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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7968/2022 vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Sorrentino e dall'Avv. Antimo D'Alessandro, come in atti
- opponente -
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Michele Marra, come in atti Controparte_1
- opposto –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 12.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2022, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez.
Lavoro, notificato in data 21.11.2022, con il quale è stato ingiunto all' Parte_2
il pagamento dell'importo di € 13.516,99. A sostegno della propria opposizione
[...] deduceva di aver già riconosciuto e soddisfatto in favore del Sig. in data CP_1 antecedente al deposito del ricorso monitorio, il credito indicato;
che il ricorrente ometteva di rappresentare che dal citato importo era stata detratta la somma dovuta in favore dell'Agenza delle Entrate;
che, così come comunicato dall'Azienda datoriale, quest'ultima versava all'Erario una parte dell'importo complessivo, poiché obbligata ex lege a trattenere e/o ad accantonare le somme fino alla concorrenza di 1/5 in forza della riscontrata posizione debitoria. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva in giudizio il lavoratore, instando per il rigetto dell'opposizione, spese vinte.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, va evidenziato in fatto che:
- in data 13.06.2022 l' ha adottato e pubblicato la Deliberazione n. 483 con la quale ha Pt_1 formalizzato e/o dato esecuzione alla cessazione dal servizio del Sig. a Controparte_1 far data dal 10.06.2022;
- in data 24.08.2022, espletate le verifiche necessarie alla liquidazione e/o alla corresponsione delle somme, la ha comunicato all'interessato che “… nel Parte_3 Parte_ mese di Agosto 2022 questa è stata impossibilitata a corrispondere alla S.V. quanto spettante a titolo di ratei di tredicesima, ferie non godute ed indennità di mancato preavviso, in quanto, come comunicato dall' l ha Parte_4 Controparte_2 bloccato il relativo pagamento all'esito della verifica inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73, sussistendo un Suo debito verso lo Stato”;
- in data 25.08.2022 il ricorrente chiedeva, per il tramite del proprio legale, di quantizzare gli importi e provvedere alla corresponsione degli stessi;
- alla richiamata comunicazione, con prot. n. 24970 del 26.08.2022, la Parte_3 ha riscontrato le doglianze comunicando quanto segue: “La scrivente UOC
[...] ha provveduto a quantificare gli importi spettanti al sig. a titolo di Controparte_1 indennità di mancato preavviso e ferie non godute, mediante sottoscrizione della proposta di determina caricata sulla apposita piattaforma informatica aziendale il 17.08 ed inviata in data 18 Agosto 2022 alla UOC Gestione Economico Finanziaria per il previsto parere contabile. Il parere richiesto è stato rilasciato solo nel pomeriggio del giorno 25 Agosto 2022 mediante sottoscrizione … La determina n. 627 … è stata pubblicata sull'Albo pretorio in data 26.08.2022 e viene trasmessa alla S.V. in allegato alla presente nota. Per venire incontro Parte_ alle pressanti e reiterate richieste dell'ex dipendente … la aveva comunque proceduto ad elaborare un cedolino provvisorio e, stante l'importo superiore a 5.000 euro, come per prassi, si era proceduto ad interrogare per il tramite della , l Pt_4 Controparte_2
per la verifica dei pagamenti prevista dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e per
[...] la verifica della regolarità fiscale … Considerato che non risultava ancora perfezionato il provvedimento di liquidazione di fronte alla segnalazione dell' Controparte_2
in merito alla situazione debitoria del sig. con nota prot. n. 24804 del
[...] CP_1
24.08.2022 si informava l'ex dipendente, invitandolo ad un confronto diretto con l' . CP_2
Intervenuto il perfezionamento dell'atto di liquidazione in data odierna, ben oltre la chiusura degli stipendi di Agosto, si comunica che con le competenze di Settembre 2022 si procederà al riconoscimento di quanto spettante al sig. trattenendo un quinto Controparte_1 dell'importo dovuto in caso di perdurante segnalazione da parte dell' Controparte_2
”;
[...]
- con Determinazione dirigenziale n. 627 del 26.08.2022 l' quantizzava il diritto alla Pt_1 monetizzazione delle ferie maturate e al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso in favore del dipendente cessato dal servizio, regolarmente corrisposto con la mensilità stipendiale di Settembre 2022, decurtato di quanto dovuto all'Erario nei limiti di 1/5 del totale (€ 1.928,60). Alla luce di quanto appena esposto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, come rappresentato e provato dalla documentazione allegata alla produzione dell'opponente, l' ha dato seguito al pagamento in ossequio alle disposizioni Parte_5 di legge, nei tempi previsti, solo dopo avere effettuato tutti i controlli necessari.
Difatti, il ricorrente era stato reso edotto dell'impossibilità di provvedere al pagamento, per cause estranee alla volontà dell'Azienda, imputabili alla sussistenza di una partita debitoria del ricorrente con l'Agente della Riscossione (cfr. atto di pignoramento presso terzi in atti).
È noto che l'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte
a ruolo”.
Adottata la Deliberazione di risoluzione del rapporto con il sig. gli Uffici CP_1 competenti hanno quantizzato gli importi spettanti all'ex dipendente e, previa adozione dei provvedimenti di liquidazione degli stessi, hanno operato le verifiche di cui alla trascritta disposizione di legge.
La summenzionata circostanza era peraltro ben nota al ricorrente, il quale, nonostante le comunicazioni da parte dell' ha agito in via monitoria successivamente alla Pt_2 pubblicazione del provvedimento di liquidazione.
Infatti, dopo aver detratto, dall'importo di € 13.516,99, la somma di € 1.928,60 da versare all' , l'azienda opponente ha corrisposto, con la mensilità di Controparte_2
Settembre 2022, l'importo complessivo di € 9.898,00 a saldo di quanto dovuto.
La circostanza dell'avvenuto pagamento non è contestata da parte ricorrente, la quale si limita a contestare l'operato (legittimo) della pubblica amministrazione senza addurre alcun elemento di segno contrario ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi per l'adozione della pronuncia in esame. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto che la liquidazione delle somme dovute è avvenuta in epoca antecedente l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo in esame.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7968/2022 vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Sorrentino e dall'Avv. Antimo D'Alessandro, come in atti
- opponente -
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Michele Marra, come in atti Controparte_1
- opposto –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 12.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 522/2022, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez.
Lavoro, notificato in data 21.11.2022, con il quale è stato ingiunto all' Parte_2
il pagamento dell'importo di € 13.516,99. A sostegno della propria opposizione
[...] deduceva di aver già riconosciuto e soddisfatto in favore del Sig. in data CP_1 antecedente al deposito del ricorso monitorio, il credito indicato;
che il ricorrente ometteva di rappresentare che dal citato importo era stata detratta la somma dovuta in favore dell'Agenza delle Entrate;
che, così come comunicato dall'Azienda datoriale, quest'ultima versava all'Erario una parte dell'importo complessivo, poiché obbligata ex lege a trattenere e/o ad accantonare le somme fino alla concorrenza di 1/5 in forza della riscontrata posizione debitoria. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo. Vinte le spese.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva in giudizio il lavoratore, instando per il rigetto dell'opposizione, spese vinte.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, va evidenziato in fatto che:
- in data 13.06.2022 l' ha adottato e pubblicato la Deliberazione n. 483 con la quale ha Pt_1 formalizzato e/o dato esecuzione alla cessazione dal servizio del Sig. a Controparte_1 far data dal 10.06.2022;
- in data 24.08.2022, espletate le verifiche necessarie alla liquidazione e/o alla corresponsione delle somme, la ha comunicato all'interessato che “… nel Parte_3 Parte_ mese di Agosto 2022 questa è stata impossibilitata a corrispondere alla S.V. quanto spettante a titolo di ratei di tredicesima, ferie non godute ed indennità di mancato preavviso, in quanto, come comunicato dall' l ha Parte_4 Controparte_2 bloccato il relativo pagamento all'esito della verifica inadempimenti ex art. 48 bis DPR 602/73, sussistendo un Suo debito verso lo Stato”;
- in data 25.08.2022 il ricorrente chiedeva, per il tramite del proprio legale, di quantizzare gli importi e provvedere alla corresponsione degli stessi;
- alla richiamata comunicazione, con prot. n. 24970 del 26.08.2022, la Parte_3 ha riscontrato le doglianze comunicando quanto segue: “La scrivente UOC
[...] ha provveduto a quantificare gli importi spettanti al sig. a titolo di Controparte_1 indennità di mancato preavviso e ferie non godute, mediante sottoscrizione della proposta di determina caricata sulla apposita piattaforma informatica aziendale il 17.08 ed inviata in data 18 Agosto 2022 alla UOC Gestione Economico Finanziaria per il previsto parere contabile. Il parere richiesto è stato rilasciato solo nel pomeriggio del giorno 25 Agosto 2022 mediante sottoscrizione … La determina n. 627 … è stata pubblicata sull'Albo pretorio in data 26.08.2022 e viene trasmessa alla S.V. in allegato alla presente nota. Per venire incontro Parte_ alle pressanti e reiterate richieste dell'ex dipendente … la aveva comunque proceduto ad elaborare un cedolino provvisorio e, stante l'importo superiore a 5.000 euro, come per prassi, si era proceduto ad interrogare per il tramite della , l Pt_4 Controparte_2
per la verifica dei pagamenti prevista dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e per
[...] la verifica della regolarità fiscale … Considerato che non risultava ancora perfezionato il provvedimento di liquidazione di fronte alla segnalazione dell' Controparte_2
in merito alla situazione debitoria del sig. con nota prot. n. 24804 del
[...] CP_1
24.08.2022 si informava l'ex dipendente, invitandolo ad un confronto diretto con l' . CP_2
Intervenuto il perfezionamento dell'atto di liquidazione in data odierna, ben oltre la chiusura degli stipendi di Agosto, si comunica che con le competenze di Settembre 2022 si procederà al riconoscimento di quanto spettante al sig. trattenendo un quinto Controparte_1 dell'importo dovuto in caso di perdurante segnalazione da parte dell' Controparte_2
”;
[...]
- con Determinazione dirigenziale n. 627 del 26.08.2022 l' quantizzava il diritto alla Pt_1 monetizzazione delle ferie maturate e al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso in favore del dipendente cessato dal servizio, regolarmente corrisposto con la mensilità stipendiale di Settembre 2022, decurtato di quanto dovuto all'Erario nei limiti di 1/5 del totale (€ 1.928,60). Alla luce di quanto appena esposto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, come rappresentato e provato dalla documentazione allegata alla produzione dell'opponente, l' ha dato seguito al pagamento in ossequio alle disposizioni Parte_5 di legge, nei tempi previsti, solo dopo avere effettuato tutti i controlli necessari.
Difatti, il ricorrente era stato reso edotto dell'impossibilità di provvedere al pagamento, per cause estranee alla volontà dell'Azienda, imputabili alla sussistenza di una partita debitoria del ricorrente con l'Agente della Riscossione (cfr. atto di pignoramento presso terzi in atti).
È noto che l'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 prevede che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte
a ruolo”.
Adottata la Deliberazione di risoluzione del rapporto con il sig. gli Uffici CP_1 competenti hanno quantizzato gli importi spettanti all'ex dipendente e, previa adozione dei provvedimenti di liquidazione degli stessi, hanno operato le verifiche di cui alla trascritta disposizione di legge.
La summenzionata circostanza era peraltro ben nota al ricorrente, il quale, nonostante le comunicazioni da parte dell' ha agito in via monitoria successivamente alla Pt_2 pubblicazione del provvedimento di liquidazione.
Infatti, dopo aver detratto, dall'importo di € 13.516,99, la somma di € 1.928,60 da versare all' , l'azienda opponente ha corrisposto, con la mensilità di Controparte_2
Settembre 2022, l'importo complessivo di € 9.898,00 a saldo di quanto dovuto.
La circostanza dell'avvenuto pagamento non è contestata da parte ricorrente, la quale si limita a contestare l'operato (legittimo) della pubblica amministrazione senza addurre alcun elemento di segno contrario ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Nel caso di specie, sussistono tutti gli elementi per l'adozione della pronuncia in esame. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto che la liquidazione delle somme dovute è avvenuta in epoca antecedente l'emissione e la notifica del decreto ingiuntivo in esame.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso