 97 e 118, ultimo comma, Cost., anche nel loro combinato disposto e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla relativa legittimità costituzionale. In ogni caso per effetto di ciascuno degli accertamenti e delle declaratorie riassunti ai capi che precedono, accertare la natura di indebito dei versamenti effettuati dall'odierna attrice delle somme di € 428.706,20 per l'anno 2020, di € 428.706,20 per l'anno 2021 e di € 428.706,20 per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannarsi le convenute Amministrazioni in solido tra loro, o quella di loro a ciò tenuta, a restituire a parte attrice i predetti importi, nonché tutte le altre somme non dovute che questa abbia pagato, si sia vista trattenere o compensare con altre poste di
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credito, o che si trovasse a pagare, o a vedersi trattenere o compensare con altre poste di credito, con i relativi interessi e accessori di legge a decorrere da ciascuno degli indebiti pagamenti o ritenzioni/compensazioni e fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e sostanzialmente, deduceva che il giudicato costituzionale n. 210/22 non aveva inciso sulla vigenza dell'art. 1, co. 594 della legge n. 160/2019.
Cont Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che la è priva di legittimazione sostanziale passiva a contraddire, estromettendola dal giudizio con ordinanza o con sentenza all'esito della causa;
in via subordinata, ed in ogni caso, respingere tutte le domande attoree siccome del tutto inammissibili o improcedibili e comunque infondate, previa, occorrendo, declaratoria della manifesta infondatezza della q.l.c. prospettata;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. all'udienza del 21.11.23 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.24 in trattazione scritta.
A tale ultima udienza le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
La domanda della parte attrice deve essere rigettata.
L'art. 1, co. 594, della L. 160/2019 recita: “Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L CP_5
e l continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di CP_6
ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento”.
Gli organismi di cui al comma 590 sono quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ossia gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT). L'elenco delle Amministrazioni pubbliche, com'è noto, viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.La definizione di
Amministrazione Pubblica, di competenza dell'Istat, deriva dalle disposizioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 – Regolamento CR n.
2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69). Anche sotto il profilo di diritto positivo non vi è dubbio che parte attrice sia una amministrazione pubblica (si veda ad es. l'elenco
P.A. pubblicato nella G.U. n. 242 del 30 settembre 2020 che indica espressamente le Camere di Commercio). Peraltro, la giurisprudenza della Corte costituzionale
(Corte cost., 13/04/2017, n. 86) ha sempre affermato che le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, retti dal principio di sussidiarietà, ai quali sono attribuiti compiti che, se necessario, possono essere disciplinati in maniera omogenea in ambito nazionale e che non sono esclusivamente limitati all'ambito locale.
In questa cornice si inserisce il vigente art. 1, co. 594, il quale ha disposto che: “al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento”.
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Parte attrice, in applicazione dell'art.1, co. 594, della L.160/2019 ha anticipato – per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 quanto così calcolato sulla base delle indicazioni di risparmio della spesa per il 2018 contenute nelle norme di cui all'Allegato A.
Parte attrice ritiene che la sentenza n. 210/22 abbia inciso sull'art. 1, co. 594 della legge n. 160/2019.
La difesa erariale a questo punto appare condivisibile quando riporta testualmente l'indicazione inziale della sentenza n.201\22 la quale immediatamente ricorda al lettore quali fossero le leggi oggetto di qlc. Le leggi erano: “dell'art. 61, commi 1,
2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge
30 luglio 2010, n. 122; dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135; e dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89”.
Le citate norme sono state dichiarate costituzionalmente illegittime nella sola parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Il giudice delle leggi scrive: “Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto in materia con una nuova disciplina. L'art. 1, comma 590 e successivi, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) prevede, al fine di una semplificazione del quadro delle misure di contenimento, la cessazione dell'applicazione, a decorrere dall'anno 2020, della precedente normativa in
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materia di razionalizzazione della spesa pubblica (con esclusione di quella riferita al personale), e l'istituzione, sempre a decorrere dall'anno 2020, di un unico limite legato al valore medio delle spese effettuate per acquisti di beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del dieci per cento. Tale normativa, tuttavia, non ha alcun effetto diretto sul giudizio a quo e, pertanto, non rileva nel presente giudizio di legittimità costituzionale”.
