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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT EN AL DO, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41925 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1 accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv.
RA IN (c.f. - pec: e C.F._1 Email_1 dell'avv. GIANMATTEO DI FRONZO (c.d. – pec: C.F._2
, che la rappresentano e difendono per procura in atti Email_2
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. GIUSEPPE CARUSO (c.f.
- pec: e dell'avv. VALERIO C.F._3 Email_3
VI (c.f. - pec: ), che la C.F._4 Email_4 rappresentano e difendono per procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: appalto, azione di regresso ex art. 29 c.2 Dlgs 276/2003 e art. 1299 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21/11/2024 avanti il Tribunale di Milano, pagina 1 di 5 ha esposto che: a) in data 26/2/2016 ha appaltato a Parte_1 [...] il servizio di pulizia e rifacimento delle camere e delle aree comuni da eseguire presso CP_2
l'Hotel VO, sito in Rimini, Via Tripoli n. 211, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile, e quest'ultima ha subappaltato l'espletamento dei servizi alle società cooperative Visma,
Ecostep e Fast;
b) in data 21/6/2023 l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Treviso ha contestato a la non genuinità dei contratti dei subappalto e la simulazione dei rapporti di Controparte_2 lavoro in carico a , accertando in capo a in Controparte_3 Controparte_2 relazione al personale impiegato nell'espletamento dei servizi di pulizia espletati presso l'Hotel
VO per il periodo dal 1/7/2017 al 31/12/2017, una evasione contributiva pari ad euro
17.968,87; c) in qualità di coobbligata solidale ex art. 29 D.lgs 276/2002, essa ricorrente ha provveduto al pagamento della suddetta somma;
d) per effetto dell'atto di fusione per incorporazione del 12/1/2021, ora denominata , è subentrata, quale incorporante, in Controparte_4 CP_1 tutto il patrimonio attivo e passivo di ed è pertanto tenuta a rispondere del debito Controparte_2 contributivo dell'incorporata.
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo di dichiarare la convenuta unica ed esclusiva responsabile del debito contributivo di cui al verbale unico di accertamento INPS n.
2022008469/S16 del 21/06/2023 e di condannarla, ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.lgs. 276/20023 e
1299 c.c. al rimborso della somma di euro 17.968,87, oltre interessi di legge.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati a in data 24/2/2025. CP_1
La convenuta, costituendosi tempestivamente, ha esposto che: a) in data 12/4/2024 la ricorrente e la società facente parte del “Gruppo Cegalin – Hotelvolver”, hanno concluso un Controparte_5 accordo conciliativo che, ponendo fine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le anzidette parti avanti il Tribunale di Rimini (RG 2954/2022), ha coperto in via tombale tutto il dedotto e il deducibile;
b) in quel giudizio ha riconosciuto l'esistenza di un gruppo Parte_1 unico di imputazione “Cegalin - Hotelvolver”, tanto che la stessa, nel contrastare il credito azionato da per i corrispettivi dei servizi di pulizia appaltati a quest'ultima, ha dedotto di Controparte_5 aver sospeso i pagamenti stante la mancata dimostrazione del regolare pagamento degli stipendi del personale impiegato nell'appalto, ed ha all'uopo prodotto il verbale di accertamento INPS n.
2022003378/S06 del 18/7/2022, il cui obbligato non era bensì Controparte_5 [...]
ora ; c) l'esistenza del verbale INPS del 21/06/2023 è stata celata da CP_2 CP_1
VO, sebbene quest'ultima lo avesse già ricevuto allorché ha sottoscritto l'accordo transattivo,
pagina 2 di 5 e pertanto ogni reciproca pretesa, a maggior ragione quelle artatamente sottaciute, deve ritenersi assorbita e coperta dalla transazione intercorsa;
d) solo nel maggio 2024 ha Parte_1 comunicato a di aver ricevuto il verbale INPS del 21/06/2023 e di averlo CP_1 spontaneamente pagato;
e) controparte ha pagato un debito solidale presunto, non scaduto, in virtù di un verbale non esecutivo, senza chiedere quali fossero le determinazioni della coobbligata, anche in ordine alla proposizione di ricorso amministrativo avverso il verbale, per cui non sussistono i requisiti per il regresso.
Su tali basi, la convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Alla prima udienza la ricorrente ha contestato le avverse difese, deducendo che il richiamato accordo transattivo ha riguardato la regolazione dei rapporti intercorsi con la società Controparte_5 persona giuridica distinta dalla convenuta e neppure appartenente al Gruppo Cegalin, e che la convenuta non le ha mai comunicato la volontà di impugnare il verbale ispettivo per cui è causa, né si è offerta di pagare.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, non essendo state ammesse le prove orali dedotte dalla convenuta, ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. previa la discussione orale sulle conclusioni precisate all'udienza del
29/10/2025.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Risulta documentalmente il contratto di appalto concluso il 26/2/2016 tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'espletamento dei servizi di pulizia delle camere e delle aree comuni CP_2 da eseguirsi presso l'Hotel VO, sito in Rimini, Via Tripoli n. 211, ed è incontestato che il rapporto contrattuale, della durata iniziale di un anno a far data dal 1/3/2016, è stato successivamente rinnovato negli anni seguenti, ed era vigente tra le parti nel periodo 1/7/2017-31/12/2017 (docc. 1 e
2 ricorrente).
