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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Mwnzione N.3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente - militare in congedo equiparato, ai fini pensionistici, a vittima del dovere a far data dal Novembre 2019, per essere rimasto infermo in condizioni straordinarie di missione - avverso il mancato accoglimento della sua richiesta di rimborso di quanto pagato ai fini IRPEF negli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023.
L'Agenzia delle Entrate ha inizialmente negato il diritto del contribuente all'esenzione richiesta ma, successivamente, visto il mutare della giurisprudenza in materia e riesaminata la questione, ha formalmente riconosciuto - circolare n.68 del 4 .12.2025 - il diritto all' esenzione IRPEF a favore di chiunque abbia ottenuto lo status di vittima del dovere o equiparato ed ai familiari superstiti, quindi, eccepita la decadenza dal diritto del ricorrenete per le ritenute subite da oltre 48 mesi rispetto all'istanza di rimborso, calcolate le somme da rimborsare per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ha proposto di conciliare la controversia.
Parte ricorrente non ha aderito alla proposta, insistendo, per quanto riguarda l'eccepita decadenza del diritto al rimborso, che tale diritto sarebbe stato da lui conosciuto solo a seguito della sentenza
Cassazione 4478/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza 4478/2024 della Suprema Corte, richiamata dal ricorrente, si adegua a precedenti pronunciamenti che già hanno affermato, in tema di decadenza dal diritto, che in materia di benefici fiscali "la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF non è soggetta a termini di decadenza bensì solo a quelli di prescrizione..." e che, trattandosi di benefici fiscali "direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria" .
A parte ricorrenete debbono pertanto essere riconosciute le somme relative alle ritenute IRPEF subite negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, non però quelle subite per addizionali comunali, regionli ecc., non richieste in ricorso.
Stante la parziale soccombenza di parte ricorrente appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara, in parziale accoglimento del ricorso, dispone il rimborso delle ritenute subite da Ricorrente_1 sull'imposta IRPEF negli anni 2019-
€ 11.291, 2020- € 11.417, 2021- € 11.378, 2022- € 11.372, 2023- € 12.095.
Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara - Via Mwnzione N.3 54100 Massa MS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre il contribuente - militare in congedo equiparato, ai fini pensionistici, a vittima del dovere a far data dal Novembre 2019, per essere rimasto infermo in condizioni straordinarie di missione - avverso il mancato accoglimento della sua richiesta di rimborso di quanto pagato ai fini IRPEF negli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023.
L'Agenzia delle Entrate ha inizialmente negato il diritto del contribuente all'esenzione richiesta ma, successivamente, visto il mutare della giurisprudenza in materia e riesaminata la questione, ha formalmente riconosciuto - circolare n.68 del 4 .12.2025 - il diritto all' esenzione IRPEF a favore di chiunque abbia ottenuto lo status di vittima del dovere o equiparato ed ai familiari superstiti, quindi, eccepita la decadenza dal diritto del ricorrenete per le ritenute subite da oltre 48 mesi rispetto all'istanza di rimborso, calcolate le somme da rimborsare per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, ha proposto di conciliare la controversia.
Parte ricorrente non ha aderito alla proposta, insistendo, per quanto riguarda l'eccepita decadenza del diritto al rimborso, che tale diritto sarebbe stato da lui conosciuto solo a seguito della sentenza
Cassazione 4478/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza 4478/2024 della Suprema Corte, richiamata dal ricorrente, si adegua a precedenti pronunciamenti che già hanno affermato, in tema di decadenza dal diritto, che in materia di benefici fiscali "la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF non è soggetta a termini di decadenza bensì solo a quelli di prescrizione..." e che, trattandosi di benefici fiscali "direttamente accordati dalla legge", "essi competono indipendentemente da istanze del contribuente" - "e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria" .
A parte ricorrenete debbono pertanto essere riconosciute le somme relative alle ritenute IRPEF subite negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, non però quelle subite per addizionali comunali, regionli ecc., non richieste in ricorso.
Stante la parziale soccombenza di parte ricorrente appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara, in parziale accoglimento del ricorso, dispone il rimborso delle ritenute subite da Ricorrente_1 sull'imposta IRPEF negli anni 2019-
€ 11.291, 2020- € 11.417, 2021- € 11.378, 2022- € 11.372, 2023- € 12.095.
Spese compensate.