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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10625/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 10625/2021 promossa da titolare di (avv. F. Leoni) Parte_1 Pt_1 Parte_2
ATTORE
Contro (avv. R, Blundo) - CONVENUTA Controparte_1
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza 10.10.2024
Parte attrice:
“In via principale, accertato l' illecito sfruttamento economico dello scatto da parte della convenuta per le causali di cui in premessa , ordinare la rimozione dell'immagine dal sito web e alle pagine social su cui è tutt'ora pubblicata , nonché condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno patrimoniale cagionato e stimato in euro 2.200,00 oltre IVA ovvero nella somma che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia ed inoltre del danno morale stimato in euro 1.500,00 ovvero nella somma che l' ll.mo Sig.
Giudice vorrà ritenere di giustizia anche secondo equità.
In via subordinata accertato l'illecito sfruttamento economico dello scatto da parte della convenuta per le causali di cui in premessa , ordinare la rimozione dell' immagine dal sito web e alle pagine social su cui è tutt' ora pubblicata e condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale stimato in euro 2.200,00 oltre IVA ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia. Domanda contenuta entro euro
5.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari .”
Parte convenuta:
1 “Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione:- Accertare e CP_2 dichiarare che la fotografia scattata dal sig. era stata effettuata su Parte_1 commissione, essendo stata richiesta dal sig. - Accertare e dichiarare Controparte_3 che tale fotografia non si deve considerare una fotografia artistica/ opera dell'ingegno;-
Accertare e dichiarare che la fotografia è un ritratto in considerazione del fatto che il sig.
è perfettamente riconoscibile;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” CP_3
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato titolare della ditta Parte_1
individuale GI DE HO , conveniva in giudizio CP_1
esponendo d'aver scattato nel 2016 in occasione del rally “RAAB” a Porretta Terme
[...]
(BO) diverse foto dei veicoli dei concorrenti, fra cui quella della vettura condotta da l.r. di , che poi ne aveva acquisito una stampa Controparte_3 CP_1
di suo gradimento per euro 200, regolarmente fatturata;
successivamente nel giugno 2020
gli aveva chiesto un preventivo per l'utilizzo temporaneo dello scatto a CP_1
fini pubblicitari per la pubblicazione su un giornale, su siti web e pagine social. Inviato il preventivo (per euro 2.200), non aveva ricevuto riscontro, ma aveva accertato la pubblicazione nel mese successivo della foto in una inserzione pubblicitaria sul quotidiano
“La Repubblica”, modificata con sostituzione (sulla fiancata dell'auto), del logo della società OC RL (non più attiva) con quello di , foto CP_1
accompagnata da slogan pubblicitari ed elencazione delle prestazioni offerte dalla stessa convenuta;
l'immagine ritoccata era comparsa inoltre su facebook e instagram e nel sito della convenuta.
Deducendo la creatività dell'immagine ex artt. 1 e 2 n. 7) LDA illegittimamente utilizzata
(togliendo anche il nome del fotografo presente sull'originale), e quindi la violazione del diritto di autore sotto il profilo morale (paternità e integrità dell'opera) e materiale
(sfruttamento economico dell'opera), ne chiedeva il risarcimento in euro 2.200 quanto all'aspetto patrimoniale (come già in preventivo) e in euro 1.500 quanto all'aspetto non patrimoniale.
2 In subordine, qualora non venisse riconosciuto il carattere creativo come ex adverso stragiudizialmente eccepito insieme all'infondato rilievo che si sarebbe trattato di un ritratto su commissione, invocava la tutela dell'art. 88 e/o 98 LDA e quindi il riconoscimento di un equo indennizzo nella stessa misura indicata nell'originario preventivo.
