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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1069/2025 R.G.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Rel. Dott. Corrado Croci Consigliere
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G.C. sopra indicato, promossa in sede di reclamo ex art. 51 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza da:
(di seguito anche solo “ ) in persona del dott. Controparte_1 CP_1 CP_2
, nato a [...], il [...] (Codice Fiscale , nella
[...] C.F._1 sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t., con sede in Torino, in via Guglielmo Reiss Romoli n. 194 (Codice fiscale e Partita IVA n. - REA n. P.IVA_1
TO -1351029), assistita rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio Vallefuoco (C.F.:
del Foro di Roma, giusta procura speciale rilasciata in calce al C.F._2 reclamo ed elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3 sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 294, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo PEC:
, Email_1
PARTE RECLAMANTE
contro
(C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_1
Torino, Via Guglielmo Reiss Romoli 194, liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino n. 276/2025 in data 10 luglio 2025, in persona del curatore dott.
, con studio in Torino, Via San Quintino 10, rappresentata e difesa, in Persona_1 forza di autorizzazione del Giudice delegato in data 11 settembre 2025, dall'avv. Andrea C. Grosso (c.f.: del Foro di Torino, il quale ha dichiarato di voler CodiceFiscale_3 ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria ex artt. 136 c.p.c. e 51 d.l. 112/2008 presso la casella di posta elettronica certificata del processo telematico all'indirizzo comunicato all'ordine ai Email_2
1 sensi della l. 2/2009, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 43, in forza di procura speciale rilasciata in data 9 settembre 2025 su foglio a parte ai sensi dell'art. 83 c.p.c. PARTE RECLAMATA
e contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_5 C.F._4 in Legnano, via delle rose, 24/A, rappresentata, assistita e difesa, giusta delega in atti e in calce alla comparsa costitutiva in appello, dall'Avv. Stefano Bettinelli (C.F.
-- PEC: ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliata presso il suo studio in Gallarate, via Manzoni n. 17, che ha indicato ai fini delle comunicazioni il seguente indirizzo pec: Email_4
PARTE RECLAMATA e contro nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Elena n. 117, C.F. , elettivamente domiciliata in Minervino di Lecce, C.F._6 alla Via A. Manzoni, 38, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Cursano (C.F.
, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti C.F._7 numeri di tel. e fax ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 0832/1835900; PEC: , dalla quale è Email_5 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide De Giuseppe (C.F.
– PEC: , in virtù del C.F._8 Email_6 mandato in calce all'atto di intervento volontario del 9.6.2025 nel P.U. n.133/2025 Tribunale Civile di Torino – Sezione IV, PARTE RECLAMATA
e contro
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi CP_7 CodiceFiscale_9 residente in [...] e
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e CP_8 CodiceFiscale_10 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti del Foro di Roma Pierluigi Ferrari, C.F.
e ED AT, C.F. , i quali hanno CodiceFiscale_11 CodiceFiscale_12 dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC , Email_7
e al n. di fax 06.80690173, ed elettivamente Email_8 domiciliati presso il loro studio sito in Roma, alla Via Domenico Chelini n. 9 – 00197, giusta procura su documento informatico separato in calce alla memoria costitutiva in sede di reclamo, PARTE RECLAMATA
e contro
2 , nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Controparte_9 C.F._13 ivi residente a[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosa Lo Giudice (cod. fisc. ) ed C.F._14
MA MA (cod. fisc. , giusta procura in calce all'atto C.F._15 di intervento volontario, depositato in primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via Giuseppe Orsi nn. 15/15a. I predetti procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura al seguente numero di telefax: 081.192.44.527 e/o ai seguenti indirizzi PEC: ed Email_9 Email_10
PARTE RECLAMATA e contro
C.F. , con sede in Roma, Via Meuccio Ruini 31, in Controparte_10 P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione Dott. , Controparte_11 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Filippo Paolini (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano C.F._16
(AQ), via Cesare Battisti n.101, il quale avvocato ha dichiarato di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_11
PARTE RECLAMATA
avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Torino del 10 luglio 2025 emessa nel procedimento n. 133/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE: previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino il 10/07/2025. Con vittoria di spese.
PER PARTE RECLAMATA L.G.:
respingere il reclamo proposto da in persona del dott. Controparte_1
nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante, con Controparte_2 integrale conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Torino n. 276/2025, Rep. n. 366/2025, pubblicata il 10 luglio 2025 ed in pari data comunicata dalla Cancelleria, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio da porsi in solido a carico del sig. . Controparte_2
PER PARTE RECLAMATA PONTANI:
3 Voglia l'On.le Corte D'Appello di Torino respingere il reclamo proposto da Controparte_1
(già in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto
[...] Controparte_12
e per l'effetto confermare la sentenza n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.07.25.
PER PARTE RECLAMATA DE SALVE: La signora , come sopra rappresentata e difesa CHIEDE che Codesta Controparte_6
Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, voglia così provvedere: a. preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione perché inammissibile oltre che infondata;
b. nel merito, respingere il reclamo proposto dalla società perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza reclamata;
c. condannare la reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
PER PARTE RECLAMATA TZ E GIORDANO: Che Codesta Ecc.ma Corte di appello di Torino, Voglia: A) In via principale:
- rigettare il reclamo proposto dalla Controparte_1
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII;
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino e condannare la reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei resistenti.
PER PARTE RECLAMATA LO GIUDICE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, formulata dalla reclamante ai sensi dell'art. 52, comma 1, CCII, per manifesta infondatezza dei motivi di reclamo e per la conclamata sussistenza dello stato di insolvenza.
2. Nel merito, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società Controparte_1 avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Torino, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.07.2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
PER PARTE RECLAMATA CP_10
La Società come sopra rappresentata e difesa, CHIEDE che l'Ill.ma Corte CP_10 adita rigetti il reclamo proposto, con condanna in solido della e del Controparte_1 signor alle spese del presente procedimento nonché ai sensi dell'art. 97 Controparte_2
III co. cpc.
