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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1461/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1461/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale pro-tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1
in forza della procura notarile (rep. n. 31.404; racc. n. 9.827) conferita in data 18/01/2018 Controparte_2
(all. A dell'atto introduttivo), rappresentata e difesa dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
Controparte_3 [...]
(C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_4 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. SCIULLI DAVIDE, presso il cui studio e' elettivamente CP_5 domiciliata in VIA LOSANNA, 5 11100 , per procura speciale allegata ex art. 83,3° co, cpc, alla CP_3 comparsa di costituzione parte appellata
OGGETTO: processuale civile-giudicato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 - Appellante Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Aosta n. 141/2023,
RG n. 729/2021, pubblicata in data 24/04/2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atti, CP_1
è creditrice dell'
[...] Controparte_6
della somma di Euro 16.866,03, di cui Euro 16.812,21 a titolo di capitale ed Euro 53,82 per spese notarili (e/o per
[...] la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura azionata dalle singole scadenze al saldo e, per l'effetto, condannare l' a Controparte_6 pagare in favore di , e nei termini di legge, la somma complessiva di Euro 16.866,03, di cui Controparte_1
Euro 16.812,21 a titolo di capitale ed Euro 53,82 per spese notarili (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura azionata dalle singole scadenze al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
- Appellato Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via principale, rigettare i motivi di appello tutti proposti dall'appellante per i motivi espressi in atti e confermare la sentenza di primo grado con il favore delle spese tutte di cui si chiede la distrazione in favore del difensore”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il fatto
La controversia origina da un contratto di cessione di crediti stipulato il 30 giugno 2014 tra e Parte_1
rogato dal notaio di Milano, avente ad oggetto la cessione in favore Controparte_1 Persona_1
Parte della banca dei crediti vantati da nei confronti di per forniture di Controparte_6 energia elettrica e gas.
La cessione, perfezionata ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e della legge sul factoring, riguardava crediti per complessivi euro 180.102,63, documentati da varie fatture, tra cui n. M110577875 e M120154027, per euro
16.812,21.
Con decreto ingiuntivo n. 371/2016, il Tribunale di Aosta aveva ingiunto ad il pagamento CP_6 dell'intero importo di euro 180.102,63 oltre accessori.
pagina 2 di 8 Proposta opposizione (r.g. n. 1491/2016), costituendosi il 27 marzo 2017, riconosceva CP_1 erroneamente l'avvenuto pagamento delle due fatture sopra indicate e riduceva la domanda a euro
163.290,42.
Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 13 luglio 2017 il Tribunale ingiungeva ad il pagamento della CP_6 somma ridotta. Successivamente la banca, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., chiariva l'errore e chiedeva il ripristino del petitum originario.
La sentenza n. 88/2020, pubblicata il 30 marzo 2020, dichiarava tuttavia tardiva tale rettifica, confermando la condanna di AVDA al pagamento della sola somma ridotta, ma aggiungendo che “l'errore compiuto dalla
Banca ben potrà essere emendato attraverso differente ed ulteriore iniziativa”.
In forza di tale indicazione, otteneva un nuovo decreto ingiuntivo n. 126/2021 del 7 aprile CP_1
2021 per euro 16.866,03 (di cui euro 16.812,21 a titolo di capitale ed euro 53,82 per spese notarili). proponeva opposizione deducendo che sulla debenza della somma si fosse formato giudicato e CP_6 chiedendo la revoca del decreto per violazione del principio del ne bis in idem.
2. Il giudizio di primo grado
L'opponente, in via preliminare, invocava l'intervenuto giudicato della sentenza n. 88/2020 e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 126/2021; in via subordinata chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione che nulla fosse dovuto. si costituiva il 31 dicembre 2021, domandando in via preliminare la concessione della CP_1 provvisoria esecutorietà del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del titolo monitorio.
Con ordinanza del 20 gennaio 2022 il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà e disponeva la rimessione della causa in decisione sull'eccezione preliminare di giudicato. All'udienza del 17 gennaio 2023
(a seguito del rinvio dell'udienza originariamente fissata per il 15 gennaio 2022) le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per conclusionali e repliche.
