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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Roberta COLLIDA' Presidente dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere dr.ssa EN CARATTO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 95/2023 R.G. promosso in sede di appello da:
elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Piazza del Parte_1
Municipio n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo Cecchin, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-Appellante- contro
, elettivamente domiciliata in Torino, via Marco Polo n. 37/3, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Elena Cecilia Morra, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Appellata- avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa in data 30.11.2022dal Tribunale Ordinario di Ivrea, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio Con l'intervento del P.G., in persona del sostituto dott.ssa . Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale di udienza in data 19.9.2024: Parte appellante:
“richiama le conclusioni di cui alla pagina 4 della comparsa conclusionale del 25.01.2025”, che vengono di seguito riportate:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, riformare in toto la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 30.11.2022 nella causa R.G. 36/2018, notificata in formula esecutiva al sig. Parte_1 presso il domicilio eletto il 22.12.2022, e conseguentemente: Nel merito DICHIARARE
[...] vuto dal Signor a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, non Pt_1 sussistendo i presupposti di legge. DISPORRE la revoca dell'assegno mensile di Euro 650,00 posto a carico del Signor in favore della Signora per i motivi in fatto e in diritto di cui in Pt_1 CP_1
1 narrativa; CONDANNARE conseguentemente la sig.ra alla ripetizione in favore del sig. CP_1 delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento a seguito del provvedimento Pt_1 nziale 31.03.2019, assegno inizialmente fissato nella misura di € 800,00 mensili e, successivamente, in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, nel minor importo di € 650,00 mensili. REVOCARE il provvedimento di sequestro della quota della quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della in assenza dei presupposti di Parte_3 diritto. CONDANNARE la sig.ra alle spese e agli onorari di primo e secondo grado”. CP_1
Parte appellata:
“richiama le conclusioni di cui alla comparsa conclusionale in data 11.03.2025, da pagina 3 a 6”, che vengono di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze contrariis rejectis IN VIA PREGIUDIZIALE E/0 PRELIMINARE E PRINCIPALE Dichiararsi inammissibile l'impugnazione avversaria, ex art. 348 bis c.p.c. ovvero 342 c.p.c. nonché ex artt. 345 e 346 c.p.c. Dichiararsi inammissibili le nuove prove documentali e la prova testimoniale. NEL MERITO Respingersi l'avversaria impugnazione in quanto infondata, dandosi atto che vengono in questa sede riproposte le argomentazioni, le opposizioni e le istanze istruttorie articolate in atti nel giudizio di primo grado, confermandosi la sentenza impugnata. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO ED IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO, SOLO OCCORRENDO Nell'ipotesi in cui la Corte Ill.ma fosse di diverso avviso in ordine alla statuizione adottata dal Tribunale di Ivrea -effettuarsi tramite Polizia Tributaria, Guardia di Finanza anche delegata in funzione di Ispettorato del Lavoro le opportune indagini sul ragionier sulla e sulla IG per: - Pt_1 Parte_3 Parte_4 acquisizione di informazioni dir che oggetti quali della e persone che possano essere al corrente della reale situazione lavorativa del ragionier Parte_3 al fine di valutarne la corretta configurazione (lavoro autonomo con iscrizione all'Albo dei Pt_1
i Commercialisti di Torino e con propria clientela riferibile alla sua persona in luogo dei diversi contratti intercorsi con la – da ultimo quello di lavoratore subordinato part time), la Parte_3 veridicità della prestazion e eseguita a favore della e la congruità delle Parte_3 dichiarazione dei redditi dello stesso in relazione alla reale situazione lavorativa e di residenza (San Carlo Canavese); -porre particolare attenzione ai bilanci della società della alla ricerca Parte_3 di conti correnti, alle movimentazioni bancarie e alle prestazioni effettivamente rese ai clienti al fine di esaminare la corretta imputazione del fatturato in capo alla anziché al Parte_3 commercialista (con verifica e/o omissione di effettiva emissione di fatture per le Parte_5 prestazioni di lavoro autonomo rese alla sua personale clientela), gli utili annuali effettivamente maturati e la loro correttezza e congruità nonché della situazione finanziaria;
-estendere l'indagine di polizia tributaria sulla posizione della IG -tenore di vita e reddito, ricerca di Parte_4 conti correnti, contratti di mutuo e garanzie pre rovata l'esistenza di una quota di patrimonio occultata in capo al signor e formalmente intestata alla predetta Pt_1 Parte_1 compagna costituita nei seguenti beni: i gnor convive con la compagna Pt_1 comprato recentemente in San Carlo Canavese (TO) in Strada Poligono n. 39/4 e Parte_4 ente alla sola IG Trattasi di villa a schiera con garage di Parte_4 pertinenza (doc.21 ). ii) Anche l'autoveicolo SUZUKI JYB82SMT1 acquistato e utilizzato dal signor in data 14/7/2015 è stato intestato formalmente alla IG . (doc.22 ) iii) Pt_1 Parte_4 societaria del 90% della fittiziamente intes ma di Parte_3 Parte_4 effettiva proprietà del ragionier a seguito del suo recesso dalla e dal trasferimento Pt_1 Parte_6 della clientela (avviamento) a fa ale nuovo soggetto giuridico . - rt. 210 cpc ordinare
2 alla di produrre le fatture di vendita, le movimentazioni bancarie, le spese Parte_3 relative al personale assunte e relativi contratti, le delibere relative al compenso dell'Amministrazione nonché la documentazione finanziaria, economica e fiscale, stante il rifiuto opposto alla richiesta di documentazione e di accesso alla sede sociale (cfr. doc. 37-38-39-40) - ammettere CTU sulla Determinazione del valore economico patrimoniale della Parte_3
In punto ammissione delle prove, rinnovarsi le opposizioni di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 ed ammettersi la controprova sulle prove che la Corte Ill.ma ritenesse di ammettere nonché le prove articolate dalla scrivente difesa in atti, ovvero nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3, Respingersi all'esito ogni avversaria domanda, confermandosi la sentenza impugnata. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di primo e di secondo grado”
Procuratore Generale,
“esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo” (conclusioni di cui alla nota 19.4.2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado. Il signor e la IG contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in San Francesco al Campo in data 3.4.1983. Dall'unione nascevano i figli EN (il 17.8.1985) e il 7.2.1991). Per_1
Con ricorso datato 4.1.2018, il signor adiva il Tribunale di Ivrea al fine di ottenere la Pt_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dei contributi al mantenimento in favore della IG (€ 800) e del figlio € 400), posti a CP_1 Per_1 suo carico in sede di separazione e, conseguentemente, la revoca dell'ordine alla Parte_3
(presso la quale il signor svolgeva attività lavorativa) di versare mensilmente la
[...] Pt_1 somma di € 1.200 in favore della moglie, prelevandola dal quantum al medesimo spettante a titolo di compensi, anticipazioni utili o altri emolumenti. Si costituiva in giudizio la IG , aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo di porre a carico del signor il versamento di Pt_1 un assegno divorzile di € 800 (pari all'importo già previsto in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della moglie), confermando l'ordine alla di Parte_3 versarle mensilmente la predetta somma prelevandola da quella dovuta al signor a Pt_1 titolo di compensi, anticipazioni utili o altri emolumenti e autorizzando il sequestro della quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della intestata allo Parte_3 stesso dichiarando, al contempo, di rinunciare alla somma mensile di € 400, oltre al Pt_1
50% delle spese scolastiche e sanitarie, alla medesima corrisposta a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ormai economicamente autosufficiente, Per_1 nonché all'assegnazione della casa coniugale, non più in comproprietà con il signor Pt_1
Il Presidente, con ordinanza resa in data 31.3.2019, adottava provvedimenti provvisori e urgenti, confermando la precedente determinazione assunta in sede di separazione in merito al contributo del signor al mantenimento della resistente nella misura di € 800 Pt_1 mensili e revocando ogni forma di contribuzione del padre in favore del figlio Per_1 ormai maggiorenne e autosufficiente, come del resto ammesso dalla IG nella CP_1 propria comparsa di costituzione. Con sentenza non definitiva n. 886/2020, pubblicata il 27.11.2020, il Tribunale di Ivrea pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio limitatamente alle questioni economiche tra i signori e . Pt_1 CP_1
3 All'esito dell'istruttoria, con sentenza emessa in data 30.11.2022, il Tribunale Ordinario di Ivrea revocava ogni obbligo di contribuzione a carico del signor in favore del figlio Pt_1 poneva a carico del predetto l'obbligo di versare in favore della IG Per_1 CP_1
l'assegno mensile di € 650, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, autorizzava il sequestro della quota (del valore di € 1.000) intestata al signor di partecipazione al Pt_1 capitale sociale della rigettava la domanda formulata dalla IG Parte_3
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e compensava le spese di lite tra le parti nella misura del CP_1
50%, condannando il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite nella rimanente misura del 50%. Nella parte motiva della sentenza, il giudicante dava conto delle ragioni che avevano condotto alla conferma, nell'an e nel quantum, del contributo a carico del signor per Pt_1 il mantenimento della ex moglie, ritenendo, innanzitutto, che la documentazione prodotta dal ricorrente, le prove testimoniali e l'interrogatorio della convenuta assunti nella fase istruttoria non fossero idonei e sufficienti a dimostrare l'esistenza di una relazione di stabile convivenza tra quest'ultima e il signor sin dal 2017, ragione per cui doveva Parte_7 considerarsi ancora sussistente il diritto della IG a ricevere dall'ex marito una CP_1 somma a titolo di assegno divorzile. In punto determinazione della prestazione, il giudice di prime cure evidenziava come non fosse emerso, all'esito dell'istruttoria e della documentazione reddituale aggiornata prodotta dalle parti, alcun sostanziale peggioramento delle condizioni economico- patrimoniali del signor rispetto a quelle che erano già stata vagliate dal Tribunale di Pt_1
Torino, in sede di giudizio di separazione, e rivalutate, in sede di gravame, dalla Corte d'Appello, la quale, rigettando l'impugnazione proposta dal signor aveva Pt_1 confermato le disposizioni di carattere patrimoniale stabilite con la sentenza di separazione in favore della IG , ribadendo la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni CP_1 dei redditi prodotte dall'appellante. Analogo giudizio di scarsa attendibilità della documentazione reddituale prodotta veniva, del resto, effettuato anche dal Tribunale di Ivrea nell'impugnata sentenza, con riferimento alle somme percepite dal signor sia Pt_1
a titolo di compenso come professionista autonomo, sia a titolo di retribuzione per il lavoro svolto alla dipendenze della (ritenendo, in particolare, poco verosimile la Parte_3 retribuzione netta di € 500 mensili in relazione al contratto part-time alle dipendenze della considerato che detta società risultava partecipata al 10% dal signor Parte_3 Pt_1
e al 90% dalla IG (con la quale il aveva avviato una relazione Pt_4 Pt_1 extraconiugale sfociata in una convivenza a far data dal 2012), che la Parte_3 svolgeva la stessa attività, per i medesimi clienti, che in costanza di matrimonio veniva svolta dalla di cui il era socio accomandatario e la socio Parte_6 Pt_1 CP_1 accomandante (come riportato nella sentenza di separazione e nella successiva sentenza della Corte di Appello di Torino) e che il risultava essere l'unico commercialista della Pt_1 predetta società . Parte_3
Quanto alla IG , la sentenza di primo grado ribadiva il suo diritto a percepire CP_1 una somma dall'ex marito a titolo di assegno divorzile, richiamando l'attestazione di disoccupazione prodotta dalla resistente, l'età della donna (classe 1959) e le sue conseguenti verosimili difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa, nonché la durata ultratrentennale del matrimonio, ritenendo, peraltro, sostanzialmente provato l'accordo tra i coniugi in merito al fatto che la si dedicasse essenzialmente alla famiglia durante la vita CP_1
4 coniugale. Aggiungeva, inoltre, che il signor si era da sempre limitato a versare alla Pt_1 moglie, per il tramite della l'importo della sua retribuzione (€ 500 circa) e Parte_3 che, in ogni caso, lo stesso non era più gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio revocato con ordinanza presidenziale del 31.03.2019, mentre la ex moglie aveva Per_1 dichiarato negli ultimi anni (2018, 2019 e 2020) un reddito imponibile inferiore a quello del marito, costituito unicamente dal contributo dell'ex coniuge al suo mantenimento (nei limiti di quanto versato direttamente dalla , non avendo la stessa prestato alcuna Parte_3 attività lavorativa nel suddetto periodo (come documentato dall'attestazione di disoccupazione prodotta in atti), a cui doveva aggiungersi il reddito di cittadinanza pari ad
€ 398 mensili, dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale all'udienza CP_1 del 4.2.2022. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Ivrea riteneva equo porre a carico del signor Pt_1 un assegno divorzile in favore della IG dell'importo mensile di € 650, CP_1 annualmente rivalutabile e, in considerazione della parziale inadempienza del ricorrente rispetto agli obblighi di contribuzione già posti a suo carico – e pur disattendendo la domanda di conferma dell'ordine ai terzi ex art. 156 c.c., trattandosi di misura applicabile solo in sede di separazione e non di divorzio, essendo quest'ultimo istituto sul punto disciplinato dalla normativa speciale di cui all'art. 8 l. 898/1970 –, accoglieva la domanda di sequestro della quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della Parte_3 intestata al signor Pt_1
In ultimo, dato atto della mancata opposizione della convenuta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compensava le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, ponendo il rimanente 50% a carico del signor Pt_1
§ 2. Il giudizio di appello. Con ricorso depositato in data 20.1.2023, proponeva tempestivamente appello il signor chiedendo, in totale riforma della sentenza n. 1214/2022 del Parte_1
Tribunale di Ivrea, di revocare l'assegno divorzile di € 650 posto a suo carico in favore della IG e, conseguentemente, di condannare quest'ultima alla ripetizione delle CP_1 somme percepite a titolo di mantenimento sin dall'ordinanza presidenziale del 31.3.2019, e di revocare il provvedimento di sequestro della sua quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della Parte_3
A sostegno del proprio ricorso, l'appellante deduceva l'insussistenza dei presupposti in capo alla IG per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, in CP_1 considerazione della sua capacità economica e di lavoro, desumibile dalle seguenti circostanze:
• La IG , seppur proprietaria di immobili, si era spogliata di parte del suo CP_1 patrimonio donando al figlio un appartamento con autorimessa in San Carlo Per_1
Canavese e concedendo in comodato d'uso gratuito al compagno convivente signor beni immobili in Mezzenile. Parte_7
• La stessa era in possesso di concrete capacità lavorative, in quanto in possesso CP_1 del titolo di studio di segretaria d'azienda ed essendo stata socia della Proced s.n.c. di RO MA & Co. sin dal 1986, avendo poi assunto, nel 1994, la carica di socio accomandatario e amministratore della e, dal 2008, Controparte_2
5 a seguito dell'ulteriore modifica societaria in avendo Controparte_3 mantenuto un ruolo nell'azienda quale socia accomandante e, infine, quale liquidatrice della predetta società, nell'esercizio del quale si era, peraltro, appropriata del ricavato della vendita di beni aziendali, facendo ricadere sull'appellante la responsabilità dei debiti societari.
• Sin dal matrimonio, il progetto comune dei coniugi era quello di condividere la gestione dell'attività aziendale di famiglia e non certo quello, allegato ma non provato dalla controparte, di una famiglia tradizionale, in cui il marito svolge l'attività lavorativa e si occupa del mantenimento economico di moglie e figli e la moglie si dedica all'allevamento della prole e alla gestione della casa.
Parte appellante contestava, inoltre, la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di una stabile convivenza tra la IG e il signor , CP_1 Pt_7 procedendo ad un'erronea valutazione degli indizi - gravi, precisi e concordanti - e delle prove acquisite, da ritenersi nel complesso del tutto idonei e sufficienti a provare il rapporto di convivenza stabile tra gli stessi a decorrere dal 2017 (a tale proposito, l'appellante richiamava i documenti attestanti la presenza presso l'abitazione di di un uomo Per_2 definito “compagno” dal custode dei beni pignorati;
le fotografie rappresentative della buca delle lettere dell'abitazione di e del citofono dell'abitazione di , in cui, oltre Per_2 CP_4 al nome della resistente, vi era quello di UR F.”; le fotografie che riproducevano l'autovettura intestata al signor parcheggiata nel cortile dell'immobile locato Pt_7 dall'appellata in le risultanze delle prove testimoniali, che confermavano la CP_4 presenza costante del signor negli immobili via via condotti il locazione dalla Pt_7 IG (in , via Rivette n. 56, in , via Torino n. 88 e via Loreto n. CP_1 Per_2 CP_4
147 e, da ultimo, in Coassolo T.se, via Bogno n. 71). A ulteriore conferma di quanto già emerso dalla documentazione acquisita e dall'istruttoria svolta in primo grado, l'appellante produceva una relazione investigativa datata 16.1.2023, che documentava lo svolgimento, da parte del signor , di attività prettamente quotidiane e di giardinaggio presso Pt_7
l'abitazione di Coassolo T.se, ultima residenza della IG , e la richiesta, dal CP_1 medesimo rivolta a , di indirizzare tutta la propria corrispondenza Pt_7 CP_5 presso la predetta abitazione.
L'appellante deduceva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, non avendo la dimostrato il contributo offerto alla CP_1 comunione familiare, l'eventuale rinuncia ad occasioni di lavoro e di crescita professionale nel corso del matrimonio e l'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. In punto quantum debeatur, l'appellante lamentava la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della rilevante riduzione del reddito dal medesimo subìta successivamente alla separazione e l'azzeramento del suo patrimonio mobiliare e immobiliare. Contestava, inoltre, la decisione del Tribunale di sequestrare la quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della a causa delle proprie Parte_3 inadempienze riguardo gli obblighi di contribuzione al mantenimento, senza tener conto che tali inadempienze erano la conseguenza dell'errata quantificazione del reddito dell'appellante che, di conseguenza, si era trovato nell'oggettiva impossibilità di far fronte al versamento mensile di importi spropositati.
6 Infine, il ricorrente si doleva della decisione del Tribunale di ritenerlo parte maggiormente soccombente e, conseguentemente, di condannarlo al parziale rimborso delle spese di lite, nonostante il comportamento processuale, di indubbia temerarietà, della IG , CP_1 la quale aveva continuato a sostenere di non avere rapporti con il signor e a negare Pt_7 la convivenza con lo stesso, aveva simulato il contratto di comodato con il signor Pt_7 relativo all'immobile di Mezzenile – risultato, tuttavia, inagibile -, aveva omesso di riferire della cessione al figlio dell'immobile sito in San Carlo– circostanza ammessa solo in sede di interrogatorio formale -, non aveva contestato il doc. 31 di parte appellante che dimostrava l'esistenza di proprie disponibilità economiche per locare anche un box auto oltre ad una appartamento già dotato di cortile ad uso parcheggio, aveva omesso di dichiarare di aver chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza e si era opposta alla domanda di emissione della sentenza sullo status, dopo che precedentemente aveva aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la IG , chiedendo alla Corte, in via Controparte_1 pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi inammissibile l'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c. e dichiararsi inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., le nuove prove documentali e testimoniali dedotte da parte appellante e, nel merito, respingersi l'avversaria impugnazione in quanto infondata. In particolare, l'appellata deduceva l'inammissibilità del ricorso avversario in quanto fondato su una ricostruzione dei fatti non coincidente con nessuna delle sentenze pronunciate in sedici anni di contenzioso processuale o su circostanze esposte per la prima volta in appello e, comunque, in quanto privo dell'enunciazione di motivi specifici di impugnazione idonei a delimitare l'oggetto della domanda;
rilevava, inoltre, l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali e della richiesta di prova testimoniale avversarie e deduceva l'irrilevanza ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie già proposte in prima grado. Nel merito, la IG ribadiva la fondatezza della propria domanda di assegno CP_1 divorzile, non essendo stata in alcun modo provata in giudizio – come correttamente affermato dal giudice di prime cure - l'esistenza di una relazione di stabile convivenza tra la stessa e un altro uomo. In punto quantificazione dell'assegno divorzile, l'appellata richiamava quanto già esposto nel procedimento di primo grado - e confermato dalla sentenza impugnata - in merito alla situazione economico-reddituale delle parti, evidenziando, in particolare, di essere nullatenente e di vivere da 10 anni ai limiti della povertà, riuscendo a sopravvivere solamente grazie al sostegno economico del figlio Affermava, in ultimo, la fondatezza della domanda di sequestro della quota di Per_1 partecipazione del signor al capitare sociale della in virtù della Pt_1 Parte_3 persistente inadempienza dell'ex coniuge rispetto al versamento del contributo al suo mantenimento e la correttezza della pronuncia impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Con nota depositata in data 12.5.2023, il signor produceva modello Unico relativo Pt_1 agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021.
All'udienza del 19.5.2023, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.12.2023. Alla predetta udienza, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive
7 note del 30.11.2023 e la Corte tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con ordinanza in data 5.4.2024, la Corte, dato atto della necessità di disporre, ai fini del decidere, escussione testimoniale come da istanza istruttoria di cui alla nota di precisazione delle conclusioni di parte appellante datata 30.11.2023, rimetteva il procedimento in Pt_1 istruttoria e fissava udienza per l'escussione dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
All'udienza dell'11.9.2024, veniva assunta la testimonianza di - Testimone_1 investigatore privato presso la Moretti Investigazione – il quale confermava il contenuto della relazione investigativa redatta su incarico del signor l'appellante rinunciava Pt_1 all'escussione del teste e il Consigliere relatore – nulla opponendo parte appellata – Tes_2 fissava nuova udienza per la precisione delle conclusioni. A seguito di trasferimento ad altro incarico della Presidente del Collegio avanti al quale erano state, da ultimo, precisate le conclusioni, la Corte fissava nuova udienza, per gli stessi incombenti, al 19.9.2025, all'esito della quale, preso atto della rinuncia delle parti alla concessione di termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e di replica, assumeva la causa a decisione.
******** L'appello è parzialmente fondato per i motivi che verranno di seguito esposti.
§ 3. Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte reclamata.
§ 3.1. L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
L'art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione del giudizio ai sensi dell'art. 350 c.p.c.. Sul punto si è, peraltro, espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio secondo cui l'ordinanza di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis c.p.c. deve essere pronunciata, a pena di nullità, prima della trattazione della causa, essendo destinata ad impedire l'instaurazione del contraddittorio e l'ulteriore sviluppo processuale1. Ebbene, nel caso di specie, l'appello non poteva dirsi manifestamente inammissibile o infondato: la Corte ha, dunque, autorizzato la trattazione della causa, ritenendo peraltro necessario procedere ad un'integrazione istruttoria (cfr. ordinanza 5.4.2024 che ha disposto l'assunzione della prova testimoniale richiesta da parte appellante), e ha successivamente fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. La prosecuzione del giudizio e l'esito dello stesso dimostra che l'appello non era privo di ragionevoli possibilità di accoglimento e preclude una pronuncia in questa sede ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
§ 3.2. L'eccezione ex art. 342 c.p.c. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. L'atto di appello ha individuato puntualmente le statuizioni della sentenza di primo grado oggetto di censura (l'assegno divorzile, il sequestro della quota societaria e le spese di lite) 1 Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2 , sentenza 8.2.2024, n. 3595; Cass., Sez. 1, ordinanza 7.6.2021, n. 15786. 8 e ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni di critica, consentendo così alla Corte di individuare il thema decidendum.
§ 3.3. L'eccezione di inammissibilità delle prove nuove ex art. 345 c.p.c. Anche l'eccezione dell'appellata di inammissibilità delle nuove produzioni documentali e della prova testimoniale, dedotte dall'appellante, deve essere respinta. È pacifico che, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammissibili nuovi documenti che, sebbene formatisi successivamente, si riferiscano a fatti già esistenti e quindi producibili in primo grado (restando, tuttavia, ammissibili quelli che attestano circostanze sopravvenute). Sennonché, nel caso di specie, tale non può essere considerata la relazione investigativa datata 16.1.2023 e depositata dall'appellante con l'atto di gravame. Detta relazione documenta, invero, condotte quotidiane del signor Pt_7
presso l'abitazione dell'appellata, accertate dopo la sentenza di primo grado e,
[...] precisamente, nei giorni 2 , 3, 11 e 14 gennaio 2023 (presenza dell'uomo presso la predetta abitazione, svolgimento di attività relative alla gestione domestica dell'abitazione, parcheggio della propria autovettura avanti l'abitazione, tentativo di occultare la provenienza e titolarità dell'autovettura predetta). Essa attesta, dunque, circostanze sopravvenute e risulta, conseguentemente, ammissibile, così come lo è la prova testimoniale relativa alla conferma dell'attività investigativa svolta e raccolta nella stessa relazione, assunta in questa fase di gravame.
Tali risultanze istruttorie, pienamente ammissibili, sono state, pertanto, valutate in questa sede unitamente al materiale già acquisito in primo grado.
§ 4. Sul merito dell'impugnazione.
§ 4.1. L'assegno divorzile - inquadramento normativo e giurisprudenziale. Come noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno superato il precedente orientamento ancorato al tenore di vita goduto dall'ex coniuge in costanza di matrimonio, affermando come l'assegno divorzile non abbia una mera funzione assistenziale, ma persegua una finalità composita, con una triplice natura:
• assistenziale, diretta ad assicurare al coniuge economicamente più debole l'autosufficienza economica;
• compensativa, volta a ristorare il coniuge che, per le scelte comuni di vita familiare, abbia sacrificato opportunità professionali e reddituali;
• perequativa, destinata a riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, tenendo conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale, della durata del matrimonio, dell'età e delle condizioni personali del richiedente.
Secondo tale indirizzo, ormai consolidato2, il procedimento logico-giuridico che il giudice è chiamato a seguire è il seguente: 2 Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1 - , ordinanza 11.10.2024, n. 26520; Cass., sez. 1 - , sentenza 19.12.2023, n. 35434; Cass., sez. 1, ordinanza 8.9.2021, n. 24250. 9 a) verificare l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo coniugale;
b) accertare se e in quale misura tale squilibrio sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di organizzazione dei ruoli durante il matrimonio;
c) determinare, in presenza di tali presupposti, un assegno che, oltre a garantire al coniuge più debole un livello di vita dignitoso, svolga funzione compensativa e perequativa.
Ne consegue che l'assegno divorzile non è destinato a riprodurre il tenore di vita endo- coniugale, bensì a riconoscere e compensare il ruolo e i sacrifici del coniuge che abbia contribuito alla famiglia rinunciando a opportunità professionali e di guadagno, valorizzando al contempo l'autoresponsabilità di ciascun ex coniuge nella fase post- matrimoniale.
§ 4.2 La funzione assistenziale dell'assegno divorzile. I predetti principi, applicati al caso che occupa, consentono di ritenere parzialmente fondato l'appello in questa sede proposto dal signor Pt_1
Il Tribunale di Ivrea ha riconosciuto un assegno divorzile in favore della IG CP_1
- inizialmente quantificato, in sede di ordinanza presidenziale, in € 800 e successivamente ridotto ad € 650 - non ravvisando elementi significativi di novità rispetto all'epoca della separazione e ritenendo non provata la dedotta stabile convivenza della ex moglie con il signor , valorizzando, per contro, la carenza di redditi propri della IG Parte_7
e la difficoltà a reperire un'occupazione confacente alla sua età e al suo percorso CP_1 di vita. Ebbene, questa Corte ritiene che l'appello sia fondato nella parte in cui censura la valutazione del Tribunale di primo grado in ordine all'assenza di prova circa l'esistenza di una stabile convivenza della IG con il signor e, dunque, di un nuovo CP_1 Pt_7 progetto di vita comune con altro partner - caratterizzato da reciproca affectio e assunzione di obblighi morali e materiali, da condivisione di spazi, attività di vita quotidiana e relativi oneri economici - idoneo ad incidere su quella parte dell'assegno divorzile destinato a soddisfare esigenze di carattere prettamente assistenziale. Ed invero, ritiene questa Corte che dall'istruttoria complessivamente espletata in primo grado, e dalle ulteriori acquisizioni in appello, sia emerso un quadro univoco e concordante circa l'esistenza di una convivenza stabile e duratura della IG con il signor CP_1
, instauratasi quantomeno a decorrere dal maggio 2017 e perdurante sino ad oggi. Pt_7
A tale proposito rilevano, in particolare:
• i documenti fotografici attestanti la presenza, presso le varie abitazioni occupate dalla IG (in , via Rivette n. 56, e in , via Torino n. 88), di citofoni CP_1 Per_2 CP_4
e cassette postali recanti, accanto al nominativo della stessa, anche quello del signor;
Pt_7
10 • le fotografie e le testimonianze che documentano il parcheggio costante dell'autovettura Peugeot intestata al signor presso l'abitazione di via Loreto n. 147, Pt_7 CP_4 condotta in locazione dalla IG a decorrere dalla primavera 2019; CP_1
• la deposizione del teste che ha confermato di aver visto, già nel maggio Testimone_3
2017, la buca delle lettere della ex casa coniugale riportante il nominativo UR F.”;
• la querela presentata dal custode giudiziario avv. Meritano, in cui si fa riferimento alla presenza del “compagno” della IG presso l'ex immobile coniugale;
CP_1
• le deposizioni dei testi e che hanno confermato la presenza abituale del Tes_4 Tes_5
nell'abitazione locata dalla via Torino n. 88, e la Pt_7 Parte_8 CP_4 convivenza di fatto con la stessa;
• il contratto di comodato del 25.8.2017 stipulato dalla proprietaria IG a CP_1 favore del signor , relativo all'immobile di Mezzenile, via Murasse Molinera, che Pt_7 la stessa ha tuttavia dichiarato, in sede di interrogatorio formale, vuoto sin dal CP_1 luglio 2017 in quanto inagibile, circostanza che comprova il carattere sostanzialmente fittizio della residenza dichiarata dal presso la predetta abitazione di Mezzenile;
Pt_7
• la relazione investigativa del gennaio 2023, confermata in giudizio dal teste che Tes_1 ha documentato la presenza quotidiana, presso l'ultima abitazione della IG
in Coassolo T.se, del signor , intento nello svolgimento di attività CP_1 Parte_7 domestiche e di giardinaggio, nonché il trasferimento della sua corrispondenza postale presso tale indirizzo.