4 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 276/2025 del 10 luglio 2025, qui impugnata, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di già Controparte_1 [...]
impresa di servizi informatici (di seguito, “ ). CP_12 CP_1
Il Tribunale accertava la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti per la liquidazione giudiziale dagli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, in quanto la società, dal punto di vista soggettivo, non risultava qualificabile come impresa minore, superando le soglie dimensionali previste, e, dal punto di vista oggettivo, versava in stato di insolvenza. In particolare, il Tribunale escludeva che la crisi dell'impresa fosse riconducibile ad una indisponibilità finanziaria occasionale e transeunte, ravvisando, invece, una definitiva incapacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Il Tribunale rilevava che era ampiamente superato il limite ex art. 49, comma 5, CCII (secondo cui
“non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”), poiché i soli crediti non contestati accertati in capo alle parti ricorrenti e intervenute ammontavano a € 821.690,19, a cui si aggiungeva un debito verso l'Erario di
€ 2.050.244,12. A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava una serie di elementi oggettivi:
• i pignoramenti erano intervenuti in conseguenza dei numerosi inadempimenti successivi all'assunzione dei debiti, così emergendo la manifesta incapacità della società di soddisfare regolarmente le obbligazioni;
• la società non era stata in grado di onorare nemmeno i piani di rientro transattivi, tanto che alcuni creditori che avevano desistito dalle loro precedenti richieste di liquidazione giudiziale, le avevano poi riproposte;
• i bilanci evidenziavano un quadro economico-finanziario preoccupante, con un indebitamento complessivo pari a € 16.568.314 al 30 aprile 2025, in vertiginosa crescita;
• nel bilancio al 31/12/24 era osservabile un evidente squilibrio finanziario tra crediti esigibili a breve termine (€ 6,4 milioni) e debiti esigibili a breve termine (€ 14,5 milioni), senza copertura di liquidità o linee di credito;
• sussisteva l'evidenza di una probabile e imminente cessazione dell'attività (o di un forte ridimensionamento della stessa), desumibile dalla significativa contrazione del numero di dipendenti e dalla chiusura di diverse unità locali.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII. CP_1
La reclamante, pur non contestando il superamento dei parametri dimensionali ex art. 2 CCII, contesta gli indici sintomatici dell'insolvenza su cui il Tribunale ha basato la decisione. La reclamante afferma, in proposito, di trovarsi non in stato di insolvenza ma in una temporanea difficoltà finanziaria. A sostegno delle proprie tesi, la reclamante ha prodotto documentazione contabile revisionata da IO BT UL TP AR (bilancio 2024 definitivo e situazione patrimoniale definitiva al 30 aprile 2025), sostenendo che tali dati, in quanto "certificati" e migliorativi, renderebbero le osservazioni del Tribunale non più attuali. In particolare, è contestato il dato dell'indebitamento complessivo, che, secondo i nuovi documenti, risulterebbe inferiore a quello rilevato dal Tribunale (€ 12.863.664 al 31 dicembre 2024 e
€ 13.431.819 al 30 aprile 2025, contro i € 16.568.314 indicati in sentenza). A fronte di detto indebitamento, la situazione patrimoniale aggiornata al 30/4/2025 attesta crediti
5 per circa 14 milioni di euro, quindi superiori ai debiti per quasi 600 mila euro. Inoltre, la reclamante contesta l'incomparabilità tra i dati relativi al 2024 e quelli relativi al 2023 (questi ultimi concernenti appena quattro mesi di attività, essendo la società stata costituita soltanto nell'agosto del 2023). Contestualmente al reclamo, la Società ha avanzato istanza ex art. 52, comma 1, CCII, chiedendo la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
La Curatela eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, essendosi CP_1 limitata a riproporre le medesime difese svolte davanti al Tribunale ed avendo la stessa contestato in modo generico l'insussistenza dello stato di insolvenza, in violazione dell'art. 51, comma 2, lett. c) CCII, che richiede espressamente l'esposizione dei motivi dell'impugnazione. Nel merito, la Curatela eccepisce l'infondatezza del reclamo. A tal proposito, il Curatore evidenzia che il documento n. 2 allegato al reclamo (indicato dalla reclamante come "Bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2023 e depositato in data 22 giugno 2024", da cui la reclamante evince che l'impresa aveva chiuso il 2023 con un utile pari a € 16.148,00 e un patrimonio netto positivo di € 26.146,00) non riguarda ma un'altra CP_1 società (la . Inoltre, i documenti 3 e 4 allegati al reclamo (indicati dalla Controparte_1 reclamante, rispettivamente, come “Bilancio di esercizio 2024 revisionato da IO BT UL” e “Situazione provvisoria relativa al 30 aprile 2025 revisionato da IO BT UL”) non riportano alcuna attestazione di revisione o certificazione, contrariamente a quanto affermato dalla Reclamante. La Curatela ribadisce che lo stato di insolvenza è conclamato e irreversibile, dimostrato non solo dai crediti non contestati per € 821.690,19 e dal debito verso l'Erario per € 2.050.244,12, ma anche dalla presenza di numerose domande di apertura della liquidazione giudiziale e di plurime procedure esecutive mobiliari (pignoramenti presso terzi, tra cui pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, che evidenziano una Controparte_10 situazione debitoria diffusa e strutturale. Il Curatore evidenzia, inoltre, che nel 2025 vi è stata una contrazione del personale da 73 a 4 dipendenti: elemento, questo, che conferma la tendenza della società a cessare l'attività, come rilevato dal Tribunale con la sentenza reclamata. La Curatela interpreta, inoltre, alcuni trasferimenti aziendali come indici di una definitiva incapacità di di garantire la continuità aziendale. In particolare, il 30 CP_1 dicembre 2024 ha ceduto a titolo gratuito il contratto di affitto di ramo d'azienda CP_1
(stipulato nel novembre 2023 con Softlab Digi s.p.a.) a la quale è Controparte_1 proprietaria al 100% delle quote di CP_1
Infine, la Curatela eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di sospensione ex art. 52, comma 1, CCII, in quanto generica e priva dei "gravi e fondati motivi" richiesti dalla normativa novellata. La Curatela ha precisato di aver già ottenuto l'autorizzazione del Giudice Delegato per subentrare, ex art. 216, comma 10, CCII, nelle procedure esecutive mobiliari pendenti (come quella contro e le procedure CP_10 pendenti al Tribunale di Roma), al fine di far assegnare le somme vincolate alla Procedura nell'interesse della massa dei creditori, garantendo così la tutela delle somme. La Curatela ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo e la condanna della controparte alle spese, anche in solido con il legale rappresentante Dott. per mala Controparte_2 fede e gravi motivi, ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII e dell'art. 94 c.p.c.
