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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/11/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3516/2024 R.A.C.C.
TRA
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_1 C.F._1
Gaudiosi, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
HDI Assicurazioni S.p.A. (cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Corrado Del Peschio Liberatore, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30.9.2025, la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1
HDI Assicurazioni Spa, deducendo:
1) di aver sottoscritto con quest'ultima la polizza auto n. 1224404869, della durata di un anno a far data dal 31.8.2023, a copertura dei rischi “r.c.a., incendio, furto -rapina totale e assistenza stradale” avente ad oggetto la propria autovettura “Ford Puma”, targata GB412HW;
pagina 1 di 10 2) che in data 13.3.2024 aveva subito il furto dell'auto in questione ed aveva sporto la relativa denuncia alla P.G.;
3) che in data 16.3.2024 la vettura era stata rinvenuta nei pressi di Cerignola (FG), ma che l'auto risultava “cannibalizzata”, vale a dire privata di qualsiasi componente, fatta eccezione della targa anteriore e posteriore e del libretto di circolazione, come da apposito verbale redatto in loco dagli Agenti della Polizia Municipale;
4) che, conseguentemente, l'attrice, ritenendo operante, nella specie, la garanzia prevista dalla polizza per il caso di furto, aveva chiesto alla Compagnia assicurativa il pagamento dell'indennizzo, ma che quest'ultima si era rifiutata di corrisponderlo, deducendo che, a seguito del ritrovamento della vettura, sarebbe scattata altra garanzia, ossia quella prevista a copertura del c.d. “furto parziale” che, tuttavia, non era stata prescelta dalla stessa assicurata;
5) che, a seguito del furto, la aveva riportato danni, consistenti nelle spese Pt_1 sostenute a seguito del rinvenimento del relitto (per un totale di € 814,54), oltre ad un danno biologico permanente nella misura del 7% per via dell'insorgere di “un disturbo misto ansioso-depressivo su base reattivo-situazionale” e ad un danno esistenziale causato dalla perdita di autonomia provocata dall'indisponibilità della vettura;
6) che, prima di adire questo Tribunale, l'attrice aveva, altresì, attivato il procedimento di mediazione al quale, tuttavia, non aveva aderito. Controparte_1
Sulla scorta di queste premesse, la ha dunque chiesto di: Pt_1
“preliminarmente, condannare ai sensi del D. Lgs. 28/2010 art. 12 bis la HDI
Assicurazioni Spa, in persona del l.r.p.t., al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
Nel merito: accertare, per le causali in premessa, l'inadempimento contrattuale della HDI Assicurazioni S.p.a., P.I. , in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 con sede in Roma, alla Piazza Guglielmo Marconi n. 25, derivante dal mancato Co indennizzo del furto della vettura Ford Puma line targata GB412HW subito in data
13.03.2024, dovuto in forza della polizza assicurativa n. 1224404869; per l'effetto, condannare la HDI Assicurazioni s.p.a. a versare l'indennizzo dovuto per il furto pari a pagina 2 di 10 euro 16.200,00 o quello stabilito ex art.
8.3.2 delle condizioni di contratto che verrà diversamente determinato;
condannare la HDI Assicurazioni s.p.a. a risarcire il danno biologico subito dalla Sig.ra nella misura del 7% o in quella, Parte_1 maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio;
condannare la HDI
Assicurazioni s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale esistenziale subito dalla Sig.ra
da stabilire in via equitativa;
condannare la HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a. a corrispondere le spese di demolizione oltre alle spese di deposito del relitto successive alla diffida di pagamento dell'indennizzo, pari a (80,00 euro per la demolizione, oltre a euro 50,00 per il deposito successivo alla scadenza del termine per il pagamento assegnato nella prima diffida), le spese dovute per l'avvio della procedura di mediazione, pari a euro 199,00, le spese dovute per il compenso del sottoscritto difensore per l'attività svolta in fase di mediazione pari a euro 643,48. Con vittoria di spese di lite”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha ribadito che la vicenda in esame sarebbe stata sussumibile nella fattispecie di “furto parziale”, non inclusa tra le garanzie prescelte dall'assicurata e, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente ed in data 8.4.2025 è stata rinviata per la rimessione in decisione al 30.9.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Qui è stata, infine, riservata in decisione.
Merito
Domanda di pagamento dell'indennizzo
La domanda è rimasta sfornita di prova e, pertanto, va rigettata.