Ne discende che quel giudizio costituzionalità (sentenza n. 210/22) e la connessa declaratoria di incostituzionalità non riguarda l'art.1, comma 590 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e quindi neppure il comma 594 alla base del presente giudizio.
Appare poi certamente oggettivo il dato posto dal testo dell'art.27 della legge11 marzo 1953, n. 87; se avesse voluto abrogare l'art. 1, co. 594 della legge n.
160/2019 la Corte – che richiama la norma - lo avrebbe dovuto indicare. La Corte costituzionale con la sentenza n. 210/22 non indicò d'ufficio l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma di legge oggi applicata e relativa alle diverse annualità in contestazione, non ravvisandone i presupposti.
La disposizione di cui all'articolo 1, co.594 della legge n. 160/2019 è vigente ed oggi in questa sede deve essere applicata.
L'art.1, co. 594 ai soli fini del calcolo determina l'oggetto dell'obbligazione di versamento per gli anni dal 2020 operando un rinvio dinamico “a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento”.
La fonte dell'obbligazione rimane l'art. 1, co. 594: la sentenza della Consulta ha inciso solo su alcune norme contenute nell'allegato A) alla Legge n. 160/2019, ma non l'art.1 comma 594 il quale esplica i suoi effetti sul calcolo del versamento unico annuale ex art. 1, co. 594 della l. 160/2019 in questione.
La difesa di parte attrice assume nella sostanza che nessuna delle disposizioni di cui all'allegato potrebbe operare quale criterio di liquidazione dell'obbligo di riversamento di cui all'art. 1, co. 594, L. 160/2019. In altre parole, ammette che la norma esiste ma sarebbe una sorta di guscio vuoto. Tuttavia, la declaratoria di incostituzionalità ha interessato solo parte delle norme contenute nell'allegato A) alla Legge n. 160/2019; resta la possibilità di ricorrere alle altre norme incluse nel
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predetto allegato A) quali criteri di calcolo del versamento unico annuale ex art. 1, co. 594 della l. 160/2019 in questione. Calcolo, peraltro, già correttamente effettuato dalla parte attrice col versamento delle rispettive somme.
Circa la questione di legittimità costituzionale si osserva che l'obbligo di versamento annuale al Bilancio dello Stato previsto, a partire dal 2020, a carico delle appare in perfetto ossequio con l'art.81 della Parte_1
Costituzione, con il quale lo Stato ha introdotto il principio dell'equilibrio dei bilanci, stabilendone ampiezza e portata.
Lo Stato è il garante del rispetto dell'equilibrio del bilancio e spetta solo al legislatore, come in concreto accaduto, determinare le rispettive ripartizioni finanziarie tra gli enti pubblici. La legge 24 dicembre 2012, n. 243 reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale individua nel contenuto della legge di bilancio il proprio strumento operativo.
La norma posta dall'art. art. 1, co. 594 della l. 160/2019 ponendosi nel solco del principio di pareggio di bilancio, si affianca a quelle analoghe normative rispondenti alle richieste formulate in ambito europeo, con il Patto di stabilità e crescita, laddove viene fatto espresso riferimento a “un saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo”.
La Corte costituzionale, come visto, ha volutamente delimitato temporalmente l'incostituzionalità dei riversamenti effettuati “fino al 31 dicembre 2019” poiché
“dal 1° gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del 2019.
Per quanto sopra esposto, le domande di parte attrice sono rigettate e per l'effetto si accerta la legittimità dei versamenti effettuati per gli anni 2020, 2021 e2022.
Le spese di lite sono compensate in relazione alla complessità della vicenda e alla presenza di giurisprudenza non coesa sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità dei versamenti effettuati dalla stessa per gli anni 2020, 2021 e 2022;
b) compensa le spese di lite.