6 Tra i creditori di si sono costituiti Controparte_13 Controparte_5 CP_6
, , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_7 Controparte_8
(questi ultimi due congiuntamente), i quali hanno parimenti chiesto il rigetto del
[...] reclamo nonché (ad eccezione di la condanna della controparte alle spese. CP_5
Con memoria depositata il 29 settembre 2025, rappresentava che il bilancio 2023 CP_1 di era già depositato e quindi pubblico e conoscibile ai terzi e che per Controparte_12 un mero errore materiale era stato allegato al reclamo il bilancio di altro soggetto. Pertanto, depositava, quale documento 7, il bilancio 2023 della e, Controparte_12 quale documento 8, la relativa ricevuta di deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va respinto.
La documentazione contabile su cui la Società ha basato il proprio Controparte_1 reclamo, segnatamente il bilancio d'esercizio definitivo revisionato al 31 dicembre 2024 (che riporta crediti totali per €13.727.256 e debiti totali per €12.863.664) e la situazione patrimoniale definitiva revisionata al 30 aprile 2025 (che indica crediti totali per
€14.036.018 a fronte di debiti totali per €13.431.819), è da ritenersi inattendibile e comunque insufficiente ad elidere la prova dello stato di insolvenza. Benché la reclamante sostenga che tali documenti e le rispettive relazioni del revisore offrirebbero una rappresentazione dell'impresa in miglioramento, tale tesi è smentita dalle risultanze oggettive della procedura. Come riferito dal Curatore all'udienza collegiale del 2 dicembre 2025, con riguardo agli ingenti crediti iscritti a bilancio dalla Società, egli ha potuto verificarne un ammontare complessivo inferiore a un milione e mezzo di euro, vale a dire una cifra inferiore di quasi dieci volte rispetto al monte crediti di circa € 14 milioni dichiarato dalla reclamante. Tale enorme discrasia tra attivo contabile dichiarato e attivo effettivamente recuperabile acquista un peso decisivo se confrontata con le passività accertate, dato che il Curatore ha contestualmente riferito che il progetto di stato passivo prevede un indebitamento totale di circa €7.576.000 (€6.334.000 in privilegio e
€1.242.000 in chirografo), ciò che evidenzia l'incapacità strutturale dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni.
Vi è poi da considerare che il bilancio definitivo revisionato al 31 dicembre 2024 e la situazione patrimoniale definitiva revisionata al 30 aprile 2025 prodotti a sostegno del reclamo, pur definiti come "definitivi e revisionati", non risultano essere stati depositati presso il Registro delle Imprese. Le parti reclamate hanno espressamente eccepito l'incongruenza o la non pertinenza dei documenti prodotti. In particolare, è stata correttamente evidenziata l'assenza della Nota Integrativa nel bilancio al 31 dicembre 2024 prodotto in sede di reclamo, documento essenziale per illustrare i criteri di formazione delle voci contabili. La revisione operata da IO BT UL TP AR risulta inficiata da limitazioni operative che ne compromettono irrimediabilmente il valore probatorio. Le relazioni di revisione volontaria chiuse al 31 dicembre 2024 e al 30 aprile 2025 indicano esplicitamente che, a causa del breve lasso temporale concesso, “numerose controparti
7 non hanno fornito conferme esterne”. Ciò ha obbligato il revisore a ricorrere a "procedure alternative" che non garantiscono alcuna certezza e attendibilità dei crediti dichiarati (pari, rispettivamente, a €13.727.256 ed €14.036.018). Il revisore stesso ha dovuto rilevare che, in base agli elementi acquisiti, permane “una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento”.
Dai documenti prodotti dalla reclamante emerge comunque un grave squilibrio finanziario a breve termine. Dalla lettura del bilancio 2024 revisionato e della situazione patrimoniale revisionata al 30/04/2025, emerge un disavanzo tra i crediti esigibili entro l'esercizio successivo (€10.328.088 al 31/12/24 e €10.636.851 al 30/04/25) e i debiti esigibili entro il medesimo esercizio (€11.452.933 al 31/12/24 e €12.205.246 al 30/04/25). Questo delta negativo, pari a oltre €1.1 milioni, evidenzia che, alla luce dei dati proposti dalla stessa reclamante, l'impresa non dispone di liquidità sufficiente a coprire le passività correnti. Tale squilibrio, come già evidenziato dal Tribunale (sia pure con riferimento ai dati provvisori), non risulta coperto da liquidità o beni di pronta realizzazione della Società. Inoltre, la presunta copertura di tale deficit tramite finanziamenti del socio (€1.044.166,00) costituisce, di per sé, sintomo di insolvenza, in quanto dimostra l'impossibilità della Società di rivolgersi al circuito bancario per fronteggiare la crisi di liquidità.