Va premesso che non vi è alcuna contestazione tra le parti in merito al furto dell'autovettura di proprietà dell'attrice ed al successivo rinvenimento della stessa in pagina 3 di 10 condizioni di “auto cannibalizzata”, così come attestato dagli Agenti della Polizia
Municipale di Cerignola nel verbale in atti (all. 8 atto di citazione).
Ciò posto, avendo riguardo alle condizioni generali di polizza relative al caso, deve ritenersi che il vaglio della domanda in questione, piuttosto che afferire all'operatività della garanzia “Furto e Rapina Totale” (par. 4.1.2.) ovvero della garanzia “Furto e Rapina Totale
e Parziale” (par. 4.1.3.) come dedotto dalle parti, concerna l'applicabilità delle condizioni di polizza relative ai danni riportati al veicolo a seguito di furto (cap. 8 “norme che regolano i sinistri”, sez. 8.3. “norme valide per la sezione danni al veicolo”).
In particolare, atteso che è pacifico tra le parti che l'autovettura della per Pt_1 come è stata ritrovata, è risultata priva di valore (in quanto non funzionante e priva, salvo altro, di carrozzeria, interni, pneumatici ed accessori, fatta eccezione della targa anteriore e posteriore e del libretto di circolazione, come da verbale di rinvenimento in atti), viene qui in rilievo il disposto dell'art.
8.3.2. delle condizioni di polizza, relativo alla determinazione del danno per il caso di perdita totale del veicolo.
La norma in questione chiarisce, infatti, che: “per Perdita Totale s'intende quando il veicolo, in seguito a Furto o , non sia stato ritrovato oppure quando, in caso di Per_1 danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superino comunque l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro…”.
Ciò premesso, la disposizione in oggetto specifica i criteri per la determinazione dell'indennizzo per l'ipotesi di perdita totale del veicolo, prevedendo modalità alternative di calcolo del valore del veicolo stesso al momento del sinistro.
Ed invero detta norma prevede testualmente che “in caso di sinistro che causi la
Perdita Totale del Veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata nella
Scheda di Polizza, determina l'indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote/www.quattroruote.it (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore degli eventuali Accessori Non di Serie e degli Optional stabilmente installati, purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata. Qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o,
pagina 4 di 10 se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo al momento del Sinistro sarà determinato in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato”.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che parte attrice si sia limitata ad invocare la liquidazione dell'indennizzo secondo massimale, senza tuttavia fornire la prova, in concreto, del valore dell'auto al momento del furto, così come richiesto dalle disposizioni cennate.
Come noto, nell'assicurazione contro i danni, nell'ambito della quale va ricompresa anche quella contro il furto, oggetto del contratto è l'impegno dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze degli eventi coperti da assicurazione.
Ora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che “il debito
d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato» (ex multis, Cass. 14.12.2002 n. 17950, Cass. 30.3.2001 n. 4753, Cass.
23.3.1995 n. 3388 e Cass. 12.11.1994 n. 9549).
Dunque, la somma indicata nella polizza di assicurazione come valore del bene assicurato (in questo caso € 18.000,00 con scoperto del 10% e dunque € 16.200,00) non è
l'oggetto della copertura assicurativa, ma il solo limite della responsabilità (c.d. massimale appunto) assunta dall'assicuratore.
In altre parole, il contratto assicurativo non prevede che, nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato – nella specie, il furto – l'assicuratore verserà all'assicurato una somma determinata (vale a dire quella indicata nella polizza come valore presunto del bene), ma che l'assicuratore verserà al danneggiato una somma corrispondente al valore che i beni assicurati avevano davvero e concretamente al momento del furto, fino al limite della somma indicata nel contratto.
Il che, del resto, risulta coerente alla necessità di adeguare, nel corso del rapporto, il valore assicurato alla progressiva svalutazione del mezzo.
In tale senso depone, infatti, il disposto dell'art. 1908 c.c. che, proprio con specifico riferimento al contratto di assicurazione contro i danni (e salvo l'ipotesi- non ricorrente nel caso in esame- della garanzia della c.d. stima accettata, vale a dire del caso in cui il valore pagina 5 di 10 della cosa assicurata sia stabilito al tempo della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti), prevede testualmente, al comma 1, che “nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”.
Dunque, è pacifico che la prova non solo della sussistenza, ma anche dell'ammontare del danno, debba essere fornita dal danneggiato, che agisca chiedendo l'adempimento del contratto di assicurazione contro i danni.
Sul punto è, infatti, costante l'orientamento della Suprema Corte che ha chiarito che, nell'ambito del contratto in questione, non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte e inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto del contratto medesimo, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 2697 c.c. (Cass. 10.11.2003, n. 16831, in tal senso anche Cass.
23.2.1998, n. 1946, e Cass. 12.2.1998, n. 1473).
Ancora e più in generale in materia di diritto all'indennizzo assicurativo, la
Cassazione è univoca nel precisare, da un lato, che grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, dall'altro, che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto, al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia, non valgono a sollevarlo dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo (ex multis Cass. 10.11.
2003, n. 16831, Cass. 20.3.2006, n. 6108 e Cass. 20.4.2012 n. 6267).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, v'è da dire che parte attrice non ha offerto elementi di giudizio atti a consentire di determinare il valore del veicolo rubato al momento del furto, ai sensi delle condizioni di polizza- sopra richiamate- relative alla determinazione del danno per il caso di perdita totale del veicolo stesso.
Ed invero, la non ha provato la quotazione del proprio veicolo secondo la Pt_1 pubblicazione “Quattroruote”, con riferimento al mese di accadimento del furto (chiarendo e provando, altresì- anche attraverso fotografie- se il veicolo stesso avesse accessori non di serie e optional stabilmente installati e, comunque, se il loro valore fosse da ricomprendersi pagina 6 di 10 nella somma assicurata) né secondo la pubblicazione “Eurotax Giallo” e né, da ultimo, secondo le quotazioni risultanti da indagini di mercato.
Peraltro, neppure può soccorrere, al riguardo, l'importo di € 17.200,00, indicato dal
CTP di parte attrice, quale valore commerciale del veicolo oggetto di causa nella perizia in atti (all. 15 atto di citazione), trattandosi di somma del tutto genericamente determinata e in relazione alla quale non sono stati esplicitati i criteri, sulla scorta dei quali lo stesso consulente ha provveduto alla quantificazione della somma in questione.
Infine, va anche evidenziato che la nemmeno ha chiesto l'espletamento Pt_1 sul punto di una CTU, che peraltro, in ogni caso, in difetto di altri elementi di prova, sarebbe stata meramente esplorativa.
In conclusione, non avendo l'attrice assolto all'onere, gravante sulla stessa, di provare il valore dell'auto rubata al momento del furto, la domanda di pagamento dell'indennizzo va rigettata.
Domande di risarcimento del danno
Anche le domande di risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale vanno rigettate.
Ed invero, posto che tali voci di danno non sono state, evidentemente, allegate quali conseguenze del fatto illecito del furto (nel qual caso, ovviamente, le stesse avrebbero dovuto essere proposte nei confronti degli autori dell'illecito), bensì quali effetti dell'inadempimento contrattuale di v'è da dire che parte attrice non ha Controparte_1 assolto all'onere probatorio incombente sulla stessa.
Come noto, la responsabilità contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 c.c., prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. In tale ambito, emerge dal consolidamento giurisprudenziale che spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito, mentre al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (ex multis Cass. 14.4.2025 n. 9721, Cass. pagina 7 di 10 31.8.2020 n. 18102, Corte Appello L'Aquila 11.10.2019 n. 1652, Trib. Milano 10.5.2014 n.
6045).
Ebbene, nella specie, parte attrice non ha provato che il mancato pagamento dell'indennizzo, da parte della compagnia assicurativa, abbia concretamente provocato il danno rappresentato dalla malattia (vale a dire il “disturbo misto ansioso-depressivo su base reattivo-situazionale”), per cui è a chiedere il risarcimento.
Peraltro, nella documentazione medica prodotta (all. 27 e 28 atto di citazione) si legge testualmente (paragrafo “estratto anamnesi psichiatrica” certificato CSM di Sulmona, richiamato anche nella relazione del CTP): “riferito benessere psichico sino a circa sei settimane or sono con esordio di sintomatologia ansioso depressiva che mette in relazione con un furto subito e l'assenza di risarcimento successivo”.
Dunque, sul punto vi è solo una deduzione della e né la stessa ha offerto Pt_1 alcun elemento di prova, sia pure indiziario, al riguardo.
Quanto al danno esistenziale, non risulta dimostrato alcun pregiudizio in tal senso.
