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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5890/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Caracciolo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Nola, via Pietro Vivenzio n. 17;
- attrice -
c.f.: CodiceFiscale_1
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Treviso, viale G. Verdi n. 21;
- convenuta -
p.i.: P.IVA_1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
1
IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE: Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di
Treviso, essendo la causa di competenza del Giudice di Pace, e per l'effetto rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di
Treviso per la prosecuzione del giudizio, con le opportune statuizioni sulle spese.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro occorso in data 31.08.2019.
2. Per l'effetto, condannare quale impresa designata dal FGVS, a pagare in favore della Sig.ra Controparte_1
la somma complessiva di € 13.376,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e Parte_1
patrimoniale, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto al saldo.
3. Condannare, altresì, la convenuta al rimborso delle spese di CTP e delle spese di assistenza stragiudiziale, da liquidarsi secondo giustizia, da attribuirsi al sottoscritto avvocato per anticipo fattene.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G.
1816/2021 Trib. Napoli), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
con attribuzione al sottoscritto legale.
Per parte convenuta:
Nel merito in via principale: Rigettarsi ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito in via subordinata: accertato l'effettivo ammontare del danno subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la sussistenza di una obbligazione risarcitoria in capo alla convenuta compagnia, liquidarsi secondo giustizia la somma residua a favore della signora Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ex art. 91 e ss. c.p.c..
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova indicati in atto di citazione in quanto irrilevanti, valutativi o aventi ad
2
oggetto circostanze da provarsi documentalmente, richiamando le deduzioni tutte svolte a verbale ed in atti.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ex art. 91 e ss. c.p.c..
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
(quale impresa designata alla gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso il 31.8.2019. L'attrice assumeva che, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, era stata investita da un motociclo rimasto non identificato, che si era dato alla fuga.
La quantificazione della richiesta di risarcimento si fondava sulla perizia medico-legale svolta nel precedente procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. svoltosi davanti al Tribunale di Napoli, comprensiva del danno non patrimoniale, così come quantificato dal c.t.u., e delle spese del giudizio di a.t.p.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per Controparte_1
valore del Tribunale adito, ritenendo la causa di competenza del Giudice di Pace, dato che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale era inferiore ad € 20.000,00.
Nel merito, la convenuta contestava integralmente la pretesa, sia nell'an (l'effettivo accadimento del sinistro) che nel quantum.
All'udienza di prima comparizione delle parti svoltasi in data 13.1.2022, il Giudice riservava alla sede decisoria finale la questione di competenza e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
L'attrice non depositava la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e, con la terza memoria, dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
3
Il Giudice, con ordinanza del 24.11.2022, dichiarava irrilevante l'adesione tardiva dell'attrice all'eccezione di incompetenza.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., richiesto da parte convenuta, del fascicolo del procedimento penale contro ignoti (n. 556640/2019 della Procura di Napoli).
Il Giudice, in data 23.2.2023, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ., che veniva accettata dalla sola parte attrice.
La difesa della signora presentava, inoltre, istanza di rimessione in termini per sanare il mancato Pt_1
deposito della seconda memoria, adducendo gravi motivi di salute. Tale istanza veniva rigettata dal
Giudice in ragione della tardività della richiesta.
Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 26.6.2025, svolta ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., al cui esito la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
1) Sulla competenza per valore
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e, in un secondo momento, invocata dalla stessa parte attrice.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Assume la convenuta che il valore della causa, ai fini della competenza, debba essere Controparte_1
determinato unicamente sulla base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
(quantificato in € 13.376,50), sostenendo che le ulteriori somme richieste dall'attrice a titolo di rimborso per le spese del procedimento di a.t.p. e per l'assistenza stragiudiziale non concorrano alla determinazione del valore della controversia, dovendo essere liquidate come spese giudiziali.
Questo Giudice ritiene di non aderire a tale impostazione.
Le spese relative al procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex
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art. 696 bis cod. proc. civ., così come le spese di assistenza stragiudiziale ante causam, non sono assimilabili alle spese processuali in senso stretto. Esse costituiscono, piuttosto, una componente del danno emergente sofferto dal danneggiato, il cui rimborso è oggetto di un'autonoma domanda risarcitoria.