Ebbene, tali elementi probatori, considerati unitariamente e non in modo atomistico, consentono di ritenere pienamente dimostrata la stabile convivenza della IG CP_1 con il signor , sin dal maggio 2017, consentendo, così, di ritenere parzialmente Pt_7 venuta meno la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, alla luce di una situazione di convivenza more uxorio che ha instaurato un nuovo centro di interessi e di reciproca solidarietà, tale da incidere sull'obbligo di sostegno economico in capo all'ex coniuge.
§ 4.3. La funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile. Pur parzialmente venuta meno la funzione assistenziale, l'assegno divorzile sub iudice conserva, tuttavia, pieno rilievo sotto il profilo compensativo-perequativo. Ritiene, invero, questa Corte che vada valorizzata, nel caso di specie, la rilevante durata del vincolo coniugale e le modalità secondo cui lo stesso si è sviluppato nel tempo: il matrimonio tra i signori e , contratto nel 1983, è proseguito sino alla Pt_1 CP_1 sentenza parziale di divorzio del 2020, e la convivenza effettiva si è protratta sino al dicembre 2012, per oltre trent'anni. Nel corso di tale periodo, la IG ha CP_1 prevalentemente contribuito alla gestione familiare e alla cura dei figli, mentre l'appellante ha potuto dedicarsi alla propria attività professionale, consolidando il proprio patrimonio e trasferendo poi la clientela e l'avviamento nella nuova società partecipata al 90% dalla compagna . Parte_4
11 Le deduzioni dell'appellante secondo cui la IG non avrebbe dimostrato la CP_1 rinuncia a concrete opportunità lavorative, né la sussistenza di un accordo espresso volto a destinarla alla cura familiare non possono essere condivise. A tale ultimo proposito, preme innanzitutto richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile sussiste non solo in presenza di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando la conduzione univoca della vita familiare traduca una scelta tacita comune, salvo prova contraria, in ragione del contributo prevalente fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro3. Oggi la sig.ra , nata nel 1959, versa in stato di disoccupazione e incontra obiettive CP_1 difficoltà di reinserimento lavorativo. Pur avendo un titolo di studio come segretaria d'azienda ed essendo stata formalmente socia della società familiare “ , non Parte_6 risulta che ella abbia mai esercitato reali mansioni di gestione o attività autonoma, mentre è pacifico che il signor fosse l'unico professionista (commercialista) della società e Pt_1 abbia potuto sviluppare liberamente la propria carriera. E, di fatto, la clientela della “ Pt_6
è poi transitata nella “ , società nella quale l'appellante continua a
[...] Parte_3 prestare la propria attività professionale, per i medesimi clienti, dallo stesso già seguiti direttamente presso la e che, invero, hanno seguito il non certo la , Pt_6 Pt_1 CP_1 presso la nuova società dal primo costituita insieme alla nuova compagna. Sul fronte opposto, non può invece ritenersi provato l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del signor GL ha prodotto esclusivamente i modelli Unico Pt_1 relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, i cui dati risultano, tuttavia, poco attendibili e comunque non dimostrativi di una reale contrazione delle sue capacità reddituali, considerato che non sono stati mai messi a disposizione i bilanci della società “ , della quale egli Parte_3
è socio al 10% e in cui presta la propria opera quale unico commercialista, con la compagna
– socia al 90% – intestataria formale della quota di maggioranza e sua datrice di Pt_4 lavoro (cfr. buste paga signor firmate da ). Appare, quindi, poco Pt_1 Parte_4 credibile la dichiarata percezione, da parte del signor di un reddito da lavoro Pt_1 dipendente, a tempo parziale, pari a circa 500 euro mensili, laddove la gestione effettiva e la prestazione professionale resa dall'appellante non hanno subìto alcuna sostanziale modifica rispetto al passato, come già evidenziato dai giudici della separazione e ribadito chiaramente dalla Corte d'Appello in quella sede. Tali circostanze inducono a ritenere insussistente un reale peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali dell'appellante e, anzi, confermano che egli continua a disporre di mezzi ben superiori a quelli formalmente dichiarati.
In definitiva, alla luce della accertata stabile convivenza della IG con il signor CP_1
– che incide sulla “quota” assistenziale dell'assegno divorzile – ma, al tempo stesso, Pt_7 della permanenza della funzione compensativo-perequativa, giustificata alla luce del lungo matrimonio e del contributo domestico prestato dalla IG , nonché considerata CP_1 3 Cfr., Cassa., se. I, ordinanza 19.2.2024, n. 4328. 12 la non credibilità della prospettata riduzione reddituale dell'appellante, deve disporsi la rideterminazione dell'assegno divorzile in misura ridotta e proporzionata, che la Corte stima equo quantificare in € 400 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
§ 4.4. Sulla domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla IG
a titolo di mantenimento. CP_1
Il signor ha chiesto condannarsi la IG alla ripetizione delle somme Pt_1 CP_1 indebitamente percepite a titolo di assegno di mantenimento a seguito del provvedimento presidenziale del 31.3.2019 – con il quale era stato inizialmente fissato un assegno pari ad €
800 mensili – e, successivamente, della sentenza di primo grado – che aveva quantificato l'assegno divorzile in € 650 mensili. La domanda non può essere accolta. Secondo quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale sino ad allora esistente sul punto - la regola generale della condictio indebiti trova applicazione anche in tema di assegno di mantenimento separativo o divorzile, potendo il principio di irripetibilità operare soltanto in due ipotesi: (i) quando la revoca o la modifica dipenda da una diversa valutazione, con efficacia ex tunc, delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia;
(ii) quando si proceda ad una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare i bisogni essenziali del beneficiario, sempre che la riduzione concerna somme di modesta entità, destinate ragionevolmente al consumo da parte di un coniuge o ex coniuge in condizione di debolezza economica4. 4 Cfr. Cass., S.U., 8.11.2022, n. 32914, ove a pagg. 63 e ss. si legge: “…un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative… Occorre dunque dare il giusto rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art.2033 c.c.), nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa. Non si tratta di dettare una regola di «automatica irripetibilità» delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza – palesata nel presente giudizio dal controricorrente – di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto. Ora, ove con la sentenza venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art.2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità). Per converso, si deve affermare che, invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell' ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato «al ribasso» ; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà postfamiliare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio 13 Ebbene, nel caso di specie, ricorre proprio la seconda ipotesi richiamata dalle Sezioni Unite, giacché la riduzione dell'assegno divorzile disposta da questa Corte, da € 650 a € 400 mensili, interviene su un importo contenuto, erogato in favore di un soggetto privo di occupazione e di autonomia reddituale, a fronte, pertanto, di un oggettivo squilibrio economico tra gli ex coniugi certamente riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare e alla definizione dei rispettivi ruoli all'interno della coppia. Deve, pertanto, ritenersi che le somme sino ad oggi percepite dall'appellata siano state destinate al consumo per esigenze ordinarie di vita quotidiana e non possano, di conseguenza, essere oggetto di ripetizione. La rideterminazione dell'assegno operata in questa sede avrà, dunque, efficacia soltanto a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
§ 4.5. Sul sequestro della quota societaria. La statuizione con cui il Tribunale ha disposto il sequestro della quota del 10% della società
“ deve essere confermata. Parte_3
È pacifico che il signor abbia sempre corrisposto alla ex coniuge solo l'importo della Pt_1 retribuzione part-time di € 500,00 mensili, inferiore rispetto all'assegno determinato in sede di separazione. Permane dunque l'interesse e il presupposto per confermare la misura cautelare ex art. 8, L. 898/1970, fondata sul persistente inadempimento della parte obbligata.
