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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9849 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
e rimessa in decisione all'udienza del 17.12.24, vertente
TRA
), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Edmondo De Amicis, 11, Marino (RM), presso lo studio dell'Avv.to MARROCCO
FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. conveniva in giudizio deducendo che dal 31.1.2020, Parte_1 Controparte_1
l'Italia è stata posta in stato di emergenza a causa della Pandemia da SARS COV2 2019.
L'attore non ha contratto il virus e non si è sottoposto a prevenzione vaccinale. Durante il periodo di emergenza gli italiani sono stati privati delle libertà personali in virtù di misure sanitarie e di ordine pubblico adottate dalle Autorità Nazionali. Si è assistito ad uno stravolgimento della gerarchia delle fonti normativa con prevalenza dei decreti e delle norme governative rispetto alle leggi ordinarie.
In ambito mediatico sono emersi medici commentatori televisivi esperti del Virus Covid
19 e rappresentanti del Governo, come i sottosegretari, che difendevano le misure adottate dal Governo stesso, indicando ulteriori misure fra cui, in via prevalente la sottoposizione al vaccino.
In particolare, il convenuto, era presente quasi quotidianamente in televisione o sui social con dichiarazioni, interviste, partecipazioni a dibattiti , favorevoli alla campagna di vaccinazione e alla esclusione economica e sociale dei soggetti non vaccinati. Il medesimo aveva richiesto misure drastiche e limitative delle libertà costituzionali a favore di chi non si fosse vaccinato con tutte le dosi previste. Il convenuto aveva evidenziato, nel corso dei suoi interventi, la difficoltà degli ospedali pieni di soggetti non vaccinati, mentre in realtà erano presenti anche persone vaccinate. Queste dichiarazioni erano contrarie al Regolamento Europeo 953 del 2021 del 14.6.2021 e pubblicato in data 1.7.2021, che, nell' introdurre la Carta Verde di circolazione, non ha inserito alcun obbligo vaccinale prevedendo tre presupposti alternativi per la libera circolazione: la vaccinazione, la guarigione, l'aver effettuato un tampone.
A causa delle dichiarazioni del e di altri esponenti l'attore aveva subito un danno CP_1
perché, in quanto non vaccinato, veniva escluso dalla vita sociale, preferendo, le altre persone, non incontrarlo.
Il riteneva che di tali danni dovesse rispondere il poiché, nella sua Parte_1 CP_1
qualità di sottosegretario e di medico opinionista, e quindi in virtù della sua credibilità
e autorevolezza, aveva diffuso affermazioni discriminatorie contrarie alle Norme
Comunitarie nei confronti dell'attore non vaccinato, quasi fosse, come tutti i non vaccinati, diffusore del Virus Covid.
Formulava le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'illiceità in quanto discriminatori i comportamenti del Professore nei confronti dei Controparte_1 soggetti non vaccinati come il convenuto e descritti nel corpo dell'atto. Accertare e dichiarare tali comportamenti hanno determinato ed hanno come effetto la riduzione e la compromissione della vita sociale dal novembre 2021 dell'attore per via del pregiudizio sorto nei confronti dei non vaccinati dai vaccinati. Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi patrimoniali e non patrimoniali dall'attore e che saranno accertati nel corso del giudizio anche in via
2 equitativa.
Non si costituiva in giudizio e se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
Istruito il giudizio documentalmente venivano precisate e la causa era trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda nel divieto di neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c. Affinchè sia configurabile la responsabilità extracontrattuale occorrono: una condotta antigiuridica, non iure e contra ius, ossia contrastante con le norme di diritto e non sorretta da una causa di giustificazione, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, un danno giuridicamente qualificabile e il nesso causale fra condotta e danno.
Nella fattispecie in oggetto l'attore contesta le dichiarazioni del convenuto, in qualità di medico e sottosegretario, rese durante il periodo di emergenza pandemica.
Orbene occorre ricordare che con delibera del 31.1.2020 il Consiglio del Ministri
dichiarava lo stato di emergenza a causa della diffusione del virus Sars-Covid 19 per la durata di mesi sei, in seguito prorogata diverse volte fino al 31 marzo 2022 ad opera dell'articolo 1 del d.l. 221/21.
A partire dal d.l.19/2020 sono stati emanati diversi decreti legge al fine di delineare il quadro normativo entro cui potevano essere emessi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e ordinanze di protezione civile al fine di adeguare progressivamente il sistema delle norme all'evoluzione della pandemia.
Tali normative erano emesse tenendo conto, fra l'altro, dei dati e delle valutazioni espresse da un Comitato scientifico nominato ad hoc e dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Con diversi atti normativi è stato introdotto l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di persone in considerazione dell'attività lavorativa svolta, del contatto con il pubblico ovvero di particolari condizioni soggettive (cfr. ad esempio d.l. 44/21, d.l.