Come sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., n. 21975/2019; Cass. civ., n.
30854/2023), tali esborsi, sostenuti prima dell'instaurazione del giudizio di merito, non rientrano nel regime delle spese processuali che seguono la soccombenza, ma integrano una posta di danno che deve essere provata e richiesta come tale.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., tali voci devono essere sommate alla pretesa risarcitoria principale.
L'attrice, nel proprio atto di citazione, ha correttamente quantificato la propria domanda in complessivi
€ 21.303,50, importo che include, oltre al danno non patrimoniale, le suddette spese.
Tale somma supera pacificamente il limite di € 20.000,00, radicando la competenza per valore del
Tribunale adìto.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la tardiva adesione di parte attrice alla medesima eccezione, formulata solo in sede di terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
Sul punto, questo Giudice ha già avuto modo di pronunciarsi con l'ordinanza del 24.11.2022, ove si è chiarito che tale adesione è priva di rilievo poiché non può in alcun modo vincolare il Giudice, né sanare l'infondatezza dell'eccezione stessa.
Per tutti i motivi esposti, l'eccezione di incompetenza va rigettata.
3) Nel merito: sull'infondatezza della domanda per mancata prova dell'an debeatur
Superata la questione preliminare sulla competenza, la domanda attorea deve essere comunque rigettata nel merito, stante il difetto di prova circa l'effettivo accadimento del fatto storico.
In materia di risarcimento del danno da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sinistro causato da veicolo non identificato, incombe sul danneggiato un onere probatorio particolarmente rigoroso: l'attore è tenuto a dimostrare non solo l'accadimento del sinistro e la sua
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riconducibilità eziologica a un veicolo, ma anche l'impossibilità di identificare quest'ultimo nonostante l'uso della normale diligenza.
Nel caso di specie, la signora non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria Pt_1
pretesa, se non la propria denuncia-querela.
L'attrice ha richiesto una rimessione in termini per il deposito della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. (ovvero lo scritto deputato, perentoriamente, alla formulazione delle definitive istanze istruttorie, alla produzione documentale e all'indicazione dei testimoni), istanza che questo
Giudice ha già rigettato in quanto formulata ad oltre un anno di distanza dall'asserito evento impeditivo e comunque del tutto generica e non supportata da idonea documentazione medica che attestasse un impedimento assoluto per l'intero periodo.
L'impedimento, peraltro, è smentito per tabulas, avendo il difensore dell'attrice tempestivamente depositato la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 cod. proc. civ. proprio nel periodo di riferimento, omettendo in tale sede di formulare una tempestiva richiesta di rimessione in termini.
Non vi è, pertanto, prova che la parte sia incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili, e la causa deve essere decisa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito.
L'unico elemento offerto dall'attrice è il fascicolo del procedimento penale, archiviato contro ignoti.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea nella sua comparsa conclusionale, tale fascicolo non prova il fatto storico;
al contrario, corrobora le contestazioni della convenuta.
Come correttamente evidenziato da il P.M. ha richiesto l'archiviazione proprio perché la CP_1
persona offesa “non ha fornito alcun elemento utile per identificare l'autore del reato” e “non ha fornito il nominativo di soggetti terzi presenti al momento dell'incidente”.
La denuncia-querela, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, costituisce un mero atto di procedibilità e non può, in assenza di qualsiasi altro riscontro oggettivo (quali testimoni o un verbale di autorità intervenute nell'immediatezza), assurgere a prova del fatto storico.
In definitiva, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante. La domanda, rimasta sfornita
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di prova in ordine al suo fatto costitutivo, deve essere integralmente rigettata.
3) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.
Stante l'integrale rigetto della domanda attorea, la signora deve essere condannata a rifondere alla Pt_1
compagnia convenuta le spese di lite del presente giudizio. Controparte_1
La liquidazione delle spese è effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per valore;
2) rigetta – per le ragioni di cui in motivazione – le domande risarcitorie proposte da Parte_1
nei confronti di quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per Controparte_1
le Vittime della Strada;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, 17 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5890/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Caracciolo giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Nola, via Pietro Vivenzio n. 17;
- attrice -
c.f.: CodiceFiscale_1
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in
Treviso, viale G. Verdi n. 21;
- convenuta -
p.i.: P.IVA_1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
1
IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE: Accertare e dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di
Treviso, essendo la causa di competenza del Giudice di Pace, e per l'effetto rimettere le parti dinanzi al Giudice di Pace di
Treviso per la prosecuzione del giudizio, con le opportune statuizioni sulle spese.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di incompetenza, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro occorso in data 31.08.2019.
