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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11389 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 722, ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale A. De Gasperi n. 173, presso e nello studio dell'avv.
Germano Garao, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 06.11.2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di revoca delle somme ricevute a titolo di pensione per il periodo dall'1.01.2015 al 31.12.2015 comunicato a mezzo raccomandata a/r n. 689767135-2 e del successivo silenzio maturato a seguito del ricorso presentato al Comitato Provinciale in data 18.07.2022.
La ricorrente premetteva di godere dall'1.07.1991 della prestazione pensionistica Cat. INVCIV n. 044-
210002487513; che tale prestazione era stata revocata per l'anno 2015, con la formazione di un indebito pari ad € 4.743,70, per l'omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2014; che tale circostanza era stata appurata
1 CP_ CP_ tramite apposita richiesta inoltrata all' tramite Patronato in data 13.05.2022; che l riscontando la predetta richiesta aveva comunicato che l'indebito non poteva essere annullato poiché la comunicazione dei CP_ redditi era avvenuta tardivamente;
che da Maggio 2022 l stava recuperando l'indebito con trattenute mensili pari ad € 81,97.
Eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, in quanto ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c), del
D.L. 78/2010, conv. in L 122/2010, non aveva alcun obbligo di comunicazione dei redditi già comunicati all'Amministrazione Finanziaria, poiché inclusi in quella presentata dal proprio coniuge;
Parte_2 rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva di sospensione prima del provvedimento di revoca, poiché la stessa è stata inviata ad un indirizzo diverso (via Passo Gravina n. 137) da quello di residenza (via Etnea n. 722); eccepiva ancora la mancanza di dolo e quindi la sussistenza delle condizioni per la ripetibilità dell'indebito.
Concludeva, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di revoca e l'insussistenza della ripetibilità dell'indebito, oltre al rimborso delle somme trattenute da Maggio 2022 ad oggi a tale titolo. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e precisava che l'indebito contestato originava da un provvedimento centralizzato di ricostituzione del
24.10.2017, eseguito sulla pensione INVCIV n. 044-210002487513; che dalla predetta lavorazione era derivata la revoca della prestazione per l'anno 2015, per omessa comunicazione da parte della ricorrente, dei redditi relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010 che ha modificato l'art.35 D.L. 207/2008, con L. 14/2009. Contestava l'irripetibilità dell'indebito per l'invocata buona fede, poiché il provvedimento da cui è scaturito l'indebito era la conseguenza dell'inadempimento da parte della ricorrente dell'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, espressamente previsto dalla legge. Precisava, infine, come tutte le comunicazioni erano state correttamente notificate e/o pervenute a conoscenza dell'odierna ricorrente, come da documentazione allegata, unitamente al provvedimento di sospensione. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 15.04.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 29.05.2024, la causa veniva differita e trattata all'udienza del 28.06.2024, con ordinanza di pari data, veniva richiesta ed ammessa ex art. 421 c.p.c. una integrazione documentale ed infine differita per decisione all'udienza del 10.01.2025.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Questioni preliminari e merito.
Va osservato che, nella specie, controverso è il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito, maturato a dire CP_1 dell'ente previdenziale per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2014.
Sul punto parte ricorrente ha rilevato che non sussisteva alcun obbligo di comunicazione dei propri redditi CP_ all' poiché gli stessi risultavano inclusi nella dichiarazione dei redditi presentata dal proprio coniuge all'Amministrazione Finanziaria. Parte_2
Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotti per l'anno in contestazione, a seguito dell'ordinanza resa all'udienza del 28.06.2024, emerge soltanto che la ricorrente risulta a carico del coniuge, ma non vengono indicati anche i redditi facenti capo alla stessa, pertanto tale dichiarazione non può soddisfare i CP_ requisiti previsti dalla legge per l'esonero della ricorrente dal trasmettere i redditi all' . Sul punto, comunque, si rileva che la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei redditi è riferibile soltanto al soggetto interessato, quindi l'unica dichiarazione dei redditi utile ai fini dell'esonero resa all'Amministrazione
Finanziaria sarebbe stata soltanto quella presentata dalla ricorrente, quale soggetto dichiarante. CP_ Passando all'esame del procedimento amministrativo promosso dall' e sfociato nel provvedimento di revoca della prestazione per l'anno 2015, va rilevato che dall'esame della missiva del 14.12.2016 (n.
, con la quale veniva comunicato che “Per le prestazioni collegate al reddito di cui ha C.F._2 beneficiato non risulta pervenuta, entro il 31 marzo 2016, la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014 da lei e dai suoi familiari (indicati nella tabella "soggetti con redditi rilevanti assenti"), necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, di quelle prestazioni.