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Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5785.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
Parte_1
(c.f. e P. VA ), con sede legale in Livorno, Piazza del
[...] P.IVA_1
Municipio, n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Jacopo Ferracuti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con il Prof. Avv. Alfonso Celotto (c.f.
– pec: , C.F._1 Email_1
Attore
Contro
(C ,- Controparte_1 P.IVA_2
(CF in Controparte_2 P.IVA_3
persona del Ministro pro tempore;
del Controparte_3
(CF , in persona del Ministro pro tempore, tutti
[...] P.IVA_4
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF
, PEC , e presso i cui uffici in P.IVA_5 Email_2
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati.
Convenuta
FATTO
Premetteva la parte attrice che in forza delle disposizioni di cui agli artt. 61, co. 1,
2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (convertito con modificazioni
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dalla l. n. 122/2010), 8, co. 3, del d-l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), per gli anni dal 2017 al 31 dicembre 2019, la stessa (come gli altri enti del sistema camerale) si era ritrovata sottoposta all'obbligo di versamento in favore di apposito capitolo del bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti.
Vi era un precedente giudizio (sentenza resa nel RG 50007/2017), nel quale il giudice assegnatario, convenendo con i dubbi di costituzionalità evidenziati dalla
CCIAA negli scritti di parte, con ordinanza del 21.01.2021 aveva sollevato questione di costituzionalità “delle norme di seguito indicate:
(a) art. 61, combinato disposto dei commi 1, 2, 5 e 17, d.l. n.112/2008, convertito con modificazioni in legge n.133/2008, nella parte in cui prevede, al comma 17:
“Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”;
(b) art. 6, combinato disposto commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, nella parte in cui prevede, al comma 21: “Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato”;
(c) art. 8, comma 3, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni in legge n.
135/2012, nella parte in cui prevede, al terzo periodo: “le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno”;
(d) art. 50, comma 3, d.l. n.66/2014, convertito con modificazioni in legge n.
89/2014, nella parte in cui prevede, al terzo periodo: “le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno”;
… per violazione degli articoli 3, 53, 97 e 118 della Costituzione”, disponendo contestualmente la sospensione del giudizio.
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All'esito del giudizio di costituzionalità la Corte costituzionale, con la sentenza n.
210/2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 61, co. 1,
2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (conv. con mod. dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7,
8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. n. 133/2008), 8, co.
3, del d-l n. 95/2012 (conv. con mod. dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n.
66/2014 (conv. con mod. dalla l. n. 89/2014), che imponevano anche in capo alla
CCIAA attrice l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti.
Tuttavia, in applicazione della previsione di cui al co.594 la CCIAA attrice, pur non considerandoli dovuti e nella pendenza del riferito giudizio r.g. n.
50007/2017, aveva prudenzialmente effettuato i seguenti riversamenti dei propri risparmi di spesa al bilancio dello Stato. La CCIAA odierna attrice contestava di essere sottoposta all'obbligo di effettuare il versamento in favore di apposito capitolo del bilancio dello Stato ai sensi del co. 594 del medesimo art. 1 della l. n.
160/2019, che deriverebbe dalle norme appena richiamate.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che l'art. 1, co. 594, della l. n.
160/2019, laddove prevede l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato, non si applica all'odierna attrice e che l'odierna attrice, per le predette ragioni, non era tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme versate per lgi anni 2020 2021 e 2022. e che nulla sarà dovuto anche in relazione alle annualità successive al 2022.