2. Per l'effetto, condannare quale impresa designata dal FGVS, a pagare in favore della Sig.ra Controparte_1
la somma complessiva di € 13.376,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e Parte_1
patrimoniale, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto al saldo.
3. Condannare, altresì, la convenuta al rimborso delle spese di CTP e delle spese di assistenza stragiudiziale, da liquidarsi secondo giustizia, da attribuirsi al sottoscritto avvocato per anticipo fattene.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G.
1816/2021 Trib. Napoli), oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
con attribuzione al sottoscritto legale.
Per parte convenuta:
Nel merito in via principale: Rigettarsi ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attrice in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito in via subordinata: accertato l'effettivo ammontare del danno subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la sussistenza di una obbligazione risarcitoria in capo alla convenuta compagnia, liquidarsi secondo giustizia la somma residua a favore della signora Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ex art. 91 e ss. c.p.c..
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova indicati in atto di citazione in quanto irrilevanti, valutativi o aventi ad
2
oggetto circostanze da provarsi documentalmente, richiamando le deduzioni tutte svolte a verbale ed in atti.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite ex art. 91 e ss. c.p.c..
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1
(quale impresa designata alla gestione dei sinistri per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorso il 31.8.2019. L'attrice assumeva che, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, era stata investita da un motociclo rimasto non identificato, che si era dato alla fuga.
La quantificazione della richiesta di risarcimento si fondava sulla perizia medico-legale svolta nel precedente procedimento ex art. 696 bis cod. proc. civ. svoltosi davanti al Tribunale di Napoli, comprensiva del danno non patrimoniale, così come quantificato dal c.t.u., e delle spese del giudizio di a.t.p.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per Controparte_1
valore del Tribunale adito, ritenendo la causa di competenza del Giudice di Pace, dato che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale era inferiore ad € 20.000,00.
Nel merito, la convenuta contestava integralmente la pretesa, sia nell'an (l'effettivo accadimento del sinistro) che nel quantum.
All'udienza di prima comparizione delle parti svoltasi in data 13.1.2022, il Giudice riservava alla sede decisoria finale la questione di competenza e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.
L'attrice non depositava la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ. e, con la terza memoria, dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
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Il Giudice, con ordinanza del 24.11.2022, dichiarava irrilevante l'adesione tardiva dell'attrice all'eccezione di incompetenza.
La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., richiesto da parte convenuta, del fascicolo del procedimento penale contro ignoti (n. 556640/2019 della Procura di Napoli).
Il Giudice, in data 23.2.2023, formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ., che veniva accettata dalla sola parte attrice.
La difesa della signora presentava, inoltre, istanza di rimessione in termini per sanare il mancato Pt_1
deposito della seconda memoria, adducendo gravi motivi di salute. Tale istanza veniva rigettata dal
Giudice in ragione della tardività della richiesta.
Esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 26.6.2025, svolta ai sensi dell'art. 127ter cod. proc. civ., al cui esito la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1) Sulla competenza per valore
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e, in un secondo momento, invocata dalla stessa parte attrice.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Assume la convenuta che il valore della causa, ai fini della competenza, debba essere Controparte_1
determinato unicamente sulla base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
(quantificato in € 13.376,50), sostenendo che le ulteriori somme richieste dall'attrice a titolo di rimborso per le spese del procedimento di a.t.p. e per l'assistenza stragiudiziale non concorrano alla determinazione del valore della controversia, dovendo essere liquidate come spese giudiziali.
Questo Giudice ritiene di non aderire a tale impostazione.
Le spese relative al procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex
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art. 696 bis cod. proc. civ., così come le spese di assistenza stragiudiziale ante causam, non sono assimilabili alle spese processuali in senso stretto. Esse costituiscono, piuttosto, una componente del danno emergente sofferto dal danneggiato, il cui rimborso è oggetto di un'autonoma domanda risarcitoria.