Non venivano assunte prove, vertendo la lite su questioni di diritto. I fatti costitutivi del rapporto
(contratto di cessione, esecuzione delle forniture, notifica della cessione e legittimazione della banca) risultavano pacifici.
3. La decisione impugnata
Con sentenza n. 141/2023 del 24 aprile 2023, il Tribunale di Aosta accoglieva l'opposizione (RG
729/2021) e revocava il decreto ingiuntivo n. 126/2021, condannando la banca alla rifusione delle spese di lite (euro 2.000,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive, oltre accessori).
Il giudice riteneva che la sentenza n. 88/2020 avesse definitivamente escluso la debenza della somma di euro 16.812,21 e che su tale punto si fosse formato un giudicato implicito, preclusivo di ogni nuova azione.
pagina 3 di 8 Rilevava, in particolare, che la riduzione della domanda operata nel primo giudizio e la successiva declaratoria di tardività della rettifica integrassero una soccombenza sostanziale della banca, la quale, se avesse voluto rimediare, avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la sentenza del 2020.
Quanto all'inciso sull'“ulteriore iniziativa”, il Tribunale lo qualificava come semplice obiter dictum, privo di efficacia precettiva o preclusiva.
4. Le difese in appello
appellante, deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere attribuito Controparte_1 efficacia di giudicato a una pronuncia di mero rito.
Sostiene che la sentenza n. 88/2020 non ha mai accertato nel merito l'inesistenza del credito, ma ha soltanto dichiarato tardiva la richiesta di reintegro, riconoscendo anzi la possibilità di agire con “differente ed ulteriore iniziativa”.
Rileva che, in assenza di soccombenza, non vi era alcun onere né interesse a proporre appello incidentale e che la nuova azione non integra abuso del processo, poiché non si tratta di frazionamento arbitrario di un credito unitario, ma di correzione di un errore materiale riconosciuto dallo stesso giudice del 2020.
appellata, chiede la conferma della sentenza. Controparte_6
Sostiene che la banca, essendo risultata parzialmente soccombente nel giudizio del 2020, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e che la mancata impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato del capo relativo al credito residuo.
Afferma che l'inciso contenuto nella sentenza n. 88/2020 non può valere come autorizzazione a un nuovo giudizio e che, comunque, la successiva azione viola il divieto di frazionamento del credito e i principi di correttezza e buona fede processuale.
5. Tema del contendere
Le circostanze fattuali risultano sostanzialmente non controverse: sono pacifici l'esistenza del contratto di cessione, la regolare esecuzione delle forniture e la legittimazione attiva di CP_1
La questione dirimente concerne la portata della sentenza n. 88/2020 del Tribunale di Aosta, e in particolare la natura dell'inciso con cui si affermava che “l'errore compiuto dalla banca ben potrà essere emendato attraverso differente ed ulteriore iniziativa”.
Si tratta di stabilire se tale affermazione lasciasse aperta la possibilità di una nuova azione, come sostiene la banca, o se, come deduce si fosse già formato un giudicato sostanziale sulla debenza dell'importo CP_6 di euro 16.812,21.
Questione connessa è quella della pretesa violazione del principio di non frazionabilità del credito, che l'appellata invoca e che l'appellante ritiene inapplicabile, trattandosi di un'azione successiva necessitata dalla precedente declaratoria di tardività. pagina 4 di 8 Infine, si discute se la mancata proposizione di appello incidentale nel giudizio del 2020 possa ritenersi causa di consolidamento del giudicato.
6. Ragioni della decisione
La controversia sottoposta al Collegio richiede dunque di determinare se, a seguito della sentenza n.
88/2020 del Tribunale di Aosta, con la quale era stato definito il primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si sia formato un giudicato sostanziale preclusivo della successiva iniziativa giudiziaria promossa da per il recupero dell'importo di euro 16.812,21, o se, al contrario, la pronuncia del 2020 CP_1 avesse lasciato impregiudicata la possibilità per la banca di esercitare, con autonoma azione, il diritto di credito erroneamente non fatto valere nel primo giudizio.
Il punto di partenza non può che essere rappresentato dal contenuto testuale della sentenza n. 88/2020.
