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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1750 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8-7-2025 e vertente
TRA
(cod. fisc. e part. iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Iansiti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla via Tagliamento n. 32, per procura a lite rilasciata in calce all'atto di opposizione;
Parte Opponente
E
Cod. Fisc. ) con sede in Casoria (NA), alla via CP_1 P.IVA_2
Nazionale delle puglie n. 205, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Luca Schiavon sito in Napoli alla Via Sigmund Freud, n.63, giusta procura in calce al ricorso per D.I.;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 4-7-2025, che espressamente si richiamano, con le quali i difensori si riportano espressamente al contenuto dell'istanza a firma congiunta depositata il 3 luglio 2025, richiedendo la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il GI, sulla scorta delle richieste congiunte delle parti, provvede all'emissione della presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., non essendo necessario fissare ulteriore udienza per ragioni di economia processuale.
Rgn°1750/2024 1 R.G. n. 1750/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
In Fatto: Con D.I. n.65/2024, emesso in data 9-1-2024 era stato ingiunto alla
[...] il pagamento dell'importo di € 25.986,00 (oltre interessi moratori del Parte_1
27/12/2022) a fronte delle forniture eseguite di n. 426 paia di scarpe a marchio
“Mou” come da fattura n. 59 del 27/12/2022 eseguite in favore del dante causa
CP_2
A seguito della notificazione di ricorso e provvedimento monitorio (avvenuta in data 16/01/2024), con atto di opposizione notificato in data 23/02/2024, la N&G conveniva la creditrice in opposizione per l'udienza del 19/07/2024, proponendo altresì domanda riconvenzionale e deducendo di essere essa creditrice nei confronti della in virtù di una ulteriore fornitura. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta richiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In Diritto: L'opposizione a decreto ingiuntivo che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - svolgentesi secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Rgn°1750/2024 2 R.G. n. 1750/2024
Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti, come riportato, nell'istanza congiunta del 3-7-2025 dichiaravano come fosse stata raggiunta un'intesa stragiudiziale con cui le reciproche pretese erano state integralmente soddisfatte.
Richiedevano pertanto la revoca del D.I. n. 65/2024 con cessazione della materia del contendere.
Le parti costituite davano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione dell'accordo sopra indicato, come confermato alla successiva udienza di discussione a trattazione scritta dell'8-7-2025
(cfr. note scritte sopra citate).
A tale situazione segue la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti costituite, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus,
Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione,
l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Tanto detto, va tuttavia aggiunto che, venuta meno la materia del contendere, laddove persista tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali e alla esistenza del diritto posto alla base della domanda monitoria, il giudice del
Rgn°1750/2024 3 R.G. n. 1750/2024
merito è chiamato a delibare sul fondamento della domanda facendo leva sul principio della soccombenza virtuale (Cfr., Cassazione civile, sez. II, 27 marzo
1999, n. 2937; Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 1996, n. 4884; Cassazione civile sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46, Cass. 7847/94), da valutarsi tenendo anche conto della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Orbene, nel caso di specie, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in via stragiudiziale e quindi, sussistono eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione, tenendo anche conto che non risultano avanzate richieste in merito da parte delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione sopra indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 65/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 9-1-2024;
2. compensa integralmente le spese di giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 10-7-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
Rgn°1750/2024 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1750 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Vendita di cose mobili”, assunta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8-7-2025 e vertente
TRA
(cod. fisc. e part. iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Iansiti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla via Tagliamento n. 32, per procura a lite rilasciata in calce all'atto di opposizione;
Parte Opponente
E
Cod. Fisc. ) con sede in Casoria (NA), alla via CP_1 P.IVA_2
Nazionale delle puglie n. 205, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Luca Schiavon sito in Napoli alla Via Sigmund Freud, n.63, giusta procura in calce al ricorso per D.I.;
Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 4-7-2025, che espressamente si richiamano, con le quali i difensori si riportano espressamente al contenuto dell'istanza a firma congiunta depositata il 3 luglio 2025, richiedendo la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il GI, sulla scorta delle richieste congiunte delle parti, provvede all'emissione della presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., non essendo necessario fissare ulteriore udienza per ragioni di economia processuale.
Rgn°1750/2024 1 R.G. n. 1750/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
In Fatto: Con D.I. n.65/2024, emesso in data 9-1-2024 era stato ingiunto alla
[...] il pagamento dell'importo di € 25.986,00 (oltre interessi moratori del Parte_1
27/12/2022) a fronte delle forniture eseguite di n. 426 paia di scarpe a marchio
“Mou” come da fattura n. 59 del 27/12/2022 eseguite in favore del dante causa
CP_2
A seguito della notificazione di ricorso e provvedimento monitorio (avvenuta in data 16/01/2024), con atto di opposizione notificato in data 23/02/2024, la N&G conveniva la creditrice in opposizione per l'udienza del 19/07/2024, proponendo altresì domanda riconvenzionale e deducendo di essere essa creditrice nei confronti della in virtù di una ulteriore fornitura. CP_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio parte opposta richiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In Diritto: L'opposizione a decreto ingiuntivo che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - svolgentesi secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Rgn°1750/2024 2 R.G. n. 1750/2024
Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto le parti, come riportato, nell'istanza congiunta del 3-7-2025 dichiaravano come fosse stata raggiunta un'intesa stragiudiziale con cui le reciproche pretese erano state integralmente soddisfatte.
Richiedevano pertanto la revoca del D.I. n. 65/2024 con cessazione della materia del contendere.
Le parti costituite davano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione dell'accordo sopra indicato, come confermato alla successiva udienza di discussione a trattazione scritta dell'8-7-2025
(cfr. note scritte sopra citate).
A tale situazione segue la declaratoria di cessazione della materia del contendere tra le parti costituite, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus,
Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. 13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione,
l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Tanto detto, va tuttavia aggiunto che, venuta meno la materia del contendere, laddove persista tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali e alla esistenza del diritto posto alla base della domanda monitoria, il giudice del
Rgn°1750/2024 3 R.G. n. 1750/2024
merito è chiamato a delibare sul fondamento della domanda facendo leva sul principio della soccombenza virtuale (Cfr., Cassazione civile, sez. II, 27 marzo
1999, n. 2937; Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 1996, n. 4884; Cassazione civile sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46, Cass. 7847/94), da valutarsi tenendo anche conto della circostanza di aver dato causa al giudizio.
Orbene, nel caso di specie, deve darsi atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in via stragiudiziale e quindi, sussistono eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione, tenendo anche conto che non risultano avanzate richieste in merito da parte delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione II Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione sopra indicato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 65/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 9-1-2024;
2. compensa integralmente le spese di giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa, il 10-7-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
Rgn°1750/2024 4