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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/10/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.14 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Mentana Parte_1 C.F._1
(RM), Via G. Amendola n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Claudio URBANI che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, V.le Controparte_1 C.F._2
Matteucci 1/b presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe PERUGINO e Alessia DE ANGELIS che lo rappresentano e difendono giusta delega calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte: Per 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
2) la casa coniugale, di proprietà del IG. viene assegnata alla IG.ra con tutti gli CP_1 Pt_1
Per arredi che la compongono che ivi continuerà a vivere unitamente alla figlia . Il IG. se ne CP_1
è già allontanato;
pagina 1 di 5 3) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e
l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando la figlia si troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra gli stessi (anche Per ampliativi), il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (in caso di mancato accordo martedì e giovedì) dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 nel periodo estivo, fino alle ore 21,30 se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 22,00 in caso contrario, nonché un fine settimana al mese dal sabato mattina sino alle ore 19,00 della domenica. Salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà le singole giornate delle festività natalizie, (24,25,26, 31dicembre, 01, 06 gennaio) e quelle pasquali (Pasqua e Lunedì di Pasqua) con l'uno e con l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con la madre. I genitori potranno festeggiare il compleanno della figlia minore anche insieme;
viceversa, i genitori si accorderanno su come trascorrere detta giornata (pranzo con uno e cena con l'altro), anche tenendo conto della volontà della festeggiata. La minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori con i medesimi mentre gli altri giorni festivi dell'anno, alternativamente con l'uno e l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con la madre;
5) per il periodo estivo, i genitori trascorreranno con la figlia un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 15, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30/5 di ogni anno;
6) i genitori si impegnano ad agevolare la frequentazione del bambino con gli ascendenti di entrambi
i genitori in un'ottica di collaborazione, condivisione ed equilibrata crescita delle minori;
7) i genitori si danno atto che le modalità concordate al punto 4) potranno essere, di comune accordo, anche modificate ed adeguate, di volta in volta, alle rispettive esigenze lavorative o ad altre sopraggiunte circostanze di rilievo per il sereno svolgimento del rapporto con la minore;
8) il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario CP_1 Pt_1
o altro mezzo equipollente, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di concorso al Per mantenimento della figlia minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre, i genitori, suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la stessa, così come previsto dalla Legge e, comunque, attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che pagina 2 di 5 propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. L'assegno unico familiare per la figlia Per
verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
9) l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla IG.ra ; Pt_1
10) l'autovettura intestata alla madre del IG. ma, di fatto, utilizzata dalla IG.ra , CP_1 Pt_1 rimarrà nella disponibilità di quest'ultima che si obbliga ad effettuare il passaggio di proprietà in proprio favore entro il 31 dicembre 2025, tenendo indenne, sino a tale data, l'intestataria formale da qualsivoglia spesa relativa a imposte, tasse, bolli, assicurazione ed eventuali multe.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 5.6.2025 ha agito in giudizio per ottenere una Parte_1 regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_2 nata a [...] il [...] dalla unione di fatto con Controparte_1
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: la convivenza tra le parti è cessata in via definitiva a partire dal maggio 2024, avendo il iniziato a frequentare un'altra donna lasciando nel contempo di fatto CP_1 la casa coniugale, nonché per gravi contrasti insanabili e reciproca volontà di porre fine alla relazione;
nonostante numerosi tentativi di mediazione e di risoluzione dei conflitti, le parti hanno deciso di intraprendere strade separate, senza più la volontà di proseguire nella vita comune;
successivamente alla cessazione della convivenza, il si è trasferito per motivi lavorativi all'estero, CP_1 precisamente a Ibiza rendendo di fatto discontinua, difficoltosa e limitata la sua presenza nella vita della figlia il ad Ibiza gestisce quale socio maggioritario al 60 % un ristorante Persona_2 CP_1 congiuntamente ad altri due soci, con numerosi dipendenti, e risulta avere un reddito piuttosto rilevante e sta provvedendo e contribuendo, dal momento dell'allontanamento della casa familiare e dal trasferimento all'estero, al mantenimento della figlia minore mediante un versamento nei confronti Per della madre di € 400,00; la minore vive stabilmente con la sola madre che si Parte_1 sta singolarmente occupando in modo esclusivo delle esigenze affettive, educative, scolastiche e sanitarie della stessa;
il padre non vede la figlia dalla metà del mese di febbraio 2025, anche in conseguenza della sua permanenza stabile all'estero; risulta preminente l'interesse della minore alla stabilità e continuità dei rapporti con la figura genitoriale di riferimento, rappresentata dalla madre. pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Si è costituito contestando la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso e Controparte_1 formulando le conclusioni di cui alla memoria difensiva depositata.