Come già ricordato, in essa il Tribunale di Aosta, preso atto che nella comparsa di costituzione la banca aveva dichiarato avvenuto il pagamento delle due fatture per euro 16.812,21 e che successivamente, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., aveva precisato trattarsi di un errore materiale, ritenne tardiva tale rettifica, reputando ormai cristallizzato il minor petitum introdotto con l'atto di costituzione.
Non vi è, tuttavia, nella motivazione di quella sentenza, alcuna valutazione di merito sulla debenza o sull'inesistenza del credito corrispondente a tali fatture: la decisione non affronta la questione sostanziale, ma si arresta sul piano formale, limitandosi a negare la possibilità di ampliare l'oggetto della domanda in uno stadio processuale ritenuto ormai incompatibile con il principio di eventualità.
Sulla base di questa constatazione, deve ritenersi che la pronuncia del 2020 non abbia formato un giudicato sostanziale, ma soltanto un giudicato formale interno al processo in cui si è prodotta.
L'autorità del giudicato, com'è noto, si estende infatti solo ai capi di sentenza che risolvono nel merito una questione di diritto o di fatto, costituendo il necessario presupposto logico della decisione;
non riguarda invece le affermazioni incidentali, i rilievi di rito o le valutazioni che si limitino a escludere l'esame di una domanda per ragioni processuali.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel senso che la declaratoria di inammissibilità o di tardività non produce effetti di giudicato sostanziale, in quanto non contiene alcun accertamento positivo o negativo del diritto fatto valere, ma solo la constatazione dell'impossibilità di esaminarlo nel merito. La cosa giudicata sostanziale, disciplinata nell'art. 2909 c.c., rende l'accertamento contenuto nella sentenza
(ormai incontrovertibile) fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa. A differenza della cosa giudicata formale, la cosa giudicata sostanziale è propria soltanto delle sentenze di merito (le sentenze a contenuto meramente processuale, ossia le sentenze di mero rito, quando passano in giudicato non producono gli effetti propri del giudicato sostanziale). L'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale ha, poi, distinto tra giudicato interno – con cui si intende il giudicato formatosi nel processo a conclusione del pagina 5 di 8 quale è stata pronunciata la sentenza e che dispiega i propri effetti sul processo medesimo – e giudicato esterno – individuato nel giudicato formatosi in un processo diverso da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza e che opera all'interno di processi diversi instaurati tra le stesse parti.
Entrambe le tipologie di giudicato sono rilevabili d'ufficio dal Giudice, anche in Cassazione, qualora ciò risulti dagli atti allegati al processo (Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 05/05/2001, n. 226).
La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso.
(Cass. civ. n. 1252/2022) Per quanto riguarda l'ambito applicativo relativo ad una statuizione su una questione di rito la giurisprudenza si è conformata, all'esito di molte pronunce, sul ritenere che, la stessa, sebbene non idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale, dà, comunque, luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti (in tal senso Cass. civ. n. 35110/2021)
La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. civ., ord. n. 20636/2024). Alla luce delle interpretazioni esaminate, alle quali questa Corte si uniforma, se ne ricava che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una pronuncia in rito e quindi non idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. La declaratoria di tardività dell'emendatio del petitum, derivante dalla sua proposizione in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, cpc, integra una questione di rito che non è suscettibile di formare giudicato sostanziale.
In questo quadro, la successiva iniziativa giudiziaria di sfociata nel decreto ingiuntivo n. CP_1
126/2021, non costituisce la riproposizione di un giudizio già deciso, ma rappresenta la legittima riattivazione di una pretesa rimasta impregiudicata.
La stessa sentenza del 2020 conteneva, del resto, una significativa precisazione, nella quale il Tribunale affermava che “l'errore compiuto dalla banca ben potrà essere emendato attraverso differente ed ulteriore iniziativa”.
L'espressione, che il giudice di primo grado nel presente processo ha ridotto a mero obiter dictum, non può essere intesa come una semplice osservazione di cortesia argomentativa. Essa appare piuttosto come il completamento logico della decisione: il Tribunale, avendo dichiarato la tardività della rettifica, riconosceva implicitamente che l'errore non incideva sulla sussistenza del credito, ma solo sulle modalità con cui esso era stato fatto valere nel processo allora pendente, e che pertanto la sua tutela restava affidata a un diverso e successivo rimedio.
pagina 6 di 8 Non è dunque corretto ritenere che la banca fosse tenuta a proporre appello incidentale avverso quella sentenza. L'onere di impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 343 cpc, sorge solo in presenza di una soccombenza effettiva, cioè di una decisione che neghi, anche implicitamente, il diritto azionato. Qui, al contrario, il diritto non è mai stato negato, ma semplicemente non esaminato. L'assenza di una pronuncia sul merito escludeva, per definizione, l'interesse all'impugnazione, e rendeva legittima la successiva azione monitoria.
