Articolo 3 della Legge 22 dicembre 1984, n. 893
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30 dicembre 1984
Art. 3. Riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in L. 340.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 680.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 850.000.000 per l'esercizio 1986 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in L. 31.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 62.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 77.000.000 per l'esercizio 1986, gravera' sul capitolo 101 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei corrispondenti esercizi.
Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797 , sono ridotte come segue:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
vice dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Azienda di Stato per i servizi telefonici:
vice dirigenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
La determinazione dei contingenti, in cui deve essere apportata la riduzione, e del numero dei posti da ridurre, e' effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La riduzione effettuata sara' tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all' articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , della dotazione organica del personale direttivo.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1984