Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 747/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 5.11.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in
Teramo alla Via Stazio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Biocca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2
con sede in Monte Urano alla Via del Lavoro n. 6, nonché quali fideiussori CP_2
(c.f. ), nato a Sant'Elpidio a [...] il [...] e residente
[...] C.F._1
in Monte Urano alla Via Ancona n. 31 e (c.f. , CP_3 C.F._2
nata a [...] l'[...] e ivi residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Civitanova Marche alla Via Einaudi n. 108, presso lo studio dell'Avv.
Assuntina Avallone, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
1
Oggetto: contratti bancari in c/c – azione di ripetizione dell'indebito – risarcimento del danno, appello avverso la sentenza n. 272/2022 emessa in data 29.04.2022 dal Tribunale di
Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 272/2022 emessa in data 29.04.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e dai fideiussori e CP_1 Controparte_2
nei confronti di incorporante di che CP_3 Parte_1 Controparte_4
a sua volta aveva incorporato al fine di sentir dichiarare la Controparte_5
nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, variazione unilaterale dei tassi di interesse, c.m.s., interessi usurari ed altre spese e competenze riguardanti il contratto di conto corrente ordinario intrattenuto dal 3.01.1991 al 10.05.2017 e relative aperture di credito e conti anticipi, tutti estinti alla data di proposizione dell'azione, con ricostruzione del rapporto epurato delle voci ritenute illegittime, nonché verificare l'esatto dare/avere anche in relazione a n. 2 contratti di mutuo accesi al solo fine di consentire il ripianamento delle esposizioni debitorie, con condanna della banca alla restituzione del complessivo importo di €.136.759,17 risultante dai conteggi del CTP incaricato, oltre al risarcimento del danno per violazione, ai danni dei soci fideiussori, dei doveri di buona fede e correttezza, rigettate le eccezioni di tardività della notifica, di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevate dalla banca convenuta e riscontrate le illegittimità lamentate sulla scorta della CTU econometrica che ha accertato l'indebito dovuto in €.36.403,22, ha condannato la banca convenuta al pagamento della somma di €.11.915,97 (all'esito della compensazione con il saldo debitorio di €.24.487,25), oltre interessi convenzionali dal 10.05.2017 al soddisfo e ha liquidato in via equitativa la somma di €.15.000 a titolo di risarcimento del danno richiesto, oltre al pagamento delle spese di lite, ponendo definitivamente a suo carico le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma per violazione del divieto stabilito dall'art. 10, co. 12, d.lgs. n. 116/2017, avendo il giudice togato, titolare del fascicolo, delegato il giudice onorario dott.ssa Diodato non solo per la trattazione, ma anche per la decisione del processo di primo grado, quindi consentendole di gestire un procedimento del valore superiore ad €.50.000; ulteriore vizio consiste nell'aver ritenuto legittimi i conteggi del CTU che ha espunto la capitalizzazione
2 trimestrale per i periodi successivi all'1 gennaio 2014, in violazione dell'art. 120 TUB, nuova formulazione, che non è immediatamente operativo, ma è subordinato all'emanazione di apposita delibera del CICR intervenuta nel 2016 a stabilirne l'applicazione; la sentenza è, inoltre, erronea nella parte in cui ha accertato il danno per effetto della violazione da parte della banca dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, per il recesso della banca dall'apertura di credito utilizzata con lo scoperto di c/c in mancanza di saldo passivo e la ingiustificata segnalazione a sofferenza, nel presupposto della certezza del danno costituito dalla consapevole redazione, da parte della banca, della propria contabilità sulla base di clausole non regolarmente pattuite con il cliente, non essendo invero configurabile il c.d. danno in re ipsa che va comunque dimostrato;
né è possibile procedervi in via equitativa;
la sentenza ha violato l'art. 112 c.p.c. sia per aver condannato la banca al pagamento della somma di €.15.000 in favore di tutte le parti attrici, quindi anche della società, nonostante la richiesta di risarcimento del danno fosse limitata nei confronti dei soci e , sia per averla condannata alla restituzione della somma di Controparte_2 CP_3
€.11.915,97 oltre interessi attivi convenzionali dal 10.05.2017 al saldo effettivo, in mancanza di una espressa richiesta in tal senso;
è stata, infine, disposta la condanna al pagamento integrale delle spese di lite in spregio all'orientamento giurisprudenziale dominante che riconosce la soccombenza totale in capo all'attore che abbia visto accogliere la propria domanda in misura alquanto inferiore al petitum, anche in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione a seguito della quale il CTU ha accertato un importo complessivo di rimesse solutorie di €.70.919,87 non ripetibili, poiché prescritte.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e , CP_1 Controparte_2 CP_3 contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui hanno chiesto il rigetto evidenziando l'infondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza in quanto decisa da un giudice onorario pur essendo di valore superiore ad €.50.000, considerato che l'art. 32 d.lgs.
116/2017 sulla riforma della magistratura onoraria avrà la sua piena applicazione solo a far data dal 31.10.2025 e, pertanto, non era ancora entrato in vigore quando la dott.ssa Diodato veniva delegata per la trattazione e la decisione del presente procedimento;
la capitalizzazione trimestrale è da ritenersi illegittima per i trimestri dall'1.01.2014 al
30.09.2016, potendo la delibera CICR limitarsi a regolare modalità e criteri per la produzione di interessi, senza tuttavia derogare alla norma primaria, che ha vietato l'anatocismo bancario dall'1.01.2014, per cui legittimamente il CTU ha eseguito il ricalcolo espungendo l'anatocismo dal suddetto periodo in poi;
come correttamente disposto in sentenza, alla condotta illegittima posta in essere dalla banca consegue il risarcimento del
3 danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà, per danno all'immagine e per la segnalazione arbitraria a sofferenza, nonché per l'improvviso recesso della banca con annessa richiesta di rientro immediato, risultando lesi anche i diritti dei soci-fideiussori a seguito del perdurare della concessione del credito alla società nonostante il suo elevato indebitamento, considerata inoltre la stipula di un ulteriore contratto di mutuo con pretesa di garanzia di ipoteca volontaria su un immobile di proprietà anche di terzi familiari;
non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il primo giudice erroneamente condannato la banca al pagamento del risarcimento del danno in favore dei soci fideiussori, essendo stata richiesta la condanna della banca in via equitativa;
corretta è la statuizione sulla condanna della banca al pagamento delle spese, considerata la fondatezza della domanda attorea.
A seguito di ordinanza del 5.11.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza impugnata, poiché decisa dal GPO dott.ssa in violazione di quanto Persona_1 previsto dall'art. 10, co. 12, d.lgs. n. 116/2017, in virtù del quale al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione per i provvedimenti che definiscono cause di valore non superiore ad €.50.000, anche in combinato disposto con il d.lgs. n. 116/2017 che ha determinato una complessiva riforma della magistratura onoraria con il superamento della bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT), prevedendo un'unica figura di “giudice onorario di pace”.
L'assunto non può essere condiviso.
Sul punto il Collegio reputa di condividere il consolidato principio stabilito dalla Suprema
Corte (Cass. n. 19660 del 6.10.2016; Cass. n. 6964/2011), a tenore del quale la decisione del
GOT (giudice onorario di tribunale) su materie delegabili dai giudici togati non comporta nullità della sentenza, perché non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, ma costituisce una semplice irregolarità, non essendo suscettibile di riflessi negativi sugli atti processuali e sulla sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo Ufficio Giudiziario anche in assenza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale , argomentando dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la
4 nullità di un atto per inosservanza delle forme non può essere pronunciata se non è prevista dalla legge, escludendo che le circolari del Csm possano introdurre siffatte ipotesi di nullità.
Aggiunge, inoltre, la Cassazione che il vizio di costituzione del giudice può essere individuato soltanto quando gli atti giudiziali sono stati posti in essere da una persona estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata, pertanto, va considerato che i
GOT sono inseriti nell'ufficio giudiziario del quale fanno parte non diversamente dai magistrati onorari e a loro è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall'ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge.