Né può ravvisarsi nella condotta della banca un abuso del processo o un illecito frazionamento del credito.
Il principio, affermato nella nota pronuncia delle Sezioni Unite 23726/2007, che vieta al creditore di un'unica obbligazione di frazionare la propria pretesa in più azioni autonome, postula che egli sia in condizione di agire sin dall'inizio per l'intero e che scelga deliberatamente di moltiplicare i giudizi. Nulla di simile si è verificato nella fattispecie: la prima riduzione della domanda fu il frutto di un errore di fatto, non di una scelta processuale consapevole;
e la seconda azione, lungi dal costituire una duplicazione, è intervenuta solo dopo che il giudice del precedente processo aveva escluso la possibilità di correggere l'errore nel medesimo giudizio. Come precisato dalle più recenti Sezioni Unite con sentenza n. 7299 del
2025, il divieto opera quando i crediti azionati separatamente non siano giustificati da un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, mentre nel caso di specie tale interesse è sorto esclusivamente a seguito della peculiare statuizione giurisprudenziale che ha indicato la separata azione come l'unico percorso esperibile per emendare l'errore materiale commesso.
L'iniziativa del 2021, pertanto, non ha aggravato ingiustificatamente la posizione del debitore, ma si è resa necessaria per dare effettiva tutela a un credito che il primo processo non aveva potuto accertare per ragioni formali.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione appellata non può essere condivisa.
Il Tribunale, nell'interpretare l'estensione del principio dell'autorità del giudicato, ha finito per attribuire efficacia preclusiva a una pronuncia che si era limitata a dichiarare la tardività di una domanda, e dunque a una statuizione di mero rito. Così facendo, ha escluso la tutela di un diritto che non era mai stato oggetto di accertamento sostanziale, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello, di rilievo costituzionale, di effettività della tutela giurisdizionale.
L'appello proposto da deve pertanto essere accolto. CP_1
La sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Aosta va riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dall' e conferma del decreto ingiuntivo n. 126/2021, emesso in Controparte_6 data 7 aprile 2021, per la somma di euro 16.866,03, di cui euro 16.812,21 a titolo di capitale ed euro 53,82 per spese notarili, oltre agli interessi moratori di legge decorrenti dalle singole scadenze delle fatture cedute sino al saldo.
pagina 7 di 8 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, per il primo e per il presente grado, e sono liquidate come da dispositivo, a valore medio (arrotondato per comodità di calcolo) del pertinente scaglione, considerate tutte le fasi in concreto svolte (dunque studio, introduttiva, trattazione e decisoria per il primo grado;
studio introduttiva e decisoria per il grado d'appello), oltre ad esborsi documentati, rimborso forfettario e cpa ed iva di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Aosta, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
2. in conseguenza, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_6 avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2021 emesso dal Tribunale di Aosta in data
[...]
7 aprile 2021 e, per l'effetto, conferma il predetto decreto ingiuntivo;
3. condanna, pertanto, l' a Controparte_6 corrispondere a la somma di euro 16.866,03, di cui euro 16.812,21 a titolo di capitale Controparte_1 ed euro 53,82 per spese notarili, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi sulle singole fatture dalle rispettive scadenze sino al saldo;
4. condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come segue:
a. primo grado: euro 5.000,00 per compensi, oltre esborsi documentati (C.U. e marca), rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
b. grado d'appello: euro 3.400,00 per compensi, oltre esborsi documentati (C.U. e marca), rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1461/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale pro-tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1
in forza della procura notarile (rep. n. 31.404; racc. n. 9.827) conferita in data 18/01/2018 Controparte_2
(all. A dell'atto introduttivo), rappresentata e difesa dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA P. COSSA, 2 20122 MILANO, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
Controparte_3 [...]