Il bilancio al 31 dicembre 2024 presenta un totale crediti di €13.727.256, a fronte di un valore della produzione totale (ricavi e altri proventi) di soli €7.711.045 per l'esercizio 2024. Il Tribunale aveva già rilevato l'inverosimiglianza di un monte crediti così elevato (€16.1M nel dato provvisorio), con un incremento di €9.3 milioni rispetto all'esercizio precedente, quando il valore della produzione era nettamente inferiore (allora indicato in
€7.3M). La nuova somma, pur leggermente rivista, mantiene un monte crediti finale superiore di quasi €6 milioni rispetto alla produzione totale del 2024, essendo tuttavia inverosimile che la totalità della produzione dell'esercizio sia ancora da incassare.
Per tutte le motivazioni esposte, la documentazione contabile prodotta dalla Società reclamante costituisce una rappresentazione contabile carente di trasparenza e attendibilità e comunque, anche volendone ipotizzare l'attendibilità, essa, lungi dallo smentire lo stato di insolvenza, conferma, al contrario, l''impossibilità strutturale e non transitoria della Società medesima di far fronte alle proprie obbligazioni, rivelando un quadro di grave e irreversibile dissesto finanziario.
L'elemento più eloquente che attesta l'impotenza strutturale e non transitoria della a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è dato dalla Controparte_1 drammatica contrazione del personale e dalla conseguente cessazione dell'attività. Come correttamente osservato dal Tribunale, la Società, pur non essendo stata messa in liquidazione, era ormai univocamente avviata alla paralisi operativa, avendo subito il drastico ed improvviso ridimensionamento della forza lavoro. Dei settantatré dipendenti attivi nel primo trimestre del 2025, solo quattro sono ancora presenti. L'attività della società, pertanto, deve considerarsi di fatto cessata. La Società stessa ha riconosciuto che, a seguito della perdita della commessa ACI, si è verificato un “esodo di massa dei dipendenti” (pari a 211 dimissioni registrate al 31 dicembre 2024), la maggior parte dei quali costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa. Tale esodo ha generato un
8 imponente flusso finanziario in uscita per il pagamento delle spettanze di fine rapporto, che la Società non è stata in grado di onorare, ciò che ha portato all'effettuazione di pignoramenti da parte dei lavoratori. L'istanza di liquidazione giudiziale è in effetti stata promossa da una pluralità di creditori (oltre 20), in gran parte lavoratori dipendenti, muniti di titoli esecutivi per un ammontare complessivo di circa €800.000,00.
Il collasso della forza lavoro, la chiusura di diverse unità locali e la drammatica carenza di liquidità non rappresentano un semplice “incidente di percorso”, bensì i sintomi – gravi, univoci e concordanti – di un dissesto definitivo, tale per cui sarebbe del tutto irragionevole ipotizzare che sia in grado di garantire la continuità dell'impresa, CP_1 essendo venute meno le condizioni minime perché la stessa possa operare proficuamente sul mercato (ciò che, come detto, è paventato persino dal revisore incaricato dalla reclamante).
In conclusione, la rappresentazione contabile della reclamante, fondata su crediti di cui solo una frazione minima è stata effettivamente appresa dalla Curatela, risulta non solo fragile e inattendibile ma anche smentita da una realtà operativa segnata dal collasso definitivo della struttura produttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza reclamata va integralmente confermata.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza della parte reclamante.
Non sussistono prove sufficienti di malafede o colpa grave in capo alla reclamante, considerando che è stato proprio il revisore dalla stessa incaricato ad esprimere, correttamente, dubbi sulla “capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento”. Non possono, quindi, trovare applicazione l'art. 51, comma 15, CCII né l'art. 96 c.p.c. da esso richiamato. Neppure si ravvisano i “gravi motivi” di cui all'art. 94 c.p.c.
Le spese di reclamo si liquidano a favore di ciascuna delle parti reclamate che ne ha fatto richiesta (Curatela, nonché e – CP_6 CP_9 Controparte_10 CP_7 CP_8 questi ultimi congiuntamente, trattandosi di unica parte processuale) in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari (di cui euro 1.029 per la fase di studio, euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base delle tabelle vigenti per i procedimenti contenziosi (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 19/01/2018, dep. 18/04/2018, n. 9563) con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i compensi minimi ed escludendo i compensi per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Nulla si liquida per le spese di reclamo relativamente all'istanza di sospensiva, manifestamente infondata, formulata dalla parte reclamante, in quanto il Collegio ha ritenuto di scrutinare tale istanza unitamente al merito, senza apprezzabile aggravio dell'attività processuale per le parti reclamate.
9 A seguito della reiezione del reclamo – al quale, per i fini che ora interessano, è riconosciuta natura di impugnazione – ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la reclamante sia tenuta al CP_1 versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo proposto da in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Torino del 10 luglio 2025, emessa nel procedimento n. 133/2025 ed avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di e, per l'effetto, Controparte_1
CONFERMA integralmente detta sentenza.
2. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere alla parte reclamata Controparte_4
, in persona del Curatore, le spese del presente reclamo, che si liquidano
[...] in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 a rifondere alla parte reclamata le spese del presente reclamo, Controparte_6 che si liquidano in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
4. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere alla parte reclamata le spese del presente Controparte_9 reclamo, che si liquidano in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
5. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere alla parte reclamata in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, le spese del presente reclamo, che si liquidano in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
6. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
10 a rifondere alla parte reclamata e le CP_7 Controparte_8 spese del presente reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
7. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere Rel. Dott. Corrado Croci Consigliere
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G.C. sopra indicato, promossa in sede di reclamo ex art. 51 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza da:
(di seguito anche solo “ ) in persona del dott. Controparte_1 CP_1 CP_2
, nato a [...], il [...] (Codice Fiscale , nella
[...] C.F._1 sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t., con sede in Torino, in via Guglielmo Reiss Romoli n. 194 (Codice fiscale e Partita IVA n. - REA n. P.IVA_1
TO -1351029), assistita rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Valerio Vallefuoco (C.F.:
del Foro di Roma, giusta procura speciale rilasciata in calce al C.F._2 reclamo ed elettivamente domiciliata presso lo Controparte_3 sito in Roma, Viale Regina Margherita n. 294, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo PEC:
, Email_1
PARTE RECLAMANTE
contro
(C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_1
Torino, Via Guglielmo Reiss Romoli 194, liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza del Tribunale di Torino n. 276/2025 in data 10 luglio 2025, in persona del curatore dott.