In via subordinata dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccepita questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con gli artt. 3, 53, 97 e 118, ultimo comma, Cost., anche nel loro combinato disposto e, conseguentemente, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla relativa legittimità costituzionale. In ogni caso per effetto di ciascuno degli accertamenti e delle declaratorie riassunti ai capi che precedono, accertare la natura di indebito dei versamenti effettuati dall'odierna attrice delle somme di € 428.706,20 per l'anno 2020, di € 428.706,20 per l'anno 2021 e di € 428.706,20 per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannarsi le convenute Amministrazioni in solido tra loro, o quella di loro a ciò tenuta, a restituire a parte attrice i predetti importi, nonché tutte le altre somme non dovute che questa abbia pagato, si sia vista trattenere o compensare con altre poste di
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credito, o che si trovasse a pagare, o a vedersi trattenere o compensare con altre poste di credito, con i relativi interessi e accessori di legge a decorrere da ciascuno degli indebiti pagamenti o ritenzioni/compensazioni e fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese.
Si costituiva la difesa erariale e sostanzialmente, deduceva che il giudicato costituzionale n. 210/22 non aveva inciso sulla vigenza dell'art. 1, co. 594 della legge n. 160/2019.
Cont Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che la è priva di legittimazione sostanziale passiva a contraddire, estromettendola dal giudizio con ordinanza o con sentenza all'esito della causa;
in via subordinata, ed in ogni caso, respingere tutte le domande attoree siccome del tutto inammissibili o improcedibili e comunque infondate, previa, occorrendo, declaratoria della manifesta infondatezza della q.l.c. prospettata;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. all'udienza del 21.11.23 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.24 in trattazione scritta.
A tale ultima udienza le Parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
La domanda della parte attrice deve essere rigettata.
L'art. 1, co. 594, della L. 160/2019 recita: “Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L CP_5
e l continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di CP_6
ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento”.
Gli organismi di cui al comma 590 sono quelli indicati dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ossia gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT). L'elenco delle Amministrazioni pubbliche, com'è noto, viene annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.La definizione di
Amministrazione Pubblica, di competenza dell'Istat, deriva dalle disposizioni in proposito previste dal Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 – Regolamento CR n.
2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69). Anche sotto il profilo di diritto positivo non vi è dubbio che parte attrice sia una amministrazione pubblica (si veda ad es. l'elenco
P.A. pubblicato nella G.U. n. 242 del 30 settembre 2020 che indica espressamente le Camere di Commercio). Peraltro, la giurisprudenza della Corte costituzionale
(Corte cost., 13/04/2017, n. 86) ha sempre affermato che le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, retti dal principio di sussidiarietà, ai quali sono attribuiti compiti che, se necessario, possono essere disciplinati in maniera omogenea in ambito nazionale e che non sono esclusivamente limitati all'ambito locale.
In questa cornice si inserisce il vigente art. 1, co. 594, il quale ha disposto che: “al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento”.
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Parte attrice, in applicazione dell'art.1, co. 594, della L.160/2019 ha anticipato – per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 quanto così calcolato sulla base delle indicazioni di risparmio della spesa per il 2018 contenute nelle norme di cui all'Allegato A.
Parte attrice ritiene che la sentenza n. 210/22 abbia inciso sull'art. 1, co. 594 della legge n. 160/2019.
La difesa erariale a questo punto appare condivisibile quando riporta testualmente l'indicazione inziale della sentenza n.201\22 la quale immediatamente ricorda al lettore quali fossero le leggi oggetto di qlc. Le leggi erano: “dell'art. 61, commi 1,
2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge
30 luglio 2010, n. 122; dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135; e dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89”.
Le citate norme sono state dichiarate costituzionalmente illegittime nella sola parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Il giudice delle leggi scrive: “Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto in materia con una nuova disciplina. L'art. 1, comma 590 e successivi, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) prevede, al fine di una semplificazione del quadro delle misure di contenimento, la cessazione dell'applicazione, a decorrere dall'anno 2020, della precedente normativa in
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materia di razionalizzazione della spesa pubblica (con esclusione di quella riferita al personale), e l'istituzione, sempre a decorrere dall'anno 2020, di un unico limite legato al valore medio delle spese effettuate per acquisti di beni e servizi nel triennio 2016-2018 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del dieci per cento. Tale normativa, tuttavia, non ha alcun effetto diretto sul giudizio a quo e, pertanto, non rileva nel presente giudizio di legittimità costituzionale”.