Come sancito da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., n. 21975/2019; Cass. civ., n.
30854/2023), tali esborsi, sostenuti prima dell'instaurazione del giudizio di merito, non rientrano nel regime delle spese processuali che seguono la soccombenza, ma integrano una posta di danno che deve essere provata e richiesta come tale.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., tali voci devono essere sommate alla pretesa risarcitoria principale.
L'attrice, nel proprio atto di citazione, ha correttamente quantificato la propria domanda in complessivi
€ 21.303,50, importo che include, oltre al danno non patrimoniale, le suddette spese.
Tale somma supera pacificamente il limite di € 20.000,00, radicando la competenza per valore del
Tribunale adìto.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la tardiva adesione di parte attrice alla medesima eccezione, formulata solo in sede di terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
Sul punto, questo Giudice ha già avuto modo di pronunciarsi con l'ordinanza del 24.11.2022, ove si è chiarito che tale adesione è priva di rilievo poiché non può in alcun modo vincolare il Giudice, né sanare l'infondatezza dell'eccezione stessa.
Per tutti i motivi esposti, l'eccezione di incompetenza va rigettata.
3) Nel merito: sull'infondatezza della domanda per mancata prova dell'an debeatur
Superata la questione preliminare sulla competenza, la domanda attorea deve essere comunque rigettata nel merito, stante il difetto di prova circa l'effettivo accadimento del fatto storico.
In materia di risarcimento del danno da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sinistro causato da veicolo non identificato, incombe sul danneggiato un onere probatorio particolarmente rigoroso: l'attore è tenuto a dimostrare non solo l'accadimento del sinistro e la sua
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riconducibilità eziologica a un veicolo, ma anche l'impossibilità di identificare quest'ultimo nonostante l'uso della normale diligenza.
Nel caso di specie, la signora non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria Pt_1
pretesa, se non la propria denuncia-querela.
L'attrice ha richiesto una rimessione in termini per il deposito della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. (ovvero lo scritto deputato, perentoriamente, alla formulazione delle definitive istanze istruttorie, alla produzione documentale e all'indicazione dei testimoni), istanza che questo
Giudice ha già rigettato in quanto formulata ad oltre un anno di distanza dall'asserito evento impeditivo e comunque del tutto generica e non supportata da idonea documentazione medica che attestasse un impedimento assoluto per l'intero periodo.
L'impedimento, peraltro, è smentito per tabulas, avendo il difensore dell'attrice tempestivamente depositato la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 cod. proc. civ. proprio nel periodo di riferimento, omettendo in tale sede di formulare una tempestiva richiesta di rimessione in termini.
Non vi è, pertanto, prova che la parte sia incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili, e la causa deve essere decisa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito.
L'unico elemento offerto dall'attrice è il fascicolo del procedimento penale, archiviato contro ignoti.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa attorea nella sua comparsa conclusionale, tale fascicolo non prova il fatto storico;
al contrario, corrobora le contestazioni della convenuta.
Come correttamente evidenziato da il P.M. ha richiesto l'archiviazione proprio perché la CP_1
persona offesa “non ha fornito alcun elemento utile per identificare l'autore del reato” e “non ha fornito il nominativo di soggetti terzi presenti al momento dell'incidente”.
La denuncia-querela, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, costituisce un mero atto di procedibilità e non può, in assenza di qualsiasi altro riscontro oggettivo (quali testimoni o un verbale di autorità intervenute nell'immediatezza), assurgere a prova del fatto storico.
In definitiva, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lei gravante. La domanda, rimasta sfornita
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di prova in ordine al suo fatto costitutivo, deve essere integralmente rigettata.
3) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.
Stante l'integrale rigetto della domanda attorea, la signora deve essere condannata a rifondere alla Pt_1
compagnia convenuta le spese di lite del presente giudizio. Controparte_1
La liquidazione delle spese è effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia e all'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per valore;
2) rigetta – per le ragioni di cui in motivazione – le domande risarcitorie proposte da Parte_1
nei confronti di quale impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per Controparte_1
le Vittime della Strada;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, 17 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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