, con studio in Torino, Via San Quintino 10, rappresentata e difesa, in Persona_1 forza di autorizzazione del Giudice delegato in data 11 settembre 2025, dall'avv. Andrea C. Grosso (c.f.: del Foro di Torino, il quale ha dichiarato di voler CodiceFiscale_3 ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria ex artt. 136 c.p.c. e 51 d.l. 112/2008 presso la casella di posta elettronica certificata del processo telematico all'indirizzo comunicato all'ordine ai Email_2
1 sensi della l. 2/2009, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 43, in forza di procura speciale rilasciata in data 9 settembre 2025 su foglio a parte ai sensi dell'art. 83 c.p.c. PARTE RECLAMATA
e contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_5 C.F._4 in Legnano, via delle rose, 24/A, rappresentata, assistita e difesa, giusta delega in atti e in calce alla comparsa costitutiva in appello, dall'Avv. Stefano Bettinelli (C.F.
-- PEC: ed elettivamente C.F._5 Email_3 domiciliata presso il suo studio in Gallarate, via Manzoni n. 17, che ha indicato ai fini delle comunicazioni il seguente indirizzo pec: Email_4
PARTE RECLAMATA e contro nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Elena n. 117, C.F. , elettivamente domiciliata in Minervino di Lecce, C.F._6 alla Via A. Manzoni, 38, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Cursano (C.F.
, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti C.F._7 numeri di tel. e fax ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 0832/1835900; PEC: , dalla quale è Email_5 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Davide De Giuseppe (C.F.
– PEC: , in virtù del C.F._8 Email_6 mandato in calce all'atto di intervento volontario del 9.6.2025 nel P.U. n.133/2025 Tribunale Civile di Torino – Sezione IV, PARTE RECLAMATA
e contro
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi CP_7 CodiceFiscale_9 residente in [...] e
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e CP_8 CodiceFiscale_10 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti del Foro di Roma Pierluigi Ferrari, C.F.
e ED AT, C.F. , i quali hanno CodiceFiscale_11 CodiceFiscale_12 dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC , Email_7
e al n. di fax 06.80690173, ed elettivamente Email_8 domiciliati presso il loro studio sito in Roma, alla Via Domenico Chelini n. 9 – 00197, giusta procura su documento informatico separato in calce alla memoria costitutiva in sede di reclamo, PARTE RECLAMATA
e contro
2 , nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Controparte_9 C.F._13 ivi residente a[...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosa Lo Giudice (cod. fisc. ) ed C.F._14
MA MA (cod. fisc. , giusta procura in calce all'atto C.F._15 di intervento volontario, depositato in primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli alla via Giuseppe Orsi nn. 15/15a. I predetti procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura al seguente numero di telefax: 081.192.44.527 e/o ai seguenti indirizzi PEC: ed Email_9 Email_10
PARTE RECLAMATA e contro
C.F. , con sede in Roma, Via Meuccio Ruini 31, in Controparte_10 P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio d'amministrazione Dott. , Controparte_11 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Filippo Paolini (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano C.F._16
(AQ), via Cesare Battisti n.101, il quale avvocato ha dichiarato di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_11
PARTE RECLAMATA
avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Torino del 10 luglio 2025 emessa nel procedimento n. 133/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RECLAMANTE: previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino il 10/07/2025. Con vittoria di spese.
PER PARTE RECLAMATA L.G.:
respingere il reclamo proposto da in persona del dott. Controparte_1
nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante, con Controparte_2 integrale conferma della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Torino n. 276/2025, Rep. n. 366/2025, pubblicata il 10 luglio 2025 ed in pari data comunicata dalla Cancelleria, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio da porsi in solido a carico del sig. . Controparte_2
PER PARTE RECLAMATA PONTANI:
3 Voglia l'On.le Corte D'Appello di Torino respingere il reclamo proposto da Controparte_1
(già in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto
[...] Controparte_12
e per l'effetto confermare la sentenza n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.07.25.
PER PARTE RECLAMATA DE SALVE: La signora , come sopra rappresentata e difesa CHIEDE che Codesta Controparte_6
Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, voglia così provvedere: a. preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione perché inammissibile oltre che infondata;
b. nel merito, respingere il reclamo proposto dalla società perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza reclamata;
c. condannare la reclamante al pagamento delle spese del presente giudizio. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
PER PARTE RECLAMATA TZ E GIORDANO: Che Codesta Ecc.ma Corte di appello di Torino, Voglia: A) In via principale:
- rigettare il reclamo proposto dalla Controparte_1
- rigettare l'istanza di sospensione ex art. 52 CCII;
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino e condannare la reclamante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei resistenti.
PER PARTE RECLAMATA LO GIUDICE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, formulata dalla reclamante ai sensi dell'art. 52, comma 1, CCII, per manifesta infondatezza dei motivi di reclamo e per la conclamata sussistenza dello stato di insolvenza.
2. Nel merito, rigettare integralmente il reclamo proposto dalla società Controparte_1 avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Torino, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 276/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 10.07.2025, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
PER PARTE RECLAMATA CP_10
La Società come sopra rappresentata e difesa, CHIEDE che l'Ill.ma Corte CP_10 adita rigetti il reclamo proposto, con condanna in solido della e del Controparte_1 signor alle spese del presente procedimento nonché ai sensi dell'art. 97 Controparte_2
III co. cpc.