Ed invero le deduzioni svolte al riguardo dall'attrice (circa l'impossibilità di gestire la propria attività professionale di avvocato e le incombenze quotidiane legate agli spostamenti scolastici e sportivi della figlia) risultano del tutto prive di riscontro in atti.
Né, del resto, può soccorrere sul punto una valutazione equitativa, come invocato dalla stessa e ciò in quanto, come noto, la liquidazione equitativa non può Pt_1 sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (ex multis
Cass. 20.9.2024 n. 25318).
Venendo ora al rimborso delle spese sostenute in conseguenza del furto, va evidenziato che non vi è prova in atti delle spese per “trasporto scocca auto”, in quanto il documento prodotto all'uopo dall'attrice (all. 24 atto di citazione) attesta solo che l'attrice ha dato ordine alla banca di eseguire un bonifico in favore dell' di Parte_2
Cerignola, per il pagamento di una fattura, non meglio specificata e che neppure risulta versata in atti.
Per ciò che concerne, invece, le spese per il deposito in officina e per la demolizione della vettura, viene qui in rilievo il disposto dell'art. S.A.2, nell'ambito del paragrafo pagina 8 di 10 “servizio assistenza super”- sezione “assistenza”, operante, nel caso, su espressa volontà dell'assicurata (cfr allegato garanzie polizza auto, doc. 1 parte convenuta), che prevede che, qualora l'assicurato, a seguito di sinistro (intendendosi per tale, ai sensi delle definizioni indicate nelle condizioni generali di polizza, tra l'altro, anche il “furto tentato/parziale/consumato…che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato”) debba procedere alla demolizione del veicolo, “la società terrà a proprio carico i costi relativi alla demolizione… gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell' che dovrà Parte_3 provvedere direttamente al pagamento”.
Dunque, ai sensi della pattuizione cennata, possono essere, nel caso, oggetto di rimborso le sole spese di demolizione del veicolo per € 80,00 (all 26 atto di citazione) e non anche le spese di deposito dell'auto presso l'Officina Di Ciomma per € 295,34 (pag. 23 atto di citazione).
Per quanto attiene, poi, al rimborso delle spese sostenute per l'avvio della mediazione, va rilevato che la relativa domanda va rigettata, posto che tali spese sono recuperabili, in quanto esborsi, dal vincitore (Corte Appello L'Aquila 3.3.2025 n. 262 e
Trib. Modena 9.3.2012); peraltro, con riferimento alle spese per il compenso spettante al difensore nella fase della mediazione, non vi è neppure la prova del relativo esborso, avendo parte attrice prodotto all'uopo solo una richiesta di pagamento da parte del proprio legale (all. 33 atto di citazione).
Infine, con riferimento alla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, si evidenzia che la condotta della parte chiamata che, come nel caso, non si presenti al primo incontro di mediazione e invii all'organismo una comunicazione di “non adesione” (cfr verbale negativo di mediazione, all. 20 atto di citazione), costituisce assenza ingiustificata (Trib. Vercelli 83/2023) di talché, ai sensi dell'articolo 12 bis del D.Lvo 28/2010 va, invece, pronunciata nei confronti della
[...]
condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma Controparte_3 di € 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sulle spese di lite pagina 9 di 10 Le spese di giudizio, in considerazione della parziale soccombenza di parte convenuta
(relativamente alla domanda di condanna al rimborso delle spese di demolizione e al pagamento del doppio del contributo unificato) sono compensate in misura del 20% tra le parti, con condanna di alla rifusione della restante parte in favore di Parte_1 [...]
, liquidato l'intero, come da d.m. 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € Controparte_3
26.000 fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri), in €
5.077,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• condanna la convenuta a rimborsare all'attrice l'importo di € 80,00 per la demolizione del veicolo di sua proprietà;
• rigetta ogni altra domanda attorea;
• condanna ex art. 12 bis D.lgs 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata al bilancio dello Stato della somma di € 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
• compensa tra le parti le spese di lite in misura del 20% e condanna Parte_1 alla rifusione della restante parte in favore di
[...] Controparte_3 liquidato l'intero in € 5.077,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 4.11.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3516/2024 R.A.C.C.
