Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 1053/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F: , residente in [...] C.F._1
Milani, 60, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaela Bruno C.F.: e Graziella Arena C.F. C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
-ricorrente- contro
P.VA Controparte_1
, con sede in alla Via Alimena, in persona del P.VA_1 CP_1
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, parte ricorrente premetteva di essere stata alle dipendenze dell' fino al CP_2
31.12.2020, con contratto a tempo indeterminato - tempo pieno, in qualità di Infermiere, con qualifica di collaboratore professionale sanitario Ostetrica, posizione economica III cat. D, assegnata presso l'ospedale di Corigliano Calabro.
ha quantificato in € 6.135,52, sulla base di una consulenza tecnica di parte, il quantum debeatur “nel periodo 30.06.2014 (data di invio della diffida e messa in mora 30.06.2019) fino alla 31.12.2020”.
Si costituiva in giudizio l' resistente, che contestava le domande del ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che le richieste avanzate dalla ricorrente fossero infondate sulla base del fatto che il tempo necessario alla vestizione/svestizione era conteggiato in busta paga. La controversia veniva istruita a mezzo prova testimoniale e viene decisa all'odierna udienza, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********* Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Preliminarmente, pare opportuno evidenziare che l'art. 27, cc. 11 e 12, del ccnl del 21.5.2018 non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle
“timbrature” dei cartellini del personale. L'azienda sanitaria resistente contesta che la ricorrente abbia eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature. In particolare, evidenzia che dalle timbrature depositate in atti risulta che la ricorrente abbia sempre visto conteggiato il tempo di vestizione in busta paga, o come straordinario (codice 30), o come recupero (codice 40). Alle specifiche e documentate contestazioni avanzate dalla parte resistente si aggiunge la testimonianza resa dalla teste Testimone_1 escussa all'udienza del 16.10.2024, la quale ha confermato che le infermiere timbrano prima di entrare in spogliatoio all'arrivo in ospedale e, alla fine del turno, dopo essersi cambiate. La testimonianza resa, lungi dal corroborare la tesi della ricorrente, fonda l'assunto difensivo della resistente, la quale evidenzia il fatto che il tempo della vestizione sia ricompreso nelle timbrature. E' evidente, infatti, che il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia “ricompreso nell'orario di lavoro”, registrato e retribuito in busta paga come tempo di lavoro. Il ricorso va pertanto rigettato perché totalmente infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti della resistente, che liquida in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 17.6.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone