TRIB
Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/09/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2018 promossa da:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenicantonio Angeloni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano (AQ) alla via Stazione 24, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
- (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Controparte_3
, (C.F.: ), C.F._4 Parte_2 C.F._5
(C.F.: , rappresentati e Parte_3 C.F._6 difesi dall'avv. Silvia Morelli, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Celano (AQ) alla via Della Sanità 4, giusta procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F.: ), residente in Controparte_4 C.F._7
Celano (AQ) al Largo Piedi La Serra 12, (C.F.: Controparte_5
), residente in [...] al Largo Piedi La Serra 12, C.F._8
(C.F.: ), residente in [...]Controparte_6 C.F._9
(AQ) al Largo Piedi La Serra 12, , residente in 8 Route De Controparte_7
Jessx - 1226 THONEX - SUISSE (SVIZZERA);
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva di essere Parte_1
dichiarato proprietario, per maturata usucapione, del terreno agricolo fucense, censito in Catasto terreni del Comune di Celano (AQ) al foglio 39, particella 46, di ha 1, are 52 e ca 90, a confine con particelle 45, 47 e strada poderale, catastalmente intestato a: , nato a [...] il [...], Controparte_8 Parte_4
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_9
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_10 Controparte_2
15.04.1925.
Pertanto, conveniva in giudizio:
1) e , quali eredi di Controparte_11 Persona_1 Controparte_8
(deceduto a Ginevra il 6.7.2009);
2) , e , quali eredi Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 di (deceduta in L'Aquila il 10.04.2011); Parte_4
3) , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
quali eredi di (deceduto in Celano il 18.4.2016); Controparte_10
4) per (deceduto in Celano il 21.11.2012, non coniugato e senza Controparte_9
figli) - fratello di , e – i soggetti Controparte_10 Controparte_8 Parte_4
sopra indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.04.2019, si costituivano in giudizio (figlia di , Controparte_2 Controparte_10 Parte_2 [...]
e (eredi di ), i quali nulla CP_1 Controparte_3 Controparte_10 opponevano all'accoglimento della domanda attorea.
Alla prima udienza il G.I. dichiarava la contumacia dei convenuti: CP_7
(erede di ed ), ,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_4 Controparte_5
e (eredi di ed ), e concedeva termine di 60 Controparte_6 Pt_4 CP_9 gg. per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione e dell'avviso di mediazione a (moglie ed erede di ). Controparte_11 Controparte_8
Quest'ultima, con comparsa del 25.01.2021, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avanzata dall'attore. All'udienza dell'1.7.2022, verificata la
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
regolarità del deposito del verbale di mediazione, con esito negativo, alle parti erano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., e, all'udienza del
9.2.2023, erano ammesse le prove orali e documentali ritenute rilevanti.
All'udienza del 23.10.2023, il G.I., rilevata la mancata risposta all'interrogatorio formale dei convenuti, rinviava il processo all'udienza del
23.11.2023 per l'espletamento delle prove orali, all'esito delle quali, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni..
Con note di trattazione scritte del 15.04.2024, le parti, nel concludere, si riportavano ai rispettivi scritti e la causa era trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito specificate.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in ragione del possesso continuato e ininterrotto per vent'anni.
Circa i requisiti e presupposti del possesso ad usucapionem, giova richiamare i seguenti principi regolatori della materia:
- nell'ordinamento vigente il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art 1140 c.c. .;
- pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene, a titolo originario, ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti, ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla Legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
6.9.2022, n. 12984);
- per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, volto inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla Legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare dello ius in re aliena (cfr.
.Cass civ. sez II sent.
9.6.2001 n. 11000) un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. sez II sent. 4.2.1967, n. 326);
Tanto precisato, in relazione al procedimento per cui è causa si ritiene, in applicazione dei su esposti principi, che l'attore abbia fornito sufficiente e idonea prova in ordine all'indicata domanda.
Invero, con riguardo alle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria si osserva quanto segue.
Il teste ha dichiarato che il terreno oggetto di causa è stato, Testimone_1 sin dal 1983, a tutt'oggi, utilizzato dall'attore, precisando che: “quanto riferito mi consta personalmente poiché sin dal 1982 i terreni confinanti a quelli di causa, di e , per oltre 20 anni sono stati Persona_2 Persona_3
coltivati da me, preciso che sui terreni di causa venivano coltivate barbabietole, patate, insalata e carote”. Ha aggiunto, poi, che l'attore, nell'anno 1999, ha recintato con pali di legno e filo spinato il terreno predetto, circostanza di per sé idonea ad escludere soggetti terzi dal godimento del ben immobile (cfr. Cass. Civ. n. 1121/2024).