2. Si costituiva , resistendo alla domanda ed esponendo che CP_1 CP_3
aveva chiesto a i scattare foto al suo passaggio su una curva del percorso di Pt_1
gara, e quindi ne aveva scelta una pagandola 200 euro;
aveva poi chiesto il negativo per modificare l'immagine col logo della (sua) nuova società al posto di quella non più attiva;
la richiesta era risultata eccessiva, considerato trattarsi di foto “semplice” (non creativa) su commissione e anzi di ritratto (essendo il iconoscibile), in cui i diritti spettavano CP_3
al committente ex art. 88 e 98 LDA.
Pertanto l'utilizzo era avvenuto in buona fede e anzi non si trattava di uso commerciale, poiché il on aveva tratto alcun vantaggio economico dalla fotografia stessa. CP_3
3. Rigettate le istanze istruttorie di prova testimoniale del convenuto, la causa passava in decisione il 10.10.2024; negli scritti conclusivi parte attrice chiedeva anche condanna ex art. 96 3° co. c.p.c..
4. Va accolta la sola domanda subordinata, nei limiti di cui infra.
4.1. Lo scatto in questione (doc. 10 attore) ritrae l'auto da rally col numero 9 in percorso notturno in cui è parzialmente visibile il volto del guidatore il nome compare anche CP_3
sulla fiancata); è presente anche in basso il nome del fotografo (GI DE
HO):
3
Ad avviso del Collegio non ricorrono tuttavia gli estremi della creatività dell'opera ex art. 2 n. 7 LDA, poiché non risultano aspetti “artistici” della stessa, ovvero particolari che ne disvelino la sensibilità dell'autore, la sua particolare interpretazione della realtà, una sua personale e speciale elaborazione che trascenda la mera fissazione e rappresentazione - pur di qualità, ma invero conforme a tante altre presenti ad es. sui periodici specializzati del settore - della vettura in movimento con le luci notturne, sullo sfondo di pubblico e alberi.
Il “tipo di inquadratura” e la “scelta degli effetti” sono stati, sotto questo profilo, solo genericamente allegati dalla difesa dell'attore. Va quindi valutata l'applicabilità degli artt.
88 e ss. LDA.
4.2. Sotto questo profilo sembra pure da escludere che si sia in presenza di un “ritratto” di l'immagine riproduce sostanzialmente la vettura da lui condotta e il guidatore è CP_3
dal finestrino solo parzialmente visibile nel volto, come detto senza particolari effetti o
4 accorgimenti anche per quanto riguarda la sua persona. Essa ritrae quindi piuttosto “cose in possesso” di con ipotetica applicazione dell'art. 88 3° co. LDA. CP_3
Infatti assume che il suo l.r.) abbia commissionato lo scatto di CP_1 CP_3
foto di cui una stampa sarebbe stata acquistata;
assunto negato da che invece Pt_1
in sostanza afferma d'aver scattato autonomamente più immagini, fra cui vrebbe CP_3
scelto a posteriori quella di suo gradimento.
La tesi di che tuttavia non ha prodotto altre immagini di quella o di altre vetture Pt_1
scattate nell'occasione) appare maggiormente plausibile, visto che la società di CP_3
allora attiva OC acquistò solo la “stampa fotografica” (doc. 8 attore) e la dopo anni chiese di poter utilizzare temporaneamente l'immagine (in CP_1
più, da modificare col nuovo logo) a fini pubblicitari (doc. 1 attore) ottenendo un prevenivo specifico cui non diede seguito per la sua eccessività, senza affermare che si trattasse di ritratto di a lui commissionato e che quindi avrebbe potuto liberamente cedere al CP_3
diverso soggetto , se non dopo le contestazioni di CP_1 Pt_1
Di fatto poi autonomamente decise di modificare la foto, toglierne il CP_1
nome del fotografo, usarla per i medesimi scopi pubblicitari palesati nello scambio di mail relativi al preventivo stesso, nulla corrispondendo a e soprattutto dopo la Pt_1
condotta di cui sopra, senza alcun avviso.
