TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue al verbale di udienza a “trattazione scritta” del 13.02.2025, ex art. 127 ter co. 1, c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle richieste e conclusioni di cui alle inoltrate
“Note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. ad opera del solo procuratore di parte ricorrente (unica costituita), ha emesso, ex art. 281 sexies C.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 R.G.A.C., promossa, con Ricorso ex art. 281 undecies C.p.c. , dal:
sig. (C.F.: ), “rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dall'avv. Pasquale Ribecco (C.F.: ) e dall'avv. Barbara C.F._2
Ventura (C.F.: ), entrambi del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del secondo avvocato, sito in Crotone, alla Via Giordano Bruno n. 87, giusta procura resa in alce al
Ricorso introduttivo del giudizio”;
- RICORRENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: ), in persona del Prefetto e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Annullamento provvedimento di diniego nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida, revocata ex art. 120 C.d.s., sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, promosso con rito semplificato, il sig. instaurava l'odierno giudizio al fine di Parte_1 ottenere l'annullamento del diniego del rilascio di nulla osta per il conseguimento della patente di guida
(notificatogli in data 07.07.2023) revocatagli ex art. 120 Cds, a seguito “dell'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni con decorrenza nel 2000 e per anni 4 con decorrenza dal 2011”:
1 A dire dello stesso deducente, infatti, il provvedimento di diniego, assunto dalla con nota del CP_1
7.07.2023 – Area IV – prot. uscita n. 0033415” che aveva respinto l'istanza in oggetto, “in ragione del mancato ottenimento da parte del ricorrente del provvedimento di riabilitazione, quale presupposto necessario per il venir meno degli effetti preclusivi del titolo abilitativo alla guida”, era del tutto illegittimo non solo sotto il profilo procedimentale, visto che l'adozione e la notifica dello stesso decreto non era stata preceduta dal preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ma anche nel merito, dato che, per come sancito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, contrastava con la previsione di cui all'art. 120 del
Cds, i cui commi 2 e 3, non prevedevano, in ipotesi di revoca della patente di guida già conseguita, alcuna pronuncia di riabilitazione, essendo sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni dall'avvenuta revoca della misura di prevenzione che, nella specifica fattispecie era intervenuta in data
13.08.2018, mentre la Sentenza della Corte di Assisi di appello di Catanzaro, sul punto, era divenuta irrevocabile l'11.12.2018, sicché, a fronte della richiesta di rilascio del nulla osta depositata in data 21.04.2023
(prot. n. 19068), potevano considerarsi verificate tutte le condizioni per richiedere ed ottenere il rilascio del relativo nulla osta.
Ciò che lo induceva, quindi, a concludere come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, la controparte rimaneva contumace e la causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 13.02.2025, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con la presente pronuncia.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della , che, nonostante la rituale instaurazione Controparte_1 del contraddittorio nei suoi confronti, non ha inteso partecipare attivamente al promosso processo.
Ciò detto, ritiene questo Tribunale che la domanda, così per come articolata e dedotta, sia fondata e quindi possa trovare favorevole apprezzamento, rinvenendo immediato supporto probatorio nelle risultanze documentali presenti in atti.
Anzitutto, devesi rilevare che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia dell'autorità giudiziaria amministrativa che di quella di legittimità e di merito, assolutamente prevalenti, dai quali lo scrivente non ha motivo di discostarsi, ogni questione riguardante il possesso dei requisiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell'A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. Ed infatti, i provvedimenti adottati ai sensi del sopra richiamato disposto normativo, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. (ex multis T.A.R. Catanzaro 25.05.2022; Roma CP_2
25.01.2022 n. 912; n. 7047/2021; n. 32/2020; Controparte_3 Controparte_4 [...]
n. 2034/2020; T.A.R. Puglia, Lecce 14.01.2019 n. 56; Cass. SS.UU. 19.11.2020 n. 26391; Controparte_3
Corte Cost. 12 luglio 2021 n. 152 e n. 99 del 2020; Trib. Catanzaro Ordinanza n. 656/2023).
2 Tale orientamento giurisprudenziale appare, infatti, allo stato da condividersi proprio perché conforme anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso che, nell'ultima statuizione adottata sul punto,
e sopra richiamata, hanno affermato che : “I provvedimenti adottati a norma dell'art. 120 C.d.s., comma 2, - ha affermato il Consiglio di Stato - non sono espressione di discrezionalità amministrativa, bensì sono atti
vincolati sia nel presupposto, sia nel contenuto;
la parte interessata da tali provvedimenti subisce un
pregiudizio che investe una posizione di diritto soggettivo che non degrada ad interesse legittimo per effetto
della loro adozione (Consiglio di Stato n. 2413/2016 e n. 3712/2016). Più in particolare, il destinatario dell'atto vanta una pretesa a conservare un bene della vita che non è, in senso proprio, oggetto di potere amministrativo, nel senso che, rispetto a tale bene, l'amministrazione non può disporre in ragione e in funzione della valutazione di prevalenza o di componimento con l'interesse primario (Consiglio di Stato 18.06.2019, n.