(C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_4 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. SCIULLI DAVIDE, presso il cui studio e' elettivamente CP_5 domiciliata in VIA LOSANNA, 5 11100 , per procura speciale allegata ex art. 83,3° co, cpc, alla CP_3 comparsa di costituzione parte appellata
OGGETTO: processuale civile-giudicato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 - Appellante Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Aosta n. 141/2023,
RG n. 729/2021, pubblicata in data 24/04/2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atti, CP_1
è creditrice dell'
[...] Controparte_6
della somma di Euro 16.866,03, di cui Euro 16.812,21 a titolo di capitale ed Euro 53,82 per spese notarili (e/o per
[...] la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura azionata dalle singole scadenze al saldo e, per l'effetto, condannare l' a Controparte_6 pagare in favore di , e nei termini di legge, la somma complessiva di Euro 16.866,03, di cui Controparte_1
Euro 16.812,21 a titolo di capitale ed Euro 53,82 per spese notarili (e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa), oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura azionata dalle singole scadenze al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
- Appellato Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino, contrariis reiectis, in via principale, rigettare i motivi di appello tutti proposti dall'appellante per i motivi espressi in atti e confermare la sentenza di primo grado con il favore delle spese tutte di cui si chiede la distrazione in favore del difensore”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Il fatto
La controversia origina da un contratto di cessione di crediti stipulato il 30 giugno 2014 tra e Parte_1
rogato dal notaio di Milano, avente ad oggetto la cessione in favore Controparte_1 Persona_1
Parte della banca dei crediti vantati da nei confronti di per forniture di Controparte_6 energia elettrica e gas.
La cessione, perfezionata ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e della legge sul factoring, riguardava crediti per complessivi euro 180.102,63, documentati da varie fatture, tra cui n. M110577875 e M120154027, per euro
16.812,21.
Con decreto ingiuntivo n. 371/2016, il Tribunale di Aosta aveva ingiunto ad il pagamento CP_6 dell'intero importo di euro 180.102,63 oltre accessori.
pagina 2 di 8 Proposta opposizione (r.g. n. 1491/2016), costituendosi il 27 marzo 2017, riconosceva CP_1 erroneamente l'avvenuto pagamento delle due fatture sopra indicate e riduceva la domanda a euro
163.290,42.
Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 13 luglio 2017 il Tribunale ingiungeva ad il pagamento della CP_6 somma ridotta. Successivamente la banca, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., chiariva l'errore e chiedeva il ripristino del petitum originario.
La sentenza n. 88/2020, pubblicata il 30 marzo 2020, dichiarava tuttavia tardiva tale rettifica, confermando la condanna di AVDA al pagamento della sola somma ridotta, ma aggiungendo che “l'errore compiuto dalla
Banca ben potrà essere emendato attraverso differente ed ulteriore iniziativa”.
In forza di tale indicazione, otteneva un nuovo decreto ingiuntivo n. 126/2021 del 7 aprile CP_1
2021 per euro 16.866,03 (di cui euro 16.812,21 a titolo di capitale ed euro 53,82 per spese notarili). proponeva opposizione deducendo che sulla debenza della somma si fosse formato giudicato e CP_6 chiedendo la revoca del decreto per violazione del principio del ne bis in idem.
2. Il giudizio di primo grado
L'opponente, in via preliminare, invocava l'intervenuto giudicato della sentenza n. 88/2020 e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 126/2021; in via subordinata chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione che nulla fosse dovuto. si costituiva il 31 dicembre 2021, domandando in via preliminare la concessione della CP_1 provvisoria esecutorietà del decreto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del titolo monitorio.
Con ordinanza del 20 gennaio 2022 il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà e disponeva la rimessione della causa in decisione sull'eccezione preliminare di giudicato. All'udienza del 17 gennaio 2023
(a seguito del rinvio dell'udienza originariamente fissata per il 15 gennaio 2022) le parti precisavano le conclusioni e il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando termini per conclusionali e repliche.
Non venivano assunte prove, vertendo la lite su questioni di diritto. I fatti costitutivi del rapporto
(contratto di cessione, esecuzione delle forniture, notifica della cessione e legittimazione della banca) risultavano pacifici.