4 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 276/2025 del 10 luglio 2025, qui impugnata, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di già Controparte_1 [...]
impresa di servizi informatici (di seguito, “ ). CP_12 CP_1
Il Tribunale accertava la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti per la liquidazione giudiziale dagli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, in quanto la società, dal punto di vista soggettivo, non risultava qualificabile come impresa minore, superando le soglie dimensionali previste, e, dal punto di vista oggettivo, versava in stato di insolvenza. In particolare, il Tribunale escludeva che la crisi dell'impresa fosse riconducibile ad una indisponibilità finanziaria occasionale e transeunte, ravvisando, invece, una definitiva incapacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Il Tribunale rilevava che era ampiamente superato il limite ex art. 49, comma 5, CCII (secondo cui
“non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”), poiché i soli crediti non contestati accertati in capo alle parti ricorrenti e intervenute ammontavano a € 821.690,19, a cui si aggiungeva un debito verso l'Erario di
€ 2.050.244,12. A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava una serie di elementi oggettivi:
• i pignoramenti erano intervenuti in conseguenza dei numerosi inadempimenti successivi all'assunzione dei debiti, così emergendo la manifesta incapacità della società di soddisfare regolarmente le obbligazioni;
• la società non era stata in grado di onorare nemmeno i piani di rientro transattivi, tanto che alcuni creditori che avevano desistito dalle loro precedenti richieste di liquidazione giudiziale, le avevano poi riproposte;
• i bilanci evidenziavano un quadro economico-finanziario preoccupante, con un indebitamento complessivo pari a € 16.568.314 al 30 aprile 2025, in vertiginosa crescita;
• nel bilancio al 31/12/24 era osservabile un evidente squilibrio finanziario tra crediti esigibili a breve termine (€ 6,4 milioni) e debiti esigibili a breve termine (€ 14,5 milioni), senza copertura di liquidità o linee di credito;
• sussisteva l'evidenza di una probabile e imminente cessazione dell'attività (o di un forte ridimensionamento della stessa), desumibile dalla significativa contrazione del numero di dipendenti e dalla chiusura di diverse unità locali.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII. CP_1
La reclamante, pur non contestando il superamento dei parametri dimensionali ex art. 2 CCII, contesta gli indici sintomatici dell'insolvenza su cui il Tribunale ha basato la decisione. La reclamante afferma, in proposito, di trovarsi non in stato di insolvenza ma in una temporanea difficoltà finanziaria. A sostegno delle proprie tesi, la reclamante ha prodotto documentazione contabile revisionata da IO BT UL TP AR (bilancio 2024 definitivo e situazione patrimoniale definitiva al 30 aprile 2025), sostenendo che tali dati, in quanto "certificati" e migliorativi, renderebbero le osservazioni del Tribunale non più attuali. In particolare, è contestato il dato dell'indebitamento complessivo, che, secondo i nuovi documenti, risulterebbe inferiore a quello rilevato dal Tribunale (€ 12.863.664 al 31 dicembre 2024 e
€ 13.431.819 al 30 aprile 2025, contro i € 16.568.314 indicati in sentenza). A fronte di detto indebitamento, la situazione patrimoniale aggiornata al 30/4/2025 attesta crediti
5 per circa 14 milioni di euro, quindi superiori ai debiti per quasi 600 mila euro. Inoltre, la reclamante contesta l'incomparabilità tra i dati relativi al 2024 e quelli relativi al 2023 (questi ultimi concernenti appena quattro mesi di attività, essendo la società stata costituita soltanto nell'agosto del 2023). Contestualmente al reclamo, la Società ha avanzato istanza ex art. 52, comma 1, CCII, chiedendo la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione.
La Curatela eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, essendosi CP_1 limitata a riproporre le medesime difese svolte davanti al Tribunale ed avendo la stessa contestato in modo generico l'insussistenza dello stato di insolvenza, in violazione dell'art. 51, comma 2, lett. c) CCII, che richiede espressamente l'esposizione dei motivi dell'impugnazione. Nel merito, la Curatela eccepisce l'infondatezza del reclamo. A tal proposito, il Curatore evidenzia che il documento n. 2 allegato al reclamo (indicato dalla reclamante come "Bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2023 e depositato in data 22 giugno 2024", da cui la reclamante evince che l'impresa aveva chiuso il 2023 con un utile pari a € 16.148,00 e un patrimonio netto positivo di € 26.146,00) non riguarda ma un'altra CP_1 società (la . Inoltre, i documenti 3 e 4 allegati al reclamo (indicati dalla Controparte_1 reclamante, rispettivamente, come “Bilancio di esercizio 2024 revisionato da IO BT UL” e “Situazione provvisoria relativa al 30 aprile 2025 revisionato da IO BT UL”) non riportano alcuna attestazione di revisione o certificazione, contrariamente a quanto affermato dalla Reclamante. La Curatela ribadisce che lo stato di insolvenza è conclamato e irreversibile, dimostrato non solo dai crediti non contestati per € 821.690,19 e dal debito verso l'Erario per € 2.050.244,12, ma anche dalla presenza di numerose domande di apertura della liquidazione giudiziale e di plurime procedure esecutive mobiliari (pignoramenti presso terzi, tra cui pendenti dinanzi al Tribunale di Roma, che evidenziano una Controparte_10 situazione debitoria diffusa e strutturale. Il Curatore evidenzia, inoltre, che nel 2025 vi è stata una contrazione del personale da 73 a 4 dipendenti: elemento, questo, che conferma la tendenza della società a cessare l'attività, come rilevato dal Tribunale con la sentenza reclamata. La Curatela interpreta, inoltre, alcuni trasferimenti aziendali come indici di una definitiva incapacità di di garantire la continuità aziendale. In particolare, il 30 CP_1 dicembre 2024 ha ceduto a titolo gratuito il contratto di affitto di ramo d'azienda CP_1
(stipulato nel novembre 2023 con Softlab Digi s.p.a.) a la quale è Controparte_1 proprietaria al 100% delle quote di CP_1
Infine, la Curatela eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di sospensione ex art. 52, comma 1, CCII, in quanto generica e priva dei "gravi e fondati motivi" richiesti dalla normativa novellata. La Curatela ha precisato di aver già ottenuto l'autorizzazione del Giudice Delegato per subentrare, ex art. 216, comma 10, CCII, nelle procedure esecutive mobiliari pendenti (come quella contro e le procedure CP_10 pendenti al Tribunale di Roma), al fine di far assegnare le somme vincolate alla Procedura nell'interesse della massa dei creditori, garantendo così la tutela delle somme. La Curatela ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo e la condanna della controparte alle spese, anche in solido con il legale rappresentante Dott. per mala Controparte_2 fede e gravi motivi, ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII e dell'art. 94 c.p.c.