§ 5. Sulle spese di lite. La parziale fondatezza dei motivi di appello impone una complessiva rivalutazione dei criteri di soccombenza tra le parti, anche rispetto al primo grado di giudizio. Invero, con l'odierna sentenza l'appellante ottiene l'accoglimento soltanto parziale delle proprie domande (con riduzione, ma non eliminazione, dell'assegno divorzile), mentre l'appellata, pur parzialmente soccombente rispetto al profilo assistenziale dell'assegno, conserva il diritto a percepire lo stesso in funzione compensativo-perequativa e alla garanzia rappresentata dal sequestro della quota di partecipazione del pari al 10% del capitale sociale della intestata a Parte_3 Parte_1
Sussistono, dunque, ragioni di reciproca soccombenza che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole. Si tratta, oltretutto, di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell'ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione. L'entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio- economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti…” 14 la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.. 1214/2022 emessa in data 30.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Ivrea nel procedimento n. 36/2018 R.G. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza,
PONE a carico di l'assegno divorzile in favore della IG Parte_1 nella misura di € 400 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Controparte_1 indici Istat, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito della sentenza;
DICHIARA irripetibili le somme già corrisposte dall'appellante a titolo di assegno divorzile anteriormente alla presente decisione;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa EN Caratto Dott.ssa Roberta COLLIDA'
15
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Roberta COLLIDA' Presidente dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere dr.ssa EN CARATTO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 95/2023 R.G. promosso in sede di appello da:
elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Piazza del Parte_1
Municipio n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo Cecchin, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-Appellante- contro
, elettivamente domiciliata in Torino, via Marco Polo n. 37/3, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Elena Cecilia Morra, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Appellata- avverso la sentenza n. 1214/2022 emessa in data 30.11.2022dal Tribunale Ordinario di Ivrea, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio Con l'intervento del P.G., in persona del sostituto dott.ssa . Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale di udienza in data 19.9.2024: Parte appellante:
“richiama le conclusioni di cui alla pagina 4 della comparsa conclusionale del 25.01.2025”, che vengono di seguito riportate:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, riformare in toto la sentenza n. 1214/2022 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 30.11.2022 nella causa R.G. 36/2018, notificata in formula esecutiva al sig. Parte_1 presso il domicilio eletto il 22.12.2022, e conseguentemente: Nel merito DICHIARARE
[...] vuto dal Signor a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, non Pt_1 sussistendo i presupposti di legge. DISPORRE la revoca dell'assegno mensile di Euro 650,00 posto a carico del Signor in favore della Signora per i motivi in fatto e in diritto di cui in Pt_1 CP_1
1 narrativa; CONDANNARE conseguentemente la sig.ra alla ripetizione in favore del sig. CP_1 delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento a seguito del provvedimento Pt_1 nziale 31.03.2019, assegno inizialmente fissato nella misura di € 800,00 mensili e, successivamente, in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, nel minor importo di € 650,00 mensili. REVOCARE il provvedimento di sequestro della quota della quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della in assenza dei presupposti di Parte_3 diritto. CONDANNARE la sig.ra alle spese e agli onorari di primo e secondo grado”. CP_1
Parte appellata:
“richiama le conclusioni di cui alla comparsa conclusionale in data 11.03.2025, da pagina 3 a 6”, che vengono di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze contrariis rejectis IN VIA PREGIUDIZIALE E/0 PRELIMINARE E PRINCIPALE Dichiararsi inammissibile l'impugnazione avversaria, ex art. 348 bis c.p.c. ovvero 342 c.p.c. nonché ex artt. 345 e 346 c.p.c. Dichiararsi inammissibili le nuove prove documentali e la prova testimoniale. NEL MERITO Respingersi l'avversaria impugnazione in quanto infondata, dandosi atto che vengono in questa sede riproposte le argomentazioni, le opposizioni e le istanze istruttorie articolate in atti nel giudizio di primo grado, confermandosi la sentenza impugnata. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO ED IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO, SOLO OCCORRENDO Nell'ipotesi in cui la Corte Ill.ma fosse di diverso avviso in ordine alla statuizione adottata dal Tribunale di Ivrea -effettuarsi tramite Polizia Tributaria, Guardia di Finanza anche delegata in funzione di Ispettorato del Lavoro le opportune indagini sul ragionier sulla e sulla IG per: - Pt_1 Parte_3 Parte_4 acquisizione di informazioni dir che oggetti quali della e persone che possano essere al corrente della reale situazione lavorativa del ragionier Parte_3 al fine di valutarne la corretta configurazione (lavoro autonomo con iscrizione all'Albo dei Pt_1
i Commercialisti di Torino e con propria clientela riferibile alla sua persona in luogo dei diversi contratti intercorsi con la – da ultimo quello di lavoratore subordinato part time), la Parte_3 veridicità della prestazion e eseguita a favore della e la congruità delle Parte_3 dichiarazione dei redditi dello stesso in relazione alla reale situazione lavorativa e di residenza (San Carlo Canavese); -porre particolare attenzione ai bilanci della società della alla ricerca Parte_3 di conti correnti, alle movimentazioni bancarie e alle prestazioni effettivamente rese ai clienti al fine di esaminare la corretta imputazione del fatturato in capo alla anziché al Parte_3 commercialista (con verifica e/o omissione di effettiva emissione di fatture per le Parte_5 prestazioni di lavoro autonomo rese alla sua personale clientela), gli utili annuali effettivamente maturati e la loro correttezza e congruità nonché della situazione finanziaria;
-estendere l'indagine di polizia tributaria sulla posizione della IG -tenore di vita e reddito, ricerca di Parte_4 conti correnti, contratti di mutuo e garanzie pre rovata l'esistenza di una quota di patrimonio occultata in capo al signor e formalmente intestata alla predetta Pt_1 Parte_1 compagna costituita nei seguenti beni: i gnor convive con la compagna Pt_1 comprato recentemente in San Carlo Canavese (TO) in Strada Poligono n. 39/4 e Parte_4 ente alla sola IG Trattasi di villa a schiera con garage di Parte_4 pertinenza (doc.21 ). ii) Anche l'autoveicolo SUZUKI JYB82SMT1 acquistato e utilizzato dal signor in data 14/7/2015 è stato intestato formalmente alla IG . (doc.22 ) iii) Pt_1 Parte_4 societaria del 90% della fittiziamente intes ma di Parte_3 Parte_4 effettiva proprietà del ragionier a seguito del suo recesso dalla e dal trasferimento Pt_1 Parte_6 della clientela (avviamento) a fa ale nuovo soggetto giuridico . - rt. 210 cpc ordinare
2 alla di produrre le fatture di vendita, le movimentazioni bancarie, le spese Parte_3 relative al personale assunte e relativi contratti, le delibere relative al compenso dell'Amministrazione nonché la documentazione finanziaria, economica e fiscale, stante il rifiuto opposto alla richiesta di documentazione e di accesso alla sede sociale (cfr. doc. 37-38-39-40) - ammettere CTU sulla Determinazione del valore economico patrimoniale della Parte_3
In punto ammissione delle prove, rinnovarsi le opposizioni di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 3 ed ammettersi la controprova sulle prove che la Corte Ill.ma ritenesse di ammettere nonché le prove articolate dalla scrivente difesa in atti, ovvero nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3, Respingersi all'esito ogni avversaria domanda, confermandosi la sentenza impugnata. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di primo e di secondo grado”
Procuratore Generale,
“esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo” (conclusioni di cui alla nota 19.4.2023).
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado. Il signor e la IG contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in San Francesco al Campo in data 3.4.1983. Dall'unione nascevano i figli EN (il 17.8.1985) e il 7.2.1991). Per_1
Con ricorso datato 4.1.2018, il signor adiva il Tribunale di Ivrea al fine di ottenere la Pt_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dei contributi al mantenimento in favore della IG (€ 800) e del figlio € 400), posti a CP_1 Per_1 suo carico in sede di separazione e, conseguentemente, la revoca dell'ordine alla Parte_3
(presso la quale il signor svolgeva attività lavorativa) di versare mensilmente la
[...] Pt_1 somma di € 1.200 in favore della moglie, prelevandola dal quantum al medesimo spettante a titolo di compensi, anticipazioni utili o altri emolumenti. Si costituiva in giudizio la IG , aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e chiedendo di porre a carico del signor il versamento di Pt_1 un assegno divorzile di € 800 (pari all'importo già previsto in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della moglie), confermando l'ordine alla di Parte_3 versarle mensilmente la predetta somma prelevandola da quella dovuta al signor a Pt_1 titolo di compensi, anticipazioni utili o altri emolumenti e autorizzando il sequestro della quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della intestata allo Parte_3 stesso dichiarando, al contempo, di rinunciare alla somma mensile di € 400, oltre al Pt_1
50% delle spese scolastiche e sanitarie, alla medesima corrisposta a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ormai economicamente autosufficiente, Per_1 nonché all'assegnazione della casa coniugale, non più in comproprietà con il signor Pt_1
Il Presidente, con ordinanza resa in data 31.3.2019, adottava provvedimenti provvisori e urgenti, confermando la precedente determinazione assunta in sede di separazione in merito al contributo del signor al mantenimento della resistente nella misura di € 800 Pt_1 mensili e revocando ogni forma di contribuzione del padre in favore del figlio Per_1 ormai maggiorenne e autosufficiente, come del resto ammesso dalla IG nella CP_1 propria comparsa di costituzione. Con sentenza non definitiva n. 886/2020, pubblicata il 27.11.2020, il Tribunale di Ivrea pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio limitatamente alle questioni economiche tra i signori e . Pt_1 CP_1
3 All'esito dell'istruttoria, con sentenza emessa in data 30.11.2022, il Tribunale Ordinario di Ivrea revocava ogni obbligo di contribuzione a carico del signor in favore del figlio Pt_1 poneva a carico del predetto l'obbligo di versare in favore della IG Per_1 CP_1
l'assegno mensile di € 650, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, autorizzava il sequestro della quota (del valore di € 1.000) intestata al signor di partecipazione al Pt_1 capitale sociale della rigettava la domanda formulata dalla IG Parte_3
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e compensava le spese di lite tra le parti nella misura del CP_1
50%, condannando il ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite nella rimanente misura del 50%. Nella parte motiva della sentenza, il giudicante dava conto delle ragioni che avevano condotto alla conferma, nell'an e nel quantum, del contributo a carico del signor per Pt_1 il mantenimento della ex moglie, ritenendo, innanzitutto, che la documentazione prodotta dal ricorrente, le prove testimoniali e l'interrogatorio della convenuta assunti nella fase istruttoria non fossero idonei e sufficienti a dimostrare l'esistenza di una relazione di stabile convivenza tra quest'ultima e il signor sin dal 2017, ragione per cui doveva Parte_7 considerarsi ancora sussistente il diritto della IG a ricevere dall'ex marito una CP_1 somma a titolo di assegno divorzile. In punto determinazione della prestazione, il giudice di prime cure evidenziava come non fosse emerso, all'esito dell'istruttoria e della documentazione reddituale aggiornata prodotta dalle parti, alcun sostanziale peggioramento delle condizioni economico- patrimoniali del signor rispetto a quelle che erano già stata vagliate dal Tribunale di Pt_1