Ha dichiarato, altresì, che , negli anni 1995/97, 2009/2013, ha Parte_1
affittato il terreno in questione a terze persone.
Allo stesso modo, il teste ha confermato che l'attore dal 1983, a Testimone_2 tutt'oggi, ha utilizzato il terreno de quo, provvedendo ad ararlo e coltivarlo, precisando, inoltre, che: “frequentavo i terreni limitrofi sui quali facevo lavori per conto di terzi e dei parenti avendo l'attrezzatura agricola, preciso che sui terreni per cui è causa venivano coltivati vari prodotti, barbabietole, patate, insalata e carote”.
Il teste da ultimo indicato ha confermato che , negli anni Parte_1
1995/97, 2009/2013, ha affittato a terze persone il predetto terreno, nonché nell'anno 1999 a recingerlo con pali di legno e filo spinato.
I testi escussi, quali profondi conoscitori dello stato dei luoghi, hanno confermato le circostanze dedotte dall'attore a fondamento dell'azione proposta, anche in ordine alla durata del possesso esercitato da quest'ultimo.
Appare evidente, quindi, sia la prova del “corpus”, consistente nello svolgimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, sia la prova dell'animus”, corrispondente all'intento di possedere la res per conto ed in nome proprio.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
A sostegno della fondatezza dell'invocata usucapione giova considerare che diversi convenuti, tra cui Controparte_12 Controparte_2 CP_3
e nel costituirsi, hanno
[...] Parte_2 Controparte_13 aderito alla domanda avanzata dall'attore, mentre gli altri, nulla hanno opposto alla richiesta attorea poiché sono rimasti contumaci.
Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per dichiarare, in favore di Parte_1
, l'intervenuto acquisto ad usucapionem del terreno de quo..
[...]
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
Le spese di lite, stante l'adesione dei convenuti alla domanda attorea, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione in suo favore, del terreno agricolo fucense sito nel Comune di
Celano (AQ), censito in Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 39, particella 46, di ha 1, are 52 e ca 90, a confine con particelle 45, 47 e strada poderale;
2) ordina alla competente Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture;
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
3) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Avezzano, 28.08.2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico, dott.ssa
Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1698/2018 promossa da:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenicantonio Angeloni, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano (AQ) alla via Stazione 24, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
- (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Controparte_3
, (C.F.: ), C.F._4 Parte_2 C.F._5
(C.F.: , rappresentati e Parte_3 C.F._6 difesi dall'avv. Silvia Morelli, elettivamente domiciliati presso il suo Studio in
Celano (AQ) alla via Della Sanità 4, giusta procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
(C.F.: ), residente in Controparte_4 C.F._7
Celano (AQ) al Largo Piedi La Serra 12, (C.F.: Controparte_5
), residente in [...] al Largo Piedi La Serra 12, C.F._8
(C.F.: ), residente in [...]Controparte_6 C.F._9
(AQ) al Largo Piedi La Serra 12, , residente in 8 Route De Controparte_7
Jessx - 1226 THONEX - SUISSE (SVIZZERA);
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva di essere Parte_1
dichiarato proprietario, per maturata usucapione, del terreno agricolo fucense, censito in Catasto terreni del Comune di Celano (AQ) al foglio 39, particella 46, di ha 1, are 52 e ca 90, a confine con particelle 45, 47 e strada poderale, catastalmente intestato a: , nato a [...] il [...], Controparte_8 Parte_4
, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_9
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_10 Controparte_2
15.04.1925.
Pertanto, conveniva in giudizio:
1) e , quali eredi di Controparte_11 Persona_1 Controparte_8
(deceduto a Ginevra il 6.7.2009);
2) , e , quali eredi Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 di (deceduta in L'Aquila il 10.04.2011); Parte_4
3) , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
quali eredi di (deceduto in Celano il 18.4.2016); Controparte_10
4) per (deceduto in Celano il 21.11.2012, non coniugato e senza Controparte_9
figli) - fratello di , e – i soggetti Controparte_10 Controparte_8 Parte_4
sopra indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.04.2019, si costituivano in giudizio (figlia di , Controparte_2 Controparte_10 Parte_2 [...]
e (eredi di ), i quali nulla CP_1 Controparte_3 Controparte_10 opponevano all'accoglimento della domanda attorea.
Alla prima udienza il G.I. dichiarava la contumacia dei convenuti: CP_7
(erede di ed ), ,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_4 Controparte_5
e (eredi di ed ), e concedeva termine di 60 Controparte_6 Pt_4 CP_9 gg. per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione e dell'avviso di mediazione a (moglie ed erede di ). Controparte_11 Controparte_8
Quest'ultima, con comparsa del 25.01.2021, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avanzata dall'attore. All'udienza dell'1.7.2022, verificata la
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
regolarità del deposito del verbale di mediazione, con esito negativo, alle parti erano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., e, all'udienza del
9.2.2023, erano ammesse le prove orali e documentali ritenute rilevanti.
