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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1070 /2025
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.1070/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/02/2025 da
, con l'avv. Bovo Gilda, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Bovo Gilda, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TR (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto n.
10 parte II serie A - anno 2012.
2. La figlia studentessa maggiorenne continuerà a risiedere presso la madre sig.ra Per_1
Pt_1
3. Il sig. corrisponderà direttamente alla figlia, a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
4. I coniugi concorreranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, che qui si intende
1 espressamente richiamato, oltre alle spese che la figlia sosterrà per frequentare un corso universitario all'estero.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
6. Spese legali compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
20/11/2012 in TR (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2012.
Nel giudizio di separazione l'udienza ex art.473 bis.51 c.p.c. si è tenuta il 4.6.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata omologata con sentenza n.299/2024 pubblicata il 12.6.2024.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia maggiorenne non autosufficiente in conformità all'art. 337 septies c.c., va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 20/11/2012 in Parte_1 Controparte_1
TR (PD e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.10 anno 2012 del
Comune di TR (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
2 3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N.V.G.1070/2025 promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/02/2025 da
, con l'avv. Bovo Gilda, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Bovo Gilda, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TR (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, atto n.
10 parte II serie A - anno 2012.
2. La figlia studentessa maggiorenne continuerà a risiedere presso la madre sig.ra Per_1
Pt_1
3. Il sig. corrisponderà direttamente alla figlia, a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
4. I coniugi concorreranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, che qui si intende
1 espressamente richiamato, oltre alle spese che la figlia sosterrà per frequentare un corso universitario all'estero.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
6. Spese legali compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
20/11/2012 in TR (PD) e trascritto nel relativo registro al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2012.
Nel giudizio di separazione l'udienza ex art.473 bis.51 c.p.c. si è tenuta il 4.6.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata omologata con sentenza n.299/2024 pubblicata il 12.6.2024.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 4.3.2025.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia maggiorenne non autosufficiente in conformità all'art. 337 septies c.c., va preso atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 20/11/2012 in Parte_1 Controparte_1
TR (PD e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.10 anno 2012 del
Comune di TR (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
2 3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio riportati in epigrafe;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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