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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20634/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. TONSI MICHELA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. TONSI MICHELA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive modifiche effettuate con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e Per_ nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. I figli minori e Per_2 vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. i figli continueranno a convivere ed indi manterranno la residenza abituale con la madre nella casa coniugale sita nel Comune di
Edolo (BS) Via Nazionale n. 12, che viene assegnata alla già proprietaria signora , Parte_1 unitamente ai mobili, arredi, corredi, pertinenze. Il marito si trasferirà entro il 31/12/2025. 4. I
1 genitori, in ragione dell'attività lavorativa svolta dal padre all'estero e per la quale il medesimo si trova assente dalla propria residenza dalla domenica sera fino al venerdì pomeriggio, concordano che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni week-end del mese secondo le seguenti modalità: - il primo week- end del mese dal venerdì sera alle ore 20:00 circa fino alla domenica alle ore 18:30 circa, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- il secondo week-end del mese dalle ore 20:00 circa del venerdì sera fino alle ore 21:00 circa del sabato, allorquando li riaccompagnerà dalla madre;
- il terzo week-end del mese segue le stesse modalità del primo;
- il quarto week-end del mese segue le modalità del secondo. Il padre potrà altresì tenere con sé i figli 5 (cinque) giorni durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno le festività) mentre durante le vacanze pasquali, considerato che il sig. non può chiedere ferie in Pt_2 quel periodo, il diritto di visita si svolgerà secondo il calendario ordinario, con diritto del padre di trascorrere con i figli il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternativamente di anno in anno. Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre verserà alla sig.ra la complessiva somma di € Pt_1
1.500,00= mensili (ossia euro 750,00= mensili per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN [...]X94.
Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, purché l'indice sia positivo. Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, secondo i criteri di computo e rendicontazione previsti nella descrizione di seguito esposta e recepita dai coniugi, frutto di accordo stipulato presso il Tribunale di Brescia 14/07/2016, che si fa proprio in questo ricorso condividendone l'esaustività: “spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola o dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per
2 il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze”. Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
6. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà richiesto e percepito dalla madre nella misura del 100%.
7. le eventuali detrazioni per i figli sono attribuite al padre nella misura del 100% fino al momento in cui anche la signora potrà beneficiarne. A partire da tale momento, le detrazioni saranno ripartite tra i genitori nella Pt_1 misura del 50%.
8. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di mantenimento;
9. i coniugi si concedono reciprocamente, per quanto occorrer possa, autorizzazione all'espatrio anche separatamente, ovvero separatamente in compagnia dei figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 7/10/2017, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Edolo (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2017), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 16/1/2019) e (n. 26/10/2021). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND NE ND SI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20634/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. TONSI MICHELA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. TONSI MICHELA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive modifiche effettuate con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e Per_ nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. I figli minori e Per_2 vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. i figli continueranno a convivere ed indi manterranno la residenza abituale con la madre nella casa coniugale sita nel Comune di
Edolo (BS) Via Nazionale n. 12, che viene assegnata alla già proprietaria signora , Parte_1 unitamente ai mobili, arredi, corredi, pertinenze. Il marito si trasferirà entro il 31/12/2025. 4. I
1 genitori, in ragione dell'attività lavorativa svolta dal padre all'estero e per la quale il medesimo si trova assente dalla propria residenza dalla domenica sera fino al venerdì pomeriggio, concordano che il padre possa vedere e tenere con sé i figli ogni week-end del mese secondo le seguenti modalità: - il primo week- end del mese dal venerdì sera alle ore 20:00 circa fino alla domenica alle ore 18:30 circa, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- il secondo week-end del mese dalle ore 20:00 circa del venerdì sera fino alle ore 21:00 circa del sabato, allorquando li riaccompagnerà dalla madre;
- il terzo week-end del mese segue le stesse modalità del primo;
- il quarto week-end del mese segue le modalità del secondo. Il padre potrà altresì tenere con sé i figli 5 (cinque) giorni durante le vacanze natalizie (alternando di anno in anno le festività) mentre durante le vacanze pasquali, considerato che il sig. non può chiedere ferie in Pt_2 quel periodo, il diritto di visita si svolgerà secondo il calendario ordinario, con diritto del padre di trascorrere con i figli il giorno di Pasqua o di Pasquetta, alternativamente di anno in anno. Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre verserà alla sig.ra la complessiva somma di € Pt_1
1.500,00= mensili (ossia euro 750,00= mensili per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN [...]X94.
Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, purché l'indice sia positivo. Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, secondo i criteri di computo e rendicontazione previsti nella descrizione di seguito esposta e recepita dai coniugi, frutto di accordo stipulato presso il Tribunale di Brescia 14/07/2016, che si fa proprio in questo ricorso condividendone l'esaustività: “spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola o dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per
2 il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze”. Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
6. L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà richiesto e percepito dalla madre nella misura del 100%.
7. le eventuali detrazioni per i figli sono attribuite al padre nella misura del 100% fino al momento in cui anche la signora potrà beneficiarne. A partire da tale momento, le detrazioni saranno ripartite tra i genitori nella Pt_1 misura del 50%.
8. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di mantenimento;
9. i coniugi si concedono reciprocamente, per quanto occorrer possa, autorizzazione all'espatrio anche separatamente, ovvero separatamente in compagnia dei figli minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 7/10/2017, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Edolo (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2017), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 16/1/2019) e (n. 26/10/2021). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole minore. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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