Torino, in sede di giudizio di separazione, e rivalutate, in sede di gravame, dalla Corte d'Appello, la quale, rigettando l'impugnazione proposta dal signor aveva Pt_1 confermato le disposizioni di carattere patrimoniale stabilite con la sentenza di separazione in favore della IG , ribadendo la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni CP_1 dei redditi prodotte dall'appellante. Analogo giudizio di scarsa attendibilità della documentazione reddituale prodotta veniva, del resto, effettuato anche dal Tribunale di Ivrea nell'impugnata sentenza, con riferimento alle somme percepite dal signor sia Pt_1
a titolo di compenso come professionista autonomo, sia a titolo di retribuzione per il lavoro svolto alla dipendenze della (ritenendo, in particolare, poco verosimile la Parte_3 retribuzione netta di € 500 mensili in relazione al contratto part-time alle dipendenze della considerato che detta società risultava partecipata al 10% dal signor Parte_3 Pt_1
e al 90% dalla IG (con la quale il aveva avviato una relazione Pt_4 Pt_1 extraconiugale sfociata in una convivenza a far data dal 2012), che la Parte_3 svolgeva la stessa attività, per i medesimi clienti, che in costanza di matrimonio veniva svolta dalla di cui il era socio accomandatario e la socio Parte_6 Pt_1 CP_1 accomandante (come riportato nella sentenza di separazione e nella successiva sentenza della Corte di Appello di Torino) e che il risultava essere l'unico commercialista della Pt_1 predetta società . Parte_3
Quanto alla IG , la sentenza di primo grado ribadiva il suo diritto a percepire CP_1 una somma dall'ex marito a titolo di assegno divorzile, richiamando l'attestazione di disoccupazione prodotta dalla resistente, l'età della donna (classe 1959) e le sue conseguenti verosimili difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa, nonché la durata ultratrentennale del matrimonio, ritenendo, peraltro, sostanzialmente provato l'accordo tra i coniugi in merito al fatto che la si dedicasse essenzialmente alla famiglia durante la vita CP_1
4 coniugale. Aggiungeva, inoltre, che il signor si era da sempre limitato a versare alla Pt_1 moglie, per il tramite della l'importo della sua retribuzione (€ 500 circa) e Parte_3 che, in ogni caso, lo stesso non era più gravato dall'obbligo di mantenimento del figlio revocato con ordinanza presidenziale del 31.03.2019, mentre la ex moglie aveva Per_1 dichiarato negli ultimi anni (2018, 2019 e 2020) un reddito imponibile inferiore a quello del marito, costituito unicamente dal contributo dell'ex coniuge al suo mantenimento (nei limiti di quanto versato direttamente dalla , non avendo la stessa prestato alcuna Parte_3 attività lavorativa nel suddetto periodo (come documentato dall'attestazione di disoccupazione prodotta in atti), a cui doveva aggiungersi il reddito di cittadinanza pari ad
€ 398 mensili, dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale all'udienza CP_1 del 4.2.2022. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Ivrea riteneva equo porre a carico del signor Pt_1 un assegno divorzile in favore della IG dell'importo mensile di € 650, CP_1 annualmente rivalutabile e, in considerazione della parziale inadempienza del ricorrente rispetto agli obblighi di contribuzione già posti a suo carico – e pur disattendendo la domanda di conferma dell'ordine ai terzi ex art. 156 c.c., trattandosi di misura applicabile solo in sede di separazione e non di divorzio, essendo quest'ultimo istituto sul punto disciplinato dalla normativa speciale di cui all'art. 8 l. 898/1970 –, accoglieva la domanda di sequestro della quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della Parte_3 intestata al signor Pt_1
In ultimo, dato atto della mancata opposizione della convenuta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compensava le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, ponendo il rimanente 50% a carico del signor Pt_1
§ 2. Il giudizio di appello. Con ricorso depositato in data 20.1.2023, proponeva tempestivamente appello il signor chiedendo, in totale riforma della sentenza n. 1214/2022 del Parte_1
Tribunale di Ivrea, di revocare l'assegno divorzile di € 650 posto a suo carico in favore della IG e, conseguentemente, di condannare quest'ultima alla ripetizione delle CP_1 somme percepite a titolo di mantenimento sin dall'ordinanza presidenziale del 31.3.2019, e di revocare il provvedimento di sequestro della sua quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della Parte_3
A sostegno del proprio ricorso, l'appellante deduceva l'insussistenza dei presupposti in capo alla IG per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, in CP_1 considerazione della sua capacità economica e di lavoro, desumibile dalle seguenti circostanze:
• La IG , seppur proprietaria di immobili, si era spogliata di parte del suo CP_1 patrimonio donando al figlio un appartamento con autorimessa in San Carlo Per_1
Canavese e concedendo in comodato d'uso gratuito al compagno convivente signor beni immobili in Mezzenile. Parte_7
• La stessa era in possesso di concrete capacità lavorative, in quanto in possesso CP_1 del titolo di studio di segretaria d'azienda ed essendo stata socia della Proced s.n.c. di RO MA & Co. sin dal 1986, avendo poi assunto, nel 1994, la carica di socio accomandatario e amministratore della e, dal 2008, Controparte_2
5 a seguito dell'ulteriore modifica societaria in avendo Controparte_3 mantenuto un ruolo nell'azienda quale socia accomandante e, infine, quale liquidatrice della predetta società, nell'esercizio del quale si era, peraltro, appropriata del ricavato della vendita di beni aziendali, facendo ricadere sull'appellante la responsabilità dei debiti societari.
• Sin dal matrimonio, il progetto comune dei coniugi era quello di condividere la gestione dell'attività aziendale di famiglia e non certo quello, allegato ma non provato dalla controparte, di una famiglia tradizionale, in cui il marito svolge l'attività lavorativa e si occupa del mantenimento economico di moglie e figli e la moglie si dedica all'allevamento della prole e alla gestione della casa.
Parte appellante contestava, inoltre, la decisione di primo grado nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di una stabile convivenza tra la IG e il signor , CP_1 Pt_7 procedendo ad un'erronea valutazione degli indizi - gravi, precisi e concordanti - e delle prove acquisite, da ritenersi nel complesso del tutto idonei e sufficienti a provare il rapporto di convivenza stabile tra gli stessi a decorrere dal 2017 (a tale proposito, l'appellante richiamava i documenti attestanti la presenza presso l'abitazione di di un uomo Per_2 definito “compagno” dal custode dei beni pignorati;
le fotografie rappresentative della buca delle lettere dell'abitazione di e del citofono dell'abitazione di , in cui, oltre Per_2 CP_4 al nome della resistente, vi era quello di UR F.”; le fotografie che riproducevano l'autovettura intestata al signor parcheggiata nel cortile dell'immobile locato Pt_7 dall'appellata in le risultanze delle prove testimoniali, che confermavano la CP_4 presenza costante del signor negli immobili via via condotti il locazione dalla Pt_7 IG (in , via Rivette n. 56, in , via Torino n. 88 e via Loreto n. CP_1 Per_2 CP_4
147 e, da ultimo, in Coassolo T.se, via Bogno n. 71). A ulteriore conferma di quanto già emerso dalla documentazione acquisita e dall'istruttoria svolta in primo grado, l'appellante produceva una relazione investigativa datata 16.1.2023, che documentava lo svolgimento, da parte del signor , di attività prettamente quotidiane e di giardinaggio presso Pt_7
l'abitazione di Coassolo T.se, ultima residenza della IG , e la richiesta, dal CP_1 medesimo rivolta a , di indirizzare tutta la propria corrispondenza Pt_7 CP_5 presso la predetta abitazione.
L'appellante deduceva, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, non avendo la dimostrato il contributo offerto alla CP_1 comunione familiare, l'eventuale rinuncia ad occasioni di lavoro e di crescita professionale nel corso del matrimonio e l'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. In punto quantum debeatur, l'appellante lamentava la mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, della rilevante riduzione del reddito dal medesimo subìta successivamente alla separazione e l'azzeramento del suo patrimonio mobiliare e immobiliare. Contestava, inoltre, la decisione del Tribunale di sequestrare la quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale della a causa delle proprie Parte_3 inadempienze riguardo gli obblighi di contribuzione al mantenimento, senza tener conto che tali inadempienze erano la conseguenza dell'errata quantificazione del reddito dell'appellante che, di conseguenza, si era trovato nell'oggettiva impossibilità di far fronte al versamento mensile di importi spropositati.
6 Infine, il ricorrente si doleva della decisione del Tribunale di ritenerlo parte maggiormente soccombente e, conseguentemente, di condannarlo al parziale rimborso delle spese di lite, nonostante il comportamento processuale, di indubbia temerarietà, della IG , CP_1 la quale aveva continuato a sostenere di non avere rapporti con il signor e a negare Pt_7 la convivenza con lo stesso, aveva simulato il contratto di comodato con il signor Pt_7 relativo all'immobile di Mezzenile – risultato, tuttavia, inagibile -, aveva omesso di riferire della cessione al figlio dell'immobile sito in San Carlo– circostanza ammessa solo in sede di interrogatorio formale -, non aveva contestato il doc. 31 di parte appellante che dimostrava l'esistenza di proprie disponibilità economiche per locare anche un box auto oltre ad una appartamento già dotato di cortile ad uso parcheggio, aveva omesso di dichiarare di aver chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza e si era opposta alla domanda di emissione della sentenza sullo status, dopo che precedentemente aveva aderito alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio la IG , chiedendo alla Corte, in via Controparte_1 pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi inammissibile l'impugnazione avversaria ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c. e dichiararsi inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., le nuove prove documentali e testimoniali dedotte da parte appellante e, nel merito, respingersi l'avversaria impugnazione in quanto infondata. In particolare, l'appellata deduceva l'inammissibilità del ricorso avversario in quanto fondato su una ricostruzione dei fatti non coincidente con nessuna delle sentenze pronunciate in sedici anni di contenzioso processuale o su circostanze esposte per la prima volta in appello e, comunque, in quanto privo dell'enunciazione di motivi specifici di impugnazione idonei a delimitare l'oggetto della domanda;
rilevava, inoltre, l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali e della richiesta di prova testimoniale avversarie e deduceva l'irrilevanza ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie già proposte in prima grado. Nel merito, la IG ribadiva la fondatezza della propria domanda di assegno CP_1 divorzile, non essendo stata in alcun modo provata in giudizio – come correttamente affermato dal giudice di prime cure - l'esistenza di una relazione di stabile convivenza tra la stessa e un altro uomo. In punto quantificazione dell'assegno divorzile, l'appellata richiamava quanto già esposto nel procedimento di primo grado - e confermato dalla sentenza impugnata - in merito alla situazione economico-reddituale delle parti, evidenziando, in particolare, di essere nullatenente e di vivere da 10 anni ai limiti della povertà, riuscendo a sopravvivere solamente grazie al sostegno economico del figlio Affermava, in ultimo, la fondatezza della domanda di sequestro della quota di Per_1 partecipazione del signor al capitare sociale della in virtù della Pt_1 Parte_3 persistente inadempienza dell'ex coniuge rispetto al versamento del contributo al suo mantenimento e la correttezza della pronuncia impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Con nota depositata in data 12.5.2023, il signor produceva modello Unico relativo Pt_1 agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021.