TRA
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Parte_1 C.F._1
Gaudiosi, giusta procura in atti;
-ATTRICE-
E
HDI Assicurazioni S.p.A. (cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Corrado Del Peschio Liberatore, giusta procura in atti;
-CONVENUTA-
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 30.9.2025, la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1
HDI Assicurazioni Spa, deducendo:
1) di aver sottoscritto con quest'ultima la polizza auto n. 1224404869, della durata di un anno a far data dal 31.8.2023, a copertura dei rischi “r.c.a., incendio, furto -rapina totale e assistenza stradale” avente ad oggetto la propria autovettura “Ford Puma”, targata GB412HW;
pagina 1 di 10 2) che in data 13.3.2024 aveva subito il furto dell'auto in questione ed aveva sporto la relativa denuncia alla P.G.;
3) che in data 16.3.2024 la vettura era stata rinvenuta nei pressi di Cerignola (FG), ma che l'auto risultava “cannibalizzata”, vale a dire privata di qualsiasi componente, fatta eccezione della targa anteriore e posteriore e del libretto di circolazione, come da apposito verbale redatto in loco dagli Agenti della Polizia Municipale;
4) che, conseguentemente, l'attrice, ritenendo operante, nella specie, la garanzia prevista dalla polizza per il caso di furto, aveva chiesto alla Compagnia assicurativa il pagamento dell'indennizzo, ma che quest'ultima si era rifiutata di corrisponderlo, deducendo che, a seguito del ritrovamento della vettura, sarebbe scattata altra garanzia, ossia quella prevista a copertura del c.d. “furto parziale” che, tuttavia, non era stata prescelta dalla stessa assicurata;
5) che, a seguito del furto, la aveva riportato danni, consistenti nelle spese Pt_1 sostenute a seguito del rinvenimento del relitto (per un totale di € 814,54), oltre ad un danno biologico permanente nella misura del 7% per via dell'insorgere di “un disturbo misto ansioso-depressivo su base reattivo-situazionale” e ad un danno esistenziale causato dalla perdita di autonomia provocata dall'indisponibilità della vettura;
6) che, prima di adire questo Tribunale, l'attrice aveva, altresì, attivato il procedimento di mediazione al quale, tuttavia, non aveva aderito. Controparte_1
Sulla scorta di queste premesse, la ha dunque chiesto di: Pt_1
“preliminarmente, condannare ai sensi del D. Lgs. 28/2010 art. 12 bis la HDI
Assicurazioni Spa, in persona del l.r.p.t., al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
Nel merito: accertare, per le causali in premessa, l'inadempimento contrattuale della HDI Assicurazioni S.p.a., P.I. , in persona del l.r.p.t., P.IVA_1 con sede in Roma, alla Piazza Guglielmo Marconi n. 25, derivante dal mancato Co indennizzo del furto della vettura Ford Puma line targata GB412HW subito in data
13.03.2024, dovuto in forza della polizza assicurativa n. 1224404869; per l'effetto, condannare la HDI Assicurazioni s.p.a. a versare l'indennizzo dovuto per il furto pari a pagina 2 di 10 euro 16.200,00 o quello stabilito ex art.
8.3.2 delle condizioni di contratto che verrà diversamente determinato;
condannare la HDI Assicurazioni s.p.a. a risarcire il danno biologico subito dalla Sig.ra nella misura del 7% o in quella, Parte_1 maggiore o minore, che verrà accertata nel corso del giudizio;
condannare la HDI
Assicurazioni s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale esistenziale subito dalla Sig.ra
da stabilire in via equitativa;
condannare la HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a. a corrispondere le spese di demolizione oltre alle spese di deposito del relitto successive alla diffida di pagamento dell'indennizzo, pari a (80,00 euro per la demolizione, oltre a euro 50,00 per il deposito successivo alla scadenza del termine per il pagamento assegnato nella prima diffida), le spese dovute per l'avvio della procedura di mediazione, pari a euro 199,00, le spese dovute per il compenso del sottoscritto difensore per l'attività svolta in fase di mediazione pari a euro 643,48. Con vittoria di spese di lite”.
Si è costituita la convenuta, la quale ha ribadito che la vicenda in esame sarebbe stata sussumibile nella fattispecie di “furto parziale”, non inclusa tra le garanzie prescelte dall'assicurata e, pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'esito delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente ed in data 8.4.2025 è stata rinviata per la rimessione in decisione al 30.9.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c.
Qui è stata, infine, riservata in decisione.
Merito
Domanda di pagamento dell'indennizzo
La domanda è rimasta sfornita di prova e, pertanto, va rigettata.
Va premesso che non vi è alcuna contestazione tra le parti in merito al furto dell'autovettura di proprietà dell'attrice ed al successivo rinvenimento della stessa in pagina 3 di 10 condizioni di “auto cannibalizzata”, così come attestato dagli Agenti della Polizia
Municipale di Cerignola nel verbale in atti (all. 8 atto di citazione).
Ciò posto, avendo riguardo alle condizioni generali di polizza relative al caso, deve ritenersi che il vaglio della domanda in questione, piuttosto che afferire all'operatività della garanzia “Furto e Rapina Totale” (par. 4.1.2.) ovvero della garanzia “Furto e Rapina Totale
e Parziale” (par. 4.1.3.) come dedotto dalle parti, concerna l'applicabilità delle condizioni di polizza relative ai danni riportati al veicolo a seguito di furto (cap. 8 “norme che regolano i sinistri”, sez. 8.3. “norme valide per la sezione danni al veicolo”).
In particolare, atteso che è pacifico tra le parti che l'autovettura della per Pt_1 come è stata ritrovata, è risultata priva di valore (in quanto non funzionante e priva, salvo altro, di carrozzeria, interni, pneumatici ed accessori, fatta eccezione della targa anteriore e posteriore e del libretto di circolazione, come da verbale di rinvenimento in atti), viene qui in rilievo il disposto dell'art.
8.3.2. delle condizioni di polizza, relativo alla determinazione del danno per il caso di perdita totale del veicolo.
La norma in questione chiarisce, infatti, che: “per Perdita Totale s'intende quando il veicolo, in seguito a Furto o , non sia stato ritrovato oppure quando, in caso di Per_1 danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superino comunque l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro…”.
Ciò premesso, la disposizione in oggetto specifica i criteri per la determinazione dell'indennizzo per l'ipotesi di perdita totale del veicolo, prevedendo modalità alternative di calcolo del valore del veicolo stesso al momento del sinistro.
Ed invero detta norma prevede testualmente che “in caso di sinistro che causi la
Perdita Totale del Veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata nella
Scheda di Polizza, determina l'indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote/www.quattroruote.it (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore degli eventuali Accessori Non di Serie e degli Optional stabilmente installati, purché il loro valore sia compreso nella somma assicurata. Qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o,
pagina 4 di 10 se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo al momento del Sinistro sarà determinato in base alle quotazioni risultanti da indagini di mercato”.
Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che parte attrice si sia limitata ad invocare la liquidazione dell'indennizzo secondo massimale, senza tuttavia fornire la prova, in concreto, del valore dell'auto al momento del furto, così come richiesto dalle disposizioni cennate.
Come noto, nell'assicurazione contro i danni, nell'ambito della quale va ricompresa anche quella contro il furto, oggetto del contratto è l'impegno dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze degli eventi coperti da assicurazione.
Ora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che “il debito
d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato» (ex multis, Cass. 14.12.2002 n. 17950, Cass. 30.3.2001 n. 4753, Cass.
23.3.1995 n. 3388 e Cass. 12.11.1994 n. 9549).
Dunque, la somma indicata nella polizza di assicurazione come valore del bene assicurato (in questo caso € 18.000,00 con scoperto del 10% e dunque € 16.200,00) non è
l'oggetto della copertura assicurativa, ma il solo limite della responsabilità (c.d. massimale appunto) assunta dall'assicuratore.
In altre parole, il contratto assicurativo non prevede che, nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato – nella specie, il furto – l'assicuratore verserà all'assicurato una somma determinata (vale a dire quella indicata nella polizza come valore presunto del bene), ma che l'assicuratore verserà al danneggiato una somma corrispondente al valore che i beni assicurati avevano davvero e concretamente al momento del furto, fino al limite della somma indicata nel contratto.
Il che, del resto, risulta coerente alla necessità di adeguare, nel corso del rapporto, il valore assicurato alla progressiva svalutazione del mezzo.
In tale senso depone, infatti, il disposto dell'art. 1908 c.c. che, proprio con specifico riferimento al contratto di assicurazione contro i danni (e salvo l'ipotesi- non ricorrente nel caso in esame- della garanzia della c.d. stima accettata, vale a dire del caso in cui il valore pagina 5 di 10 della cosa assicurata sia stabilito al tempo della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti), prevede testualmente, al comma 1, che “nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”.