4136)”.
Ciò detto, al fine di meglio chiarire i termini dell'odierna pronuncia, ritiene lo scrivente sia opportuno trascrivere la norma di cui occorre fare applicazione in questa sede. L'art. 120, co. I° del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce : “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575,
le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.p.r. 9 ottobre 1990, n.
309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli
articoli 75, comma 1, lettera a), e 75 bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al D.p.r. n. 309
del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone
a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Il secondo comma stabilisce : “Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al D.p.r. n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente
di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle
misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Il successivo terzo comma stabilisce : “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma
2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Orbene, dall'attenta disamina delle norme sopra indicate, che sono state altresì oggetto di plurimi interventi da parte della Corte Costituzionale, si rileva che le stesse disciplinano due fattispecie tra loro diverse : il primo comma afferisce il caso in cui un soggetto non sia titolare di patente di guida ed intenda richiederla;
la seconda ipotesi, invece, il caso in cui un soggetto già titolare di patente di guida che sia stata revocata, intenda chiederla nuovamente, come avvenuto nel caso di specie.
3 A ben vedere, quindi, il requisito della riabilitazione, che riguarda non solo le condanne ma anche le misure di prevenzione, è previsto nel solo caso di richiesta da parte di soggetto che non ha mai conseguito la patente
di guida.
Nel caso di soggetto che era già titolare della patente di guida (come avvenuto, invece, nel concreto) la norma richiede ovviamente il venir meno della situazione ostativa, condanna o misura di prevenzione, ma non richiede, a differenza del primo comma, la riabilitazione ma solo il decorso dei tre anni dall'intervenuto provvedimento di revoca.
Secondo, quindi, l'interpretazione preferibile dei suddetti commi, devesi ritenere che il comma 3 ed il comma
2 integrino una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta dal comma 1, dato che la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere
ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, nel caso di revoca del titolo di guida in ragione dell'applicazione di una misura di prevenzione, come occorso nel caso che ci occupa, l'unica condizione per il conseguimento del nulla osta al rilascio di un nuovo titolo è rappresentata dal decorso del termine triennale dalla data di cessazione della misura, come richiesto dal comma 3 dell'art. 120 del C.d.s., mentre non è in tale fattispecie necessario l'ottenimento della riabilitazione, per come, per converso, richiesto nel provvedimento di diniego impugnato.
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, risultando non contestata (oltre che provata per tabulas) la circostanza che l'odierno ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida in quanto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cessata nel …., ed essendo ormai trascorsi, per come specificamente descritto in premessa, più di tre anni, il provvedimento di diniego del rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida da parte dell'evocato
[...]
, in ragione (e quale unico motivo ostativo) del mancato previo ottenimento del provvedimento di CP_5 riabilitazione (che a detta della stessa Prefettura di Crotone si sarebbe posto quale requisito necessario), non può che essere annullato.
Del resto, ad ulteriore conferma di quanto testè evidenziato, per come di recente statuito dalla stessa Corte di
Appello di Catanzaro (cfr. Sentenza n. 762 pubblicata il 29.06.2022 su un caso similare) “milita la copiosa giurisprudenza amministrativa richiamata dall'appellante e da ultimo la sentenza n. 3084/2021 del Consiglio di Stato. In detta sentenza (avente per oggetto il diniego al nulla osta per il conseguimento di una nuova patente precedentemente revocata a seguito di condanna …., si è precisato testualmente che : ……….”.