All'udienza del 19.5.2023, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.12.2023. Alla predetta udienza, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive
7 note del 30.11.2023 e la Corte tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Con ordinanza in data 5.4.2024, la Corte, dato atto della necessità di disporre, ai fini del decidere, escussione testimoniale come da istanza istruttoria di cui alla nota di precisazione delle conclusioni di parte appellante datata 30.11.2023, rimetteva il procedimento in Pt_1 istruttoria e fissava udienza per l'escussione dei testi e . Testimone_1 Testimone_2
All'udienza dell'11.9.2024, veniva assunta la testimonianza di - Testimone_1 investigatore privato presso la Moretti Investigazione – il quale confermava il contenuto della relazione investigativa redatta su incarico del signor l'appellante rinunciava Pt_1 all'escussione del teste e il Consigliere relatore – nulla opponendo parte appellata – Tes_2 fissava nuova udienza per la precisione delle conclusioni. A seguito di trasferimento ad altro incarico della Presidente del Collegio avanti al quale erano state, da ultimo, precisate le conclusioni, la Corte fissava nuova udienza, per gli stessi incombenti, al 19.9.2025, all'esito della quale, preso atto della rinuncia delle parti alla concessione di termini per il deposito di nuove comparse conclusionali e di replica, assumeva la causa a decisione.
******** L'appello è parzialmente fondato per i motivi che verranno di seguito esposti.
§ 3. Sulle eccezioni preliminari sollevate da parte reclamata.
§ 3.1. L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
L'art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione del giudizio ai sensi dell'art. 350 c.p.c.. Sul punto si è, peraltro, espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando il principio secondo cui l'ordinanza di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis c.p.c. deve essere pronunciata, a pena di nullità, prima della trattazione della causa, essendo destinata ad impedire l'instaurazione del contraddittorio e l'ulteriore sviluppo processuale1. Ebbene, nel caso di specie, l'appello non poteva dirsi manifestamente inammissibile o infondato: la Corte ha, dunque, autorizzato la trattazione della causa, ritenendo peraltro necessario procedere ad un'integrazione istruttoria (cfr. ordinanza 5.4.2024 che ha disposto l'assunzione della prova testimoniale richiesta da parte appellante), e ha successivamente fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. La prosecuzione del giudizio e l'esito dello stesso dimostra che l'appello non era privo di ragionevoli possibilità di accoglimento e preclude una pronuncia in questa sede ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
§ 3.2. L'eccezione ex art. 342 c.p.c. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. L'atto di appello ha individuato puntualmente le statuizioni della sentenza di primo grado oggetto di censura (l'assegno divorzile, il sequestro della quota societaria e le spese di lite) 1 Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2 , sentenza 8.2.2024, n. 3595; Cass., Sez. 1, ordinanza 7.6.2021, n. 15786. 8 e ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni di critica, consentendo così alla Corte di individuare il thema decidendum.
§ 3.3. L'eccezione di inammissibilità delle prove nuove ex art. 345 c.p.c. Anche l'eccezione dell'appellata di inammissibilità delle nuove produzioni documentali e della prova testimoniale, dedotte dall'appellante, deve essere respinta. È pacifico che, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammissibili nuovi documenti che, sebbene formatisi successivamente, si riferiscano a fatti già esistenti e quindi producibili in primo grado (restando, tuttavia, ammissibili quelli che attestano circostanze sopravvenute). Sennonché, nel caso di specie, tale non può essere considerata la relazione investigativa datata 16.1.2023 e depositata dall'appellante con l'atto di gravame. Detta relazione documenta, invero, condotte quotidiane del signor Pt_7
presso l'abitazione dell'appellata, accertate dopo la sentenza di primo grado e,
[...] precisamente, nei giorni 2 , 3, 11 e 14 gennaio 2023 (presenza dell'uomo presso la predetta abitazione, svolgimento di attività relative alla gestione domestica dell'abitazione, parcheggio della propria autovettura avanti l'abitazione, tentativo di occultare la provenienza e titolarità dell'autovettura predetta). Essa attesta, dunque, circostanze sopravvenute e risulta, conseguentemente, ammissibile, così come lo è la prova testimoniale relativa alla conferma dell'attività investigativa svolta e raccolta nella stessa relazione, assunta in questa fase di gravame.
Tali risultanze istruttorie, pienamente ammissibili, sono state, pertanto, valutate in questa sede unitamente al materiale già acquisito in primo grado.
§ 4. Sul merito dell'impugnazione.
§ 4.1. L'assegno divorzile - inquadramento normativo e giurisprudenziale. Come noto, con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno superato il precedente orientamento ancorato al tenore di vita goduto dall'ex coniuge in costanza di matrimonio, affermando come l'assegno divorzile non abbia una mera funzione assistenziale, ma persegua una finalità composita, con una triplice natura:
• assistenziale, diretta ad assicurare al coniuge economicamente più debole l'autosufficienza economica;
• compensativa, volta a ristorare il coniuge che, per le scelte comuni di vita familiare, abbia sacrificato opportunità professionali e reddituali;
• perequativa, destinata a riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, tenendo conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale, della durata del matrimonio, dell'età e delle condizioni personali del richiedente.
Secondo tale indirizzo, ormai consolidato2, il procedimento logico-giuridico che il giudice è chiamato a seguire è il seguente: 2 Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1 - , ordinanza 11.10.2024, n. 26520; Cass., sez. 1 - , sentenza 19.12.2023, n. 35434; Cass., sez. 1, ordinanza 8.9.2021, n. 24250. 9 a) verificare l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo coniugale;
b) accertare se e in quale misura tale squilibrio sia causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare e di organizzazione dei ruoli durante il matrimonio;
c) determinare, in presenza di tali presupposti, un assegno che, oltre a garantire al coniuge più debole un livello di vita dignitoso, svolga funzione compensativa e perequativa.
Ne consegue che l'assegno divorzile non è destinato a riprodurre il tenore di vita endo- coniugale, bensì a riconoscere e compensare il ruolo e i sacrifici del coniuge che abbia contribuito alla famiglia rinunciando a opportunità professionali e di guadagno, valorizzando al contempo l'autoresponsabilità di ciascun ex coniuge nella fase post- matrimoniale.
§ 4.2 La funzione assistenziale dell'assegno divorzile. I predetti principi, applicati al caso che occupa, consentono di ritenere parzialmente fondato l'appello in questa sede proposto dal signor Pt_1
Il Tribunale di Ivrea ha riconosciuto un assegno divorzile in favore della IG CP_1
- inizialmente quantificato, in sede di ordinanza presidenziale, in € 800 e successivamente ridotto ad € 650 - non ravvisando elementi significativi di novità rispetto all'epoca della separazione e ritenendo non provata la dedotta stabile convivenza della ex moglie con il signor , valorizzando, per contro, la carenza di redditi propri della IG Parte_7
e la difficoltà a reperire un'occupazione confacente alla sua età e al suo percorso CP_1 di vita. Ebbene, questa Corte ritiene che l'appello sia fondato nella parte in cui censura la valutazione del Tribunale di primo grado in ordine all'assenza di prova circa l'esistenza di una stabile convivenza della IG con il signor e, dunque, di un nuovo CP_1 Pt_7 progetto di vita comune con altro partner - caratterizzato da reciproca affectio e assunzione di obblighi morali e materiali, da condivisione di spazi, attività di vita quotidiana e relativi oneri economici - idoneo ad incidere su quella parte dell'assegno divorzile destinato a soddisfare esigenze di carattere prettamente assistenziale. Ed invero, ritiene questa Corte che dall'istruttoria complessivamente espletata in primo grado, e dalle ulteriori acquisizioni in appello, sia emerso un quadro univoco e concordante circa l'esistenza di una convivenza stabile e duratura della IG con il signor CP_1
, instauratasi quantomeno a decorrere dal maggio 2017 e perdurante sino ad oggi. Pt_7
A tale proposito rilevano, in particolare:
• i documenti fotografici attestanti la presenza, presso le varie abitazioni occupate dalla IG (in , via Rivette n. 56, e in , via Torino n. 88), di citofoni CP_1 Per_2 CP_4
e cassette postali recanti, accanto al nominativo della stessa, anche quello del signor;
Pt_7
10 • le fotografie e le testimonianze che documentano il parcheggio costante dell'autovettura Peugeot intestata al signor presso l'abitazione di via Loreto n. 147, Pt_7 CP_4 condotta in locazione dalla IG a decorrere dalla primavera 2019; CP_1
• la deposizione del teste che ha confermato di aver visto, già nel maggio Testimone_3
2017, la buca delle lettere della ex casa coniugale riportante il nominativo UR F.”;
• la querela presentata dal custode giudiziario avv. Meritano, in cui si fa riferimento alla presenza del “compagno” della IG presso l'ex immobile coniugale;
CP_1
• le deposizioni dei testi e che hanno confermato la presenza abituale del Tes_4 Tes_5
nell'abitazione locata dalla via Torino n. 88, e la Pt_7 Parte_8 CP_4 convivenza di fatto con la stessa;
• il contratto di comodato del 25.8.2017 stipulato dalla proprietaria IG a CP_1 favore del signor , relativo all'immobile di Mezzenile, via Murasse Molinera, che Pt_7 la stessa ha tuttavia dichiarato, in sede di interrogatorio formale, vuoto sin dal CP_1 luglio 2017 in quanto inagibile, circostanza che comprova il carattere sostanzialmente fittizio della residenza dichiarata dal presso la predetta abitazione di Mezzenile;
Pt_7
• la relazione investigativa del gennaio 2023, confermata in giudizio dal teste che Tes_1 ha documentato la presenza quotidiana, presso l'ultima abitazione della IG
in Coassolo T.se, del signor , intento nello svolgimento di attività CP_1 Parte_7 domestiche e di giardinaggio, nonché il trasferimento della sua corrispondenza postale presso tale indirizzo.