Per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito secondo il procedimento amministrativo previsto CP_ dalla legge, cui l' sta dando avvio nei confronti dei pensionati che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione, deve comunicare i redditi rilevanti dell'anno 2014, improrogabilmente entro 31 marzo 2017.”, la stessa risulta inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza della ricorrente in “Catania, via Etnea n.
722”, (v. certificato storico) ovvero in “Catania, via Passo Gravina n. 137”.
Al medesimo diverso indirizzo è stata spedita la missiva del 23.10.2017, di revoca definitiva della prestazione, con raccomandata a/r n. 66545917536-4 e restituita al mittente per “irreperibilità” del destinatario (v. avviso di ricevimento in atti). CP_ Pertanto, emerge pacificamente che la ricorrente non ha mai ricevuto le richieste dell' di trasmissione del
Modello RED né la lettera del 23.10.2017 con la quale le veniva comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2014 l aveva proceduto alla revoca della prestazione collegata CP_1 al reddito e le contestava un indebito di € 4.743,70: infatti, entrambe queste missive risultano inviate all'errato indirizzo.
Ciò posto, l'art. 13, comma 6 lett. c), L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L. 14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di
3 cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso …”. CP_ Stante la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l deve procedere alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei. CP_ Nel caso in esame, l ha predisposto la comunicazione della sospensione del trattamento e la comunicazione della revoca dello stesso, che però non risultano essere mai stati comunicati alla ricorrente, né CP_ risulta provato che l abbia effettivamente sospeso la prestazione, con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima.
Inoltre, la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca.
Sulla base delle superiori considerazioni va ritenuta illegittima la ripetizione di indebito disposta dall'
[...]
e quest'ultimo risulta tenuto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo. CP_2
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie e parziale fondatezza dei motivi di impugnazione, consente di compensare in ragione della metà le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.11.2023 da contro l in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della ripetizione dell'indebito per l'anno 2015. CP_
2. Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute sull'indebito oggetto di giudizio per l'anno 2015. CP_
3. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti della ricorrente, come sopra generalizzata, che, al netto della già operata compensazione,
4 liquida in complessivi € 885,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11389 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. residente in [...] CodiceFiscale_1
n. 722, ed elettivamente domiciliata in Catania, Viale A. De Gasperi n. 173, presso e nello studio dell'avv.
Germano Garao, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 06.11.2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di revoca delle somme ricevute a titolo di pensione per il periodo dall'1.01.2015 al 31.12.2015 comunicato a mezzo raccomandata a/r n. 689767135-2 e del successivo silenzio maturato a seguito del ricorso presentato al Comitato Provinciale in data 18.07.2022.
La ricorrente premetteva di godere dall'1.07.1991 della prestazione pensionistica Cat. INVCIV n. 044-
210002487513; che tale prestazione era stata revocata per l'anno 2015, con la formazione di un indebito pari ad € 4.743,70, per l'omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2014; che tale circostanza era stata appurata
1 CP_ CP_ tramite apposita richiesta inoltrata all' tramite Patronato in data 13.05.2022; che l riscontando la predetta richiesta aveva comunicato che l'indebito non poteva essere annullato poiché la comunicazione dei CP_ redditi era avvenuta tardivamente;
che da Maggio 2022 l stava recuperando l'indebito con trattenute mensili pari ad € 81,97.
Eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'ente previdenziale, in quanto ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c), del
D.L. 78/2010, conv. in L 122/2010, non aveva alcun obbligo di comunicazione dei redditi già comunicati all'Amministrazione Finanziaria, poiché inclusi in quella presentata dal proprio coniuge;
Parte_2 rilevava di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva di sospensione prima del provvedimento di revoca, poiché la stessa è stata inviata ad un indirizzo diverso (via Passo Gravina n. 137) da quello di residenza (via Etnea n. 722); eccepiva ancora la mancanza di dolo e quindi la sussistenza delle condizioni per la ripetibilità dell'indebito.
Concludeva, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di revoca e l'insussistenza della ripetibilità dell'indebito, oltre al rimborso delle somme trattenute da Maggio 2022 ad oggi a tale titolo. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e precisava che l'indebito contestato originava da un provvedimento centralizzato di ricostituzione del
24.10.2017, eseguito sulla pensione INVCIV n. 044-210002487513; che dalla predetta lavorazione era derivata la revoca della prestazione per l'anno 2015, per omessa comunicazione da parte della ricorrente, dei redditi relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010 che ha modificato l'art.35 D.L. 207/2008, con L. 14/2009. Contestava l'irripetibilità dell'indebito per l'invocata buona fede, poiché il provvedimento da cui è scaturito l'indebito era la conseguenza dell'inadempimento da parte della ricorrente dell'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, espressamente previsto dalla legge. Precisava, infine, come tutte le comunicazioni erano state correttamente notificate e/o pervenute a conoscenza dell'odierna ricorrente, come da documentazione allegata, unitamente al provvedimento di sospensione. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 15.04.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 29.05.2024, la causa veniva differita e trattata all'udienza del 28.06.2024, con ordinanza di pari data, veniva richiesta ed ammessa ex art. 421 c.p.c. una integrazione documentale ed infine differita per decisione all'udienza del 10.01.2025.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Questioni preliminari e merito.