Del resto, fosse o non fosse commissionata la foto ( non ha reiterato le CP_1
sue istanze istruttorie sul punto, a suo tempo rigettate dal G.I.) , e la si consideri o meno un ritratto, all'autore spetterebbe un equo indennizzo ex artt. 88 e 98 LDA.
Questa la foto apparsa sul quotidiano, con lo slogan “tu chiami noi corriamo” e la lista di prestazioni di impiantistica offerte dall'inserzionista, che rendono palesi lo sfruttamento economico dell'immagine - modificata e col nome dell'autore cancellato:
5 4.3. Ne consegue che l'uso da parte di con cancellazione del nome CP_1
dell'autore è illegittimo e le spetta un risarcimento inerente gli aspetti patrimoniali della vicenda, che, considerato i mezzi utilizzati , di potenziali ampia diffusione, quali un quotidiano nazionale e internet su più canali (sito, instagram, facebook) ben può equitativamente avvicinarsi ex art. 158 LDA alla cifra preventivata richiesta, ed essere fissato in euro 2.000 omnia, IVA esclusa se dovuta.
Anche l'inibitoria ex art. 156 LDA va concessa, nei limiti richiesti dall'attore, ovviamente per il caso in cui l'immagine sia all'attualità pubblicata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con valori inferiori ai medi trattandosi di causa documentale e per l'accoglimento della sola subordinata.
6 Non ricorrono gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c., per l'obiettiva non univocità di alcuni aspetti della controversia (ad es. caratteri dell'immagine de qua, profilo della sua commissione o meno).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accerta l'illegittimità dell'uso economico della fotografia per cui è causa da parte di
, Controparte_1
2. ordina la rimozione della stessa immagine dal sito web e dalle pagine social su cui è pubblicata;
3. condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1
er euro 2.000,00 all'attualità;
[...]
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 226,30 di anticipazioni ed euro 1.500 di compensi,
[...]
oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta;
Bologna, 29.01.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele Guernelli - Presidente rel. est.
-dott. Antonio Costanzo - Giudice
-dott. Vittorio Serra - Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 10625/2021 promossa da titolare di (avv. F. Leoni) Parte_1 Pt_1 Parte_2
ATTORE
Contro (avv. R, Blundo) - CONVENUTA Controparte_1
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza 10.10.2024
Parte attrice:
“In via principale, accertato l' illecito sfruttamento economico dello scatto da parte della convenuta per le causali di cui in premessa , ordinare la rimozione dell'immagine dal sito web e alle pagine social su cui è tutt'ora pubblicata , nonché condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno patrimoniale cagionato e stimato in euro 2.200,00 oltre IVA ovvero nella somma che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia ed inoltre del danno morale stimato in euro 1.500,00 ovvero nella somma che l' ll.mo Sig.
Giudice vorrà ritenere di giustizia anche secondo equità.
In via subordinata accertato l'illecito sfruttamento economico dello scatto da parte della convenuta per le causali di cui in premessa , ordinare la rimozione dell' immagine dal sito web e alle pagine social su cui è tutt' ora pubblicata e condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale stimato in euro 2.200,00 oltre IVA ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa e che parrà di giustizia. Domanda contenuta entro euro
5.000,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari .”
Parte convenuta:
1 “Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione:- Accertare e CP_2 dichiarare che la fotografia scattata dal sig. era stata effettuata su Parte_1 commissione, essendo stata richiesta dal sig. - Accertare e dichiarare Controparte_3 che tale fotografia non si deve considerare una fotografia artistica/ opera dell'ingegno;-
Accertare e dichiarare che la fotografia è un ritratto in considerazione del fatto che il sig.
è perfettamente riconoscibile;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” CP_3
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato titolare della ditta Parte_1
individuale GI DE HO , conveniva in giudizio CP_1
esponendo d'aver scattato nel 2016 in occasione del rally “RAAB” a Porretta Terme
[...]