Ne discende che quel giudizio costituzionalità (sentenza n. 210/22) e la connessa declaratoria di incostituzionalità non riguarda l'art.1, comma 590 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e quindi neppure il comma 594 alla base del presente giudizio.
Appare poi certamente oggettivo il dato posto dal testo dell'art.27 della legge11 marzo 1953, n. 87; se avesse voluto abrogare l'art. 1, co. 594 della legge n.
160/2019 la Corte – che richiama la norma - lo avrebbe dovuto indicare. La Corte costituzionale con la sentenza n. 210/22 non indicò d'ufficio l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma di legge oggi applicata e relativa alle diverse annualità in contestazione, non ravvisandone i presupposti.
La disposizione di cui all'articolo 1, co.594 della legge n. 160/2019 è vigente ed oggi in questa sede deve essere applicata.
L'art.1, co. 594 ai soli fini del calcolo determina l'oggetto dell'obbligazione di versamento per gli anni dal 2020 operando un rinvio dinamico “a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento”.
La fonte dell'obbligazione rimane l'art. 1, co. 594: la sentenza della Consulta ha inciso solo su alcune norme contenute nell'allegato A) alla Legge n. 160/2019, ma non l'art.1 comma 594 il quale esplica i suoi effetti sul calcolo del versamento unico annuale ex art. 1, co. 594 della l. 160/2019 in questione.
La difesa di parte attrice assume nella sostanza che nessuna delle disposizioni di cui all'allegato potrebbe operare quale criterio di liquidazione dell'obbligo di riversamento di cui all'art. 1, co. 594, L. 160/2019. In altre parole, ammette che la norma esiste ma sarebbe una sorta di guscio vuoto. Tuttavia, la declaratoria di incostituzionalità ha interessato solo parte delle norme contenute nell'allegato A) alla Legge n. 160/2019; resta la possibilità di ricorrere alle altre norme incluse nel
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predetto allegato A) quali criteri di calcolo del versamento unico annuale ex art. 1, co. 594 della l. 160/2019 in questione. Calcolo, peraltro, già correttamente effettuato dalla parte attrice col versamento delle rispettive somme.
Circa la questione di legittimità costituzionale si osserva che l'obbligo di versamento annuale al Bilancio dello Stato previsto, a partire dal 2020, a carico delle appare in perfetto ossequio con l'art.81 della Parte_1
Costituzione, con il quale lo Stato ha introdotto il principio dell'equilibrio dei bilanci, stabilendone ampiezza e portata.
Lo Stato è il garante del rispetto dell'equilibrio del bilancio e spetta solo al legislatore, come in concreto accaduto, determinare le rispettive ripartizioni finanziarie tra gli enti pubblici. La legge 24 dicembre 2012, n. 243 reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale individua nel contenuto della legge di bilancio il proprio strumento operativo.
La norma posta dall'art. art. 1, co. 594 della l. 160/2019 ponendosi nel solco del principio di pareggio di bilancio, si affianca a quelle analoghe normative rispondenti alle richieste formulate in ambito europeo, con il Patto di stabilità e crescita, laddove viene fatto espresso riferimento a “un saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo”.
La Corte costituzionale, come visto, ha volutamente delimitato temporalmente l'incostituzionalità dei riversamenti effettuati “fino al 31 dicembre 2019” poiché
“dal 1° gennaio 2020 decorrono gli effetti della legge n. 160 del 2019.
Per quanto sopra esposto, le domande di parte attrice sono rigettate e per l'effetto si accerta la legittimità dei versamenti effettuati per gli anni 2020, 2021 e2022.
Le spese di lite sono compensate in relazione alla complessità della vicenda e alla presenza di giurisprudenza non coesa sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande di parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità dei versamenti effettuati dalla stessa per gli anni 2020, 2021 e 2022;
b) compensa le spese di lite.
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Roma,
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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