In particolare, il resistente ha dedotto che: la richiesta di affidamento esclusivo alla madre della figlia Per minore è ingiustificata e destituita di ogni fondamento atteso che il è sempre stato un CP_1 padre attento e premuroso nei riguardi della figlia occupandosi, durante la convivenza, della sua cura e Per gestione unitamente alla madre e della quale è in grado di occuparsi anche ora;
è stata una bambina molto voluta e desiderata dai genitori che ne hanno fatto, dopo la sua nascita, la loro principale ragione di vita;
dopo l'allontanamento del dalla casa coniugale, la CP_1 Pt_1 tuttavia, forse per una sorta di risentimento personale nei confronti del compagno, ha immotivatamente ostacolato il rapporto padre-figlia, come se quest'ultima fosse di sua esclusiva proprietà e ciò nonostante il resistente e la figlia si adorassero;
il dopo qualche mese dalla CP_1 separazione, si è trasferito, per motivi lavorativi ad Ibiza, ma, dalla fine dello scorso mese di luglio, ha fatto definitivamente rientro in Italia;
attualmente non lavora, se non saltuariamente e vive presso l'abitazione del fratello ove può anche accogliere la figlia minore;
non vi sono, dunque, più motivi, neppure legati alla lontananza, che possano legittimare un affidamento esclusivo in favore della madre anche e soprattutto per il benessere della minore che ha diritto a mantenere una relazione stabile con entrambi i genitori, che deve rimanere, quindi, un obiettivo fondamentale per la sua sana e serena crescita. Ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa.
Alla udienza del 1.10.2025 la ricorrente ha dichiarato di vivere nella abitazione di proprietà del resistente e di percepire una indennità di disoccupazione oltre che l'assegno unico di euro 200 per la Per figlia;
quanto ai rapporti padre figlia ha dichiarato: “i rapporti tra il papà e sono buoni, si sentono, però non ha mai dormito dal papà perché ci sta la sua nuova compagna, lei preferisce che viene il papà di casa”; mentre il resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione di proprietà del fratello, di pagare per la casa familiare un mutuo di euro 600 e di svolgere vari lavoretti percependo Per un reddito di circa 1500 euro e quanto ai rapporti con la figlia ha dichiarato: “Io sento se la chiamo, l'ho vista venerdì e siamo stati bene, a dormire da me non viene perché mi dice che ci sta
, ho fatto una assicurazione sulla vita e pago 50 euro al mese”. Per_3
Il Giudice delegato, all'esito della udienza, ha disposto un rinvio alla udienza del 16 ottobre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, al fine di consentire alle parti di giungere ad un accordo.
Con le note depositate per la detta udienza le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 5 Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.14 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688/2025 promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Mentana Parte_1 C.F._1
(RM), Via G. Amendola n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Claudio URBANI che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, V.le Controparte_1 C.F._2
Matteucci 1/b presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe PERUGINO e Alessia DE ANGELIS che lo rappresentano e difendono giusta delega calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Conclusioni congiunte: Per 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il minore ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
2) la casa coniugale, di proprietà del IG. viene assegnata alla IG.ra con tutti gli CP_1 Pt_1
Per arredi che la compongono che ivi continuerà a vivere unitamente alla figlia . Il IG. se ne CP_1
è già allontanato;
pagina 1 di 5 3) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e
l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando la figlia si troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra gli stessi (anche Per ampliativi), il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana (in caso di mancato accordo martedì e giovedì) dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 nel periodo estivo, fino alle ore 21,30 se il giorno successivo andrà a scuola, o alle ore 22,00 in caso contrario, nonché un fine settimana al mese dal sabato mattina sino alle ore 19,00 della domenica. Salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà le singole giornate delle festività natalizie, (24,25,26, 31dicembre, 01, 06 gennaio) e quelle pasquali (Pasqua e Lunedì di Pasqua) con l'uno e con l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con la madre. I genitori potranno festeggiare il compleanno della figlia minore anche insieme;
viceversa, i genitori si accorderanno su come trascorrere detta giornata (pranzo con uno e cena con l'altro), anche tenendo conto della volontà della festeggiata. La minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascuno dei genitori con i medesimi mentre gli altri giorni festivi dell'anno, alternativamente con l'uno e l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con la madre;
5) per il periodo estivo, i genitori trascorreranno con la figlia un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 15, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30/5 di ogni anno;
6) i genitori si impegnano ad agevolare la frequentazione del bambino con gli ascendenti di entrambi
i genitori in un'ottica di collaborazione, condivisione ed equilibrata crescita delle minori;
7) i genitori si danno atto che le modalità concordate al punto 4) potranno essere, di comune accordo, anche modificate ed adeguate, di volta in volta, alle rispettive esigenze lavorative o ad altre sopraggiunte circostanze di rilievo per il sereno svolgimento del rapporto con la minore;
8) il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario CP_1 Pt_1