3. La decisione impugnata
Con sentenza n. 141/2023 del 24 aprile 2023, il Tribunale di Aosta accoglieva l'opposizione (RG
729/2021) e revocava il decreto ingiuntivo n. 126/2021, condannando la banca alla rifusione delle spese di lite (euro 2.000,00 per compensi ed euro 145,50 per spese vive, oltre accessori).
Il giudice riteneva che la sentenza n. 88/2020 avesse definitivamente escluso la debenza della somma di euro 16.812,21 e che su tale punto si fosse formato un giudicato implicito, preclusivo di ogni nuova azione.
pagina 3 di 8 Rilevava, in particolare, che la riduzione della domanda operata nel primo giudizio e la successiva declaratoria di tardività della rettifica integrassero una soccombenza sostanziale della banca, la quale, se avesse voluto rimediare, avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la sentenza del 2020.
Quanto all'inciso sull'“ulteriore iniziativa”, il Tribunale lo qualificava come semplice obiter dictum, privo di efficacia precettiva o preclusiva.
4. Le difese in appello
appellante, deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere attribuito Controparte_1 efficacia di giudicato a una pronuncia di mero rito.
Sostiene che la sentenza n. 88/2020 non ha mai accertato nel merito l'inesistenza del credito, ma ha soltanto dichiarato tardiva la richiesta di reintegro, riconoscendo anzi la possibilità di agire con “differente ed ulteriore iniziativa”.
Rileva che, in assenza di soccombenza, non vi era alcun onere né interesse a proporre appello incidentale e che la nuova azione non integra abuso del processo, poiché non si tratta di frazionamento arbitrario di un credito unitario, ma di correzione di un errore materiale riconosciuto dallo stesso giudice del 2020.
appellata, chiede la conferma della sentenza. Controparte_6
Sostiene che la banca, essendo risultata parzialmente soccombente nel giudizio del 2020, avrebbe dovuto proporre appello incidentale e che la mancata impugnazione ha determinato il passaggio in giudicato del capo relativo al credito residuo.
Afferma che l'inciso contenuto nella sentenza n. 88/2020 non può valere come autorizzazione a un nuovo giudizio e che, comunque, la successiva azione viola il divieto di frazionamento del credito e i principi di correttezza e buona fede processuale.
5. Tema del contendere
Le circostanze fattuali risultano sostanzialmente non controverse: sono pacifici l'esistenza del contratto di cessione, la regolare esecuzione delle forniture e la legittimazione attiva di CP_1
La questione dirimente concerne la portata della sentenza n. 88/2020 del Tribunale di Aosta, e in particolare la natura dell'inciso con cui si affermava che “l'errore compiuto dalla banca ben potrà essere emendato attraverso differente ed ulteriore iniziativa”.
Si tratta di stabilire se tale affermazione lasciasse aperta la possibilità di una nuova azione, come sostiene la banca, o se, come deduce si fosse già formato un giudicato sostanziale sulla debenza dell'importo CP_6 di euro 16.812,21.
Questione connessa è quella della pretesa violazione del principio di non frazionabilità del credito, che l'appellata invoca e che l'appellante ritiene inapplicabile, trattandosi di un'azione successiva necessitata dalla precedente declaratoria di tardività. pagina 4 di 8 Infine, si discute se la mancata proposizione di appello incidentale nel giudizio del 2020 possa ritenersi causa di consolidamento del giudicato.
6. Ragioni della decisione
La controversia sottoposta al Collegio richiede dunque di determinare se, a seguito della sentenza n.
88/2020 del Tribunale di Aosta, con la quale era stato definito il primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si sia formato un giudicato sostanziale preclusivo della successiva iniziativa giudiziaria promossa da per il recupero dell'importo di euro 16.812,21, o se, al contrario, la pronuncia del 2020 CP_1 avesse lasciato impregiudicata la possibilità per la banca di esercitare, con autonoma azione, il diritto di credito erroneamente non fatto valere nel primo giudizio.
Il punto di partenza non può che essere rappresentato dal contenuto testuale della sentenza n. 88/2020.