Va osservato che, nella specie, controverso è il diritto dell' alla ripetizione dell'indebito, maturato a dire CP_1 dell'ente previdenziale per la mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2014.
Sul punto parte ricorrente ha rilevato che non sussisteva alcun obbligo di comunicazione dei propri redditi CP_ all' poiché gli stessi risultavano inclusi nella dichiarazione dei redditi presentata dal proprio coniuge all'Amministrazione Finanziaria. Parte_2
Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotti per l'anno in contestazione, a seguito dell'ordinanza resa all'udienza del 28.06.2024, emerge soltanto che la ricorrente risulta a carico del coniuge, ma non vengono indicati anche i redditi facenti capo alla stessa, pertanto tale dichiarazione non può soddisfare i CP_ requisiti previsti dalla legge per l'esonero della ricorrente dal trasmettere i redditi all' . Sul punto, comunque, si rileva che la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei redditi è riferibile soltanto al soggetto interessato, quindi l'unica dichiarazione dei redditi utile ai fini dell'esonero resa all'Amministrazione
Finanziaria sarebbe stata soltanto quella presentata dalla ricorrente, quale soggetto dichiarante. CP_ Passando all'esame del procedimento amministrativo promosso dall' e sfociato nel provvedimento di revoca della prestazione per l'anno 2015, va rilevato che dall'esame della missiva del 14.12.2016 (n.
, con la quale veniva comunicato che “Per le prestazioni collegate al reddito di cui ha C.F._2 beneficiato non risulta pervenuta, entro il 31 marzo 2016, la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014 da lei e dai suoi familiari (indicati nella tabella "soggetti con redditi rilevanti assenti"), necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, di quelle prestazioni.
Per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito secondo il procedimento amministrativo previsto CP_ dalla legge, cui l' sta dando avvio nei confronti dei pensionati che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione, deve comunicare i redditi rilevanti dell'anno 2014, improrogabilmente entro 31 marzo 2017.”, la stessa risulta inviata ad un indirizzo diverso da quello di residenza della ricorrente in “Catania, via Etnea n.
722”, (v. certificato storico) ovvero in “Catania, via Passo Gravina n. 137”.
Al medesimo diverso indirizzo è stata spedita la missiva del 23.10.2017, di revoca definitiva della prestazione, con raccomandata a/r n. 66545917536-4 e restituita al mittente per “irreperibilità” del destinatario (v. avviso di ricevimento in atti). CP_ Pertanto, emerge pacificamente che la ricorrente non ha mai ricevuto le richieste dell' di trasmissione del
Modello RED né la lettera del 23.10.2017 con la quale le veniva comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2014 l aveva proceduto alla revoca della prestazione collegata CP_1 al reddito e le contestava un indebito di € 4.743,70: infatti, entrambe queste missive risultano inviate all'errato indirizzo.
Ciò posto, l'art. 13, comma 6 lett. c), L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L. 14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di
3 cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso …”. CP_ Stante la previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l deve procedere alla sospensione della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei. CP_ Nel caso in esame, l ha predisposto la comunicazione della sospensione del trattamento e la comunicazione della revoca dello stesso, che però non risultano essere mai stati comunicati alla ricorrente, né CP_ risulta provato che l abbia effettivamente sospeso la prestazione, con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei non può considerarsi legittima.
Inoltre, la revoca del trattamento presuppone che al pensionato sia stata comunicata l'intervenuta sospensione atteso che da questa decorrono i 60 giorni per la trasmissione del modello RED ed evitare così la revoca.
Sulla base delle superiori considerazioni va ritenuta illegittima la ripetizione di indebito disposta dall'
[...]
e quest'ultimo risulta tenuto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a tale titolo. CP_2
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie e parziale fondatezza dei motivi di impugnazione, consente di compensare in ragione della metà le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.11.2023 da contro l in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della ripetizione dell'indebito per l'anno 2015. CP_
2. Condanna l' alla restituzione delle somme trattenute sull'indebito oggetto di giudizio per l'anno 2015. CP_
3. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti della ricorrente, come sopra generalizzata, che, al netto della già operata compensazione,
4 liquida in complessivi € 885,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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