Dunque, è pacifico che la prova non solo della sussistenza, ma anche dell'ammontare del danno, debba essere fornita dal danneggiato, che agisca chiedendo l'adempimento del contratto di assicurazione contro i danni.
Sul punto è, infatti, costante l'orientamento della Suprema Corte che ha chiarito che, nell'ambito del contratto in questione, non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte e inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto del contratto medesimo, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 2697 c.c. (Cass. 10.11.2003, n. 16831, in tal senso anche Cass.
23.2.1998, n. 1946, e Cass. 12.2.1998, n. 1473).
Ancora e più in generale in materia di diritto all'indennizzo assicurativo, la
Cassazione è univoca nel precisare, da un lato, che grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, dall'altro, che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto, al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia, non valgono a sollevarlo dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo (ex multis Cass. 10.11.
2003, n. 16831, Cass. 20.3.2006, n. 6108 e Cass. 20.4.2012 n. 6267).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, v'è da dire che parte attrice non ha offerto elementi di giudizio atti a consentire di determinare il valore del veicolo rubato al momento del furto, ai sensi delle condizioni di polizza- sopra richiamate- relative alla determinazione del danno per il caso di perdita totale del veicolo stesso.
Ed invero, la non ha provato la quotazione del proprio veicolo secondo la Pt_1 pubblicazione “Quattroruote”, con riferimento al mese di accadimento del furto (chiarendo e provando, altresì- anche attraverso fotografie- se il veicolo stesso avesse accessori non di serie e optional stabilmente installati e, comunque, se il loro valore fosse da ricomprendersi pagina 6 di 10 nella somma assicurata) né secondo la pubblicazione “Eurotax Giallo” e né, da ultimo, secondo le quotazioni risultanti da indagini di mercato.
Peraltro, neppure può soccorrere, al riguardo, l'importo di € 17.200,00, indicato dal
CTP di parte attrice, quale valore commerciale del veicolo oggetto di causa nella perizia in atti (all. 15 atto di citazione), trattandosi di somma del tutto genericamente determinata e in relazione alla quale non sono stati esplicitati i criteri, sulla scorta dei quali lo stesso consulente ha provveduto alla quantificazione della somma in questione.
Infine, va anche evidenziato che la nemmeno ha chiesto l'espletamento Pt_1 sul punto di una CTU, che peraltro, in ogni caso, in difetto di altri elementi di prova, sarebbe stata meramente esplorativa.
In conclusione, non avendo l'attrice assolto all'onere, gravante sulla stessa, di provare il valore dell'auto rubata al momento del furto, la domanda di pagamento dell'indennizzo va rigettata.
Domande di risarcimento del danno
Anche le domande di risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale vanno rigettate.
Ed invero, posto che tali voci di danno non sono state, evidentemente, allegate quali conseguenze del fatto illecito del furto (nel qual caso, ovviamente, le stesse avrebbero dovuto essere proposte nei confronti degli autori dell'illecito), bensì quali effetti dell'inadempimento contrattuale di v'è da dire che parte attrice non ha Controparte_1 assolto all'onere probatorio incombente sulla stessa.
Come noto, la responsabilità contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 c.c., prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. In tale ambito, emerge dal consolidamento giurisprudenziale che spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito, mentre al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale (ex multis Cass. 14.4.2025 n. 9721, Cass. pagina 7 di 10 31.8.2020 n. 18102, Corte Appello L'Aquila 11.10.2019 n. 1652, Trib. Milano 10.5.2014 n.
6045).
Ebbene, nella specie, parte attrice non ha provato che il mancato pagamento dell'indennizzo, da parte della compagnia assicurativa, abbia concretamente provocato il danno rappresentato dalla malattia (vale a dire il “disturbo misto ansioso-depressivo su base reattivo-situazionale”), per cui è a chiedere il risarcimento.
Peraltro, nella documentazione medica prodotta (all. 27 e 28 atto di citazione) si legge testualmente (paragrafo “estratto anamnesi psichiatrica” certificato CSM di Sulmona, richiamato anche nella relazione del CTP): “riferito benessere psichico sino a circa sei settimane or sono con esordio di sintomatologia ansioso depressiva che mette in relazione con un furto subito e l'assenza di risarcimento successivo”.
Dunque, sul punto vi è solo una deduzione della e né la stessa ha offerto Pt_1 alcun elemento di prova, sia pure indiziario, al riguardo.