Come già ricordato, in essa il Tribunale di Aosta, preso atto che nella comparsa di costituzione la banca aveva dichiarato avvenuto il pagamento delle due fatture per euro 16.812,21 e che successivamente, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., aveva precisato trattarsi di un errore materiale, ritenne tardiva tale rettifica, reputando ormai cristallizzato il minor petitum introdotto con l'atto di costituzione.
Non vi è, tuttavia, nella motivazione di quella sentenza, alcuna valutazione di merito sulla debenza o sull'inesistenza del credito corrispondente a tali fatture: la decisione non affronta la questione sostanziale, ma si arresta sul piano formale, limitandosi a negare la possibilità di ampliare l'oggetto della domanda in uno stadio processuale ritenuto ormai incompatibile con il principio di eventualità.
Sulla base di questa constatazione, deve ritenersi che la pronuncia del 2020 non abbia formato un giudicato sostanziale, ma soltanto un giudicato formale interno al processo in cui si è prodotta.
L'autorità del giudicato, com'è noto, si estende infatti solo ai capi di sentenza che risolvono nel merito una questione di diritto o di fatto, costituendo il necessario presupposto logico della decisione;
non riguarda invece le affermazioni incidentali, i rilievi di rito o le valutazioni che si limitino a escludere l'esame di una domanda per ragioni processuali.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel senso che la declaratoria di inammissibilità o di tardività non produce effetti di giudicato sostanziale, in quanto non contiene alcun accertamento positivo o negativo del diritto fatto valere, ma solo la constatazione dell'impossibilità di esaminarlo nel merito. La cosa giudicata sostanziale, disciplinata nell'art. 2909 c.c., rende l'accertamento contenuto nella sentenza
(ormai incontrovertibile) fa stato tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa. A differenza della cosa giudicata formale, la cosa giudicata sostanziale è propria soltanto delle sentenze di merito (le sentenze a contenuto meramente processuale, ossia le sentenze di mero rito, quando passano in giudicato non producono gli effetti propri del giudicato sostanziale). L'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale ha, poi, distinto tra giudicato interno – con cui si intende il giudicato formatosi nel processo a conclusione del pagina 5 di 8 quale è stata pronunciata la sentenza e che dispiega i propri effetti sul processo medesimo – e giudicato esterno – individuato nel giudicato formatosi in un processo diverso da quello a conclusione del quale è stata pronunciata la sentenza e che opera all'interno di processi diversi instaurati tra le stesse parti.
Entrambe le tipologie di giudicato sono rilevabili d'ufficio dal Giudice, anche in Cassazione, qualora ciò risulti dagli atti allegati al processo (Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 05/05/2001, n. 226).
La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso.
(Cass. civ. n. 1252/2022) Per quanto riguarda l'ambito applicativo relativo ad una statuizione su una questione di rito la giurisprudenza si è conformata, all'esito di molte pronunce, sul ritenere che, la stessa, sebbene non idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale, dà, comunque, luogo al giudicato formale limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, con effetto preclusivo del riesame della medesima questione, laddove detta statuizione non sia stata impugnata da alcuna delle parti (in tal senso Cass. civ. n. 35110/2021)
La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. civ., ord. n. 20636/2024). Alla luce delle interpretazioni esaminate, alle quali questa Corte si uniforma, se ne ricava che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una pronuncia in rito e quindi non idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. La declaratoria di tardività dell'emendatio del petitum, derivante dalla sua proposizione in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, cpc, integra una questione di rito che non è suscettibile di formare giudicato sostanziale.
In questo quadro, la successiva iniziativa giudiziaria di sfociata nel decreto ingiuntivo n. CP_1
126/2021, non costituisce la riproposizione di un giudizio già deciso, ma rappresenta la legittima riattivazione di una pretesa rimasta impregiudicata.
La stessa sentenza del 2020 conteneva, del resto, una significativa precisazione, nella quale il Tribunale affermava che “l'errore compiuto dalla banca ben potrà essere emendato attraverso differente ed ulteriore iniziativa”.
