CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8363/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239015411987000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4468/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 25.10.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 30.9.2024, avente il complessivo importo di euro 28.899,57 e fondata sulle otto cartelle ivi indicate.
Senza riferimento alcuno alla natura delle pretese di cui alle cartelle né al regime di prescrizione e di decadenza che le riguardavano , chiedeva che la Corte dichiarasse nullo l'atto impugnato per intervenuta prescrizione e per intervenuta decadenza delle pretese perché le cartelle de quibus non gli erano mai state notificate.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva la totale infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Agli atti introduttivi delle parti non seguivano memorie illustrative.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso- generico ai limiti della inammissibilità- è infondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato agli atti la documentazione comprovante la notifica delle otto cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento e la documentazione non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente .
Ciò rende palesemente infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente, dedotte senza nemmeno specificare la natura dei tributi oggetto delle cartelle e ancor meno indicare il termine di decadenza e di prescrizione per ciascuno dei tributi invocato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€2500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il giudice relatore Il Presidente Nominativo_1
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
NA ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8363/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239015411987000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4468/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 25.10.2024 Ricorrente1 proponeva ricorso , contro l' Agenzia delle Entrate- Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 30.9.2024, avente il complessivo importo di euro 28.899,57 e fondata sulle otto cartelle ivi indicate.
Senza riferimento alcuno alla natura delle pretese di cui alle cartelle né al regime di prescrizione e di decadenza che le riguardavano , chiedeva che la Corte dichiarasse nullo l'atto impugnato per intervenuta prescrizione e per intervenuta decadenza delle pretese perché le cartelle de quibus non gli erano mai state notificate.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccepiva la totale infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Agli atti introduttivi delle parti non seguivano memorie illustrative.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso- generico ai limiti della inammissibilità- è infondato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato agli atti la documentazione comprovante la notifica delle otto cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento e la documentazione non è stata in alcun modo contestata dal ricorrente .
Ciò rende palesemente infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal ricorrente, dedotte senza nemmeno specificare la natura dei tributi oggetto delle cartelle e ancor meno indicare il termine di decadenza e di prescrizione per ciascuno dei tributi invocato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€2500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il giudice relatore Il Presidente Nominativo_1