“Né a diversa conclusione può indurre il R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari, espressione quest'ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l'impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell'ottica di un'efficiente amministrazione della giustizia (artt. 97 e 111
Cost.)” (così Cass. Civ., sez. n. 28937 del 4.12.2017, con richiami a Cass. 22845/2016).
Acclarata la validità della sentenza in esame e venendo allo scrutinio nel merito, con il secondo motivo viene censurato il provvedimento impugnato per non avere il quesito posto al CTU tenuto conto della capitalizzazione trimestrale, poiché la modifica dell'art. 120 TUB poteva considerarsi efficace solo successivamente alla delibera CICR avvenuta con decreto n. 343/16 del 3.08.2016, pubblicato in G.U. n. 212 del 10.09.2016, assumendo l'appellante che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha espressamente affidato al CICR l'adozione di una delibera che disciplina modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sicché l'iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria riservata, appunto, ad una successiva delibera del CICR.
La doglianza è infondata.
Occorre considerare che sussiste contrasto giurisprudenziale in merito alla immediata applicabilità o meno del disposto normativo del novellato art. 120, co. 2, TUB dalla data della sua entrata in vigore (1.01.2014), argomentando una prima corrente dal suo tenore letterale (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”) per ritenere esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.01.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera attuativa CICR, emanata in data 3.08.2016 (si vedano Trib. Pescara,
5 sent. 23.08.2018 n. 1194; Trib. Cuneo, sent. 14.07.2017 n. 738; Trib. Cosenza, sent.
5.05.2016; Trib. Bologna, ordin. 25.03.2016; Trib. Bologna, sent, 9.01.2015).
La seconda e opposta corrente, peraltro cronologicamente iniziatasi ad affermare in epoca successiva e a cui questa Corte territoriale intende dar seguito, si è invece espressa in favore dell'assoluto divieto di qualsiasi pratica anatocistica, ridimensionando il ruolo del CICR nonché l'applicabilità della citata delibera in relazione ai meccanismi di produzione degli interessi, nell'assunto che l'anatocismo debba considerarsi del tutto illegittimo, a far data dall'entrata in vigore della legge di stabilità e che il principio sia già pienamente applicabile, anche in assenza di delibere attuativa da parte del CICR, anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi, a conferma dell'orientamento del Tribunale di Milano dichiarando illegittimo l'anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione, trimestrale e perfino annuale degli interessi passivi
(Tribunale di Milano, ordin. 25.03.2015 e Tribunale di Milano, ordin. 3.04.2015):
“L'illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla, ha osservato che era "assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare
l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9127 del 6.05.2015).
Al lume di quanto argomentato, correttamente la sentenza ha avallato l'operato del CTU che ha epurato il saldo del c/c degli interessi anatocistici addebitati dalla banca nel periodo in cui
è vigente il divieto di legge.
Con il terzo motivo la difesa appellante si duole della erronea statuizione di condanna della banca al risarcimento del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, per applicazione degli interessi ultralegali indeterminati ed
6 indeterminabili, anatocistici trimestrali, oltre c.m.s., valute fittizie e spese forfettarie che, qualora non applicati, non avrebbero portato la società a superare i limiti dell'affidamento, nonché per danno all'immagine per segnalazione arbitraria a sofferenza, quale conseguenza della richiesta di rientro immediato della esposizione debitoria causata dalla lamentata illegittima applicazione delle condizioni contrattuali che, secondo il primo giudice, avrebbe inferto un “danno certo” non solo alla società, ma anche ai due soci-fideiussori, individualmente e singolarmente considerati, quali ultimi ed effettivi fruitori dell'utile reso dall'attività commerciale espletata, tanto da eseguire una liquidazione del danno in via equitativa senza verificarne la concreta sussistenza in capo agli appellati, nell'erroneo assunto che “la banca ha consapevolmente redatto la propria contabilità sulla base di clausole non regolarmente pattuite” (cfr. sent. pag. 8).