172/21).
3 In considerazione dell'enorme diffusione del virus, delle patologie insorte, del sovraffollamento degli ospedali e del rischio per la salute pubblica, il Governo, con il sostegno di molti comitati scientifici e sanitari poneva in essere una campagna a favore delle vaccinazioni.
svolgeva l'incarico di Sottosegretario alla Salute nonché la professione Controparte_1
di medico, per cui, in tale duplice veste, rilasciava diverse dichiarazioni pubbliche nelle quali evidenziava l'opportunità e necessità di sottoporsi al vaccino.
Alla luce del quadro in precedenza delineato, tuttavia, tali dichiarazioni non possono considerarsi illecite ai sensi dell'art. 2043 cc. Innanzitutto manca l'elemento soggettivo,
non è ravvisabile alcun dolo del convenuto né una colpa nella affermazioni rese. Esse,
infatti, costituivano espressione delle valutazioni scientifiche personali del dichiarante,
coerenti con quelle di numerosi esponenti della medicina e dell'OMS, ovvero trovavano fondamento negli atti politici e normativi adottati dal Governo.
La limitazione delle libertà individuali verificatesi durante il periodo di emergenza erano conseguenti alle prescrizioni cogenti disposte con i dpcm e le ordinanze di protezione civile emanate dagli organi di Governo, sulla base di valutazioni politiche e scientifiche diverse e non certo delle dichiarazioni del convenuto.
Le difficoltà relazionali e sociali evidenziate dall'attore discendevano dal clima di paura e tensione derivante dalla diffusione e dagli effetti del virus, dall'ampia risonanza data dai mezzi di informazione, dalle dichiarazioni di diversi esponenti del governo e della medicina.
L'autorevolezza e credibilità del convenuto, non possono ritenersi da sole sufficienti a provocare un effetto discriminatorio sull'attore o sui non vaccinati.
Manca inoltre qualsiasi allegazione o prova del danno, essendosi l'attore limitato a rilevare, genericamente, di essere stato escluso dalle relazioni sociali.
Invero, il pregiudizio di cui si invoca il risarcimento, non può considerarsi "in re ipsa",
identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto
4 danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni.
Nulla sulle spese processuali, in considerazione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 9849/2022 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
❖ Rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 27/02/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
5
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9849 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022
e rimessa in decisione all'udienza del 17.12.24, vertente
TRA
), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Edmondo De Amicis, 11, Marino (RM), presso lo studio dell'Avv.to MARROCCO
FRANCESCO che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione. conveniva in giudizio deducendo che dal 31.1.2020, Parte_1 Controparte_1
l'Italia è stata posta in stato di emergenza a causa della Pandemia da SARS COV2 2019.
L'attore non ha contratto il virus e non si è sottoposto a prevenzione vaccinale. Durante il periodo di emergenza gli italiani sono stati privati delle libertà personali in virtù di misure sanitarie e di ordine pubblico adottate dalle Autorità Nazionali. Si è assistito ad uno stravolgimento della gerarchia delle fonti normativa con prevalenza dei decreti e delle norme governative rispetto alle leggi ordinarie.
In ambito mediatico sono emersi medici commentatori televisivi esperti del Virus Covid
19 e rappresentanti del Governo, come i sottosegretari, che difendevano le misure adottate dal Governo stesso, indicando ulteriori misure fra cui, in via prevalente la sottoposizione al vaccino.
In particolare, il convenuto, era presente quasi quotidianamente in televisione o sui social con dichiarazioni, interviste, partecipazioni a dibattiti , favorevoli alla campagna di vaccinazione e alla esclusione economica e sociale dei soggetti non vaccinati. Il medesimo aveva richiesto misure drastiche e limitative delle libertà costituzionali a favore di chi non si fosse vaccinato con tutte le dosi previste. Il convenuto aveva evidenziato, nel corso dei suoi interventi, la difficoltà degli ospedali pieni di soggetti non vaccinati, mentre in realtà erano presenti anche persone vaccinate. Queste dichiarazioni erano contrarie al Regolamento Europeo 953 del 2021 del 14.6.2021 e pubblicato in data 1.7.2021, che, nell' introdurre la Carta Verde di circolazione, non ha inserito alcun obbligo vaccinale prevedendo tre presupposti alternativi per la libera circolazione: la vaccinazione, la guarigione, l'aver effettuato un tampone.
A causa delle dichiarazioni del e di altri esponenti l'attore aveva subito un danno CP_1
perché, in quanto non vaccinato, veniva escluso dalla vita sociale, preferendo, le altre persone, non incontrarlo.