6 Tra i creditori di si sono costituiti Controparte_13 Controparte_5 CP_6
, , e
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_7 Controparte_8
(questi ultimi due congiuntamente), i quali hanno parimenti chiesto il rigetto del
[...] reclamo nonché (ad eccezione di la condanna della controparte alle spese. CP_5
Con memoria depositata il 29 settembre 2025, rappresentava che il bilancio 2023 CP_1 di era già depositato e quindi pubblico e conoscibile ai terzi e che per Controparte_12 un mero errore materiale era stato allegato al reclamo il bilancio di altro soggetto. Pertanto, depositava, quale documento 7, il bilancio 2023 della e, Controparte_12 quale documento 8, la relativa ricevuta di deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va respinto.
La documentazione contabile su cui la Società ha basato il proprio Controparte_1 reclamo, segnatamente il bilancio d'esercizio definitivo revisionato al 31 dicembre 2024 (che riporta crediti totali per €13.727.256 e debiti totali per €12.863.664) e la situazione patrimoniale definitiva revisionata al 30 aprile 2025 (che indica crediti totali per
€14.036.018 a fronte di debiti totali per €13.431.819), è da ritenersi inattendibile e comunque insufficiente ad elidere la prova dello stato di insolvenza. Benché la reclamante sostenga che tali documenti e le rispettive relazioni del revisore offrirebbero una rappresentazione dell'impresa in miglioramento, tale tesi è smentita dalle risultanze oggettive della procedura. Come riferito dal Curatore all'udienza collegiale del 2 dicembre 2025, con riguardo agli ingenti crediti iscritti a bilancio dalla Società, egli ha potuto verificarne un ammontare complessivo inferiore a un milione e mezzo di euro, vale a dire una cifra inferiore di quasi dieci volte rispetto al monte crediti di circa € 14 milioni dichiarato dalla reclamante. Tale enorme discrasia tra attivo contabile dichiarato e attivo effettivamente recuperabile acquista un peso decisivo se confrontata con le passività accertate, dato che il Curatore ha contestualmente riferito che il progetto di stato passivo prevede un indebitamento totale di circa €7.576.000 (€6.334.000 in privilegio e
€1.242.000 in chirografo), ciò che evidenzia l'incapacità strutturale dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni.
Vi è poi da considerare che il bilancio definitivo revisionato al 31 dicembre 2024 e la situazione patrimoniale definitiva revisionata al 30 aprile 2025 prodotti a sostegno del reclamo, pur definiti come "definitivi e revisionati", non risultano essere stati depositati presso il Registro delle Imprese. Le parti reclamate hanno espressamente eccepito l'incongruenza o la non pertinenza dei documenti prodotti. In particolare, è stata correttamente evidenziata l'assenza della Nota Integrativa nel bilancio al 31 dicembre 2024 prodotto in sede di reclamo, documento essenziale per illustrare i criteri di formazione delle voci contabili. La revisione operata da IO BT UL TP AR risulta inficiata da limitazioni operative che ne compromettono irrimediabilmente il valore probatorio. Le relazioni di revisione volontaria chiuse al 31 dicembre 2024 e al 30 aprile 2025 indicano esplicitamente che, a causa del breve lasso temporale concesso, “numerose controparti
7 non hanno fornito conferme esterne”. Ciò ha obbligato il revisore a ricorrere a "procedure alternative" che non garantiscono alcuna certezza e attendibilità dei crediti dichiarati (pari, rispettivamente, a €13.727.256 ed €14.036.018). Il revisore stesso ha dovuto rilevare che, in base agli elementi acquisiti, permane “una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento”.
Dai documenti prodotti dalla reclamante emerge comunque un grave squilibrio finanziario a breve termine. Dalla lettura del bilancio 2024 revisionato e della situazione patrimoniale revisionata al 30/04/2025, emerge un disavanzo tra i crediti esigibili entro l'esercizio successivo (€10.328.088 al 31/12/24 e €10.636.851 al 30/04/25) e i debiti esigibili entro il medesimo esercizio (€11.452.933 al 31/12/24 e €12.205.246 al 30/04/25). Questo delta negativo, pari a oltre €1.1 milioni, evidenzia che, alla luce dei dati proposti dalla stessa reclamante, l'impresa non dispone di liquidità sufficiente a coprire le passività correnti. Tale squilibrio, come già evidenziato dal Tribunale (sia pure con riferimento ai dati provvisori), non risulta coperto da liquidità o beni di pronta realizzazione della Società. Inoltre, la presunta copertura di tale deficit tramite finanziamenti del socio (€1.044.166,00) costituisce, di per sé, sintomo di insolvenza, in quanto dimostra l'impossibilità della Società di rivolgersi al circuito bancario per fronteggiare la crisi di liquidità.