L'espressione, che il giudice di primo grado nel presente processo ha ridotto a mero obiter dictum, non può essere intesa come una semplice osservazione di cortesia argomentativa. Essa appare piuttosto come il completamento logico della decisione: il Tribunale, avendo dichiarato la tardività della rettifica, riconosceva implicitamente che l'errore non incideva sulla sussistenza del credito, ma solo sulle modalità con cui esso era stato fatto valere nel processo allora pendente, e che pertanto la sua tutela restava affidata a un diverso e successivo rimedio.
pagina 6 di 8 Non è dunque corretto ritenere che la banca fosse tenuta a proporre appello incidentale avverso quella sentenza. L'onere di impugnazione incidentale, ai sensi dell'art. 343 cpc, sorge solo in presenza di una soccombenza effettiva, cioè di una decisione che neghi, anche implicitamente, il diritto azionato. Qui, al contrario, il diritto non è mai stato negato, ma semplicemente non esaminato. L'assenza di una pronuncia sul merito escludeva, per definizione, l'interesse all'impugnazione, e rendeva legittima la successiva azione monitoria.
Né può ravvisarsi nella condotta della banca un abuso del processo o un illecito frazionamento del credito.
Il principio, affermato nella nota pronuncia delle Sezioni Unite 23726/2007, che vieta al creditore di un'unica obbligazione di frazionare la propria pretesa in più azioni autonome, postula che egli sia in condizione di agire sin dall'inizio per l'intero e che scelga deliberatamente di moltiplicare i giudizi. Nulla di simile si è verificato nella fattispecie: la prima riduzione della domanda fu il frutto di un errore di fatto, non di una scelta processuale consapevole;
e la seconda azione, lungi dal costituire una duplicazione, è intervenuta solo dopo che il giudice del precedente processo aveva escluso la possibilità di correggere l'errore nel medesimo giudizio. Come precisato dalle più recenti Sezioni Unite con sentenza n. 7299 del
2025, il divieto opera quando i crediti azionati separatamente non siano giustificati da un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, mentre nel caso di specie tale interesse è sorto esclusivamente a seguito della peculiare statuizione giurisprudenziale che ha indicato la separata azione come l'unico percorso esperibile per emendare l'errore materiale commesso.
L'iniziativa del 2021, pertanto, non ha aggravato ingiustificatamente la posizione del debitore, ma si è resa necessaria per dare effettiva tutela a un credito che il primo processo non aveva potuto accertare per ragioni formali.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione appellata non può essere condivisa.
Il Tribunale, nell'interpretare l'estensione del principio dell'autorità del giudicato, ha finito per attribuire efficacia preclusiva a una pronuncia che si era limitata a dichiarare la tardività di una domanda, e dunque a una statuizione di mero rito. Così facendo, ha escluso la tutela di un diritto che non era mai stato oggetto di accertamento sostanziale, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e quello, di rilievo costituzionale, di effettività della tutela giurisdizionale.
L'appello proposto da deve pertanto essere accolto. CP_1
La sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Aosta va riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dall' e conferma del decreto ingiuntivo n. 126/2021, emesso in Controparte_6 data 7 aprile 2021, per la somma di euro 16.866,03, di cui euro 16.812,21 a titolo di capitale ed euro 53,82 per spese notarili, oltre agli interessi moratori di legge decorrenti dalle singole scadenze delle fatture cedute sino al saldo.
pagina 7 di 8 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, per il primo e per il presente grado, e sono liquidate come da dispositivo, a valore medio (arrotondato per comodità di calcolo) del pertinente scaglione, considerate tutte le fasi in concreto svolte (dunque studio, introduttiva, trattazione e decisoria per il primo grado;
studio introduttiva e decisoria per il grado d'appello), oltre ad esborsi documentati, rimborso forfettario e cpa ed iva di legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 141/2023 del Tribunale di Aosta, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
2. in conseguenza, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_6 avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2021 emesso dal Tribunale di Aosta in data
[...]
7 aprile 2021 e, per l'effetto, conferma il predetto decreto ingiuntivo;
3. condanna, pertanto, l' a Controparte_6 corrispondere a la somma di euro 16.866,03, di cui euro 16.812,21 a titolo di capitale Controparte_1 ed euro 53,82 per spese notarili, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi sulle singole fatture dalle rispettive scadenze sino al saldo;
4. condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano come segue:
a. primo grado: euro 5.000,00 per compensi, oltre esborsi documentati (C.U. e marca), rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
b. grado d'appello: euro 3.400,00 per compensi, oltre esborsi documentati (C.U. e marca), rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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