Il riteneva che di tali danni dovesse rispondere il poiché, nella sua Parte_1 CP_1
qualità di sottosegretario e di medico opinionista, e quindi in virtù della sua credibilità
e autorevolezza, aveva diffuso affermazioni discriminatorie contrarie alle Norme
Comunitarie nei confronti dell'attore non vaccinato, quasi fosse, come tutti i non vaccinati, diffusore del Virus Covid.
Formulava le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'illiceità in quanto discriminatori i comportamenti del Professore nei confronti dei Controparte_1 soggetti non vaccinati come il convenuto e descritti nel corpo dell'atto. Accertare e dichiarare tali comportamenti hanno determinato ed hanno come effetto la riduzione e la compromissione della vita sociale dal novembre 2021 dell'attore per via del pregiudizio sorto nei confronti dei non vaccinati dai vaccinati. Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi patrimoniali e non patrimoniali dall'attore e che saranno accertati nel corso del giudizio anche in via
2 equitativa.
Non si costituiva in giudizio e se ne dichiarava la contumacia. Controparte_1
Istruito il giudizio documentalmente venivano precisate e la causa era trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda nel divieto di neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c. Affinchè sia configurabile la responsabilità extracontrattuale occorrono: una condotta antigiuridica, non iure e contra ius, ossia contrastante con le norme di diritto e non sorretta da una causa di giustificazione, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, un danno giuridicamente qualificabile e il nesso causale fra condotta e danno.
Nella fattispecie in oggetto l'attore contesta le dichiarazioni del convenuto, in qualità di medico e sottosegretario, rese durante il periodo di emergenza pandemica.
Orbene occorre ricordare che con delibera del 31.1.2020 il Consiglio del Ministri
dichiarava lo stato di emergenza a causa della diffusione del virus Sars-Covid 19 per la durata di mesi sei, in seguito prorogata diverse volte fino al 31 marzo 2022 ad opera dell'articolo 1 del d.l. 221/21.
A partire dal d.l.19/2020 sono stati emanati diversi decreti legge al fine di delineare il quadro normativo entro cui potevano essere emessi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e ordinanze di protezione civile al fine di adeguare progressivamente il sistema delle norme all'evoluzione della pandemia.
Tali normative erano emesse tenendo conto, fra l'altro, dei dati e delle valutazioni espresse da un Comitato scientifico nominato ad hoc e dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Con diversi atti normativi è stato introdotto l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie di persone in considerazione dell'attività lavorativa svolta, del contatto con il pubblico ovvero di particolari condizioni soggettive (cfr. ad esempio d.l. 44/21, d.l.
172/21).
3 In considerazione dell'enorme diffusione del virus, delle patologie insorte, del sovraffollamento degli ospedali e del rischio per la salute pubblica, il Governo, con il sostegno di molti comitati scientifici e sanitari poneva in essere una campagna a favore delle vaccinazioni.
svolgeva l'incarico di Sottosegretario alla Salute nonché la professione Controparte_1
di medico, per cui, in tale duplice veste, rilasciava diverse dichiarazioni pubbliche nelle quali evidenziava l'opportunità e necessità di sottoporsi al vaccino.
Alla luce del quadro in precedenza delineato, tuttavia, tali dichiarazioni non possono considerarsi illecite ai sensi dell'art. 2043 cc. Innanzitutto manca l'elemento soggettivo,
non è ravvisabile alcun dolo del convenuto né una colpa nella affermazioni rese. Esse,
infatti, costituivano espressione delle valutazioni scientifiche personali del dichiarante,
coerenti con quelle di numerosi esponenti della medicina e dell'OMS, ovvero trovavano fondamento negli atti politici e normativi adottati dal Governo.
La limitazione delle libertà individuali verificatesi durante il periodo di emergenza erano conseguenti alle prescrizioni cogenti disposte con i dpcm e le ordinanze di protezione civile emanate dagli organi di Governo, sulla base di valutazioni politiche e scientifiche diverse e non certo delle dichiarazioni del convenuto.
Le difficoltà relazionali e sociali evidenziate dall'attore discendevano dal clima di paura e tensione derivante dalla diffusione e dagli effetti del virus, dall'ampia risonanza data dai mezzi di informazione, dalle dichiarazioni di diversi esponenti del governo e della medicina.
L'autorevolezza e credibilità del convenuto, non possono ritenersi da sole sufficienti a provocare un effetto discriminatorio sull'attore o sui non vaccinati.
Manca inoltre qualsiasi allegazione o prova del danno, essendosi l'attore limitato a rilevare, genericamente, di essere stato escluso dalle relazioni sociali.
Invero, il pregiudizio di cui si invoca il risarcimento, non può considerarsi "in re ipsa",
identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto
4 danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni.
Nulla sulle spese processuali, in considerazione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a
R.G. n. 9849/2022 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
❖ Rigetta la domanda.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 27/02/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
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