Il bilancio al 31 dicembre 2024 presenta un totale crediti di €13.727.256, a fronte di un valore della produzione totale (ricavi e altri proventi) di soli €7.711.045 per l'esercizio 2024. Il Tribunale aveva già rilevato l'inverosimiglianza di un monte crediti così elevato (€16.1M nel dato provvisorio), con un incremento di €9.3 milioni rispetto all'esercizio precedente, quando il valore della produzione era nettamente inferiore (allora indicato in
€7.3M). La nuova somma, pur leggermente rivista, mantiene un monte crediti finale superiore di quasi €6 milioni rispetto alla produzione totale del 2024, essendo tuttavia inverosimile che la totalità della produzione dell'esercizio sia ancora da incassare.
Per tutte le motivazioni esposte, la documentazione contabile prodotta dalla Società reclamante costituisce una rappresentazione contabile carente di trasparenza e attendibilità e comunque, anche volendone ipotizzare l'attendibilità, essa, lungi dallo smentire lo stato di insolvenza, conferma, al contrario, l''impossibilità strutturale e non transitoria della Società medesima di far fronte alle proprie obbligazioni, rivelando un quadro di grave e irreversibile dissesto finanziario.
L'elemento più eloquente che attesta l'impotenza strutturale e non transitoria della a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è dato dalla Controparte_1 drammatica contrazione del personale e dalla conseguente cessazione dell'attività. Come correttamente osservato dal Tribunale, la Società, pur non essendo stata messa in liquidazione, era ormai univocamente avviata alla paralisi operativa, avendo subito il drastico ed improvviso ridimensionamento della forza lavoro. Dei settantatré dipendenti attivi nel primo trimestre del 2025, solo quattro sono ancora presenti. L'attività della società, pertanto, deve considerarsi di fatto cessata. La Società stessa ha riconosciuto che, a seguito della perdita della commessa ACI, si è verificato un “esodo di massa dei dipendenti” (pari a 211 dimissioni registrate al 31 dicembre 2024), la maggior parte dei quali costretta a rassegnare le dimissioni per giusta causa. Tale esodo ha generato un
8 imponente flusso finanziario in uscita per il pagamento delle spettanze di fine rapporto, che la Società non è stata in grado di onorare, ciò che ha portato all'effettuazione di pignoramenti da parte dei lavoratori. L'istanza di liquidazione giudiziale è in effetti stata promossa da una pluralità di creditori (oltre 20), in gran parte lavoratori dipendenti, muniti di titoli esecutivi per un ammontare complessivo di circa €800.000,00.
Il collasso della forza lavoro, la chiusura di diverse unità locali e la drammatica carenza di liquidità non rappresentano un semplice “incidente di percorso”, bensì i sintomi – gravi, univoci e concordanti – di un dissesto definitivo, tale per cui sarebbe del tutto irragionevole ipotizzare che sia in grado di garantire la continuità dell'impresa, CP_1 essendo venute meno le condizioni minime perché la stessa possa operare proficuamente sul mercato (ciò che, come detto, è paventato persino dal revisore incaricato dalla reclamante).
In conclusione, la rappresentazione contabile della reclamante, fondata su crediti di cui solo una frazione minima è stata effettivamente appresa dalla Curatela, risulta non solo fragile e inattendibile ma anche smentita da una realtà operativa segnata dal collasso definitivo della struttura produttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza reclamata va integralmente confermata.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza della parte reclamante.
Non sussistono prove sufficienti di malafede o colpa grave in capo alla reclamante, considerando che è stato proprio il revisore dalla stessa incaricato ad esprimere, correttamente, dubbi sulla “capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento”. Non possono, quindi, trovare applicazione l'art. 51, comma 15, CCII né l'art. 96 c.p.c. da esso richiamato. Neppure si ravvisano i “gravi motivi” di cui all'art. 94 c.p.c.
Le spese di reclamo si liquidano a favore di ciascuna delle parti reclamate che ne ha fatto richiesta (Curatela, nonché e – CP_6 CP_9 Controparte_10 CP_7 CP_8 questi ultimi congiuntamente, trattandosi di unica parte processuale) in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari (di cui euro 1.029 per la fase di studio, euro 709 per la fase introduttiva, euro 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA. La liquidazione è effettuata sulla base delle tabelle vigenti per i procedimenti contenziosi (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 19/01/2018, dep. 18/04/2018, n. 9563) con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, applicando i compensi minimi ed escludendo i compensi per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Nulla si liquida per le spese di reclamo relativamente all'istanza di sospensiva, manifestamente infondata, formulata dalla parte reclamante, in quanto il Collegio ha ritenuto di scrutinare tale istanza unitamente al merito, senza apprezzabile aggravio dell'attività processuale per le parti reclamate.
9 A seguito della reiezione del reclamo – al quale, per i fini che ora interessano, è riconosciuta natura di impugnazione – ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la reclamante sia tenuta al CP_1 versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo proposto da in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 avverso la sentenza n. 276/2025 del Tribunale di Torino del 10 luglio 2025, emessa nel procedimento n. 133/2025 ed avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di e, per l'effetto, Controparte_1
CONFERMA integralmente detta sentenza.
2. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere alla parte reclamata Controparte_4
, in persona del Curatore, le spese del presente reclamo, che si liquidano
[...] in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 a rifondere alla parte reclamata le spese del presente reclamo, Controparte_6 che si liquidano in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
4. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere alla parte reclamata le spese del presente Controparte_9 reclamo, che si liquidano in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
5. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a rifondere alla parte reclamata in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, le spese del presente reclamo, che si liquidano in euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
6. CONDANNA la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
10 a rifondere alla parte reclamata e le CP_7 Controparte_8 spese del presente reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
7. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la reclamante in persona Controparte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
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