Risulta altresì per tabulas che con atto del 12/1/2021 è stata fusa per Controparte_2 incorporazione in , ora denominata (docc. 5, 6 e 7 ricorrente), e Controparte_4 CP_1 pertanto l'odierna convenuta, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., ne ha assunto diritti ed obblighi, e proseguito tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Le emergenze istruttorie danno poi evidenza che, a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data
3/5/2022 presso la sede legale di , sita in , Piazza Lima n. 1, l'Ispettorato CP_1 CP_4 territoriale del Lavoro di Treviso, con successivo verbale n. 2022008469/S16 del 21/06/2023, ha pagina 3 di 5 accertato debiti contributivi verso INPS per euro 17.968,87 in capo a in relazione Controparte_2 ai lavoratori che nel periodo 1/7/2017-31/12/2017 sono stati impiegati nell'attività di pulizia appaltata da ed ha ritenuto solidalmente responsabile la committente principale Parte_1 Parte_1 ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 per il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte di
(vd. doc. 3 ricorrente). Controparte_2
La quietanza di versamento a mezzo di Mod. F24 e la documentazione bancaria prodotte dalla ricorrente, attestano, infine, che quest'ultima ha provveduto in data 20/10/2023 al pagamento della somma di euro 17.968,87 (doc. 4 ricorrente).
L'art. 29, co. II, d.lgs 276/2003 dispone che “Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ne consegue che, nel caso in cui il committente, in ragione della responsabilità solidale di cui alla medesima norma, abbia effettuato pagamenti in favore dei lavoratori ovvero degli enti competenti, avrà diritto ad ottenere le somme versate, in via regresso, dall'obbligato principale.
Nella fattispecie in esame, la committente ha esercitato azione di regresso nei confronti di CP_1
con riguardo all'importo già corrisposto di euro 17.968,87, mentre la convenuta ha avversato la
[...] domanda deducendo che le parti hanno concluso in data 12/4/2024 un accordo transattivo che “copre il dedotto ed il deducibile”, ivi compresa la pretesa creditoria azionata nel presente giudizio.
Orbene, fermo che la ricorrente ha contestato la sussistenza di un accordo transattivo tra le parti, la convenuta non ne ha dato dimostrazione.
Invero, la scrittura privata versata in atti (doc. 6 convenuta) risulta stipulata tra e Parte_1
codice fiscale , con sede in e la circostanza - peraltro Controparte_5 P.IVA_3 CP_5 parimenti contestata dalla ricorrente - che quest'ultima società faccia parte del “Gruppo Cegalin -
Hotelvolver” non consente, in ogni caso, di ricondurre il predetto contratto transattivo alla sfera giuridica dell'odierna convenuta, atteso che, come noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non importa il sorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la loro rispettiva autonomia e personalità giuridica (v. tra le molte, Cass. n. 7767 del 23/08/1996).
L'eccezione di transazione formulata dalla convenuta è quindi infondata e priva di pregio.
Il diritto di regresso della committente in ordine all'importo pagato di euro 17.968,87 è da ritenersi pagina 4 di 5 fondato, a nulla rilevando che il pagamento sia stato eseguito “senza chiedere le determinazioni” della convenuta/obbligata principale, posto che quest'ultima non ha contestato la titolarità del debito contributivo di cui il verbale INPS del 21/6/2023 e neppure ha dimostrato di aver proposto ricorso avverso il predetto verbale;
così come è ininfluente, ai fini del regresso, che la committente non abbia impugnato il verbale di accertamento ricevuto quale responsabile in solido con l'appaltatrice a norma dell'art. 29 D.Lgs 276/2003, o che abbia provveduto al pagamento del debito contributivo allorché la pretesa degli enti previdenziali e assicurativi era, eventualmente, non ancora esecutiva.
In conclusione, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dalla convenuta l'importo di euro
17.968,87 a titolo di regresso ex art. 1299 c.c.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, su detta somma spettano altresì alla ricorrente gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della costituzione in mora
(27/5/2024, vd. doc. 8 ricorrente), sino alla data della domanda giudiziale (21/11/2024) e al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dal giorno successivo sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il
21/11/2024, notificato il 24/2/2025, da nei Parte_1 confronti di nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda della ricorrente, condanna la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro 17.968,87, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 27/5/2024 al 21/11/2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 22/11/2024 sino al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 29/11/2025
Il GOT
EN AL DO
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