La particolarità e la complessità degli argomenti trattati, che hanno risentito anche delle registrate novità
giurisprudenziali di cui in premessa, giustificano, in uno con le difficoltà interpretative che hanno animato l'intera materia, la integrale compensazione, tra le parti processuali, delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate,
nella contumacia della , in qualità, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, Controparte_1
così provvede:
- accoglie la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, dispone l'annullamento del decreto di diniego dell'istanza di Nulla Osta, del 7.07.2023 – Area IV – prot. in uscita n. 0033415;
- dichiara interamente compensate tra le parti processuali le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 17.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle richieste e conclusioni di cui alle inoltrate
“Note scritte” ex art. 127 ter c.p.c. ad opera del solo procuratore di parte ricorrente (unica costituita), ha emesso, ex art. 281 sexies C.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2024 R.G.A.C., promossa, con Ricorso ex art. 281 undecies C.p.c. , dal:
sig. (C.F.: ), “rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente tra loro, dall'avv. Pasquale Ribecco (C.F.: ) e dall'avv. Barbara C.F._2
Ventura (C.F.: ), entrambi del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del secondo avvocato, sito in Crotone, alla Via Giordano Bruno n. 87, giusta procura resa in alce al
Ricorso introduttivo del giudizio”;
- RICORRENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: ), in persona del Prefetto e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t.;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Annullamento provvedimento di diniego nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida, revocata ex art. 120 C.d.s., sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza di cui in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, promosso con rito semplificato, il sig. instaurava l'odierno giudizio al fine di Parte_1 ottenere l'annullamento del diniego del rilascio di nulla osta per il conseguimento della patente di guida
(notificatogli in data 07.07.2023) revocatagli ex art. 120 Cds, a seguito “dell'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni con decorrenza nel 2000 e per anni 4 con decorrenza dal 2011”:
1 A dire dello stesso deducente, infatti, il provvedimento di diniego, assunto dalla con nota del CP_1
7.07.2023 – Area IV – prot. uscita n. 0033415” che aveva respinto l'istanza in oggetto, “in ragione del mancato ottenimento da parte del ricorrente del provvedimento di riabilitazione, quale presupposto necessario per il venir meno degli effetti preclusivi del titolo abilitativo alla guida”, era del tutto illegittimo non solo sotto il profilo procedimentale, visto che l'adozione e la notifica dello stesso decreto non era stata preceduta dal preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ma anche nel merito, dato che, per come sancito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, contrastava con la previsione di cui all'art. 120 del
Cds, i cui commi 2 e 3, non prevedevano, in ipotesi di revoca della patente di guida già conseguita, alcuna pronuncia di riabilitazione, essendo sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni dall'avvenuta revoca della misura di prevenzione che, nella specifica fattispecie era intervenuta in data
13.08.2018, mentre la Sentenza della Corte di Assisi di appello di Catanzaro, sul punto, era divenuta irrevocabile l'11.12.2018, sicché, a fronte della richiesta di rilascio del nulla osta depositata in data 21.04.2023
(prot. n. 19068), potevano considerarsi verificate tutte le condizioni per richiedere ed ottenere il rilascio del relativo nulla osta.
Ciò che lo induceva, quindi, a concludere come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, la controparte rimaneva contumace e la causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 13.02.2025, è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con la presente pronuncia.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della , che, nonostante la rituale instaurazione Controparte_1 del contraddittorio nei suoi confronti, non ha inteso partecipare attivamente al promosso processo.
Ciò detto, ritiene questo Tribunale che la domanda, così per come articolata e dedotta, sia fondata e quindi possa trovare favorevole apprezzamento, rinvenendo immediato supporto probatorio nelle risultanze documentali presenti in atti.
Anzitutto, devesi rilevare che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia dell'autorità giudiziaria amministrativa che di quella di legittimità e di merito, assolutamente prevalenti, dai quali lo scrivente non ha motivo di discostarsi, ogni questione riguardante il possesso dei requisiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell'A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto. Ed infatti, i provvedimenti adottati ai sensi del sopra richiamato disposto normativo, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia compresa nella giurisdizione esclusiva del G.A., sono riservati alla cognizione del G.O. (ex multis T.A.R. Catanzaro 25.05.2022; Roma CP_2
25.01.2022 n. 912; n. 7047/2021; n. 32/2020; Controparte_3 Controparte_4 [...]
n. 2034/2020; T.A.R. Puglia, Lecce 14.01.2019 n. 56; Cass. SS.UU. 19.11.2020 n. 26391; Controparte_3
Corte Cost. 12 luglio 2021 n. 152 e n. 99 del 2020; Trib. Catanzaro Ordinanza n. 656/2023).
2 Tale orientamento giurisprudenziale appare, infatti, allo stato da condividersi proprio perché conforme anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del Supremo Consesso che, nell'ultima statuizione adottata sul punto,
e sopra richiamata, hanno affermato che : “I provvedimenti adottati a norma dell'art. 120 C.d.s., comma 2, - ha affermato il Consiglio di Stato - non sono espressione di discrezionalità amministrativa, bensì sono atti
vincolati sia nel presupposto, sia nel contenuto;
la parte interessata da tali provvedimenti subisce un
pregiudizio che investe una posizione di diritto soggettivo che non degrada ad interesse legittimo per effetto
della loro adozione (Consiglio di Stato n. 2413/2016 e n. 3712/2016). Più in particolare, il destinatario dell'atto vanta una pretesa a conservare un bene della vita che non è, in senso proprio, oggetto di potere amministrativo, nel senso che, rispetto a tale bene, l'amministrazione non può disporre in ragione e in funzione della valutazione di prevalenza o di componimento con l'interesse primario (Consiglio di Stato 18.06.2019, n.