o altro mezzo equipollente, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di concorso al Per mantenimento della figlia minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre, i genitori, suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per la stessa, così come previsto dalla Legge e, comunque, attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che pagina 2 di 5 propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. L'assegno unico familiare per la figlia Per
verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
9) l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla IG.ra ; Pt_1
10) l'autovettura intestata alla madre del IG. ma, di fatto, utilizzata dalla IG.ra , CP_1 Pt_1 rimarrà nella disponibilità di quest'ultima che si obbliga ad effettuare il passaggio di proprietà in proprio favore entro il 31 dicembre 2025, tenendo indenne, sino a tale data, l'intestataria formale da qualsivoglia spesa relativa a imposte, tasse, bolli, assicurazione ed eventuali multe.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 5.6.2025 ha agito in giudizio per ottenere una Parte_1 regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_2 nata a [...] il [...] dalla unione di fatto con Controparte_1
A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: la convivenza tra le parti è cessata in via definitiva a partire dal maggio 2024, avendo il iniziato a frequentare un'altra donna lasciando nel contempo di fatto CP_1 la casa coniugale, nonché per gravi contrasti insanabili e reciproca volontà di porre fine alla relazione;
nonostante numerosi tentativi di mediazione e di risoluzione dei conflitti, le parti hanno deciso di intraprendere strade separate, senza più la volontà di proseguire nella vita comune;
successivamente alla cessazione della convivenza, il si è trasferito per motivi lavorativi all'estero, CP_1 precisamente a Ibiza rendendo di fatto discontinua, difficoltosa e limitata la sua presenza nella vita della figlia il ad Ibiza gestisce quale socio maggioritario al 60 % un ristorante Persona_2 CP_1 congiuntamente ad altri due soci, con numerosi dipendenti, e risulta avere un reddito piuttosto rilevante e sta provvedendo e contribuendo, dal momento dell'allontanamento della casa familiare e dal trasferimento all'estero, al mantenimento della figlia minore mediante un versamento nei confronti Per della madre di € 400,00; la minore vive stabilmente con la sola madre che si Parte_1 sta singolarmente occupando in modo esclusivo delle esigenze affettive, educative, scolastiche e sanitarie della stessa;
il padre non vede la figlia dalla metà del mese di febbraio 2025, anche in conseguenza della sua permanenza stabile all'estero; risulta preminente l'interesse della minore alla stabilità e continuità dei rapporti con la figura genitoriale di riferimento, rappresentata dalla madre. pagina 3 di 5 Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Si è costituito contestando la ricostruzione dei fatti esposta nel ricorso e Controparte_1 formulando le conclusioni di cui alla memoria difensiva depositata.
In particolare, il resistente ha dedotto che: la richiesta di affidamento esclusivo alla madre della figlia Per minore è ingiustificata e destituita di ogni fondamento atteso che il è sempre stato un CP_1 padre attento e premuroso nei riguardi della figlia occupandosi, durante la convivenza, della sua cura e Per gestione unitamente alla madre e della quale è in grado di occuparsi anche ora;
è stata una bambina molto voluta e desiderata dai genitori che ne hanno fatto, dopo la sua nascita, la loro principale ragione di vita;
dopo l'allontanamento del dalla casa coniugale, la CP_1 Pt_1 tuttavia, forse per una sorta di risentimento personale nei confronti del compagno, ha immotivatamente ostacolato il rapporto padre-figlia, come se quest'ultima fosse di sua esclusiva proprietà e ciò nonostante il resistente e la figlia si adorassero;
il dopo qualche mese dalla CP_1 separazione, si è trasferito, per motivi lavorativi ad Ibiza, ma, dalla fine dello scorso mese di luglio, ha fatto definitivamente rientro in Italia;
attualmente non lavora, se non saltuariamente e vive presso l'abitazione del fratello ove può anche accogliere la figlia minore;
non vi sono, dunque, più motivi, neppure legati alla lontananza, che possano legittimare un affidamento esclusivo in favore della madre anche e soprattutto per il benessere della minore che ha diritto a mantenere una relazione stabile con entrambi i genitori, che deve rimanere, quindi, un obiettivo fondamentale per la sua sana e serena crescita. Ciò premesso, il resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa.
Alla udienza del 1.10.2025 la ricorrente ha dichiarato di vivere nella abitazione di proprietà del resistente e di percepire una indennità di disoccupazione oltre che l'assegno unico di euro 200 per la Per figlia;
quanto ai rapporti padre figlia ha dichiarato: “i rapporti tra il papà e sono buoni, si sentono, però non ha mai dormito dal papà perché ci sta la sua nuova compagna, lei preferisce che viene il papà di casa”; mentre il resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione di proprietà del fratello, di pagare per la casa familiare un mutuo di euro 600 e di svolgere vari lavoretti percependo Per un reddito di circa 1500 euro e quanto ai rapporti con la figlia ha dichiarato: “Io sento se la chiamo, l'ho vista venerdì e siamo stati bene, a dormire da me non viene perché mi dice che ci sta
, ho fatto una assicurazione sulla vita e pago 50 euro al mese”. Per_3
Il Giudice delegato, all'esito della udienza, ha disposto un rinvio alla udienza del 16 ottobre 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, al fine di consentire alle parti di giungere ad un accordo.
Con le note depositate per la detta udienza le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 4 di 5 Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse della figlia;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione della minore col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlia, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse della figlia di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
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