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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/12/2024, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa congiuntamente da:
1) (con C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1967;
2) (C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
MARCHE (MC) il 31/07/1967;
RICORRENTI entrambi rapp.ti, difesi e dom.ti da/presso avv. FRANCESCO SCALONI giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 27/11/2024: “decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e quindi decorso il termine di procedibilità della domanda previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della pronuncia di separazione personale, Questo Ill.mo Tribunale voglia sentenziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e alle medesime condizioni di cui alla Pt_1 Parte_2 presente domanda di separazione consensuale”; seguono le condizioni (della separazione e) del divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. pagina 1 di 4 2. I figli minori sono affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione di famiglia con la signora , sita in Ancona alla Via Madonnetta nr. Parte_2
8. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Ancona, via della Madonnetta nr. 8, è assegnata alla signora con tutti gli arredi, salvo richieste del sig. Mancia che verranno Parte_2 valutate e concordate tra i coniugi.
4. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei tempi e con le modalità Parte_1 di seguito indicate, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli:
- due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
-i fine settimana alternati, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
dall'ora di uscita dalla scuola il sabato sino al medesimo orario della domenica sera durante il periodo scolastico, per quelli che la frequentano;
-per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
A tali accordi i genitori potranno derogare concordandone le modalità che tengano sempre e principalmente conto delle esigenze dei figli;
5. Il sig. corrisponderà complessivamente la somma di € 800.00, entro il giorno 27 di Pt_1 ogni mes di contributo al mantenimento dei figli , somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso le strutture pubbliche 3) accertamenti il trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4) ticket sanitari: B) spese mediche , da documentare, che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche., ; 2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
4) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici punto e virgola;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza per4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa, solo la parte non relativa al vitto. D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero elezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria. E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo); 3) F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il pagina 2 di 4 preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (esempio baby sitter); 3) viaggi e vacanze.
6.Il coniuge che ha sostenuto la spesa richiederà la quota all'altro genitore documentandola attraverso la produzione/visione della fattura, scontrino o e/o ricevuta;
7.Il sig. provvederà settimanalmente almeno una volta alla settimana all'acquisto della Pt_1 spesa alimentare per la signora e i suoi figli;
Parte_2
8.Il sig. pagherà il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di Via della Madonnetta nr. Pt_1
8 già casa familiare ed esistente sull'immobile;
9. Il sig. in caso di richiesta, e compatibilmente con le sue possibilità economiche del Pt_1 momento, si impegna ad assistere la signora nell'estinzione del mutuo da questa acceso Parte_2 sull'immobile già indicato e sito in località a Montecarotto.
10. che l'assegno unico familiare verrà percepito dal sig. Pt_1
11. che gli autoveicoli restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi in base alle attuali e documentate intestazioni;
12. I coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia mantenimento economico.
13. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori;
14. Il sig. si impegna a donare il 50% della somma che gli verrà conferita a titolo di Pt_1 trattamento di fine rapporto ai propri figli in parti uguali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la pronuncia di separazione con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 26/08/1995.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c.
3. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 1753/2023 pubblicata in data 12/12/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 27/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il pagina 3 di 4 termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1753/2023, pubblicata in data 12/12/2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione del 17/11/2023 è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona in data in data 26/08/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 208, parte II, serie A, dell'anno 1995.
Le condizioni prospettate, come già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli minori e delle due figlie maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite, così come del resto richiesto dalle parti stesse, per l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 26/08/1995 da e e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune al n. 208, parte II, serie A, dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa congiuntamente da:
1) (con C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1967;
2) (C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
MARCHE (MC) il 31/07/1967;
RICORRENTI entrambi rapp.ti, difesi e dom.ti da/presso avv. FRANCESCO SCALONI giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza del 27/11/2024: “decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, e quindi decorso il termine di procedibilità della domanda previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della pronuncia di separazione personale, Questo Ill.mo Tribunale voglia sentenziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e alle medesime condizioni di cui alla Pt_1 Parte_2 presente domanda di separazione consensuale”; seguono le condizioni (della separazione e) del divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto. pagina 1 di 4 2. I figli minori sono affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione di famiglia con la signora , sita in Ancona alla Via Madonnetta nr. Parte_2
8. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Ancona, via della Madonnetta nr. 8, è assegnata alla signora con tutti gli arredi, salvo richieste del sig. Mancia che verranno Parte_2 valutate e concordate tra i coniugi.
4. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei tempi e con le modalità Parte_1 di seguito indicate, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli:
- due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
-i fine settimana alternati, dalle ore 12,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica;
dall'ora di uscita dalla scuola il sabato sino al medesimo orario della domenica sera durante il periodo scolastico, per quelli che la frequentano;
-per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
-per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
A tali accordi i genitori potranno derogare concordandone le modalità che tengano sempre e principalmente conto delle esigenze dei figli;
5. Il sig. corrisponderà complessivamente la somma di € 800.00, entro il giorno 27 di Pt_1 ogni mes di contributo al mantenimento dei figli , somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso le strutture pubbliche 3) accertamenti il trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale;
4) ticket sanitari: B) spese mediche , da documentare, che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche., ; 2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale;
4) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici punto e virgola;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza per4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa, solo la parte non relativa al vitto. D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero elezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria. E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo); 3) F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il pagina 2 di 4 preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (esempio baby sitter); 3) viaggi e vacanze.
6.Il coniuge che ha sostenuto la spesa richiederà la quota all'altro genitore documentandola attraverso la produzione/visione della fattura, scontrino o e/o ricevuta;
7.Il sig. provvederà settimanalmente almeno una volta alla settimana all'acquisto della Pt_1 spesa alimentare per la signora e i suoi figli;
Parte_2
8.Il sig. pagherà il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di Via della Madonnetta nr. Pt_1
8 già casa familiare ed esistente sull'immobile;
9. Il sig. in caso di richiesta, e compatibilmente con le sue possibilità economiche del Pt_1 momento, si impegna ad assistere la signora nell'estinzione del mutuo da questa acceso Parte_2 sull'immobile già indicato e sito in località a Montecarotto.
10. che l'assegno unico familiare verrà percepito dal sig. Pt_1
11. che gli autoveicoli restano di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi in base alle attuali e documentate intestazioni;
12. I coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia mantenimento economico.
13. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e dal rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per i figli minori;
14. Il sig. si impegna a donare il 50% della somma che gli verrà conferita a titolo di Pt_1 trattamento di fine rapporto ai propri figli in parti uguali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la pronuncia di separazione con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 26/08/1995.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c.
3. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 1753/2023 pubblicata in data 12/12/2023, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 27/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il pagina 3 di 4 termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1753/2023, pubblicata in data 12/12/2023, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione del 17/11/2023 è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è, inoltre, contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad Ancona in data in data 26/08/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 208, parte II, serie A, dell'anno 1995.
Le condizioni prospettate, come già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dei figli minori e delle due figlie maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite, così come del resto richiesto dalle parti stesse, per l'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona in data 26/08/1995 da e e trascritto nel Registro dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di detto Comune al n. 208, parte II, serie A, dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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