4136)”.
Ciò detto, al fine di meglio chiarire i termini dell'odierna pronuncia, ritiene lo scrivente sia opportuno trascrivere la norma di cui occorre fare applicazione in questa sede. L'art. 120, co. I° del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce : “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575,
le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al D.p.r. 9 ottobre 1990, n.
309, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli
articoli 75, comma 1, lettera a), e 75 bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al D.p.r. n. 309
del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone
a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Il secondo comma stabilisce : “Fermo restando quanto previsto dall'art. 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al D.p.r. n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente
di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle
misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Il successivo terzo comma stabilisce : “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma
2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
Orbene, dall'attenta disamina delle norme sopra indicate, che sono state altresì oggetto di plurimi interventi da parte della Corte Costituzionale, si rileva che le stesse disciplinano due fattispecie tra loro diverse : il primo comma afferisce il caso in cui un soggetto non sia titolare di patente di guida ed intenda richiederla;
la seconda ipotesi, invece, il caso in cui un soggetto già titolare di patente di guida che sia stata revocata, intenda chiederla nuovamente, come avvenuto nel caso di specie.
3 A ben vedere, quindi, il requisito della riabilitazione, che riguarda non solo le condanne ma anche le misure di prevenzione, è previsto nel solo caso di richiesta da parte di soggetto che non ha mai conseguito la patente
di guida.
Nel caso di soggetto che era già titolare della patente di guida (come avvenuto, invece, nel concreto) la norma richiede ovviamente il venir meno della situazione ostativa, condanna o misura di prevenzione, ma non richiede, a differenza del primo comma, la riabilitazione ma solo il decorso dei tre anni dall'intervenuto provvedimento di revoca.
Secondo, quindi, l'interpretazione preferibile dei suddetti commi, devesi ritenere che il comma 3 ed il comma
2 integrino una fattispecie unitaria, distinta ed autonoma rispetto a quella descritta dal comma 1, dato che la condizione del destinatario della revoca della patente, per sopravvenuta carenza dei requisiti di moralità, non può essere equiparata a quella di colui che aspira a conseguire il titolo per la prima volta, al quale può essere
ragionevolmente imposto il più gravoso onere della riabilitazione.
Pertanto, nel caso di revoca del titolo di guida in ragione dell'applicazione di una misura di prevenzione, come occorso nel caso che ci occupa, l'unica condizione per il conseguimento del nulla osta al rilascio di un nuovo titolo è rappresentata dal decorso del termine triennale dalla data di cessazione della misura, come richiesto dal comma 3 dell'art. 120 del C.d.s., mentre non è in tale fattispecie necessario l'ottenimento della riabilitazione, per come, per converso, richiesto nel provvedimento di diniego impugnato.
Ne consegue che, nel caso che ci occupa, risultando non contestata (oltre che provata per tabulas) la circostanza che l'odierno ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di revoca della patente di guida in quanto sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cessata nel …., ed essendo ormai trascorsi, per come specificamente descritto in premessa, più di tre anni, il provvedimento di diniego del rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida da parte dell'evocato
[...]
, in ragione (e quale unico motivo ostativo) del mancato previo ottenimento del provvedimento di CP_5 riabilitazione (che a detta della stessa Prefettura di Crotone si sarebbe posto quale requisito necessario), non può che essere annullato.
Del resto, ad ulteriore conferma di quanto testè evidenziato, per come di recente statuito dalla stessa Corte di
Appello di Catanzaro (cfr. Sentenza n. 762 pubblicata il 29.06.2022 su un caso similare) “milita la copiosa giurisprudenza amministrativa richiamata dall'appellante e da ultimo la sentenza n. 3084/2021 del Consiglio di Stato. In detta sentenza (avente per oggetto il diniego al nulla osta per il conseguimento di una nuova patente precedentemente revocata a seguito di condanna …., si è precisato testualmente che : ……….”.
La particolarità e la complessità degli argomenti trattati, che hanno risentito anche delle registrate novità
giurisprudenziali di cui in premessa, giustificano, in uno con le difficoltà interpretative che hanno animato l'intera materia, la integrale compensazione, tra le parti processuali, delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate,
nella contumacia della , in qualità, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, Controparte_1
così provvede:
- accoglie la domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio e, per l'effetto, dispone l'annullamento del decreto di diniego dell'istanza di Nulla Osta, del 7.07.2023 – Area IV – prot. in uscita n. 0033415;
- dichiara interamente compensate tra le parti processuali le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il 17.06.2025
Si comunichi.
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
5