All'udienza del 23.10.2023, il G.I., rilevata la mancata risposta all'interrogatorio formale dei convenuti, rinviava il processo all'udienza del
23.11.2023 per l'espletamento delle prove orali, all'esito delle quali, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni..
Con note di trattazione scritte del 15.04.2024, le parti, nel concludere, si riportavano ai rispettivi scritti e la causa era trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito specificate.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in ragione del possesso continuato e ininterrotto per vent'anni.
Circa i requisiti e presupposti del possesso ad usucapionem, giova richiamare i seguenti principi regolatori della materia:
- nell'ordinamento vigente il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale ai sensi dell'art 1140 c.c. .;
- pertanto, colui che agisce per l'accertamento della proprietà o di altro diritto reale su di un bene, a titolo originario, ovvero chi eccepisce di avere acquisito a tale titolo uno dei predetti diritti, ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla Legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
6.9.2022, n. 12984);
- per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, volto inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla Legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare dello ius in re aliena (cfr.
.Cass civ. sez II sent.
9.6.2001 n. 11000) un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. Civ. sez II sent. 4.2.1967, n. 326);
Tanto precisato, in relazione al procedimento per cui è causa si ritiene, in applicazione dei su esposti principi, che l'attore abbia fornito sufficiente e idonea prova in ordine all'indicata domanda.
Invero, con riguardo alle testimonianze assunte nel corso dell'istruttoria si osserva quanto segue.
Il teste ha dichiarato che il terreno oggetto di causa è stato, Testimone_1 sin dal 1983, a tutt'oggi, utilizzato dall'attore, precisando che: “quanto riferito mi consta personalmente poiché sin dal 1982 i terreni confinanti a quelli di causa, di e , per oltre 20 anni sono stati Persona_2 Persona_3
coltivati da me, preciso che sui terreni di causa venivano coltivate barbabietole, patate, insalata e carote”. Ha aggiunto, poi, che l'attore, nell'anno 1999, ha recintato con pali di legno e filo spinato il terreno predetto, circostanza di per sé idonea ad escludere soggetti terzi dal godimento del ben immobile (cfr. Cass. Civ. n. 1121/2024).
Ha dichiarato, altresì, che , negli anni 1995/97, 2009/2013, ha Parte_1
affittato il terreno in questione a terze persone.
Allo stesso modo, il teste ha confermato che l'attore dal 1983, a Testimone_2 tutt'oggi, ha utilizzato il terreno de quo, provvedendo ad ararlo e coltivarlo, precisando, inoltre, che: “frequentavo i terreni limitrofi sui quali facevo lavori per conto di terzi e dei parenti avendo l'attrezzatura agricola, preciso che sui terreni per cui è causa venivano coltivati vari prodotti, barbabietole, patate, insalata e carote”.
Il teste da ultimo indicato ha confermato che , negli anni Parte_1
1995/97, 2009/2013, ha affittato a terze persone il predetto terreno, nonché nell'anno 1999 a recingerlo con pali di legno e filo spinato.
I testi escussi, quali profondi conoscitori dello stato dei luoghi, hanno confermato le circostanze dedotte dall'attore a fondamento dell'azione proposta, anche in ordine alla durata del possesso esercitato da quest'ultimo.
Appare evidente, quindi, sia la prova del “corpus”, consistente nello svolgimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, sia la prova dell'animus”, corrispondente all'intento di possedere la res per conto ed in nome proprio.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
A sostegno della fondatezza dell'invocata usucapione giova considerare che diversi convenuti, tra cui Controparte_12 Controparte_2 CP_3
e nel costituirsi, hanno
[...] Parte_2 Controparte_13 aderito alla domanda avanzata dall'attore, mentre gli altri, nulla hanno opposto alla richiesta attorea poiché sono rimasti contumaci.
Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. per dichiarare, in favore di Parte_1
, l'intervenuto acquisto ad usucapionem del terreno de quo..
[...]
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
Le spese di lite, stante l'adesione dei convenuti alla domanda attorea, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accerta e dichiara che è proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione in suo favore, del terreno agricolo fucense sito nel Comune di
Celano (AQ), censito in Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 39, particella 46, di ha 1, are 52 e ca 90, a confine con particelle 45, 47 e strada poderale;
2) ordina alla competente Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture;
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
3) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Avezzano, 28.08.2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5