(BO) diverse foto dei veicoli dei concorrenti, fra cui quella della vettura condotta da l.r. di , che poi ne aveva acquisito una stampa Controparte_3 CP_1
di suo gradimento per euro 200, regolarmente fatturata;
successivamente nel giugno 2020
gli aveva chiesto un preventivo per l'utilizzo temporaneo dello scatto a CP_1
fini pubblicitari per la pubblicazione su un giornale, su siti web e pagine social. Inviato il preventivo (per euro 2.200), non aveva ricevuto riscontro, ma aveva accertato la pubblicazione nel mese successivo della foto in una inserzione pubblicitaria sul quotidiano
“La Repubblica”, modificata con sostituzione (sulla fiancata dell'auto), del logo della società OC RL (non più attiva) con quello di , foto CP_1
accompagnata da slogan pubblicitari ed elencazione delle prestazioni offerte dalla stessa convenuta;
l'immagine ritoccata era comparsa inoltre su facebook e instagram e nel sito della convenuta.
Deducendo la creatività dell'immagine ex artt. 1 e 2 n. 7) LDA illegittimamente utilizzata
(togliendo anche il nome del fotografo presente sull'originale), e quindi la violazione del diritto di autore sotto il profilo morale (paternità e integrità dell'opera) e materiale
(sfruttamento economico dell'opera), ne chiedeva il risarcimento in euro 2.200 quanto all'aspetto patrimoniale (come già in preventivo) e in euro 1.500 quanto all'aspetto non patrimoniale.
2 In subordine, qualora non venisse riconosciuto il carattere creativo come ex adverso stragiudizialmente eccepito insieme all'infondato rilievo che si sarebbe trattato di un ritratto su commissione, invocava la tutela dell'art. 88 e/o 98 LDA e quindi il riconoscimento di un equo indennizzo nella stessa misura indicata nell'originario preventivo.
2. Si costituiva , resistendo alla domanda ed esponendo che CP_1 CP_3
aveva chiesto a i scattare foto al suo passaggio su una curva del percorso di Pt_1
gara, e quindi ne aveva scelta una pagandola 200 euro;
aveva poi chiesto il negativo per modificare l'immagine col logo della (sua) nuova società al posto di quella non più attiva;
la richiesta era risultata eccessiva, considerato trattarsi di foto “semplice” (non creativa) su commissione e anzi di ritratto (essendo il iconoscibile), in cui i diritti spettavano CP_3
al committente ex art. 88 e 98 LDA.
Pertanto l'utilizzo era avvenuto in buona fede e anzi non si trattava di uso commerciale, poiché il on aveva tratto alcun vantaggio economico dalla fotografia stessa. CP_3
3. Rigettate le istanze istruttorie di prova testimoniale del convenuto, la causa passava in decisione il 10.10.2024; negli scritti conclusivi parte attrice chiedeva anche condanna ex art. 96 3° co. c.p.c..
4. Va accolta la sola domanda subordinata, nei limiti di cui infra.
4.1. Lo scatto in questione (doc. 10 attore) ritrae l'auto da rally col numero 9 in percorso notturno in cui è parzialmente visibile il volto del guidatore il nome compare anche CP_3
sulla fiancata); è presente anche in basso il nome del fotografo (GI DE
HO):
3
Ad avviso del Collegio non ricorrono tuttavia gli estremi della creatività dell'opera ex art. 2 n. 7 LDA, poiché non risultano aspetti “artistici” della stessa, ovvero particolari che ne disvelino la sensibilità dell'autore, la sua particolare interpretazione della realtà, una sua personale e speciale elaborazione che trascenda la mera fissazione e rappresentazione - pur di qualità, ma invero conforme a tante altre presenti ad es. sui periodici specializzati del settore - della vettura in movimento con le luci notturne, sullo sfondo di pubblico e alberi.
Il “tipo di inquadratura” e la “scelta degli effetti” sono stati, sotto questo profilo, solo genericamente allegati dalla difesa dell'attore. Va quindi valutata l'applicabilità degli artt.
88 e ss. LDA.
4.2. Sotto questo profilo sembra pure da escludere che si sia in presenza di un “ritratto” di l'immagine riproduce sostanzialmente la vettura da lui condotta e il guidatore è CP_3
dal finestrino solo parzialmente visibile nel volto, come detto senza particolari effetti o
4 accorgimenti anche per quanto riguarda la sua persona. Essa ritrae quindi piuttosto “cose in possesso” di con ipotetica applicazione dell'art. 88 3° co. LDA. CP_3
Infatti assume che il suo l.r.) abbia commissionato lo scatto di CP_1 CP_3
foto di cui una stampa sarebbe stata acquistata;
assunto negato da che invece Pt_1
in sostanza afferma d'aver scattato autonomamente più immagini, fra cui vrebbe CP_3
scelto a posteriori quella di suo gradimento.
La tesi di che tuttavia non ha prodotto altre immagini di quella o di altre vetture Pt_1
scattate nell'occasione) appare maggiormente plausibile, visto che la società di CP_3
allora attiva OC acquistò solo la “stampa fotografica” (doc. 8 attore) e la dopo anni chiese di poter utilizzare temporaneamente l'immagine (in CP_1
più, da modificare col nuovo logo) a fini pubblicitari (doc. 1 attore) ottenendo un prevenivo specifico cui non diede seguito per la sua eccessività, senza affermare che si trattasse di ritratto di a lui commissionato e che quindi avrebbe potuto liberamente cedere al CP_3
diverso soggetto , se non dopo le contestazioni di CP_1 Pt_1
Di fatto poi autonomamente decise di modificare la foto, toglierne il CP_1
nome del fotografo, usarla per i medesimi scopi pubblicitari palesati nello scambio di mail relativi al preventivo stesso, nulla corrispondendo a e soprattutto dopo la Pt_1
condotta di cui sopra, senza alcun avviso.
Del resto, fosse o non fosse commissionata la foto ( non ha reiterato le CP_1
sue istanze istruttorie sul punto, a suo tempo rigettate dal G.I.) , e la si consideri o meno un ritratto, all'autore spetterebbe un equo indennizzo ex artt. 88 e 98 LDA.
Questa la foto apparsa sul quotidiano, con lo slogan “tu chiami noi corriamo” e la lista di prestazioni di impiantistica offerte dall'inserzionista, che rendono palesi lo sfruttamento economico dell'immagine - modificata e col nome dell'autore cancellato:
5 4.3. Ne consegue che l'uso da parte di con cancellazione del nome CP_1
dell'autore è illegittimo e le spetta un risarcimento inerente gli aspetti patrimoniali della vicenda, che, considerato i mezzi utilizzati , di potenziali ampia diffusione, quali un quotidiano nazionale e internet su più canali (sito, instagram, facebook) ben può equitativamente avvicinarsi ex art. 158 LDA alla cifra preventivata richiesta, ed essere fissato in euro 2.000 omnia, IVA esclusa se dovuta.
Anche l'inibitoria ex art. 156 LDA va concessa, nei limiti richiesti dall'attore, ovviamente per il caso in cui l'immagine sia all'attualità pubblicata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con valori inferiori ai medi trattandosi di causa documentale e per l'accoglimento della sola subordinata.
6 Non ricorrono gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, 3° co. c.p.c., per l'obiettiva non univocità di alcuni aspetti della controversia (ad es. caratteri dell'immagine de qua, profilo della sua commissione o meno).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. accerta l'illegittimità dell'uso economico della fotografia per cui è causa da parte di
, Controparte_1
2. ordina la rimozione della stessa immagine dal sito web e dalle pagine social su cui è pubblicata;
3. condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1
er euro 2.000,00 all'attualità;
[...]
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in euro 226,30 di anticipazioni ed euro 1.500 di compensi,
[...]
oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta;
Bologna, 29.01.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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