Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01640/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2024, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Pantosti Bruni, Simone Malfatto, Andrea Lichinchi, con domicilio eletto presso l’avvocato Pantosti Bruni in Torino, piazza Statuto 14;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Torino, in persona del Questore pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento nr. -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Torino, ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha ordinato l’allontanamento del ricorrente dal Comune di Torino imponendogli il divieto di far rientro nel predetto Comune senza preventiva autorizzazione per un periodo di anni 2 (due);
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore, consequenziale statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AF PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 31 ottobre 2024 -ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Torino notificatogli in pari data, con cui gli era stato ordinato l’allontanamento dal Comune di Torino, unitamente al divieto di farvi rientro senza preventiva autorizzazione per un periodo di due anni, ai sensi dell’art. 2 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il ricorrente esponeva dapprima che i fatti che avevano dato luogo al foglio di via avevano determinato il suo arresto l’-OMISSIS- ed il -OMISSIS- successivo la sua condanna in base all’art. 444 c.p.p. ad un anno e sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale.
Deduceva in diritto i seguenti motivi:
1.Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 2 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in ragione della mancanza, nel provvedimento impugnato, di un ordine impartito all’attuale ricorrente e volto al suo rientro presso il luogo di residenza. Nel provvedimento impugnato non figura l’ordine di fare rientro nel Comune di residenza, -OMISSIS- (TO), così come prescritto dall’art. 2 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per cui l’atto amministrativo doveva ritenersi nullo in quanto privo del contestuale ordine di fare rientro presso il Comune di residenza.
2.Violazione degli artt. 1, lettera b) e c), 2 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; eccesso di potere per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione; difetto di istruttoria, travisamento del fatto e carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento impugnato. Il ricorrente, in precedenza già deferito all’A.G. per violazione della normativa in materia di stupefacenti, per invasione di terreni, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e danneggiamento, è stato arrestato in flagranza di cessione di stupefacenti, mentre veniva aggredito dall’acquirente; il foglio di via è stato adottato sulla base della pericolosità sociale dell’interessato, ma non si può comprendere da dove questa derivi, vista l’assenza di condanne, l'aggressione subita nel corso del reato, la mitezza della condanna dovuta al comportamento processuale del ricorrente e dall’appartenenza alle “droghe leggere” della merce da scambiare.
Inoltre il Questore non ha dato corso ad alcuna valutazione avente ad oggetto le condizioni sociali, famigliari e lavorative dell'attuale ricorrente, vista l’irreprensibilità dei genitori e del fratello con i quali vive, quest’ultimo affetto da un disturbo bipolare: per cui vi era anche l’assenza del requisito di vivere abitualmente di componenti derivanti da attività delittuose.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La Questura di Torino si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 13 dicembre 2024 n. 513 questa Sezione respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento.
All’odierna udienza la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il foglio di allontanamento dal Comune di Torino non contenga altresì l’ordine di recarsi a -OMISSIS-, suo Comune di residenza, dimostrandosi un provvedimento privo di elemento essenziale in quanto l’allontanamento stesso sarebbe di una delle sue condizioni imprescindibili, ossia quelle dell’obbligato rientro nel luogo di residenza.
Il motivo è infondato.
L’art. 2 - così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lett. a), del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 - del D.lgs. n. 159/2011 prevede che: “Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento”.
Dunque l’attuale funzione del foglio di via, vale a dire del provvedimento impugnato in questa sede, ha il precipuo scopo di allontanare un soggetto da un territorio in cui la sua presenza si manifesta in contrasto con i cardini dell’ordine e della sicurezza pubblici; quanto sostenuto dall’interessato fa leva su principi e norme differenti e superati dalla normativa, norme che privilegiavano il rientro del luogo d’origine come una sorta di ripristino di condizioni di sicurezza, mentre attualmente il foglio di via trova la sua causa nell’allontanamento di una persona da un luogo specifico e nell’impossibilità di fare rientro per un determinato periodo.
Con il secondo motivo si sostiene l’inutile ed illegittima gravità del provvedimento, che evoca una non meglio individuata pericolosità sociale dell’interessato, pericolosità sociale di origine del tutto non individuabile, poiché il ricorrente non è gravato da precedenti condanne penali, è stato addirittura aggredito nel raduno che ha dato l’occasione per l’emanazione del provvedimento impugnato, ha riportato solamente una condanna mite, visto anche che lo scambio di merci riguardava esclusivamente “droghe leggere”. Né sono state valutate le condizioni sociali, famigliari e lavorative dell’interessato, convivente con genitori irreprensibili e con un fratello malato e nemmeno la dimostrazione del requisito di vivere abitualmente di proventi provenienti da attività delittuose.
Anche tale secondo motivo è infondato.
Come ammesso nello stesso ricorso, il ricorrente è già stato più volte deferito all’autorità giudiziaria per differenti illeciti penali, che vanno dalla violazione delle leggi in materia di stupefacenti all’invasione di terreni altrui, dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone al danneggiamento.
Nel caso di specie si è giunti alla condanna sia pure ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ad un anno e otto mesi di reclusione con la condizionale per vendita di stupefacenti e sebbene si trattasse di droghe cosiddette leggere, si deve pur sempre rilevare che se vi è stata una depenalizzazione dell’uso personale, il fatto assume sempre il carattere di reato ove si trovi di fronte ad un commercio di tale genere di merce. Se poi si aggiunge che tale “scambio” è avvenuto in forme violente con i connotati di rissa e che il ricorrente da un lato non è nuovo al traffico di stupefacenti così come documentato in causa e dall’altro nulla lo lega al territorio comunale di Torino, per cui non è comprensibile la censura attinente la pretesa mancata valutazione delle sue condizioni familiari.
Il ricorso deve quindi essere respinto e le spese di giudizio restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2500,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AF PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AF PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.