Quanto al danno esistenziale, non risulta dimostrato alcun pregiudizio in tal senso.
Ed invero le deduzioni svolte al riguardo dall'attrice (circa l'impossibilità di gestire la propria attività professionale di avvocato e le incombenze quotidiane legate agli spostamenti scolastici e sportivi della figlia) risultano del tutto prive di riscontro in atti.
Né, del resto, può soccorrere sul punto una valutazione equitativa, come invocato dalla stessa e ciò in quanto, come noto, la liquidazione equitativa non può Pt_1 sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica (ex multis
Cass. 20.9.2024 n. 25318).
Venendo ora al rimborso delle spese sostenute in conseguenza del furto, va evidenziato che non vi è prova in atti delle spese per “trasporto scocca auto”, in quanto il documento prodotto all'uopo dall'attrice (all. 24 atto di citazione) attesta solo che l'attrice ha dato ordine alla banca di eseguire un bonifico in favore dell' di Parte_2
Cerignola, per il pagamento di una fattura, non meglio specificata e che neppure risulta versata in atti.
Per ciò che concerne, invece, le spese per il deposito in officina e per la demolizione della vettura, viene qui in rilievo il disposto dell'art. S.A.2, nell'ambito del paragrafo pagina 8 di 10 “servizio assistenza super”- sezione “assistenza”, operante, nel caso, su espressa volontà dell'assicurata (cfr allegato garanzie polizza auto, doc. 1 parte convenuta), che prevede che, qualora l'assicurato, a seguito di sinistro (intendendosi per tale, ai sensi delle definizioni indicate nelle condizioni generali di polizza, tra l'altro, anche il “furto tentato/parziale/consumato…che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di prestazioni da parte dell'assicurato”) debba procedere alla demolizione del veicolo, “la società terrà a proprio carico i costi relativi alla demolizione… gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell' che dovrà Parte_3 provvedere direttamente al pagamento”.
Dunque, ai sensi della pattuizione cennata, possono essere, nel caso, oggetto di rimborso le sole spese di demolizione del veicolo per € 80,00 (all 26 atto di citazione) e non anche le spese di deposito dell'auto presso l'Officina Di Ciomma per € 295,34 (pag. 23 atto di citazione).
Per quanto attiene, poi, al rimborso delle spese sostenute per l'avvio della mediazione, va rilevato che la relativa domanda va rigettata, posto che tali spese sono recuperabili, in quanto esborsi, dal vincitore (Corte Appello L'Aquila 3.3.2025 n. 262 e
Trib. Modena 9.3.2012); peraltro, con riferimento alle spese per il compenso spettante al difensore nella fase della mediazione, non vi è neppure la prova del relativo esborso, avendo parte attrice prodotto all'uopo solo una richiesta di pagamento da parte del proprio legale (all. 33 atto di citazione).
Infine, con riferimento alla mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatorio, si evidenzia che la condotta della parte chiamata che, come nel caso, non si presenti al primo incontro di mediazione e invii all'organismo una comunicazione di “non adesione” (cfr verbale negativo di mediazione, all. 20 atto di citazione), costituisce assenza ingiustificata (Trib. Vercelli 83/2023) di talché, ai sensi dell'articolo 12 bis del D.Lvo 28/2010 va, invece, pronunciata nei confronti della
[...]
condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma Controparte_3 di € 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sulle spese di lite pagina 9 di 10 Le spese di giudizio, in considerazione della parziale soccombenza di parte convenuta
(relativamente alla domanda di condanna al rimborso delle spese di demolizione e al pagamento del doppio del contributo unificato) sono compensate in misura del 20% tra le parti, con condanna di alla rifusione della restante parte in favore di Parte_1 [...]
, liquidato l'intero, come da d.m. 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € Controparte_3
26.000 fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i parametri), in €
5.077,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• condanna la convenuta a rimborsare all'attrice l'importo di € 80,00 per la demolizione del veicolo di sua proprietà;
• rigetta ogni altra domanda attorea;
• condanna ex art. 12 bis D.lgs 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata al bilancio dello Stato della somma di € 1.036,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
• compensa tra le parti le spese di lite in misura del 20% e condanna Parte_1 alla rifusione della restante parte in favore di
[...] Controparte_3 liquidato l'intero in € 5.077,00 per compensi, 15% per rimborso forfettario, iva e cap.
Pescara, 4.11.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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