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte come in materia di danno non patrimoniale sia doveroso considerare i principi espressi dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità nelle sentenze della Corte di Cassazione nn. 8827 ed 8828 del 2003 e completati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
26972/2008 ed in quelle gemelle nn. 26973-4-5: la Suprema Corte, nel ricondurre il danno non patrimoniale alla categoria del danno inteso come conseguenza, ha ben specificato il principio secondo cui il medesimo, lungi dal potersi ravvisare in re ipsa, deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, incombendo a carico della parte danneggiata “l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008;
Cass. n. 11946/2013).
Il principio sopra enunciato secondo cui il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato, è stato, più recentemente, ribadito nel senso che il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali passa attraverso un preciso onere di allegazione e di prova che fa capo al soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi subiti a causa dell'evento lesivo subito (così Cass. n. 7024/2020) e, conseguentemente, il giudice dovrà procedere, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (Cass.
n. 25164/2020).
Ed ancora, “anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale
7 pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c” (così Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056) e, pertanto, “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d'altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni”
(v. Corte di Cassazione, 3/10/2013, n. 22585; Corte di Cassazione, 20/11/2012, n. 20292;
Corte di Cassazione, 23/1/2014, n. 1361).
Alla luce degli autorevoli principi sopra enunciati, nel caso in esame non emerge in atti alcuna prova che i soci, nonché garanti, abbiano subito alcun danno effettivo, atteso che non risulta che essi abbiano provveduto al pagamento di alcuna somma nei confronti della banca, né che siano stati costretti a subire azioni esecutive, essendosi i ricorrenti genericamente limitati ad affermare che il comportamento della banca avrebbe causato “danni certi” non solo alla società, ma soprattutto ai soci “individualmente e singolarmente considerati, sia per l'illegittima applicazione degli interessi determinati secondo uso piazza, anatocistici trimestrali, oltre CMS ed altro;
sia per la condotta tenuta dalla ” Controparte_5
(cfr. pag. 9 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), né risulta l'accertamento in istruttoria dei presupposti necessari ad integrare la responsabilità che dà origine all'obbligo di risarcire il danno cagionato, avendo il primo giudice convalidato la tesi attorea senza apportare alcun vaglio critico, né eseguire alcun riscontro probatorio, lì dove afferma che “da quanto sin qui esposto è evidente che la banca ha consapevolmente redatto la propria contabilità sulla base di clausole non regolarmente pattuite, venendo meno al generale dovere di buona fede
e correttezza nell'esecuzione del contratto. Il danno patito è certo, ma deve essere liquidato in via equitativa e può esser quindi liquidato nella misura di € 15.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”.
L'accoglimento del motivo preclude lo scrutinio di quello successivo riguardante l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. che sarebbe avvenuta in sede di liquidazione del danno in favore degli “attori, in solido fra loro”, nonostante la richiesta di risarcimento del danno fosse limitata ai soli soci e . Controparte_2 CP_3
Meritevole di accoglimento, sempre per effetto del parziale accoglimento del gravame, è da ritenersi anche l'ultimo motivo avente ad oggetto il regolamento delle spese di lite, che il
8 giudice di prime cure ha integralmente disposto a carico della convenuta, nonostante CP_4
la parziale reciproca soccombenza delle parti.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte, in parziale accoglimento dell'appello, rigetta la richiesta di condanna della banca al risarcimento del danno cagionato nei confronti dei soci e e, in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_2 CP_3 dichiara non dovuto l'importo liquidato dal primo giudice nell'ammontare dell'importo di
€.15.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo (capo 2 della sentenza).
La parziale modifica della sentenza influisce sulla valutazione complessiva della condanna alle spese di lite, che appare equo compensare integralmente tra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
272/2022 emessa in data 29.04.2022 dal Tribunale di Fermo, così provvede:
- In accoglimento del terzo motivo d'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
rigetta la richiesta di condanna della banca al risarcimento del danno cagionato nei confronti dei soci e e dichiara non dovuto l'importo di €.15.000 Controparte_2 CP_3
liquidato in sentenza;
- Conferma nel resto;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 1.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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