Ebbene, tali elementi probatori, considerati unitariamente e non in modo atomistico, consentono di ritenere pienamente dimostrata la stabile convivenza della IG CP_1 con il signor , sin dal maggio 2017, consentendo, così, di ritenere parzialmente Pt_7 venuta meno la funzione assistenziale dell'assegno divorzile, alla luce di una situazione di convivenza more uxorio che ha instaurato un nuovo centro di interessi e di reciproca solidarietà, tale da incidere sull'obbligo di sostegno economico in capo all'ex coniuge.
§ 4.3. La funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile. Pur parzialmente venuta meno la funzione assistenziale, l'assegno divorzile sub iudice conserva, tuttavia, pieno rilievo sotto il profilo compensativo-perequativo. Ritiene, invero, questa Corte che vada valorizzata, nel caso di specie, la rilevante durata del vincolo coniugale e le modalità secondo cui lo stesso si è sviluppato nel tempo: il matrimonio tra i signori e , contratto nel 1983, è proseguito sino alla Pt_1 CP_1 sentenza parziale di divorzio del 2020, e la convivenza effettiva si è protratta sino al dicembre 2012, per oltre trent'anni. Nel corso di tale periodo, la IG ha CP_1 prevalentemente contribuito alla gestione familiare e alla cura dei figli, mentre l'appellante ha potuto dedicarsi alla propria attività professionale, consolidando il proprio patrimonio e trasferendo poi la clientela e l'avviamento nella nuova società partecipata al 90% dalla compagna . Parte_4
11 Le deduzioni dell'appellante secondo cui la IG non avrebbe dimostrato la CP_1 rinuncia a concrete opportunità lavorative, né la sussistenza di un accordo espresso volto a destinarla alla cura familiare non possono essere condivise. A tale ultimo proposito, preme innanzitutto richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile sussiste non solo in presenza di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando la conduzione univoca della vita familiare traduca una scelta tacita comune, salvo prova contraria, in ragione del contributo prevalente fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro3. Oggi la sig.ra , nata nel 1959, versa in stato di disoccupazione e incontra obiettive CP_1 difficoltà di reinserimento lavorativo. Pur avendo un titolo di studio come segretaria d'azienda ed essendo stata formalmente socia della società familiare “ , non Parte_6 risulta che ella abbia mai esercitato reali mansioni di gestione o attività autonoma, mentre è pacifico che il signor fosse l'unico professionista (commercialista) della società e Pt_1 abbia potuto sviluppare liberamente la propria carriera. E, di fatto, la clientela della “ Pt_6
è poi transitata nella “ , società nella quale l'appellante continua a
[...] Parte_3 prestare la propria attività professionale, per i medesimi clienti, dallo stesso già seguiti direttamente presso la e che, invero, hanno seguito il non certo la , Pt_6 Pt_1 CP_1 presso la nuova società dal primo costituita insieme alla nuova compagna. Sul fronte opposto, non può invece ritenersi provato l'asserito peggioramento delle condizioni economiche del signor GL ha prodotto esclusivamente i modelli Unico Pt_1 relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, i cui dati risultano, tuttavia, poco attendibili e comunque non dimostrativi di una reale contrazione delle sue capacità reddituali, considerato che non sono stati mai messi a disposizione i bilanci della società “ , della quale egli Parte_3
è socio al 10% e in cui presta la propria opera quale unico commercialista, con la compagna
– socia al 90% – intestataria formale della quota di maggioranza e sua datrice di Pt_4 lavoro (cfr. buste paga signor firmate da ). Appare, quindi, poco Pt_1 Parte_4 credibile la dichiarata percezione, da parte del signor di un reddito da lavoro Pt_1 dipendente, a tempo parziale, pari a circa 500 euro mensili, laddove la gestione effettiva e la prestazione professionale resa dall'appellante non hanno subìto alcuna sostanziale modifica rispetto al passato, come già evidenziato dai giudici della separazione e ribadito chiaramente dalla Corte d'Appello in quella sede. Tali circostanze inducono a ritenere insussistente un reale peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali dell'appellante e, anzi, confermano che egli continua a disporre di mezzi ben superiori a quelli formalmente dichiarati.
In definitiva, alla luce della accertata stabile convivenza della IG con il signor CP_1
– che incide sulla “quota” assistenziale dell'assegno divorzile – ma, al tempo stesso, Pt_7 della permanenza della funzione compensativo-perequativa, giustificata alla luce del lungo matrimonio e del contributo domestico prestato dalla IG , nonché considerata CP_1 3 Cfr., Cassa., se. I, ordinanza 19.2.2024, n. 4328. 12 la non credibilità della prospettata riduzione reddituale dell'appellante, deve disporsi la rideterminazione dell'assegno divorzile in misura ridotta e proporzionata, che la Corte stima equo quantificare in € 400 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
§ 4.4. Sulla domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla IG
a titolo di mantenimento. CP_1
Il signor ha chiesto condannarsi la IG alla ripetizione delle somme Pt_1 CP_1 indebitamente percepite a titolo di assegno di mantenimento a seguito del provvedimento presidenziale del 31.3.2019 – con il quale era stato inizialmente fissato un assegno pari ad €
800 mensili – e, successivamente, della sentenza di primo grado – che aveva quantificato l'assegno divorzile in € 650 mensili. La domanda non può essere accolta. Secondo quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale sino ad allora esistente sul punto - la regola generale della condictio indebiti trova applicazione anche in tema di assegno di mantenimento separativo o divorzile, potendo il principio di irripetibilità operare soltanto in due ipotesi: (i) quando la revoca o la modifica dipenda da una diversa valutazione, con efficacia ex tunc, delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia;
(ii) quando si proceda ad una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare i bisogni essenziali del beneficiario, sempre che la riduzione concerna somme di modesta entità, destinate ragionevolmente al consumo da parte di un coniuge o ex coniuge in condizione di debolezza economica4. 4 Cfr. Cass., S.U., 8.11.2022, n. 32914, ove a pagg. 63 e ss. si legge: “…un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative… Occorre dunque dare il giusto rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art.2033 c.c.), nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa. Non si tratta di dettare una regola di «automatica irripetibilità» delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza – palesata nel presente giudizio dal controricorrente – di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto. Ora, ove con la sentenza venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione più propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art.2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità). Per converso, si deve affermare che, invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell' ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato «al ribasso» ; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà postfamiliare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio 13 Ebbene, nel caso di specie, ricorre proprio la seconda ipotesi richiamata dalle Sezioni Unite, giacché la riduzione dell'assegno divorzile disposta da questa Corte, da € 650 a € 400 mensili, interviene su un importo contenuto, erogato in favore di un soggetto privo di occupazione e di autonomia reddituale, a fronte, pertanto, di un oggettivo squilibrio economico tra gli ex coniugi certamente riconducibile a scelte comuni di conduzione della vita familiare e alla definizione dei rispettivi ruoli all'interno della coppia. Deve, pertanto, ritenersi che le somme sino ad oggi percepite dall'appellata siano state destinate al consumo per esigenze ordinarie di vita quotidiana e non possano, di conseguenza, essere oggetto di ripetizione. La rideterminazione dell'assegno operata in questa sede avrà, dunque, efficacia soltanto a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
§ 4.5. Sul sequestro della quota societaria. La statuizione con cui il Tribunale ha disposto il sequestro della quota del 10% della società
“ deve essere confermata. Parte_3
È pacifico che il signor abbia sempre corrisposto alla ex coniuge solo l'importo della Pt_1 retribuzione part-time di € 500,00 mensili, inferiore rispetto all'assegno determinato in sede di separazione. Permane dunque l'interesse e il presupposto per confermare la misura cautelare ex art. 8, L. 898/1970, fondata sul persistente inadempimento della parte obbligata.
§ 5. Sulle spese di lite. La parziale fondatezza dei motivi di appello impone una complessiva rivalutazione dei criteri di soccombenza tra le parti, anche rispetto al primo grado di giudizio. Invero, con l'odierna sentenza l'appellante ottiene l'accoglimento soltanto parziale delle proprie domande (con riduzione, ma non eliminazione, dell'assegno divorzile), mentre l'appellata, pur parzialmente soccombente rispetto al profilo assistenziale dell'assegno, conserva il diritto a percepire lo stesso in funzione compensativo-perequativa e alla garanzia rappresentata dal sequestro della quota di partecipazione del pari al 10% del capitale sociale della intestata a Parte_3 Parte_1
Sussistono, dunque, ragioni di reciproca soccombenza che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole. Si tratta, oltretutto, di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell'ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione. L'entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio- economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti…” 14 la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.. 1214/2022 emessa in data 30.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Ivrea nel procedimento n. 36/2018 R.G. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza,
PONE a carico di l'assegno divorzile in favore della IG Parte_1 nella misura di € 400 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Controparte_1 indici Istat, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito della sentenza;
DICHIARA irripetibili le somme già corrisposte dall'appellante a titolo di assegno divorzile anteriormente alla presente decisione;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa EN Caratto Dott.ssa Roberta COLLIDA'
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